Art. 11. 1. All' articolo 290, primo comma, del codice penale , le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
2. All' articolo 291 del codice penale , le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All' articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «e' della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 290 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 291 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). - Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
- Si riporta il testo dell' art. 342 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».
2. All' articolo 291 del codice penale , le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All' articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «e' della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 290 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 291 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). - Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
- Si riporta il testo dell' art. 342 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.».