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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 145/2024 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Sabina Pizzuto e Giuseppe Labate;
-reclamante-
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro - tempore, con sede legale in Gioia Tauro, via Angelo Ravano n° 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
- reclamata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo Con ricorso, ex art. 1 della legge n. 92/2012, depositato il 13 luglio 2022 Parte_1
ha impugnato il licenziamento irrogato per giustificato motivo soggettivo in
[...]
data 29/11/2021 eccependo l' insussistenza del fatto contestato, la violazione del principio di proporzionalità e l'intempestività nell'irrogazione della sanzione, nonché la violazione dell'art. 7 L. 300/70.
A sostegno del ricorso, premesso di essere dipendente della società convenuta dal
18/03/1996 con mansioni di gruista, carrellista, deckman, checker e rizzatore, ha dedotto di essere stato licenziato sulla base della recidiva, essendo stato destinatario di cinque provvedimenti disciplinari nel medesimo anno, in forza l'art 35 lett. l) CCNL di categoria che prevede, quale giustificato motivo di recesso, la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 34 CCNL, “quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33”.
Ha richiamto i motivi del licenziamento avviato con la lettera di contestazione del 10 novembre 2021, per la violazione delle disposizioni che disciplinano i doveri del lavoratore in caso di malattia, già oggetto delle precedenti sanzioni disciplinari: << I) provvedimento disciplinare: con lettera del 13 novembre 2020 si contestava al Ricorrente il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali che disciplinano i termini di comunicazione dell'assenza per malattia;
a termine del procedimento veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione; II) provvedimento disciplinare: con lettera del 31 marzo 2021 si contestava al
Ricorrente di aver comunicato la propria assenza per malattia producendo una certificazione medica cartacea rilasciata da un medico differente rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative in materia, oltre che priva della motivazione di non avvenuto inoltro on line;
a termine del procedimento veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione.
(III) provvedimento disciplinare: con lettera del 6 maggio 2021 si contestava al Ricorrente di aver comunicato la propria assenza per malattia rilasciata da un medico di continuità assistenziale in un giorno infrasettimanale, omettendo inoltre la motivazione di non avvenuto inoltro on line;
a termine del procedimento veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione;
(IV) provvedimento disciplinare: con lettera del 23 agosto 2021 si contestava al Ricorrente la mancata consegna alla Società del certificato medico, così da risultare assente ingiustificato;
a termine del procedimento veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione;
(V) provvedimento disciplinare: con lettera del 20 ottobre 2021 si contestava al Ricorrente il mancato rispetto delle norme relative termini di comunicazione dell'assenza per malattia, essendo il certificato stato rilasciato da rilasciata da un medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale
(martedì), inoltre il documento risultava privo dell'indicazione del domicilio di reperibilità durante la malattia;
a termine del procedimento veniva comminata la sanzione di un giorno di sospensione;
(VI) procedimento disciplinare: con lettera del 10 novembre 2021 si contestava al Ricorrente inviava a giustificazione della propria assenza dal lavoro un certificato privo della necessaria indicazione del domicilio di reperibilità durante la malattia;
a termine del procedimento – alla luce delle recidive supra ricostruite >>.
In particolare, ha allegato con riferimento alle sanzioni conservative, sopra trascritte, poste a base del licenziamento che la società gli aveva contestato di aver presentato per l'assenza del 24/10/2021, una certificazione medica priva della necessaria indicazione del domicilio di reperibilità durante la malattia e, ai fini della recidiva, di essere stato destinatario nel medesimo anno di cinque provvedimenti di sospensione.
A sostegno dell'impugnazione ha rappresentato, con riferimento all'assenza del
24/10/2021, di non aver indicato il domicilio di reperibilità nella certificazione medica, in quanto lo stesso coincideva con la propria residenza, specificando in ogni caso che l'eventuale inadempimento risulta imputabile esclusivamente al medico che ha redatto il certificato.
Con riguardo alla contestata recidiva ha esposto che i precedenti provvedimenti disciplinari, aventi ad oggetto sanzioni conservative, erano da considerarsi tutti comunque illegittimi.
