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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11251/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11251/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...] residente a [...], difesa e rappresentata d'ali Avv.ti Teresa Celia e Stefano Cera del foro di Bologna e
, nato il 15(04/1976 e residente Parte_2 a OG (BO) via Tiola 3149 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Stefania Cattani del Foro di Bologna;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone” OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 22/10/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/08/2025;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c; rilevato che dall'unione nasceva la figlia il 19/07/2017; Per_1
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 20/08/1976 e , nato il 15(04/1976 uniti in matrimonio celebrato Parte_2 ad Anzola dell'Emilia il 13/09/2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero atto n.17, parte I, anno 2009; omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 2. Affida la figlia minore in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Ex art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della figlia per la difficoltà nel reperire il soggetto;
3. prende atto che sulla frequentazione della figlia minore le parti hanno pattuito un Per_1 calendario così definito: A) il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena, indicativamente fino alle 21, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
ciascun genitore si occuperà degli spostamenti della bambina quando presso di sé; B) durante la settimana, il Sig. terrà con sé due pomeriggi a settimana, Parte_2 Per_1 indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì salvo diverso accordo tra le parti, dall'uscita da scuola, quando il padre si recherà a prenderla, sino alle 21.00 quando verrà accompagnata dal padre presso la residenza materna;
Per_1 C) per quanto attiene alle vacanze natalizie, alternando tra le parti di anno in anno, la minore trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre (comprendendo il Natale), e dal 31 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno) con l'altro genitore;
D) durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà, invece, presso ciascun genitore tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); E) durante le vacanze estive trascorrerà presso ciascun genitore complessivamente Per_1 tre settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo, a ciascun genitore spetterà di anno in anno alternativamente il diritto di scelta per il periodo estivo, la madre negli anni pari, il padre negli anni dispari;
F) i ponti e le festività scolastiche finora non indicate saranno suddivisi equamente tra le parti;
4. obbliga il Sig. a versare a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia Parte_2 minore entro il 16 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Per_1 Sig.ra la somma mensile di euro 350,00 (oltre rivalutazione ISTAT); Pt_1
5. dispone che le spese per il mantenimento straordinario della prole saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna;
6. prende atto che, a definizione dei rapporti nascenti dalla separazione dei coniugi le parti stabiliscono quanto segue: A) la Sig.ra si farà carico dei finanziamenti n. 31731268 (prestito Compass), Pt_1
n. CIT20240409H41OLJP (prestito Younited) e n. CIT20230112D6XK09D (prestito Younited) accesi per la copertura di debiti famigliari, utilizzati da entrambi i coniugi ma intestati solo alla moglie;
pagina 2 di 3 B) il Sig. il quale oggi coabita con l'anziana madre, trovandosi nell'impossibilità Parte_2 di reperire al momento altro alloggio, potrà continuare ad abitare temporaneamente presso la casa familiare di proprietà della Sig.ra immobile sito Pt_1 in OG (BO), fraz. C. di Serravalle, Via Tiola 3149, censito al N.C.E.U del Comune di OG (BO), foglio n. 38, particella n. 346, sub. 3; C) il sig. si farà carico dell'intera rata del mutuo accesa sull'abitazione, fino a che Pt_3 continuerà ad abitare presso l'immobile famigliare. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra al seguente Parte_1 codice iban: IT69H0 103002404000000657671, entro il giorno 16 di ogni mese;
D) in caso di mancanza del saldo di anche solo una mensilità il Sig. perderà il Parte_2 diritto di continuare ad abitare presso l'abitazione famigliare e la Sig.ra potrà Pt_1 quindi pretendere l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà; E) a decorrere dal 30.06.2030 le parti convengono che la Sig.ra in qualità di Pt_1 proprietaria, sarà libera di vendere l'immobile a terzi, salvo l'esercizio del diritto di prelazione in capo al Sig. ovvero stipulare con il marito un contratto di Parte_2 locazione. Fino a quando abiterà l'immobile il Sig. si impegna a sostenere Parte_2 tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il predetto immobile e quindi a sostenere anche le relative spese condominiali, tutte le imposte gravanti sull'immobile (quali es. IMU), nonché si impegna ad intestare a suo carico tutte le utenze relative all'utilizzo dell'immobile con decorrenza dalla data di inizio dell'occupazione dell'appartamento; F) Le parti stabiliscono che il mancato pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione autorizzerà la Sig.ra a pretendere l'immediato rilascio dello Pt_1 stesso;
G) Le parti dichiarano che il diritto temporaneo di abitare l'immobile famigliare, così come definito nel presente atto, non può costituire fonte di alcuna maturazione di interessi né crediti a favore del Sig. Parte_2
7. dispone che l'assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico ed ogni altra agevolazione inerente alla minore saranno percepite integralmente dalla Sig.ra Pt_1
8. prende atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico pendente tra di loro e che nulla, dunque, sarà reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti;
9. compensa le Spese legali tra le parti
10. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Anzola dell'Emilia di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2025 Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi Il Presidente dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11251/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...] residente a [...], difesa e rappresentata d'ali Avv.ti Teresa Celia e Stefano Cera del foro di Bologna e
, nato il 15(04/1976 e residente Parte_2 a OG (BO) via Tiola 3149 rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Stefania Cattani del Foro di Bologna;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna che ha così concluso :”visto, nulla si oppone” OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 22/10/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/08/2025;
considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c; rilevato che dall'unione nasceva la figlia il 19/07/2017; Per_1
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 il 20/08/1976 e , nato il 15(04/1976 uniti in matrimonio celebrato Parte_2 ad Anzola dell'Emilia il 13/09/2009 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero atto n.17, parte I, anno 2009; omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 2. Affida la figlia minore in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Ex art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della figlia per la difficoltà nel reperire il soggetto;
3. prende atto che sulla frequentazione della figlia minore le parti hanno pattuito un Per_1 calendario così definito: A) il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena, indicativamente fino alle 21, quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
ciascun genitore si occuperà degli spostamenti della bambina quando presso di sé; B) durante la settimana, il Sig. terrà con sé due pomeriggi a settimana, Parte_2 Per_1 indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì salvo diverso accordo tra le parti, dall'uscita da scuola, quando il padre si recherà a prenderla, sino alle 21.00 quando verrà accompagnata dal padre presso la residenza materna;
Per_1 C) per quanto attiene alle vacanze natalizie, alternando tra le parti di anno in anno, la minore trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre (comprendendo il Natale), e dal 31 dicembre al 6 gennaio (comprendendo il Capodanno) con l'altro genitore;
D) durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà, invece, presso ciascun genitore tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il Natale); E) durante le vacanze estive trascorrerà presso ciascun genitore complessivamente Per_1 tre settimane, anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo, a ciascun genitore spetterà di anno in anno alternativamente il diritto di scelta per il periodo estivo, la madre negli anni pari, il padre negli anni dispari;
F) i ponti e le festività scolastiche finora non indicate saranno suddivisi equamente tra le parti;
4. obbliga il Sig. a versare a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia Parte_2 minore entro il 16 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Per_1 Sig.ra la somma mensile di euro 350,00 (oltre rivalutazione ISTAT); Pt_1
5. dispone che le spese per il mantenimento straordinario della prole saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna;
6. prende atto che, a definizione dei rapporti nascenti dalla separazione dei coniugi le parti stabiliscono quanto segue: A) la Sig.ra si farà carico dei finanziamenti n. 31731268 (prestito Compass), Pt_1
n. CIT20240409H41OLJP (prestito Younited) e n. CIT20230112D6XK09D (prestito Younited) accesi per la copertura di debiti famigliari, utilizzati da entrambi i coniugi ma intestati solo alla moglie;
pagina 2 di 3 B) il Sig. il quale oggi coabita con l'anziana madre, trovandosi nell'impossibilità Parte_2 di reperire al momento altro alloggio, potrà continuare ad abitare temporaneamente presso la casa familiare di proprietà della Sig.ra immobile sito Pt_1 in OG (BO), fraz. C. di Serravalle, Via Tiola 3149, censito al N.C.E.U del Comune di OG (BO), foglio n. 38, particella n. 346, sub. 3; C) il sig. si farà carico dell'intera rata del mutuo accesa sull'abitazione, fino a che Pt_3 continuerà ad abitare presso l'immobile famigliare. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra al seguente Parte_1 codice iban: IT69H0 103002404000000657671, entro il giorno 16 di ogni mese;
D) in caso di mancanza del saldo di anche solo una mensilità il Sig. perderà il Parte_2 diritto di continuare ad abitare presso l'abitazione famigliare e la Sig.ra potrà Pt_1 quindi pretendere l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà; E) a decorrere dal 30.06.2030 le parti convengono che la Sig.ra in qualità di Pt_1 proprietaria, sarà libera di vendere l'immobile a terzi, salvo l'esercizio del diritto di prelazione in capo al Sig. ovvero stipulare con il marito un contratto di Parte_2 locazione. Fino a quando abiterà l'immobile il Sig. si impegna a sostenere Parte_2 tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti il predetto immobile e quindi a sostenere anche le relative spese condominiali, tutte le imposte gravanti sull'immobile (quali es. IMU), nonché si impegna ad intestare a suo carico tutte le utenze relative all'utilizzo dell'immobile con decorrenza dalla data di inizio dell'occupazione dell'appartamento; F) Le parti stabiliscono che il mancato pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione autorizzerà la Sig.ra a pretendere l'immediato rilascio dello Pt_1 stesso;
G) Le parti dichiarano che il diritto temporaneo di abitare l'immobile famigliare, così come definito nel presente atto, non può costituire fonte di alcuna maturazione di interessi né crediti a favore del Sig. Parte_2
7. dispone che l'assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico ed ogni altra agevolazione inerente alla minore saranno percepite integralmente dalla Sig.ra Pt_1
8. prende atto che le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico pendente tra di loro e che nulla, dunque, sarà reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti;
9. compensa le Spese legali tra le parti
10. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Anzola dell'Emilia di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 5.11.2025 Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi Il Presidente dott.Bruno Perla
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