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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3336/2024
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.01.2025 sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Maltagliati e per parte resistente l'Avv. Saccone.
L'Avv. Maltagliati dà atto di aver depositato documentazione attestante il pagamento di 4 canoni del 2023, di tutti i canoni del 2024 e del canone di gennaio 2025 nonché l'accertamento dell'invalidità civile. Richiama integralmente i propri atti e insiste nelle difese e nelle conclusioni ivi formulate. Ad oggi la morosità persiste ma si è ridotta a soli € 1.574,59.
Controparte agisce sulla base di un presupposto erroneo e cioè che il padre del ricorrente e lo stesso ricorrente siano occupanti sine titulo.
L'Avv. Saccone dà atto che risulta persistere la morosità relativamente alle annualità precedenti e cioè a quelle del 2018, 2019 e 2023. Quindi la morosità tutt'ora persiste e in maniera piuttosto rilevante. Contesta la quantificazione oggi effettuata da controparte. Le ricevute prodotte con il ricorso attengono a pagamenti relativi al pregresso debito del padre.
Evidenzia l'irrilevanza della documentazione medica prodotta da controparte. Insiste per il rigetto del ricorso per tutti i motivi già esplicitati.
Il Giudice al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.45, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3336/2024 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliato in Genova, via Roma n. 2/23, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. AT Maltagliati che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
;
e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura generale ad lites, autenticata dal Segretario Generale Dott.ssa , dagli Avv. CP_2
Maria Rita Bracuto e Giorgio Saccone presso i quali in Genova, via Garibaldi n. 9, Palazzo
Tursi, sede della Civica Avvocatura, è elettivamente domiciliato;
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.01.2025 le parti così hanno concluso: parte ricorrente: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione della esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2024.179.0.0.37 del 19.1.2024, impugnata, per i motivi sopra indicati e qui espressamente richiamati, dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'infondatezza della determinazione dirigenziale impugnata e con essa del provvedimento di rilascio dell'alloggio e.r.p. sito in Genova, Via Prasio 2A/4, pronunciata nei confronti del ricorrente Sig. dalla Parte_1 Controparte_3
per i motivi tutti di merito e di diritto indicati nella parte espositiva, da intendersi qui richiamati. In via del tutto subordinata concedersi in ogni modo ampio termine di rilascio ex art. 56 L. 392/78. Con ogni consequenziale provvedimento. Vinte le spese e gli onorari di giudizio”;
2 parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva, adversis reiectis: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto nell'interesse del sig. per tutte le ragioni Parte_1
esposte o per le ragioni meglio viste, conseguentemente confermare il provvedimento impugnato, con ogni effetto in punto spese di lite;
in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di lite, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo di IVA e CPA, dovuti agli Avvocati degli Enti Pubblici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premesso che l'immobile di via Prasio n. 2A/4 è stato assegnato dal 1.7.1985 Parte_1
a , che lo ha adibito ad abitazione propria e dal 1987 anche del figlio TR [...]
, della OR e dei nipoti (tra cui esso ricorrente), che nel 1995, stante il Pt_2 CP_5
decesso della detta , l'immobile in questione è stato volturato a , che TR Parte_2
ha continuato ad abitarlo unitamente alla propria famiglia, che l'11.03.2002 ha rilasciato la casa familiare, che in data 29.12.2011 è rientrato nell'abitazione assegnata al padre, dove è rimasto ininterrottamente fino ad oggi - ha esposto che, in data 28.06.2023, è deceduto ed Parte_2
è pertanto subentrato ipso jure nel contratto di locazione essendo in possesso di tutti i requisiti di legge. Ha aggiunto che, recatosi presso gli uffici comunali per predisporre la pratica di voltura del contratto, gli è stata contestata una morosità pregressa dal 2018 al 2023 e, in tale occasione, ha fatto presente che i canoni di locazione relativi all'alloggio in oggetto erano stati tutti assolti fino al 31.12.2022 mentre non era stato possibile versare quelli relativi al 2023 sia per gravi motivi di salute sia per la mancanza di attività lavorativa. Ha eccepito in via preliminare la nullità e/o comunque l'annullabilità della determinazione dirigenziale per mancanza di un termine per il rilascio dell'alloggio come espressamente previsto dall'art. 16 n.
