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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2453/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], 119/E 47042 C.F._1
NATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. SAFFI N. 86/A 47042 NATICO
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 119/E 47042 NATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. FERRINI MILENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BRUNI N. 1 47100 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31/10/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 25/10/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “(I) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. Essi saranno liberi di stabilire la propria residenza dove vorranno. (II) Dato atto dell'autosufficienza economica del figlio della coppia
, nato a [...] il [...], i coniugi riconoscono che non si faccia luogo Persona_1
a provvedere ad alcun contributo di mantenimento in suo favore. (III) A titolo di definitiva ed integrale suddivisione dei beni mobili ed immobili posti in comunione tra i coniugi, oltre che per integrale soddisfacimento di ogni e qualsiasi onere di contribuzione in favore della IE;
con la sottoscrizione del presente accordo il marito Controparte_1 Parte_1 si impegna a trasferire in favore della IE mediante separato atto notarile, Controparte_1
da stipularsi entro il termine del 31.03.2026 avanti a notaio di fiducia del cedente il quale ne sosterrà per intero le spese per onorari di stipula, imposte, tributi e costi, la sua quota di piena proprietà pari ad ½ del seguente bene immobile: porzione di fabbricato di civile abitazione con annessa corte, cantina ed autorimessa, con diritti sugli enti comuni condominiali ed in particolare sulla corte comune, il tutto posto a Cesenatico (FC), Via
Litorale Marina n. 119/E, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio
39: particella 1259 Sub. 19, Cat. A/3, Classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro
537,12 (abitazione); particella 1259 Sub. 16, Cat. C/2, Classe 2, consistenza mq. 21, rendita catastale euro 96,53 (cantina); particella 1259 Sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
29, rendita euro 143,78 (autorimessa). Il trasferimento immobiliare di cui sopra si pone come condizione necessaria di accordo tra i coniugi per la risoluzione della crisi coniugale. I coniugi danno atto che l'immobile trasferendo è conforme allo stato di fatto quale risulta dai dati e dalle planimetrie catastali, secondo le vigenti disposizioni. (III-A) Inoltre, i coniugi stabiliscono che l'autovettura Opel “Meriva” targata KG , che è di proprietà del marito , venga da lui intestata e così definitivamente trasferita a titolo Parte_1 gratuito favore della IE . Il passaggio di proprietà verrà eseguito entro il Controparte_1 termine di giorni 15 dall'omologa della presente separazione, con spese integralmente a carico del marito. (III-B) Inoltre, il SI. si obbliga e si impegna a trasferire Parte_1 in favore della SI.ra , a titolo di contributo una tantum per le spese che Controparte_1
matureranno in futuro per manutenere l'immobile sopra citato, la somma di complessivi euro 20.000,00= (euroventimila/zerozero). Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro giorni 15 dalla data di omologa della separazione. (IV) Le parti danno atto e riconoscono che l'immobile ad uso abitativo di cui al precedente punto (III) è stato oggetto di un intervento edilizio eseguito con i benefici fiscali di cui al cd. “superbonus
110%”, la cui pratica è stata implementata per intero dal SI. anche quale Parte_1
responsabile ex lege. Di conseguenza, i coniugi concordano affinché, nella denegata ipotesi in cui fossero riscontrate irregolarità, sarà il SI. a farsi carico di ogni Parte_1
eventuale onere (quali: sanzioni, ecc.). (V) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di avere prima d'ora già provveduto a suddividere ogni altro bene, quali: mobilio, attrezzi, utensili, effetti personali, ecc. (VI) Le spese, i compensi professionali e gli accessori tutti di assistenza legale del presente giudizio vengono integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla cd. “solidarietà” ex art. 13, co. 8° L.P.F.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2024, chiedeva la separazione Parte_1 da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Civitella di Romagna Controparte_1
(FC) in data 06/03/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1994, era nato il figlio in data Persona_1
24/04/1997, maggiorenne ed autosufficiente.