Nel dettaglio, ha ritenuto:
1) con riguardo al provvedimento disciplinare del 25/11/2020, che la mancata osservanza del termine di due ore prima dell'inizio della prestazione ai fini della comunicazione dell'assenza per malattia non aveva rilievo disciplinare, dal momento che l'art. 21 CCNL per i lavoratori dei porti considera assenza ingiustificata esclusivamente la mancata comunicazione dell'assenza per malattia;
2) con riguardo al provvedimento disciplinare del 14/04/2021, di aver rispettato il comunicato aziendale del 9/04/2015 il quale prevede la possibilità per la società di accettare la certificazione di guardia medica nell'ipotesi in cui la malattia si manifesti in giorni festivi e pre festivi. Ha rappresentato, inoltre, che l'assenza ingiustificata può ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui non venga consegnato il certificato medico e non anche allorquando il certificato sia stato consegnato in forma cartacea;
3) con riguardo al provvedimento del 6/09/2021, di non aver giustificato l'assenza in quanto in data 27/07/2021 lo stesso risultava “in riposo” e non era programmato per nessun turno;
4) con riguardo ai provvedimenti disciplinari del 31/05/2021 e 9/11/2021, di essersi rivolto in un giorno infrasettimanale al medico di continuità assistenziale poiché il proprio medico curante non era disponibile.
Si è costituita la resistente che ha rivendicato la correttezza della scelta operata CP_2
fondata sulla reiterata violazione del C.C.N.L. e delle policy aziendali riferite alle modalità di giustificazione delle assenze.
Ha rappresentato, nello specifico, che il licenziamento si basava sul fatto che il lavoratore era stato sanzionato nel medesimo anno con più di tre provvedimenti di sospensione legittimi e che, pertanto, si concretizzava l'ipotesi di cui all'art. 35 lett. a) CCNL di categoria.
Il ricorso è stato rigettato nella fase sommaria.
Il Tribunale, dopo avere accertato la legittimità di almeno tre delle sanzioni conservative irrogate, ha ritenuto, pertanto, legittimo il licenziamento.
Con l'introduzione del giudizio di opposizione parte ricorrente ha eccepito l'errore in cui era incorso il Giudice per avere valutato la legittimità del licenziamento solo sulla base di tre sanzioni disciplinari, rispetto alle cinque contestate. Ha eccepito, altresì, l'errore nell'accertamento della legittimità delle sanzioni conservative, sulla comunicazione delle giustificazioni per malattia, ritenendo di avere presentato correttamente la certificazione medica rilasciata da un medico sebbene di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale, rilevando che le certificazioni presentate risultavano perfettamente conformi alla vigente normativa, che consente ai lavoratori di rivolgersi in ogni momento al servizio di continuità assistenziale per attestare lo stato di malattia. Ha eccepito, infine, che la sanzione di un giorno di sospensione relativa alla mancata giustificazione dell'assenza del 27/07/2021 risultasse sproporzionata, in quanto il CCNL di categoria prevede in tali casi l'applicazione di una sanzione di minore gravità e che la stessa era imputabile ad un giorno di congedo ordinario.
Tanto premesso ha chiesto la riforma dell'ordinanza e l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita la chiedendo la conferma dell'ordinanza Controparte_1
resa al termine della fase sommaria e, quindi, la reiezione del ricorso. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale – a conclusione della fase di opposizione – ha rigettato l'opposizione di confermando l'ordinanza emessa in Pt_1
data 20.06.2023 nel giudizio sommario n. 1902/2022 R.G..
Nello specifico, il giudice di primo grado ha premesso che “Il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, quindi, non impedisce la possibilità di valutare gli stessi addebiti ai fini dell'applicazione dell'istituto della recidiva che, per sua natura, implica l'irrogazione di una precedente sanzione per i fatti contestati. Nella fattispecie, non può essere accolta la tesi dell'opponente secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha omesso di vagliare la legittimità della sanzione principale oggetto di contestazione, dal momento che, come si evince dalla lettera di licenziamento, la recidiva non è stata contestata per valutare la gravità delle condotte e graduare l'entità della sanzione, bensì rappresenta un elemento costitutivo del recesso, essendo tale ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 35 del CCNL di categoria, il quale individua come giustificato motivo di recesso la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 34 CCNL, “quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33”. Quest'ultima disposizione, nel dettaglio, introduce un limite temporale agli affetti delle sanzioni conservative, dal momento che esclude la possibilità di valutarle ai fini della recidiva qualora sia decorso un anno dalla loro comminazione”.