3 L.R. 10/4 e nel merito l'infondatezza del provvedimento di decadenza, la nullità e/o l'annullabilità della stessa per violazione degli artt. 12 bis e 19 L.R. 10/84 e successive modifiche. Invero, alla data del decesso del padre, , avvenuta il 28.06.2023, ai sensi Parte_2
della L.R. n. 3/2014, era in possesso dei requisiti previsti per la volturazione dell'atto convenzionale di locazione in suo favore e ciò a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia morosità, peraltro anche indicata dal Comune in modo non corretto, che eventualmente e solo successivamente avrebbe potuto determinare la decadenza dall'assegnazione medesima. Ha dunque concluso nei termini suindicati.
Il resistente si è costituito contestando l'atto ex adverso notificato e chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto. In particolare, ha evidenziato che dopo aver abbandonato spontaneamente l'alloggio per cui è Parte_1
3 causa per circa 9 anni, trasferendosi altrove, vi ha fatto ritorno, ponendo nuovamente la propria residenza nell'immobile senza però attivare preventivamente la richiesta procedura di ampliamento. Peraltro, il padre del ricorrente non era mai stato titolare dell'assegnazione dell'alloggio in quanto allo stesso era stato concesso di permanervi in via meramente temporanea, senza alcuna voltura o subentro definitivo. Quanto alla morosità, ha fatto presente che, con nota P.G. n. 597525 del 18/12/2023, l' ha trasmesso il dettaglio della CP_6 morosità risultante dai sistemi informatici dell'Ente ed ha rappresentato la propria disponibilità
a ricevere la documentazione comprovante il pagamento dei contestati inadempimenti, precisando che, stante l'assenza di un rapporto contrattuale, le mensilità erano state richieste a titolo di indennità di occupazione. In data 08/01/2024, l'odierno ricorrente ha nuovamente trasmesso all' una memoria per reiterare la contestazione sull'entità della morosità, CP_6
senza tuttavia allegare la documentazione comprovante quanto asserito. Pertanto, anche se in ipotesi l'ammontare corretto dell'attuale morosità fosse quello indicato dal ricorrente, il debito sarebbe in ogni caso tale da giustificare un provvedimento di rilascio dell'alloggio. Ha contestato la fondatezza del primo motivo di ricorso in quanto il provvedimento impugnato assegna espressamente un termine per il rilascio di 30 giorni dalla data di notifica e tale termine viene indicato nella generalità dei provvedimenti comunali sia nelle occupazioni abusive o senza titolo sia nell'ipotesi di decadenza. Peraltro, eventuali criticità di rilievo sociale vengono prese in considerazione solo in caso di mancato rilascio bonario entro i già menzionati 30 giorni e, dunque, nell'ipotesi in cui debba procedersi con il recupero coattivo. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, ha precisato, tra l'altro, che il riferimento normativo indicato da controparte non risulta corretto: la Legge Regionale n. 10 del 1984 è stata abrogata nel 1987 e, pertanto, occorre considerare la L.r. 10/2004.
Il ricorso di è infondato per i motivi di seguito esposti. Parte_1
E', infatti, documentalmente provato che, con deliberazione del 16.02.2017, gli alloggi comunali ad uso abitativo di cui agli elenchi alla stessa allegati (Allegato A e Allegato B), tra cui è compreso anche l'immobile per cui è causa, già rientrante nel patrimonio disponibile del sono stati riclassificati quale patrimonio indisponibile al fine di realizzare Controparte_1
un miglior soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico e, in particolare, dedicare il patrimonio abitativo comunale alle varie problematiche cittadine attraverso azioni rivolte in particolare ai nuclei familiari privi di risorse autonome, anche di tipo economico, considerando che la risposta dell'ERP non è numericamente sufficiente e non è strutturata a rispondere a situazioni di emergenza.
4 Sulla base del regolamento comunale di assegnazione e di gestione degli immobili ad uso abitativo di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile n. 28 del
21/03/2001, è consentito l'ampliamento permanente del nucleo familiare a seguito di motivata istanza dell'assegnatario nella seguente ipotesi: rientro nel nucleo del coniuge, dei figli che non abbiano un nucleo familiare proprio e degli ascendenti di uno dei componenti del nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico (v. doc. 4: artt. 10 – 12).
Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere trasferito in altro immobile l'11.03.2002, salvo poi ritornare nell'alloggio di via Prasio dopo oltre 9 anni.