Rappresentava che negli ultimi anni il rapporto era andato deteriorandosi irrimediabilmente, tanto che da qualche mese era altresì cessata la convivenza tra i coniugi.
Quanto alla situazione economica, rappresentava che allo stato era privo di occupazione mentre la IE era insegnante presso una scuola materna, specificando che ad ogni modo i coniugi erano economicamente indipendenti. Chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale nonché l'assegnazione della casa coniugale alla IE.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 27/02/2025 CP_1
, contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della
[...]
separazione al ricorrente sostenendo che il medesimo in costanza di matrimonio avesse intrattenuto relazioni extraconiugali. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale con obbligo per il marito di provvedere al pagamento di tutte le relative utenze, nonché l'obbligo in capo al ricorrente di versarle euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. All'udienza del 08/04/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano i contenuti di cui ai propri atti difensivi;
il ricorrente precisava di non lavorare dal 2017 e di mantenersi grazie a risparmi accumulati, mente la resistente rappresentava di percepire circa euro 1.800,00 mensili. All'esito, le parti chiedevano un rinvio al fine di tentare di addivenire ad un accordo.
All'udienza del 29/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, come da foglio di precisazione delle conclusioni che veniva depositato sul fascicolo telematico in data 31/10/2025, alle condizioni come trascritte in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, disposto il mutamento del rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione nonché la cessazione della convivenza, ancor prima della instaurazione del presente giudizio.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
In ragione della natura della causa e della presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come peraltro dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
NA (FC) il 05/08/1969, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 06/03/1994 in Civitella di Romagna (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Civitella di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1994 Atto n° 2 Parte 2 Serie A) prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 2453/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], 119/E 47042 C.F._1
NATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. BERTUCCINI LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA A. SAFFI N. 86/A 47042 NATICO
ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 119/E 47042 NATICO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. FERRINI MILENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
BRUNI N. 1 47100 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31/10/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 25/10/2024, per come di seguito integralmente trascritte: “(I) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. Essi saranno liberi di stabilire la propria residenza dove vorranno. (II) Dato atto dell'autosufficienza economica del figlio della coppia
, nato a [...] il [...], i coniugi riconoscono che non si faccia luogo Persona_1
a provvedere ad alcun contributo di mantenimento in suo favore. (III) A titolo di definitiva ed integrale suddivisione dei beni mobili ed immobili posti in comunione tra i coniugi, oltre che per integrale soddisfacimento di ogni e qualsiasi onere di contribuzione in favore della IE;
con la sottoscrizione del presente accordo il marito Controparte_1 Parte_1 si impegna a trasferire in favore della IE mediante separato atto notarile, Controparte_1
da stipularsi entro il termine del 31.03.2026 avanti a notaio di fiducia del cedente il quale ne sosterrà per intero le spese per onorari di stipula, imposte, tributi e costi, la sua quota di piena proprietà pari ad ½ del seguente bene immobile: porzione di fabbricato di civile abitazione con annessa corte, cantina ed autorimessa, con diritti sugli enti comuni condominiali ed in particolare sulla corte comune, il tutto posto a Cesenatico (FC), Via
Litorale Marina n. 119/E, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio
39: particella 1259 Sub. 19, Cat. A/3, Classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro
537,12 (abitazione); particella 1259 Sub. 16, Cat. C/2, Classe 2, consistenza mq. 21, rendita catastale euro 96,53 (cantina); particella 1259 Sub. 3, Cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