Fatta questa premessa, il Giudice ha evidenziato come la fattispecie in esame integrasse perfettamente l'ipotesi contemplata dall'art. 35, lett. l), del CCNL di categoria, avendo il dipendente posto in essere, entro il periodo temporale individuato dalla norma, almeno tre condotte punite con la sanzione disciplinare della sospensione;
trattandosi di reiterate negligenze relative sia all'invio di certificazione medica ( prodotta in cartaceo e rilasciata da un medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale) sia di assenza ingiustificata, confermando la legittimità delle suddette sanzioni conservative.
Nello specifico, in relazione all'invio reiterato di certificazione medica cartacea, rilasciata da un medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale, la sentenza – dopo aver richiamato la normativa applicabile in materia e il comunicato aziendale del 9 aprile
2015 – ha accertato la legittimità delle sanzioni di sospensione poiché il lavoratore non può
“rivolgersi in un giorno infrasettimanale al servizio di continuità assistenziale e giustificare la propria assenza in forma cartacea, anche qualora – come nel caso analizzato - abbia ravvisato un malore in una fascia oraria in cui il proprio medico curante non risultava disponibile, poiché lo stesso non è vincolato a presentare la certificazione medica prima dell'inizio della prestazione, potendo limitarsi a comunicare la propria assenza al datore di lavoro prima dell'inizio del turno e attendere il giorno successivo per la visita presso il proprio medico curante, il quale provvede all'inoltro online della certificazione medica, così come previsto dalla contrattazione collettiva”.
In relazione all'assenza ingiustificata del 27 luglio 2021, il Giudice di prime cure ha evidenziato che “l'istante non ha allegato né dimostrato le ragioni per le quali in tale data, nonostante fosse programmato per il turno dalle 18.45 alle 1.00, come si evince dall'estratto ufficiale delle presenze di luglio 2021 prodotto dalla società, non ha reso alcuna prestazione. Dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che, a seguito della contestazione disciplinare del 23 agosto 2021, il ricorrente abbia allegato un certificato di malattia relativo al periodo dal 28/07/2021 al 2/08/2021 e, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza del giorno antecedente”.
Con riferimento, infine, alla valutazione della proporzionalità della sanzione massima del licenziamento rispetto ai fatti contestati, ha evidenziato che “la reiterazione da parte del lavoratore di condotte punibili con sanzione conservativa sia espressione della volontà del dipendente di non adeguarsi alle direttive impartire dal datore di lavoro, elencate in maniera dettagliata nel comunicato del 2015. Le ripetute infrazioni in materia di assenza per malattia, sfociate in un caso anche nell'assenza assoluta di giustificazione, hanno infatti compromesso i principi di correttezza e buona fede che governano i rapporti tra le parti ed escluso la possibilità di ravvisare la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c. nell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
Ha concluso, quindi, per la legittimità della sanzione espulsiva in forza della operatività della recidiva.
Avverso la detta sentenza ha proposto reclamo innanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di Reggio Calabria, chiedendo la riforma della stessa, eccependo: l' “omessa pronuncia circa la legittimità della contestazione disciplinare sulla base della quale è stato irrogato il licenziamento e per la violazione del principio ne bis in idem disciplinare” e “l'illegittimità delle contestazioni disciplinari contestate ai fini della recidiva (violazione dell'art. 55-septies D. Lgs.
30/03/2001m n. 165 e della normativa in materia di rilascio delle certificazioni di malattia, violazione dell'art. 34 CCNL) e nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in merito alle sanzioni disciplinari del 25.11.2020 (I) e del 14.04.2021 (II)”; l'errore interpretativo “nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare del 06.09.2021 con riferimento alla contestazione disciplinare del 23.08.2021 –IV sanzione (violazione dell'art. 34 CCNL per i lavoratori dei Porti) ed infine la mancata valutazione della proporzionalità del licenziamento e, pertanto, nell'errata valutazione della sproporzione della sanzione impugnata”.
Si è costituita la per difendersi, insistendo per il rigetto Controparte_1
integrale del reclamo e per la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 10/04/2025 nella camera di consiglio dell'11/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
Va condiviso l'accertamento in fatto condotto in primo grado circa la legittimità del licenziamento .
Occorre premettere che il licenziamento è stato irrogato sulla base della contestata recidiva, essendo stato il lavoratore destinatario di cinque provvedimenti disciplinari nel medesimo anno, in forza dell'art 35 lett. l) CCNL di categoria che prevede, quale giustificato motivo di recesso, la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 34 CCNL, “quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33”.
