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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MORNATA OMAR ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHINI Controparte_1
MONICA MARIA resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da dichiarazioni rese a verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 17.4.2024 ha domandato la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.4.1999 in Sant'Angelo
Lodigiano con l'affido condiviso del figlio (nato il Controparte_1 Per_1
19.8.2009) con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per i figli pari a euro 250,00 per Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie ed euro 100,00 per (nata il [...]). Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data si è costituita Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non alle ulteriori domande. In particolare la resistente ha chiesto l'affido condiviso, il collocamento materno di , la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno Per_1 pari a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per ed euro 250,00 per Per_1
oltre al 100% dell'A.U. Per_2
In occasione dell'udienza del 28.2.2025 le parti hanno chiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori conformemente alla proposta formulata al Giudice in data 17.9.2024: versamento di un contributo paterno per il mantenimento di di 350,00 euro oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, di euro 100,00 per oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e percezione integrale dell'assegno unico a favore della sig.ra . CP_1
In occasione dell'udienza del 7.10.2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute a un accordo definitivo: la sig.ra ha regolarizzato la posizione con la per il mutuo, CP_1 CP_2 le parti hanno confermato il mantenimento di 500,00 euro (350,00 per e 150,00 Per_1 per come da separazione con decorrenza da gennaio 2026, AU al 100% in favore Per_2 della sig.ra, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di disporre in conformità alle condizioni concordate trattenendo la causa in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25.4.1999 in Sant'Angelo Parte_1 Controparte_1
Lodigiano, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sant'Angelo
Lodigiano al n. 6, parte II, serie A, anno 1999;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) sarà affidato congiuntamente o entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, nell'abitazione familiare di Borgo San Giovanni (LO), via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n.16, II padre potrà vedere il minore quando vorrà, previo accordo con la madre. compatibilmente con gli impegni lavorati di entrambi i genitori, scolastici e ludico / sportivi di . In particolare, trascorrerà con il padre un fine Per_1 Per_1 settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina verso le ore 9.00 quando andrà a prenderlo presso la casa della madre, al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Il signor terrà con sé il figlio anche un giorno alla settimana, Pt_1 individuato nel mercoledì, dal tardo pomeriggio al mattino seguente quando lo accompagnerà o scuola;
4) dispone che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
l'importo di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per e di Per_1 euro 150,00 mensili (con decorrenza da gennaio 2026) per oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e percezione integrale dell'assegno unico a favore della sig.ra ; CP_1
5) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 776/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MORNATA OMAR ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHINI Controparte_1
MONICA MARIA resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da dichiarazioni rese a verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 17.4.2024 ha domandato la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.4.1999 in Sant'Angelo
Lodigiano con l'affido condiviso del figlio (nato il Controparte_1 Per_1
19.8.2009) con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per i figli pari a euro 250,00 per Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie ed euro 100,00 per (nata il [...]). Per_2
Con comparsa di costituzione depositata in data si è costituita Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non alle ulteriori domande. In particolare la resistente ha chiesto l'affido condiviso, il collocamento materno di , la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno Per_1 pari a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie per ed euro 250,00 per Per_1
oltre al 100% dell'A.U. Per_2
In occasione dell'udienza del 28.2.2025 le parti hanno chiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori conformemente alla proposta formulata al Giudice in data 17.9.2024: versamento di un contributo paterno per il mantenimento di di 350,00 euro oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, di euro 100,00 per oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e percezione integrale dell'assegno unico a favore della sig.ra . CP_1
In occasione dell'udienza del 7.10.2025 le parti hanno dichiarato di essere addivenute a un accordo definitivo: la sig.ra ha regolarizzato la posizione con la per il mutuo, CP_1 CP_2 le parti hanno confermato il mantenimento di 500,00 euro (350,00 per e 150,00 Per_1 per come da separazione con decorrenza da gennaio 2026, AU al 100% in favore Per_2 della sig.ra, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di disporre in conformità alle condizioni concordate trattenendo la causa in decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25.4.1999 in Sant'Angelo Parte_1 Controparte_1
Lodigiano, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sant'Angelo
Lodigiano al n. 6, parte II, serie A, anno 1999;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) sarà affidato congiuntamente o entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, nell'abitazione familiare di Borgo San Giovanni (LO), via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n.16, II padre potrà vedere il minore quando vorrà, previo accordo con la madre. compatibilmente con gli impegni lavorati di entrambi i genitori, scolastici e ludico / sportivi di . In particolare, trascorrerà con il padre un fine Per_1 Per_1 settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina verso le ore 9.00 quando andrà a prenderlo presso la casa della madre, al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Il signor terrà con sé il figlio anche un giorno alla settimana, Pt_1 individuato nel mercoledì, dal tardo pomeriggio al mattino seguente quando lo accompagnerà o scuola;
4) dispone che il sig. versi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
l'importo di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per e di Per_1 euro 150,00 mensili (con decorrenza da gennaio 2026) per oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie (secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e percezione integrale dell'assegno unico a favore della sig.ra ; CP_1
5) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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