Articolo 50 del Codice della protezione civile
Articolo 49
Versione
6 febbraio 2018
Art. 50.


Norme transitorie e finali
( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017 )

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attivita', deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 2018

MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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