Nel momento in cui ha spostato la residenza presso altro alloggio, non facendo Parte_1 più parte del nucleo familiare del padre, ha perso pertanto il titolo a risiedere nell'immobile pubblico. Non essendo inoltre stata presentata istanza di “ampliamento del nucleo familiare” al momento del rientro, il ricorrente non era legittimato a dimorarvi e pertanto non può ora invocare, in suo favore, neppure il disposto dell'art. 14 che prevede che “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”. La detta previsione non è peraltro neppure applicabile in quanto
[...]
, al momento del decesso, non era assegnatario dell'alloggio. L'unica legittima Pt_2
assegnataria era la madre e al suddetto era stato concesso di TR Parte_2 permanere nell'alloggio in via meramente temporanea, senza alcuna voltura o subentro definitivo in suo favore, al fine di assisterla, con l'intesa che avrebbe liberato l'immobile al decesso di quest'ultima e che, in concomitanza, sussistendone i requisiti, gli sarebbe stato concesso un cambio per altra abitazione (v. doc. 2 di parte ricorrente) ma nessun nuovo contratto è mai stato stipulato.
Peraltro, ad oggi continua a persistere la morosità del ricorrente, sia pure in misura ridotta,
e tale debito sarebbe in ogni caso tale da giustificare un provvedimento di rilascio dell'alloggio.
Infondata è anche l'eccezione di nullità e/o comunque di annullabilità della determinazione dirigenziale per non aver stabilito un termine per il rilascio dell'immobile, essendo al contrario in tale provvedimento stato fissato il termine di giorni 30.
L'occupazione senza titolo, da parte di dell'immobile per cui è causa, Parte_1
legittimava dunque l'esercizio dei poteri di autotutela del resistente a tutela del proprio patrimonio immobiliare e della funzione pubblica a cui lo stesso è destinato.
Il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei valori minimi in base ai parametri del DM
147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), seguono la soccombenza del ricorrente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere il in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli oneri riflessi nella misura di legge.
Così deciso in Genova, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
6
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.01.2025 sono presenti per parte ricorrente l'Avv. Maltagliati e per parte resistente l'Avv. Saccone.
L'Avv. Maltagliati dà atto di aver depositato documentazione attestante il pagamento di 4 canoni del 2023, di tutti i canoni del 2024 e del canone di gennaio 2025 nonché l'accertamento dell'invalidità civile. Richiama integralmente i propri atti e insiste nelle difese e nelle conclusioni ivi formulate. Ad oggi la morosità persiste ma si è ridotta a soli € 1.574,59.
Controparte agisce sulla base di un presupposto erroneo e cioè che il padre del ricorrente e lo stesso ricorrente siano occupanti sine titulo.
L'Avv. Saccone dà atto che risulta persistere la morosità relativamente alle annualità precedenti e cioè a quelle del 2018, 2019 e 2023. Quindi la morosità tutt'ora persiste e in maniera piuttosto rilevante. Contesta la quantificazione oggi effettuata da controparte. Le ricevute prodotte con il ricorso attengono a pagamenti relativi al pregresso debito del padre.
Evidenzia l'irrilevanza della documentazione medica prodotta da controparte. Insiste per il rigetto del ricorso per tutti i motivi già esplicitati.
Il Giudice al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, lo stesso giorno, alle ore 13.45, all'esito della camera di consiglio, dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
dott.ssa A. Mainella
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3336/2024 R.G. e vertente tra
elettivamente domiciliato in Genova, via Roma n. 2/23, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. AT Maltagliati che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
;
e
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per Controparte_1
procura generale ad lites, autenticata dal Segretario Generale Dott.ssa , dagli Avv. CP_2
Maria Rita Bracuto e Giorgio Saccone presso i quali in Genova, via Garibaldi n. 9, Palazzo
Tursi, sede della Civica Avvocatura, è elettivamente domiciliato;
- resistente -;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.01.2025 le parti così hanno concluso: parte ricorrente: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, previa sospensione della esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2024.179.0.0.37 del 19.1.2024, impugnata, per i motivi sopra indicati e qui espressamente richiamati, dichiarare la nullità e/o
l'annullabilità e comunque l'infondatezza della determinazione dirigenziale impugnata e con essa del provvedimento di rilascio dell'alloggio e.r.p. sito in Genova, Via Prasio 2A/4, pronunciata nei confronti del ricorrente Sig. dalla Parte_1 Controparte_3
per i motivi tutti di merito e di diritto indicati nella parte espositiva, da intendersi qui richiamati. In via del tutto subordinata concedersi in ogni modo ampio termine di rilascio ex art. 56 L. 392/78. Con ogni consequenziale provvedimento. Vinte le spese e gli onorari di giudizio”;
2 parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva, adversis reiectis: dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto nell'interesse del sig. per tutte le ragioni Parte_1
esposte o per le ragioni meglio viste, conseguentemente confermare il provvedimento impugnato, con ogni effetto in punto spese di lite;
in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di lite, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo di IVA e CPA, dovuti agli Avvocati degli Enti Pubblici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premesso che l'immobile di via Prasio n. 2A/4 è stato assegnato dal 1.7.1985 Parte_1
a , che lo ha adibito ad abitazione propria e dal 1987 anche del figlio TR [...]