29, rendita euro 143,78 (autorimessa). Il trasferimento immobiliare di cui sopra si pone come condizione necessaria di accordo tra i coniugi per la risoluzione della crisi coniugale. I coniugi danno atto che l'immobile trasferendo è conforme allo stato di fatto quale risulta dai dati e dalle planimetrie catastali, secondo le vigenti disposizioni. (III-A) Inoltre, i coniugi stabiliscono che l'autovettura Opel “Meriva” targata KG , che è di proprietà del marito , venga da lui intestata e così definitivamente trasferita a titolo Parte_1 gratuito favore della IE . Il passaggio di proprietà verrà eseguito entro il Controparte_1 termine di giorni 15 dall'omologa della presente separazione, con spese integralmente a carico del marito. (III-B) Inoltre, il SI. si obbliga e si impegna a trasferire Parte_1 in favore della SI.ra , a titolo di contributo una tantum per le spese che Controparte_1
matureranno in futuro per manutenere l'immobile sopra citato, la somma di complessivi euro 20.000,00= (euroventimila/zerozero). Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario, da effettuarsi entro giorni 15 dalla data di omologa della separazione. (IV) Le parti danno atto e riconoscono che l'immobile ad uso abitativo di cui al precedente punto (III) è stato oggetto di un intervento edilizio eseguito con i benefici fiscali di cui al cd. “superbonus
110%”, la cui pratica è stata implementata per intero dal SI. anche quale Parte_1
responsabile ex lege. Di conseguenza, i coniugi concordano affinché, nella denegata ipotesi in cui fossero riscontrate irregolarità, sarà il SI. a farsi carico di ogni Parte_1
eventuale onere (quali: sanzioni, ecc.). (V) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di avere prima d'ora già provveduto a suddividere ogni altro bene, quali: mobilio, attrezzi, utensili, effetti personali, ecc. (VI) Le spese, i compensi professionali e gli accessori tutti di assistenza legale del presente giudizio vengono integralmente compensati tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla cd. “solidarietà” ex art. 13, co. 8° L.P.F.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2024, chiedeva la separazione Parte_1 da premettendo che dal matrimonio, celebrato a Civitella di Romagna Controparte_1
(FC) in data 06/03/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1994, era nato il figlio in data Persona_1
24/04/1997, maggiorenne ed autosufficiente.
Rappresentava che negli ultimi anni il rapporto era andato deteriorandosi irrimediabilmente, tanto che da qualche mese era altresì cessata la convivenza tra i coniugi.
Quanto alla situazione economica, rappresentava che allo stato era privo di occupazione mentre la IE era insegnante presso una scuola materna, specificando che ad ogni modo i coniugi erano economicamente indipendenti. Chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale nonché l'assegnazione della casa coniugale alla IE.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 27/02/2025 CP_1
, contestando integralmente gli assunti di controparte e chiedendo l'addebito della
[...]
separazione al ricorrente sostenendo che il medesimo in costanza di matrimonio avesse intrattenuto relazioni extraconiugali. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale con obbligo per il marito di provvedere al pagamento di tutte le relative utenze, nonché l'obbligo in capo al ricorrente di versarle euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. All'udienza del 08/04/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti confermavano i contenuti di cui ai propri atti difensivi;
il ricorrente precisava di non lavorare dal 2017 e di mantenersi grazie a risparmi accumulati, mente la resistente rappresentava di percepire circa euro 1.800,00 mensili. All'esito, le parti chiedevano un rinvio al fine di tentare di addivenire ad un accordo.
All'udienza del 29/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, come da foglio di precisazione delle conclusioni che veniva depositato sul fascicolo telematico in data 31/10/2025, alle condizioni come trascritte in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, disposto il mutamento del rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, risulta provata sulla base degli assunti delle parti che hanno sostenuto essere venuta meno quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la vita coniugale, di cui sono prova il fallimento del tentativo di conciliazione nonché la cessazione della convivenza, ancor prima della instaurazione del presente giudizio.
L'esistenza di una disaffezione e di un allontanamento materiale e spirituale reciproco tra i coniugi è dunque tale da giustificare l'accoglimento della domanda di dichiarazione di separazione personale degli stessi.
In ragione della natura della causa e della presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come peraltro dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
NA (FC) il 05/08/1969, e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 06/03/1994 in Civitella di Romagna (FC); ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Civitella di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1994 Atto n° 2 Parte 2 Serie A) prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi