CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
OT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5825/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena Dùaosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5709/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 5825/2024, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 1131/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa Amministrazione.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'Ingiunzione di pagamento n.
20230488300000589 del 16/03/2023, notificata in data 20.4.2023, emessa dal Comune di San Giuseppe
Vesuviano con la quale l'Ente locale impositore ingiungeva il pagamento della somma per il mancato pagamento di un accertamento IMU anno 2012.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica degli atti presupposti.
Si era costituito il Comune sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo carente la documentazione prodotta.
Con l'appello in esame il Comune sostiene che l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, prodromico all'ingiunzione, sia stato regolarmente notificato il 20/11/2017 nel rispetto dei termini di decadenza, producendo la relativa documentazione.
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità di deposito di nuova documentazione in appello, e contestando la sufficienza di quanto prodotto in primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del
4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
L'esame della documentazione versata in atti dimostra la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente esercizio del diritto nei termini decadenziali.
Per quanto attiene alla idoneità della produzione documentale ad attestare la avvenuta notifica, va osservato che in quasi tutte le controversie le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti dell'Amministrazione sono prodotti in fotocopia e sovente vi è contestazione da parte del contribuente della loro idoneità probatoria.
Necessaria premessa è che l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, per effetto della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia integrale della stessa (anche in considerazione dal fatto che, in caso di notifica con le modalità ordinarie, l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione è la matrice
- art.26, comma quarto, D.P.R. 602/1973). La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.
Qualora la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento vengano prodotti non in originale, ma in copia fotografica non autenticata, l'efficacia asseverativa di siffatta documentazione va valutata alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2719 c.c.
Peraltro l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (e quindi, in primis, gli elementi contenutistici di asserita difformità tra la copia prodotta e l'originale), senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive, disconoscimento formale che, peraltro, deve avvenire, in applicazione della disciplina degli artt.214 e 215 c.p.c., alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che, “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove sia prodotta copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.
c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.” (Cass. 23902/17).
Nel caso di specie le fotocopie delle relate non recano difformità o segni di alterazione, né vengono da controparte indicate specifiche anomalie, sono leggibili negli elementi essenziali ed identificativi, per cui il relativo motivo di ricorso va disatteso. Inoltre per quanto attiene al termine per la formazione del ruolo coattivo, per il quale la legge 296/2006 art. 1 c.163 prevede - “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo”, va rilevato che nel caso di specie l'avviso di accertamento si è definito nel 2018 (60 gg. successivi alla notifica dell'accertamento); l'ingiunzione doveva pertanto essere emessa nel 2021.
Su tale disciplina ordinaria si è poi innestata quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. secondo la quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori,degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con riforma della impugnata decisione e rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante la difesa operata da funzionario dell'Amministrzione. compensate per il primo grado in ragione del deposito solo in appello della documentazione completa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate in Euro 400,00 oltre accessori di legge e Cut;
compensate per il I grado.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
OT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5825/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena Dùaosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1131/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5709/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 5825/2024, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 1131/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa Amministrazione.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'Ingiunzione di pagamento n.
20230488300000589 del 16/03/2023, notificata in data 20.4.2023, emessa dal Comune di San Giuseppe
Vesuviano con la quale l'Ente locale impositore ingiungeva il pagamento della somma per il mancato pagamento di un accertamento IMU anno 2012.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica degli atti presupposti.
Si era costituito il Comune sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo carente la documentazione prodotta.
Con l'appello in esame il Comune sostiene che l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, prodromico all'ingiunzione, sia stato regolarmente notificato il 20/11/2017 nel rispetto dei termini di decadenza, producendo la relativa documentazione.
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità di deposito di nuova documentazione in appello, e contestando la sufficienza di quanto prodotto in primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del
4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
L'esame della documentazione versata in atti dimostra la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente esercizio del diritto nei termini decadenziali.
Per quanto attiene alla idoneità della produzione documentale ad attestare la avvenuta notifica, va osservato che in quasi tutte le controversie le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti dell'Amministrazione sono prodotti in fotocopia e sovente vi è contestazione da parte del contribuente della loro idoneità probatoria.
Necessaria premessa è che l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, per effetto della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia integrale della stessa (anche in considerazione dal fatto che, in caso di notifica con le modalità ordinarie, l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione è la matrice
- art.26, comma quarto, D.P.R. 602/1973). La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.
Qualora la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento vengano prodotti non in originale, ma in copia fotografica non autenticata, l'efficacia asseverativa di siffatta documentazione va valutata alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2719 c.c.
Peraltro l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (e quindi, in primis, gli elementi contenutistici di asserita difformità tra la copia prodotta e l'originale), senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive, disconoscimento formale che, peraltro, deve avvenire, in applicazione della disciplina degli artt.214 e 215 c.p.c., alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione
Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che, “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove sia prodotta copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.
c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.” (Cass. 23902/17).
Nel caso di specie le fotocopie delle relate non recano difformità o segni di alterazione, né vengono da controparte indicate specifiche anomalie, sono leggibili negli elementi essenziali ed identificativi, per cui il relativo motivo di ricorso va disatteso. Inoltre per quanto attiene al termine per la formazione del ruolo coattivo, per il quale la legge 296/2006 art. 1 c.163 prevede - “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo”, va rilevato che nel caso di specie l'avviso di accertamento si è definito nel 2018 (60 gg. successivi alla notifica dell'accertamento); l'ingiunzione doveva pertanto essere emessa nel 2021.
Su tale disciplina ordinaria si è poi innestata quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19. secondo la quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori,degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con riforma della impugnata decisione e rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante la difesa operata da funzionario dell'Amministrzione. compensate per il primo grado in ragione del deposito solo in appello della documentazione completa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del secondo grado, liquidate in Euro 400,00 oltre accessori di legge e Cut;
compensate per il I grado.