, della OR e dei nipoti (tra cui esso ricorrente), che nel 1995, stante il Pt_2 CP_5
decesso della detta , l'immobile in questione è stato volturato a , che TR Parte_2
ha continuato ad abitarlo unitamente alla propria famiglia, che l'11.03.2002 ha rilasciato la casa familiare, che in data 29.12.2011 è rientrato nell'abitazione assegnata al padre, dove è rimasto ininterrottamente fino ad oggi - ha esposto che, in data 28.06.2023, è deceduto ed Parte_2
è pertanto subentrato ipso jure nel contratto di locazione essendo in possesso di tutti i requisiti di legge. Ha aggiunto che, recatosi presso gli uffici comunali per predisporre la pratica di voltura del contratto, gli è stata contestata una morosità pregressa dal 2018 al 2023 e, in tale occasione, ha fatto presente che i canoni di locazione relativi all'alloggio in oggetto erano stati tutti assolti fino al 31.12.2022 mentre non era stato possibile versare quelli relativi al 2023 sia per gravi motivi di salute sia per la mancanza di attività lavorativa. Ha eccepito in via preliminare la nullità e/o comunque l'annullabilità della determinazione dirigenziale per mancanza di un termine per il rilascio dell'alloggio come espressamente previsto dall'art. 16 n.
3 L.R. 10/4 e nel merito l'infondatezza del provvedimento di decadenza, la nullità e/o l'annullabilità della stessa per violazione degli artt. 12 bis e 19 L.R. 10/84 e successive modifiche. Invero, alla data del decesso del padre, , avvenuta il 28.06.2023, ai sensi Parte_2
della L.R. n. 3/2014, era in possesso dei requisiti previsti per la volturazione dell'atto convenzionale di locazione in suo favore e ciò a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia morosità, peraltro anche indicata dal Comune in modo non corretto, che eventualmente e solo successivamente avrebbe potuto determinare la decadenza dall'assegnazione medesima. Ha dunque concluso nei termini suindicati.
Il resistente si è costituito contestando l'atto ex adverso notificato e chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto. In particolare, ha evidenziato che dopo aver abbandonato spontaneamente l'alloggio per cui è Parte_1
3 causa per circa 9 anni, trasferendosi altrove, vi ha fatto ritorno, ponendo nuovamente la propria residenza nell'immobile senza però attivare preventivamente la richiesta procedura di ampliamento. Peraltro, il padre del ricorrente non era mai stato titolare dell'assegnazione dell'alloggio in quanto allo stesso era stato concesso di permanervi in via meramente temporanea, senza alcuna voltura o subentro definitivo. Quanto alla morosità, ha fatto presente che, con nota P.G. n. 597525 del 18/12/2023, l' ha trasmesso il dettaglio della CP_6 morosità risultante dai sistemi informatici dell'Ente ed ha rappresentato la propria disponibilità
a ricevere la documentazione comprovante il pagamento dei contestati inadempimenti, precisando che, stante l'assenza di un rapporto contrattuale, le mensilità erano state richieste a titolo di indennità di occupazione. In data 08/01/2024, l'odierno ricorrente ha nuovamente trasmesso all' una memoria per reiterare la contestazione sull'entità della morosità, CP_6
senza tuttavia allegare la documentazione comprovante quanto asserito. Pertanto, anche se in ipotesi l'ammontare corretto dell'attuale morosità fosse quello indicato dal ricorrente, il debito sarebbe in ogni caso tale da giustificare un provvedimento di rilascio dell'alloggio. Ha contestato la fondatezza del primo motivo di ricorso in quanto il provvedimento impugnato assegna espressamente un termine per il rilascio di 30 giorni dalla data di notifica e tale termine viene indicato nella generalità dei provvedimenti comunali sia nelle occupazioni abusive o senza titolo sia nell'ipotesi di decadenza. Peraltro, eventuali criticità di rilievo sociale vengono prese in considerazione solo in caso di mancato rilascio bonario entro i già menzionati 30 giorni e, dunque, nell'ipotesi in cui debba procedersi con il recupero coattivo. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, ha precisato, tra l'altro, che il riferimento normativo indicato da controparte non risulta corretto: la Legge Regionale n. 10 del 1984 è stata abrogata nel 1987 e, pertanto, occorre considerare la L.r. 10/2004.