Il Giudice di prime cure, lungi dall'applicare in modo meccanicistico l'istituto della recidiva, in quanto causa legittimante il licenziamento, ha correttamente accertato la legittimità dei singoli provvedimenti disciplinari conservativi presupposti al licenziamento, ritenendo infine, lo stesso legittimo in presenza di di tre sanzioni conservative legittime comminate nell'arco temporale indicato dall'art. 35, lett. l), del CCNL.
Ebbene, come rilevato nella sentenza impugnata, nella fattispecie viene in rilievo l'ipotesi espressamente contemplata dalla norma sopra citata, avendo il dipendente posto in essere almeno tre condotte punite con la sanzione disciplinare della sospensione nel medesimo anno.
Con riferimento alle due sanzioni della sospensione dal servizio e dalla retribuzione rispettivamente del 31/05/2021 e del 09/11/2021 relative all'invio di certificazione medica cartacea rilasciata da un medico di Continuità Assistenziale in un giorno infrasettimanale, le stesse devono ritenersi legittime e le doglianze mosse sul punto da parte appellante, prive di pregio. Ad avviso di parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'individuare la norma violata dal lavoratore nel comunicato aziendale del 9 aprile 2015, atteso che tale documento, proveniente dal datore di lavoro, non potrebbe costituire fonte normativa, né fonte di un obbligo disciplinare, non il datore di lavoro imporre ai lavoratori obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'eccezione non è condivisibile, atteso che il regolamento aziendale è una fonte del contratto individuale di lavoro che, pur essendo disposta unilateralmente dal datore di lavoro, è diretta a tutti i lavoratori che ne sono a conoscenza.
Il regolamento può disciplinare l'intera organizzazione aziendale, introducendo norme che l'azienda ritiene necessarie per l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti.
Nel caso in specie, il comunicato aziendale del 9 aprile 2015 prevede che l'infermità, comportante l'incapacità lavorativa, debba essere giustificata dal certificato sanitario rilasciato dal medico curante in modalità online, sul sito dell'INPS, e consente in via eccezionale di giustificare l'assenza tramite certificazione diversa da quella online qualora l'attestazione della malattia sia stata effettuata dalla guardia medica, purché la stessa si manifesti nei giorni festivi e pre-festivi – sabato e domenica - e venerdì in caso di assenza del proprio medico curante.
Tale disposizione interna, conosciuta dai lavoratori, è perfettamente in linea con la disciplina prevista dall'art. 25 L. 183/2010 il quale, a sua volta, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia, estende l'applicazione dell'art. 55-septies d.lgs. n. 165/2001 ai casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati.
La predetta norma impone, pertanto, l'obbligo di inviare la certificazione medica attestante lo stato di invalidità per via telematica e stabilisce che l'inosservanza di tale vincolo costituisce illecito disciplinare che può giustificare, in caso di reiterazione, anche l'applicazione della sanzione del licenziamento.
Ne consegue che la disposizione interna in esame, adottata dal datore di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non introduce alcun obbligo ulteriore a carico del lavoratore, né ulteriori limitazioni, rispetto a quanto già previsto dalla legge.
Anche la normativa dell' INPS, circolare n. 99 del 1996 e l'art. 25 della Legge n. 183/2010 consentono -quale deroga all'obbligo della certificazione on line- l'invio della certificazione della guardia medica, ma per la sola malattia sofferta nei giorni festivi e pre-festivi – sabato e domenica - e venerdì ed in caso di assenza del proprio medico curante.
La guardia medica, quindi, è abilitata a rilasciare certificati di malattia validi sia per l'Inps che per il datore di lavoro, ma solo per le malattie ricadenti nelle giornate di sabato o di domenica, quando il proprio medico di base non è reperibile, né svolge attività ambulatoriale.
Ne consegue che il lavoratore non può, secondo la normativa richiamata, rivolgersi in un giorno infrasettimanale al servizio di continuità assistenziale ai fini della giustificazione dell' assenza, né può inviare, di conseguenza, la certificazione in forma cartacea, come fatto dall'appellante.
Pertanto, nel caso in esame il lavoratore non ha fornito giustificazioni adeguate al mancato invio della corretta certificazione medica a giustificazione delle assenze.
Invero, per le due sanzioni concernenti la violazione delle modalità di inoltro della certificazione medica, è rimasta una mera allegazione quella di non avere avuto il recapito del sostituto del proprio medico di base;
per la sanzione relativa all'assenza ingiustificata, non vi è alcuna prova che l'appellante si stato colto da un malore improvviso in una fascia oraria in cui il proprio medico curante non risultava disponibile.
