Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9333/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
Parte_1 Parte_2 e nella qualità di
genitori del minore rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Per ___________________ CC BO e elettivamente domiciliati presso
Parte_3
lo studio sito in Piazza San Francesco Di Paola 47 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e
CP_1 Il Cancelliere difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_2
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 14/04/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 20.06.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe nella qualità di genitori del minore , contestando le risultanze Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti CP_1
sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiese il rigetto.
1
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che il minore
NON abbia presentato i requisiti di ordine medico-legale, tali da Persona_1
potere consentire la concessione della indennità di frequenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Pone a carico dell'erario le spese del procuratore di parte ricorrente stante l'ammissione al patrocinio dello stato da liquidarsi con separato decreto.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell'Erario le spese del procuratore di parte ricorrente come da separato decreto.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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