Articolo 11 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 ottobre 1984
Art. 11.
I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell'articolo 2 e seguenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984
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