Invero, l'art. 21 del CCNL di categoria impone al lavoratore soltanto di comunicare l'assenza per malattia prima dell'inizio della prestazione, potendo lo stesso inviare la relativa certificazione entro il secondo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza.
Pertanto, il lavoratore non avrebbe avuto alcun impedimento ad attendere il giorno successivo per la visita presso il proprio medico curante, il quale avrebbe provveduto all'inoltro online della certificazione medica, così come previsto dalla contrattazione collettiva.
L' assenza del 27/07/202, è, pertanto, da ritenersi ingiustificata e, quindi, deve concludersi per la legittimità della sanzione irrogata, dal momento che l'art. 34, comma 1, lett. a), CCNL cit. prevede tra le condotte disciplinarmente rilevanti quella del lavoratore che non giustifichi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa.
L'appellante non ha allegato alcuna documentazione atta a giustificare la sua assenza in tale data, nonostante in quel giorno fosse di turno dalle 18:45 alle ore 01:00, come si evince dall'estratto ufficiale delle presenze di luglio 2021 prodotto dalla società. Invero, a seguito della contestazione disciplinare del 23 agosto 2021, l'appellante ha allegato un certificato di malattia relativo al periodo dal 28/07/2021 al 2/08/2021 e, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza del giorno antecedente.
Tra l'altro, le difese dell'appellante sul punto si sono rivelate contraddittorie, infatti nell'ambito del procedimento disciplinare, ha preteso di giustificare l'assenza con una certificazione medica relativa ad una diversa data, in fase sommaria ha imputato l'assenza ad un giorno di riposo, mentre successivamente ha affermato che la stessa doveva imputarsi ad un'assenza per congedo ordinario.
Parte appellante ha anche eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere proporzionata la sanzione della sospensione, in palese violazione dell'art 34 CCNL che non prevede la sospensione per una occasionale assenza ingiustificata, ma solo un'ammonizione scritta trattandosi di mancanza di minor rilievo.
Diversamente il CCNL citato prevede un'elencazione di condotte che – a seconda delle circostanze fattuali di volta in volta verificatesi – possono legittimare l'adozione di un qualsiasi provvedimento conservativo (dall'ammonizione alla sospensione).
La proporzionalità delle singole sanzioni conservative applicate è evidente se si tiene conto della reiterazione delle medesime condotte, nonostante le sanzioni irrogate.
In ogni caso come affermato dalla Cassazione “la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi” (Cass. sent. n. 19232 del 14.09.2007) conseguentemente, il licenziamento è proporzionato e, quindi, legittimo se sanziona, da ultimo, una condotta reiterata, già punita progressivamente con sanzioni disciplinari di tipo conservativo.”
Nella fattispecie in esame, le reiterate infrazioni commesse nell'arco di un anno dal lavoratore, rivestono il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare, di quello fiduciario così da porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa.
I numerosi provvedimenti disciplinari denotano una certa insofferenza del lavoratore al rispetto delle previsioni aziendali e, in generale, un reiterato comportamento contrario ai primari principi di buona fede e correttezza contrattuale che rileva ai fini della valutazione della proporzionalità di ciascuno dei provvedimenti indicati in sede di licenziamento, compromettendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario. A tal proposito si richiama il consolidato e risalente principio di diritto “secondo cui i fatti non tempestivamente contestati "possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni"; con la conseguenza che "sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c."(ex multis Cass. n. 8803/20)
Correttamente, dunque, è stata contestata la recidiva in <qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente>> ( art. 35 CCNL) e il licenziamento appare conforme ai principi di proporzionalità e correttezza, in presenza di reiterati comportamenti negligenti.
Infatti, “la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi”
(Cass. 14/09/2007 n. 19232).
Peraltro, la reiterazione della condotte di rilievo disciplinare è sintomatica di un atteggiamento del dipendente connotato da intensità dell'elemento intenzionale e colposo.
Per i motivi esposti, il reclamo è infondato e deve essere confermata l'impugnata sentenza.
La soccombenza del reclamante ne impone la condanna, in favore della società resistente, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sul reclamo proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2024, pubblicata in data 07.03.2024 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta il reclamo.
2. Condanna il reclamante alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
3. Dà darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto del reclamo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11/4/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)