Il ricorso di è infondato per i motivi di seguito esposti. Parte_1
E', infatti, documentalmente provato che, con deliberazione del 16.02.2017, gli alloggi comunali ad uso abitativo di cui agli elenchi alla stessa allegati (Allegato A e Allegato B), tra cui è compreso anche l'immobile per cui è causa, già rientrante nel patrimonio disponibile del sono stati riclassificati quale patrimonio indisponibile al fine di realizzare Controparte_1
un miglior soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico e, in particolare, dedicare il patrimonio abitativo comunale alle varie problematiche cittadine attraverso azioni rivolte in particolare ai nuclei familiari privi di risorse autonome, anche di tipo economico, considerando che la risposta dell'ERP non è numericamente sufficiente e non è strutturata a rispondere a situazioni di emergenza.
4 Sulla base del regolamento comunale di assegnazione e di gestione degli immobili ad uso abitativo di civica proprietà appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile n. 28 del
21/03/2001, è consentito l'ampliamento permanente del nucleo familiare a seguito di motivata istanza dell'assegnatario nella seguente ipotesi: rientro nel nucleo del coniuge, dei figli che non abbiano un nucleo familiare proprio e degli ascendenti di uno dei componenti del nucleo familiare autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico (v. doc. 4: artt. 10 – 12).
Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere trasferito in altro immobile l'11.03.2002, salvo poi ritornare nell'alloggio di via Prasio dopo oltre 9 anni.
Nel momento in cui ha spostato la residenza presso altro alloggio, non facendo Parte_1 più parte del nucleo familiare del padre, ha perso pertanto il titolo a risiedere nell'immobile pubblico. Non essendo inoltre stata presentata istanza di “ampliamento del nucleo familiare” al momento del rientro, il ricorrente non era legittimato a dimorarvi e pertanto non può ora invocare, in suo favore, neppure il disposto dell'art. 14 che prevede che “In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”. La detta previsione non è peraltro neppure applicabile in quanto
[...]
, al momento del decesso, non era assegnatario dell'alloggio. L'unica legittima Pt_2
assegnataria era la madre e al suddetto era stato concesso di TR Parte_2 permanere nell'alloggio in via meramente temporanea, senza alcuna voltura o subentro definitivo in suo favore, al fine di assisterla, con l'intesa che avrebbe liberato l'immobile al decesso di quest'ultima e che, in concomitanza, sussistendone i requisiti, gli sarebbe stato concesso un cambio per altra abitazione (v. doc. 2 di parte ricorrente) ma nessun nuovo contratto è mai stato stipulato.
Peraltro, ad oggi continua a persistere la morosità del ricorrente, sia pure in misura ridotta,
e tale debito sarebbe in ogni caso tale da giustificare un provvedimento di rilascio dell'alloggio.
Infondata è anche l'eccezione di nullità e/o comunque di annullabilità della determinazione dirigenziale per non aver stabilito un termine per il rilascio dell'immobile, essendo al contrario in tale provvedimento stato fissato il termine di giorni 30.
L'occupazione senza titolo, da parte di dell'immobile per cui è causa, Parte_1
legittimava dunque l'esercizio dei poteri di autotutela del resistente a tutela del proprio patrimonio immobiliare e della funzione pubblica a cui lo stesso è destinato.
Il ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei valori minimi in base ai parametri del DM
147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), seguono la soccombenza del ricorrente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere il in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1
tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli oneri riflessi nella misura di legge.
Così deciso in Genova, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
6