CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1263/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA V.VENETO 42 S.MICHELE DI Parte_1 P.IVA_1
GANZARIA; rappresentato e difeso dall'avv. PASCOLATO SARINO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA V. BRANCATI N.12 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. PELLERITI FABIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di ricorso monitorio proposto dalla società il Tribunale di Caltagirone, Parte_1
Sezione Distaccata di Grammichele, con decreto del 24 novembre 2010 ingiungeva alla società
il pagamento della somma di €.6975,05, oltre interessi e spese legali, per la fornitura di Controparte_1
merce varia meglio descritta nelle fatture nn. 312 – 325 – 339 -341 – 343 – 352 – 358 – 359 – 362 -
380 - 409 – 428 – 430 – 455 – 465 – 495 – 501 – 503 – 522 – 541 tutte emesse dal 16.06.2008 al
18.10.2008.
La proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo eccependo e rilevando Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento, stante la anteriorità del presunto credito rispetto all'avvenuto sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 2 ter legge 575/65
e, comunque, l'inesistenza del credito, di cui non era stata fornita alcuna prova. In particolare,
l'opponente esponeva che con provvedimento del 14 ottobre 2008 il Tribunale di Catania aveva ordinato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 2 ter legge 575/1965 e successive modifiche, il sequestro giudiziario della odierna appellante. Tale misura cautelare era stata adottata nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 183/08 RSS pendente dinanzi al Tribunale di Catania, Sezione Misure
di Prevenzione, nei confronti di quale indiziato di appartenenza ad Parte_2
pagina 2 di 6 associazione per delinquere di stampo mafioso. Con successiva ordinanza del 22 ottobre 2010 il
Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva disposto nei confronti di il sequestro giudiziario del suo patrimonio aziendale e sui tutti i beni di sua Parte_2
proprietà e disponibilità ex art. 321 c.p.p.. Il procedimento di prevenzione si era concluso con la confisca definitiva dei beni riconducibili allo . Pt_2
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio opposto,
rigettate le richieste istruttorie di parte opposta, precisate infine le conclusioni, il giudizio veniva deciso con sentenza n.39/21 con la quale il Tribunale di Caltagirone così statuiva: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'opposizione proposta dalla società
in persona degli amministratori e custodi giudiziari avv. e Controparte_1 CP_2
dott. Rosario Cacopardo, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2010 emesso dal Tribunale
di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele – perché inammissibile;
- condanna altresì la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte_1
parte opponente in persona del degli amministratori e custodi giudiziari avv. Controparte_1
e dott. Rosario Cacopardo, le spese di lite, che si liquidano in € 117,17 per spese, € CP_2
2.425,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto esplicita richiesta”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società affidandolo ad un unico Parte_1
motivo.
Si è costituita la per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 6 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, la causa,
all'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Rileva preliminarmente il Collegio che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex art.342 cpc, atteso che gli elementi prescritti dalla citata norma risultano ricavabili dal contesto complessivo dell'atto di appello.
Tanto premesso, è opinione di questa Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato.
Con l'unico motivo di gravame la ha lamentato l'ingiustizia della sentenza gravata per Parte_1
avere dichiarato inammissibile la domanda proposta in via monitoria. L'appellante, per vero, in maniera estremamente contraddittoria, per un verso ha dedotto che la aveva continuato Controparte_1
ad operare sul mercato e che la confisca era avvenuta solo due anni dopo la prestazione eseguita dalla stessa e precisamente nell'ottobre del 2010, specificando, in proposito, che “pacificamente e non contestato emerge che il procedimento di sequestro giudiziario nei confronti della società opponente era stato aperto in data 14.10.2008 ma che tutta la fornitura (pneumatici per mezzi pesanti) oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo era stata effettuata tra il 16.6.2008 ed il 18.10.2008”.per altro, ha sostenuto, senza in alcun modo fornirne prova, che “la fornitura merci è stata ordinata dall'amministratore giudiziario, ergo lo Stato stesso”.
