Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1246 /2024 da:
L'avv. GENTILE CARMELA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1246 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Gentile
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente-contumace
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 5 ottobre 1997 in ET, registrato presso gli Uffici di
Stato Civile del Comune di ET, an no 1997, n. 8 parte II serie A, dal quale sono nati i figli il 5 dicembre 1998 (autosufficiente), , l'8 febbraio 2002 Per_1 Persona_2
1
Ha dedotto: a) che, con sentenza n. 1595/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, il Tribunale di
Castrovillari ha pronunciato la separazione con addebito all'odierno resistente, con affidamento congiunto dei figli minori e e collocamento Persona_6 Per_4 Per_5 presso il padre, cui è stata assegnata la casa familiare sita in ET, via San Marino 25,
e con obbligo della odierna ricorrente di corrispondere un assegno di euro 100,00 mensili per ciascuno di detti figli minori (totale euro 300,00 mensili), oltre a contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie nell'interesse degli stessi;
b) che non sono intervenute circostanze nuove e che sta pagando i debiti di locazione pregressi.
Ha chiesto, inoltre, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e la conferma dell'affidamento e del diritto di visita come regolati in sede di separazione.
1.1. Con ordinanza del 18 dicembre 2024, sono state confermate le con dizioni di separazione, con riduzione ad euro 80,00 mensili del contributo dovuto dalla ricorrente per il mantenimento di ciascun figlio (complessivi euro 240,00) e con attribuzione a CP_1 del diritto a riscuotere per intero l'assegno unico unive rsale.
[...]
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con sentenza n. 1595/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall'art. 1 legge 55/2015 senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Manifestamente inammissibile è la richiesta di ad debito, trattandosi di istituto previsto soltanto in sede di separazione e non anche di divorzio.
2.2. Quanto alle condizioni di divorzio, in primo luogo deve rilevarsi che nelle more del giudizio la figlia nata il [...], ha raggiu nto la maggiore età, per Persona_3 cui alcun provvedimento di affidamento deve essere adottato nei suoi confronti.
Per quel che riguarda, invece, i figli e non vi sono ragioni per non Per_4 Per_5 confermare l'affido condiviso, con collocamento presso il padre, con conferma dell'assegnazione allo stesso della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita della madre così come previsto in sede di separazione.
2.3. Con riferimento, invece, alle condizioni di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti ( e , è possibile rimodulare il contributo Persona_3 Per_4 Per_5 dovuto dalla ricorrente al resistente, determinando in euro 80,00 mensili l'importo dell'assegno gravante sulla ricorrente per ciascuno dei figli in esame e preveden do in favore
2 di il diritto alla riscossione integrale dell'assegno unico universale dovuto CP_1 per i figli medesimi.
Resta fermo, ovviamente, l'obbligo per la ricorrente di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi.
3. L'accoglimento parziale delle domande proposte giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in o ggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 5 ottobre 1997 in ET;
CP_1
2. Dichiara inammissibile la richiesta di addebito;
3. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_4 Per_5 presso il padre, assegnazione allo stesso della casa coniugale e conferma del diritto di visita della madre alle stesse condizioni previste in sede di separazione;
4. Ridetermina in euro 80,00 per ciascuno dei tre figli non autosufficienti indicati in parte motiva, l'assegno di mantenimento a carico della ricorrente, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con obbligo di pagamento in favore del resistente entro il giorno 5 di ogni mese, stabilendo in favore del resistente il diritto alla riscossione integrale dell'assegno unico universale previsto in favore dei figli medesimi e confermando l'obbligo della ricorrente di contribuire per il 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse degli stessi;
5. Compensa le spese;
6. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ET perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
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