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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6589/2019 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difesa dall'Avv. Mariastella Petronzi, come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti CP_1
e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.06.2019 esponeva: di aver svolto attività lavorativa come Parte_1 operaio agricolo nel 1973 - all'età di 16 anni- in Germania dal 27/8/1973 al 04/6/1988 e poi di aver continuato a lavorare in Italia dall'1/6/1989 al 31/12/2018; di aver maturato i requisiti richiesti dalla legge per accedere al pensionamento anticipato con il beneficio di cui all'articolo 1 commi da 199 a 205 legge
232/2016 e art. 2 DPCM n. 87 del 2017 mod 1. 205/2017; che l' rigettava la prima domanda CP_1 amministrativa in data 3.4.2018; di aver inoltrato ricorso amministrativo in data 2.5.2018; che in data
18.9.2018 l' rigettava la domanda di pensione anticipata;
di aver presentato ulteriore ricorso CP_1 ammnistrativo in data 7.12.2018; entrambi i ricorsi amministrativi venivano rigettati in data 26.2.2019 “in particolare il rigetto del ricorso sulla domanda di riconoscimento delle condizioni di lavoro precoce si fondava sul presupposto pagina 1 di 5 che l'attività agricola non fosse considerate usurante;
mentre il rigetto del ricorso sulla domanda di pensione anticipata ex lege
232 del 2016 si fondava sul fatto che il ricorso fosse privo di documenti nuovi e/o documenti probatori a sostegno della pretesa”.
Adiva pertanto il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- di riconoscere in capo al ricorrente il requisito di lavoratore precoce ex art. 1, co. 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per avere maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 199 dell'art. l legge n. 232, del 11 dicembre 2016 attuato dal D.P.C.M. n. 87 del 2017 pubblicato in G.U. n. 138 del
16/06/2017, come modificato dalla legge n. 205/2017; - di riconoscere che alla data della domanda di accesso al beneficio il ricorrente svolgeva da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del D.P.C.M.,
23/05/2017 n° 87 pubblicato in G.U. n. 138 del 16/6/2017, come modificato dalla legge n. 205/2017;- di riconoscere il versamento di 41 annualità contributive, dal 27/8/1973 al 31/12/2018 e per l'effetto riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dalla data della domanda (23/02/2018) ex D.P.C.M., 23/05/2017 n° 87, pubblicato in G.U.
n. 138 del 16/06/2017, come modificato dalla legge n. 205/2017: - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. al pagamento dei ratei di prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda, nonché a quello degli interessi legali dal 120° giorno”. Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva respingersi il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
5.3.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Preliminarmente è utile rammentare che la controversia riguarda il riconoscimento dello status di lavoratore precoce e il conseguente diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art.1, commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DPCM n.87/2017, come modificato dalla legge n.
2025/2017.
Il quadro normativo prevede che possano accedere al pensionamento anticipato i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in specifiche condizioni, tra cui lo svolgimento da almeno sei anni in via continuativa di attività lavorativa incluse nell'allegato A del DPCM 87/2017, come modificato dalla legge 205/2017, che ha espressamente incluso gli operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca.
In particolare il comma 199 della legge citata prevede, in particolare, che “a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, pagina 2 di 5 commi 12 e13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo”.
In base a tale disposizione, nonché sulla base di quanto prevede il D.P.C.M. n. 87 del 23.5.2017, con la decorrenza di legge ivi prevista, i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all'anzianità contributiva prevista dall'articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d.“precoci” i quali:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
- si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14settembre 2015, n.
150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
4. sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato A annesso al D.P.C.M. (allegato E alla legge di bilancio 2017) che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21aprile
2011, n. 67.
2. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta emerge che ha iniziato a Parte_1 svolgere l'attività lavorativa come operaio agricolo in Germania, dal 27.8.1973 al 4.6.1988, proseguendo poi in Italia dall'1.6.1989 al 31.12.2018 (cfr. all. 5-6-7 al fascicolo del ricorrente).
In particolare, risulta documentalmente provato che il ricorrente ha svolto attività lavorativa: per 5 mesi dal
27.8.1973 al 31.12.1973 e per ulteriori 7 mesi dal 1.1.1974 al 19.7.1974, maturando così 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del diciannovesimo anno di età (avvenuto il 21.11.1977).
pagina 3 di 5 La perfetta corrispondenza tra i contributi esteri risultanti dall'estratto conto certificativo e dal documento
LVA tedesco conferma la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla normativa citata.
Inoltre, l'attività di operaio svolta rientra espressamente tra quelle previste per l'accesso al beneficio, dalla legge 205/2017 Allegato B, al punto N :“operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca” (cfr. all. 9 al fascicolo del ricorrente).
Sul punto è bene ricordare come l'inclusione di tale categoria tra i lavori gravosi (usuranti) risponde ad una precisa scelta del legislatore, fondata sul riconoscimento della particolare onerosità di questa tipologia di attività lavorativa, specialmente quando svolta in modo continuativo per lunghi periodi come nel caso in esame.
Il ricorrente ha altresì maturato un'anzianità contributiva complessiva superiore a 41 anni, come risulta dalla somma dei contributi versati in Germania e in Italia, per un totale di 41,67 annualità contributive.
Il ricorso va quindi accolto, con il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.2.2018) e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, CP_1 oltre interessi come per legge.
3. Quanto alle spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
Deve ritenersi che, alla data della domanda amministrativa del 3.4.2018, l non fosse a conoscenza CP_1 della contribuzione maturata all'estero da parte del ricorrente, la cui documentazione è stata prodotta dallo stesso il successivo 2.5.2018, unitamente al ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda rif.
n. 2176772400142 (cfr. all.3a fascicolo di parte ricorrente). Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per ritenere compensate, tra le parti, le spese di lite nella misura di due terzi (liquidate, complessivamente e per l'intero, ai sensi del D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valore indeterminabile, complessità bassa, secondo i valori minimi, in considerazione del ridotto grado di complessità delle questioni trattate). CP_ Il restante terzo segue la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6589/2019, proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara il diritto di alla pensione anticipata per Parte_1 lavoratori precoci con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.2.2018);
b) condanna l' al pagamento dei ratei di pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, CP_1 oltre interessi come per legge;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di lite, che liquida, complessivamente e per CP_1
l'intero, in € 4.638,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con pagina 4 di 5 distrazione in favore dell'Avv. Mariastella Petronzi, dichiaratasi antistataria. Compensa tra le parti i residui due terzi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 5 di 5