Rilevante ai fini della decisione appare la circostanza dedotta dall'appellata, non contestata dall'appellante e comunque documentata, che la è stata sottoposta, dapprima, a misura Controparte_1
di prevenzione ai sensi della L.575/65, successivamente sostituita dal D. L.vo 159/11 (c.d. codice antimafia), e, di poi, a confisca definitiva giusta decreto del 29.11.2012 della Corte d'appello di
Catania, confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20.6.2013, in quanto rientrante nella pagina 4 di 6 disponibilità, diretta e/o indiretta, di , imputato in procedimenti penali per reati di natura Parte_2
associativa.
Trattasi di circostanza non contestata ed, inoltre, evidenziata dalla stessa appellante.
L'adozione di un provvedimento di sequestro e poi di confisca preclude ogni ulteriore indagine in merito alle ragioni di credito che la società appellante pretende di vantare nei confronti dell'appellata atteso che, stante quanto disposto dagli artt.52 e segg. D. L.vo 159/11, ogni attività in tal senso è
riservata al Giudice della prevenzione che dovrà procedervi nel rispetto dei criteri dettati dal codice antimafia (v., in tal senso, Trib. Trapani sentenza 553/12 secondo cui “L'assoggettamento della società
opponente alla misura di cui innanzi determina l'applicazione, alla fattispecie sussunta al vaglio di questo decidente, della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, ovvero, innanzi il
Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare adottata”).
Né, del resto, nel caso in esame ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.54 D. L.vo 259/11. I
crediti vantati dall'appellante nei confronti della si riferiscono, infatti, per sua stessa Controparte_1
ammissione, ad epoca antecedente al provvedimento di sequestro, fermo restando che, anche per i crediti prededucibili, ogni statuizione in merito al loro riconoscimento e pagamento è comunque riservata al Giudice della prevenzione.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'appello di Catania, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.39/21 del Tribunale di Caltagirone.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato liquidate in
€.3.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1263/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in VIA V.VENETO 42 S.MICHELE DI Parte_1 P.IVA_1
GANZARIA; rappresentato e difeso dall'avv. PASCOLATO SARINO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA V. BRANCATI N.12 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. PELLERITI FABIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di ricorso monitorio proposto dalla società il Tribunale di Caltagirone, Parte_1
Sezione Distaccata di Grammichele, con decreto del 24 novembre 2010 ingiungeva alla società
il pagamento della somma di €.6975,05, oltre interessi e spese legali, per la fornitura di Controparte_1
merce varia meglio descritta nelle fatture nn. 312 – 325 – 339 -341 – 343 – 352 – 358 – 359 – 362 -
380 - 409 – 428 – 430 – 455 – 465 – 495 – 501 – 503 – 522 – 541 tutte emesse dal 16.06.2008 al
18.10.2008.
La proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo eccependo e rilevando Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento, stante la anteriorità del presunto credito rispetto all'avvenuto sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 2 ter legge 575/65
e, comunque, l'inesistenza del credito, di cui non era stata fornita alcuna prova. In particolare,
l'opponente esponeva che con provvedimento del 14 ottobre 2008 il Tribunale di Catania aveva ordinato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 2 ter legge 575/1965 e successive modifiche, il sequestro giudiziario della odierna appellante. Tale misura cautelare era stata adottata nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 183/08 RSS pendente dinanzi al Tribunale di Catania, Sezione Misure
di Prevenzione, nei confronti di quale indiziato di appartenenza ad Parte_2
pagina 2 di 6 associazione per delinquere di stampo mafioso. Con successiva ordinanza del 22 ottobre 2010 il
Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva disposto nei confronti di il sequestro giudiziario del suo patrimonio aziendale e sui tutti i beni di sua Parte_2
proprietà e disponibilità ex art. 321 c.p.p.. Il procedimento di prevenzione si era concluso con la confisca definitiva dei beni riconducibili allo . Pt_2
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio opposto,
rigettate le richieste istruttorie di parte opposta, precisate infine le conclusioni, il giudizio veniva deciso con sentenza n.39/21 con la quale il Tribunale di Caltagirone così statuiva: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'opposizione proposta dalla società
in persona degli amministratori e custodi giudiziari avv. e Controparte_1 CP_2
dott. Rosario Cacopardo, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2010 emesso dal Tribunale
di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele – perché inammissibile;
- condanna altresì la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte_1
parte opponente in persona del degli amministratori e custodi giudiziari avv. Controparte_1
e dott. Rosario Cacopardo, le spese di lite, che si liquidano in € 117,17 per spese, € CP_2
2.425,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto esplicita richiesta”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società affidandolo ad un unico Parte_1
motivo.
