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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
TO DO, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2024 depositato il 26/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2024, RGR N. 1524/2024, il ricorrente Ricorrente_1, difeso dal Rag. Difensore_1. impugna l'intimazione di pagamento di complessivi euro 309.210,39, notificata il 16/04/2024, relativa alla imposta IVA/IRPEF/IRAP anni 2007, 2008 contenute nei due atti impo-esattivi, specificati in detta intimazione di pagamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale per le sanzioni contenute nei due atti impositivi ex art. 20 D.LGS 472/97; la prescrizione quinquennale per gli interessi di cui all'art. 2948 c.c.
Costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
produce atti interruttivi della prescrizione.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ADER, non può essere accolta stante che i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato di competenza specifica dell'agente della riscossione.
In merito alle intervenuta prescrizione eccepita dal contribuente, il Collegio osserva che la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c. era maturata alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione decennale: l'ADER ha prodotto una precedente intimazione di pagamento notificata il 27/06/2023.
Gli avvisi di accertamento erano stati notificati al contribuente il 17/10/2012 e 5/11/2012, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione il 16/12/2012, e 4/01/2013; il credito erariale si prescriveva rispettivamente il 16 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023; l'intimazione di pagamento è stata notificata
27/06/2023.
In conclusione, alla data di notifica della intimazione di pagamento, il credito Erariale era già prescritto ex art. 2946 c.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana GL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
TO DO, AT
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1524/2024 depositato il 26/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005976252 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/05/2024, RGR N. 1524/2024, il ricorrente Ricorrente_1, difeso dal Rag. Difensore_1. impugna l'intimazione di pagamento di complessivi euro 309.210,39, notificata il 16/04/2024, relativa alla imposta IVA/IRPEF/IRAP anni 2007, 2008 contenute nei due atti impo-esattivi, specificati in detta intimazione di pagamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.; la prescrizione quinquennale per le sanzioni contenute nei due atti impositivi ex art. 20 D.LGS 472/97; la prescrizione quinquennale per gli interessi di cui all'art. 2948 c.c.
Costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
produce atti interruttivi della prescrizione.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ADER, non può essere accolta stante che i motivi di ricorso vertono esclusivamente su vizi propri dell'atto impugnato di competenza specifica dell'agente della riscossione.
In merito alle intervenuta prescrizione eccepita dal contribuente, il Collegio osserva che la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c. era maturata alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione decennale: l'ADER ha prodotto una precedente intimazione di pagamento notificata il 27/06/2023.
Gli avvisi di accertamento erano stati notificati al contribuente il 17/10/2012 e 5/11/2012, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione il 16/12/2012, e 4/01/2013; il credito erariale si prescriveva rispettivamente il 16 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023; l'intimazione di pagamento è stata notificata
27/06/2023.
In conclusione, alla data di notifica della intimazione di pagamento, il credito Erariale era già prescritto ex art. 2946 c.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.000, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025.
IL RELATORE. IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro TO Dott.ssa Adriana GL