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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2795/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Gargano e Parte_1
dell'avv.to Lucio Gargano, con i quali elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 24.1.2022.
Non ha reiterato la domanda relativa ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92, atteso l'avvenuto riconoscimento nella precedente fase del giudizio. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico del sig. . In Pt_1 particolare, l'opponente, nel riportarsi genericamente a nuova documentazione medica (costituita, tra l' altro, da mere prenotazioni di viste), insisterebbe per l'accertamento dello stato di dis-autonomia del sig. non ritenendo Pt_1 corretta ed esauriente la valutazione del ctu.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 18.5.2023 ha riferito di Per_1 un soggetto in apparenti buone condizioni di salute, vigile e sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio. Il ctu ha, altresì, riscontrato una deambulazione possibile in autonomia, sebbene con lieve impaccio e con appoggio monolaterale. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «1) Segni iniziali di encefalopatia vascolare cronica in paziente 80 enne con ateromasia dei TSA (stent pervio in
ACI snx). 2) Poli-artrosi a prevalente localizzazione alle anche (pregressi interventi di artro-protesi bilaterale), alle ginocchia ed al rachide lombare. 3)
Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica, fibrillante (pregressa procedura interventistica di rivascolarizzazione percutanea – PTCA + stent su Cdx;
pregresso impianto di PMK monocamerale), con segni di disfunzione sistolica di grado lieve (EF= 45%) in terapia farmacologica. 4) Broncopneumopatia cronica ostruttiva (II° stadio GOLD). 5) I.R.C. in stadio III°A in paziente con esiti di remoto intervento di tumorectomia rene sinistro per ca. renale a cellule chiare.
6) Diabete mellito tipo 2°».
Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha ritenuto congruo attribuire al ricorrente una percentuale invalidante del 100%, a far data dalla domanda amministrativa di invalidità (24.01.2022).
Tuttavia, non ha ravvisato le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni: «Orbene, nel caso di specie, la deambulazione è autonoma, anche se con appoggio mono-laterale né vi è necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, essendo l'autonomia personale conservata. Infatti, dalla certificazione geriatrica del 21.02.2022 emerge una dis-autonomia di grado sicuramente lieve (ADL 3/6 e IADL 3/6) e, comunque, non sufficiente per integrare il requisito previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento del
2 requisito medico-legale dell'indennità di accompagnamento. Non sussiste pertanto la condizione di cui all'art. 1 della legge 18/80 e Dlgs 508/88». Il ctu ha, invece, riconosciuto i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92. Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni: «per quanto concerne la valutazione della condizione di handicap (ai sensi della legge 104/92), invece, andrà precisato che il sottoscritto CTU ha rilevato che le tre differenti descrizioni dello stato di salute del soggetto periziato, hanno mostrato alterazioni significative e comunque SUFFICIENTI per sottolineare un grave stato di handicap.
Infatti, la valutazione delle menomazioni accertate, la valutazione della disabilità intesa come difetto di capacità a svolgere azioni codificate come normali, e la valutazione dell'handicap inteso come svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale, INDIRIZZA ad una condizione di handicap in connotazione di gravità. E ciò sulla concezione di prassi consolidata che
l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione accertata.
La valutazione dello svantaggio sociale che deriva da questa modificazione del benessere e delle condizioni di vita, per il caso in osservazione, ha evidenziato serie difficoltà di relazione e sono state evidenziate costanti necessità di controlli clinico-strumentali e a seguire protocolli terapeutici. In ultima analisi, la condizione di svantaggio è apparsa di grado rilevante e comunque sufficiente per rispondere ai requisiti di gravità previsti dall'articolo 3, 3° comma della
Legge 104/92.
Tale condizione si ritiene, sulla scorta della copiosa documentazione clinica agli atti, esser già presente alla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (24.01.2022)».
Tutto ciò premesso, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie del sig. TO.
Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, senza muovere alcun giudizio critico rispetto alle conclusioni del dott. . Per_1
Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dalla ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal Giudicante atteso che, ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, è chiaro l'orientamento della Cassazione:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr.
3 Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018).
Va precisato, poi, che la circostanza per cui il sig. nella deambulazione Pt_1 debba aiutarsi con un appoggio monolaterale non è sufficiente a integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. Si cita a tale scopo la
Sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2015, (ud. 20/05/2015, dep.28/07/2015), n. 15882 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio («il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame,essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto.»).
È irrilevante, infine, il richiamo ad ulteriori accertamenti, già prenotati e ancora da effettuarsi, da cui si evincerebbe un aggravamento dello stato di salute del sig. TO, atteso che in atti risultano presenti solo mere ricevute di prenotazioni.
D'altro canto, con le note del 20.1.2025 il procuratore dell'istante si è limitato ad affermare: «Va all'uopo altresì specificato che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto è possibile allegare ulteriori certificazioni medico-sanitarie successive al deposito dell'atto introduttivo, e se autorizzate dal Giudice, anche successivamente all'incarico assunto dall'Ausiliare».
Evidente che tale affermazione, in assenza di qualsivoglia precisazione, appare meramente esplorativa, in quanto tale inidonea a integrare l'obbligo di indagine imposto dall'art.149 disp. att. cpc.. Parimenti non è dirimente la circostanza che all'odierno ricorrente sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 della legge n 104 del 1992).
4 Come noto, nel riconoscimento dello stato di disabilità viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di disabilità – come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre e tale valutazione si differenzia dalla menomazione
(fisica, psichica o sensoriale) che di quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di disabilità per la sua valutazione tiene conto della difficoltà
d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona risulta affetta.
Per tali ragioni si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. Parte_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento;
- Dichiara la sussistenza dello status di svantaggio di cui all'art. 3 comma
3 l. 104/92 e dei conseguenti benefici, a decorrere dalla domanda amministrativa del 24.1.2022;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 23.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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