Si è costituita la per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 6 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, la causa,
all'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Rileva preliminarmente il Collegio che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità ex art.342 cpc, atteso che gli elementi prescritti dalla citata norma risultano ricavabili dal contesto complessivo dell'atto di appello.
Tanto premesso, è opinione di questa Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato.
Con l'unico motivo di gravame la ha lamentato l'ingiustizia della sentenza gravata per Parte_1
avere dichiarato inammissibile la domanda proposta in via monitoria. L'appellante, per vero, in maniera estremamente contraddittoria, per un verso ha dedotto che la aveva continuato Controparte_1
ad operare sul mercato e che la confisca era avvenuta solo due anni dopo la prestazione eseguita dalla stessa e precisamente nell'ottobre del 2010, specificando, in proposito, che “pacificamente e non contestato emerge che il procedimento di sequestro giudiziario nei confronti della società opponente era stato aperto in data 14.10.2008 ma che tutta la fornitura (pneumatici per mezzi pesanti) oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo era stata effettuata tra il 16.6.2008 ed il 18.10.2008”.per altro, ha sostenuto, senza in alcun modo fornirne prova, che “la fornitura merci è stata ordinata dall'amministratore giudiziario, ergo lo Stato stesso”.
Rilevante ai fini della decisione appare la circostanza dedotta dall'appellata, non contestata dall'appellante e comunque documentata, che la è stata sottoposta, dapprima, a misura Controparte_1
di prevenzione ai sensi della L.575/65, successivamente sostituita dal D. L.vo 159/11 (c.d. codice antimafia), e, di poi, a confisca definitiva giusta decreto del 29.11.2012 della Corte d'appello di
Catania, confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20.6.2013, in quanto rientrante nella pagina 4 di 6 disponibilità, diretta e/o indiretta, di , imputato in procedimenti penali per reati di natura Parte_2
associativa.
Trattasi di circostanza non contestata ed, inoltre, evidenziata dalla stessa appellante.
L'adozione di un provvedimento di sequestro e poi di confisca preclude ogni ulteriore indagine in merito alle ragioni di credito che la società appellante pretende di vantare nei confronti dell'appellata atteso che, stante quanto disposto dagli artt.52 e segg. D. L.vo 159/11, ogni attività in tal senso è
riservata al Giudice della prevenzione che dovrà procedervi nel rispetto dei criteri dettati dal codice antimafia (v., in tal senso, Trib. Trapani sentenza 553/12 secondo cui “L'assoggettamento della società
opponente alla misura di cui innanzi determina l'applicazione, alla fattispecie sussunta al vaglio di questo decidente, della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e, per quanto di interesse, delle disposizioni dettate dagli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 159/2011, in virtù delle quali le ragioni di credito vantate dai terzi nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione dovranno essere accertate secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, ovvero, innanzi il
Giudice delegato nominato nell'ambito della misura cautelare adottata”).
Né, del resto, nel caso in esame ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.54 D. L.vo 259/11. I
crediti vantati dall'appellante nei confronti della si riferiscono, infatti, per sua stessa Controparte_1
ammissione, ad epoca antecedente al provvedimento di sequestro, fermo restando che, anche per i crediti prededucibili, ogni statuizione in merito al loro riconoscimento e pagamento è comunque riservata al Giudice della prevenzione.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'appello di Catania, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.39/21 del Tribunale di Caltagirone.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato liquidate in
€.3.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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