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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 14366 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
[...] in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro- tempore, Avv. Valter Militi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Rita Ornella Costa
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITALE VINCENZO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 in persona del dr. sig. con l'avv. Danila De Controparte_3
Santis resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione di terzo
All'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/07/2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla la sentenza n. 2852/2023 resa nel giudizio n. 4385/2022 R.G.
Conferma l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 e condanna l'avv. al CP_1 pagamento delle relative somme, pari ad euro 1.565,58, oltre oneri accessori come per legge. Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva che l'Avv. proponeva CP_1 ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 emessa dall' Controparte_2
fondata sulla prodromica cartella n.
[...]
29620160107772359000, asseritamente non notificata chiedendo “Dichiararsi la prescrizione del diritto a riscuotere
l'importo di € 1.321,84, ingiunto per omesso versamento dei contributi professionali alla per l'anno 2012” nonché Parte_1
“Dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione pagamento
n. 29620229001866772000 e comunque, con qualsivoglia altra statuizione, la sua inefficacia” e che con sentenza n. 2852/2023 resa nel giudizio n. 4385/2022 R.G. il Tribunale aveva annullato l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 e condannato
[...] alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute dall'opponente, liquidate in € 1.200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e che al giudizio non aveva partecipato Parte_1
Chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di ammissibilità della presente opposizione di terzo, fissare udienza di comparizione delle parti e discussione per ivi sentire così
ACCOGLIERE la presente opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2852/2023 Emessa dal Tribunale di Palermo in data
7/09/2023 nel giudizio n. 4385/2022 R.G., e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e CONDANNARE parte ricorrente al pagamento diretto all' della Controparte_4 complessiva somma di € 1.133,67 , iscritta e risultante dal ruolo oggetto del giudizio, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta.
Si costituiva altresì Controparte_2 rappresentando di avere appreso della litispendenza del presente giudizio solo in seguito alla notifica del presente ricorso .
Si costituiva l'avv. chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta da
[...]
rigettare le Parte_2 domande proposte dal terzo Parte_2 perchè infondate in fatto e in diritto e
[...] confermare la sentenza n. 2852/2023, resa nel giudizio n.
4385/2022 R.G.
La causa, disposta la trattazione scritta, autorizzato il deposito di note, è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi, in merito alla disintegrità del contraddittorio, che con sentenza n. 7514/22 le SSUU della
Suprema Corte è stata affrontata la questione relativa alla corretta istaurazione del contraddittorio in tema di opposizione all'esecuzione contro il procedimento esattivo in materia previdenziale e che pertanto, per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva atteso che la ricorrenza del litisconsorzio necessario è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicchè per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo.
Orbene soltanto con la superiore sentenza è stato affermato il principio invocato dalla odierna ricorrente che “Avverso il titolo giudiziale formatosi inter alios il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/06/2023, n. 17619). Dunque, “Il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1,
c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2022, n. 22710); rilavato che l'omessa notifica del ricorso determina l'inefficacia dello stesso;
ritenuto che
anche nei confronti di Controparte_2
non è stato rispettato il principio del
[...] contraddittorio per cui nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento;
- rilevato che, con riferimento alla questione della prescrizione si rammenta che l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo Pt_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Pt_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni.
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute al la Parte_2
. Detta norma, pertanto, avendo stabilito
[...]
l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha Pt_1 fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n.
576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla ; Pt_1
- rilevato che, per quanto concerne la cartella n.
29620160107772359000, regolarmente notificata in data
13.01.2017 come documentato da Controparte_2
, deve osservarsi che i contributi di cui si
[...] controverte sono i minimi dell'anno 2012, che ordinariamente vanno versati in quattro scadenze : al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre e che ha documentato la Parte_1 notifica di diversi solleciti e atti interruttivi della prescrizione
(domanda di rateazione pervenuta a il Parte_1
22.10.2016, accoglimento datato 27.11.2013) e che, pertanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata i crediti non possono ritenersi prescritti;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento con la conseguenza che le somme di cui ai richiamati titoli devono ritenersi dovute, con condanna di al relativo CP_1 pagamento;
- rilevato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 24/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 14366 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
[...] in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro- tempore, Avv. Valter Militi, rappresentata e difesa dall'Avv.
