TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1548/2024
Oggi 21 gennaio 2025 alle ore 9.45 innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. CIRABISI oggi sostituito dall'avv. Buffa;
Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. RIZZO oggi sostituito dall'avv. Bonomo.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1548/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Cirabisi per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71. Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del 68% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento Persona_2
completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Le infermità
riscontrate nel soggetto del nostro studio, sono tali da ridurre del 68 % la sua capacità lavorativa
generica.
Per quanto già dettato presenta un'invalidità del 68% senza diritto Parte_1
all'attribuzione dell'assegno mensile.”
Sulla base di tale diagnosi il CTU ha così concluso: “Per quanto già riferito, si può affermare
che di anni 50 di RA (TP), per le infermità di cui è portatrice, è soggetto Parte_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa generica del 68% senza diritto
all'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza.”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr.
relazione di consulenza in atti). Parte ricorrente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
118/1971;
2. Nulla sulle spese;
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, 21/01/2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.