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28 marzo 2006
28 marzo 2006
Art. 11. 1. All' articolo 290, primo comma, del codice penale , le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
2. All' articolo 291 del codice penale , le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All' articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «e' della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 290 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 291 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). - Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
- Si riporta il testo dell' art. 342 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».
2. All' articolo 291 del codice penale , le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All' articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «e' della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 290 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 291 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). - Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
- Si riporta il testo dell' art. 342 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».
Commentari • 4
- 1. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 1317/1947. Leggi il commento -> 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317. Leggi il commento -> 1. Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 1317/1947. …
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Giurisprudenza • 1
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