Maria Rita Ornella Costa
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITALE VINCENZO
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 in persona del dr. sig. con l'avv. Danila De Controparte_3
Santis resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione di terzo
All'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/07/2024 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla la sentenza n. 2852/2023 resa nel giudizio n. 4385/2022 R.G.
Conferma l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 e condanna l'avv. al CP_1 pagamento delle relative somme, pari ad euro 1.565,58, oltre oneri accessori come per legge. Compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 08.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva che l'Avv. proponeva CP_1 ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 emessa dall' Controparte_2
fondata sulla prodromica cartella n.
[...]
29620160107772359000, asseritamente non notificata chiedendo “Dichiararsi la prescrizione del diritto a riscuotere
l'importo di € 1.321,84, ingiunto per omesso versamento dei contributi professionali alla per l'anno 2012” nonché Parte_1
“Dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione pagamento
n. 29620229001866772000 e comunque, con qualsivoglia altra statuizione, la sua inefficacia” e che con sentenza n. 2852/2023 resa nel giudizio n. 4385/2022 R.G. il Tribunale aveva annullato l'intimazione di pagamento n.
29620229001866772000 e condannato
[...] alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 sostenute dall'opponente, liquidate in € 1.200,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e che al giudizio non aveva partecipato Parte_1
Chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di ammissibilità della presente opposizione di terzo, fissare udienza di comparizione delle parti e discussione per ivi sentire così
ACCOGLIERE la presente opposizione di terzo avverso la sentenza n. 2852/2023 Emessa dal Tribunale di Palermo in data
7/09/2023 nel giudizio n. 4385/2022 R.G., e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e CONDANNARE parte ricorrente al pagamento diretto all' della Controparte_4 complessiva somma di € 1.133,67 , iscritta e risultante dal ruolo oggetto del giudizio, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta.
Si costituiva altresì Controparte_2 rappresentando di avere appreso della litispendenza del presente giudizio solo in seguito alla notifica del presente ricorso .
Si costituiva l'avv. chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta da
[...]
rigettare le Parte_2 domande proposte dal terzo Parte_2 perchè infondate in fatto e in diritto e
[...] confermare la sentenza n. 2852/2023, resa nel giudizio n.
4385/2022 R.G.
La causa, disposta la trattazione scritta, autorizzato il deposito di note, è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi, in merito alla disintegrità del contraddittorio, che con sentenza n. 7514/22 le SSUU della
Suprema Corte è stata affrontata la questione relativa alla corretta istaurazione del contraddittorio in tema di opposizione all'esecuzione contro il procedimento esattivo in materia previdenziale e che pertanto, per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva atteso che la ricorrenza del litisconsorzio necessario è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicchè per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo.
Orbene soltanto con la superiore sentenza è stato affermato il principio invocato dalla odierna ricorrente che “Avverso il titolo giudiziale formatosi inter alios il litisconsorte necessario pretermesso può agire ex art. 404, comma 1, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/06/2023, n. 17619). Dunque, “Il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1,
c.p.c.” (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2022, n. 22710); rilavato che l'omessa notifica del ricorso determina l'inefficacia dello stesso;
ritenuto che
anche nei confronti di Controparte_2
non è stato rispettato il principio del
[...] contraddittorio per cui nessuno può essere costretto a subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al giudice ed influire sul suo convincimento;
- rilevato che, con riferimento alla questione della prescrizione si rammenta che l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo Pt_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Pt_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni.
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute al la Parte_2
. Detta norma, pertanto, avendo stabilito
[...]
l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha Pt_1 fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n.
576/1980 che fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla ; Pt_1
- rilevato che, per quanto concerne la cartella n.
29620160107772359000, regolarmente notificata in data
13.01.2017 come documentato da Controparte_2
, deve osservarsi che i contributi di cui si
[...] controverte sono i minimi dell'anno 2012, che ordinariamente vanno versati in quattro scadenze : al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre e che ha documentato la Parte_1 notifica di diversi solleciti e atti interruttivi della prescrizione
(domanda di rateazione pervenuta a il Parte_1
22.10.2016, accoglimento datato 27.11.2013) e che, pertanto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata i crediti non possono ritenersi prescritti;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento con la conseguenza che le somme di cui ai richiamati titoli devono ritenersi dovute, con condanna di al relativo CP_1 pagamento;
- rilevato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 24/07/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio