Versione
6 marzo 1996
6 marzo 1996
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 609-ter del codice penale , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
"Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
Commentario • 1
- 1. CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2016, n. 16475Provvedimento: Ritenuto in fatto 1. La Società V. s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Pesaro per il recupero dell'Ici relativa agli anni dal 2003 al 2007 afferenti aree di sua proprietà ritenute edificabili. Assumeva la ricorrente che si trattava di aree non edificabili in quanto rientranti nel comparto del parco naturale del Monte San Bortolo. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro rigettava il ricorso della contribuente. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale di Ancona lo accoglieva e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità degli avvisi di accertamento. Rilevava la CTR che i terreni in questione erano ricompresi nel piano per il parco …Leggi di più...
- accertamento in fatto·
- inammissibilità ricorso·
- ICI·
- violazione di legge·
- Delib. Consiglio Regionale Marche n. 66/1996·
- piano del parco·
- vizio di motivazione·
- art. 360 c.p.c.·
- aree edificabili·
- autorizzazione ente parco