CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa TE OL - Presidente -
- dr. LO NO - Consigliere - Relatore
- dr.ssa TE Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Se- conda Sezione Civile, in persona della Giudice Silvia Blasi, il 15 marzo 2018 e contraddistinta dal n. 728/2018, iscritto al n. 2024/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 23 settembre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale non dichiarato;
partita IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (NA), alla Via Nappi n. 79, costituitasi in persona del dr. , dichia- Controparte_1
ratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Ca- vallaro (codice fiscale , Antonio AL (codice fiscale C.F._1
) e EL AL (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (codice fiscale
- appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata a il 4 aprile 2016, l' Parte_1 Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo s'opponeva al decreto in-
[...]
giuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata col n. 298/2016 e notificatole il 9 marzo 2016,
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 1 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con cui le era stato ordinato di pagare alla predetta società a titolo di corrispettivo delle presta- zioni di assistenza riabilitativa dalla stessa rese nel mese di agosto del 2015 in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, la somma di 76.797,62 €, «con gli interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso al saldo» e le spese del procedimento monitorio, contestando che di questo sussistessero i presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. e comunque che l'opposta avesse diritto ad un importo superiore a quello di 29.769,67 € che si dichiarava disposta a pagare non appena avesse ricevuto dalla controparte la nota di credito relativa all'importo non spettantele giacché relativo a prestazioni sanitarie non debitamente autorizzate.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, so- Parte_1
stenendo che la documentazione da essa prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo era pienamente idonea a comprovare il proprio credito anche in sede contenziosa, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' e di prova che le prestazioni sanitarie oggetto della sua domanda avessero superato la capacità operativa massima (c.d. COM) ad essa assegnata.
I.1.3. Quindi, la medesima società, con la memoria da essa depositata nel primo dei termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, rappresentando che nel frat- tempo l' provveduto a pagarle la somma di 70.017,86 €, pari al 90% di quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna della controparte a pagarle il residuo importo di 6.779,76 €, oltre agli interessi e alle spese legali.
I.1.4. Tale domanda veniva però, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, giacché il Tribunale di Torre Annunziata riteneva non adeguatamente provata da «l'au- Parte_1
torizzazione o il nulla osta all'esecuzione delle prestazioni contestate», mentre le spese pro- cessuali venivano integralmente compensate tra le parti.
I.2.1. La con una citazione notificata all' l'11 aprile 2016, s'appellava Parte_1
allora a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato nel riget- tare la domanda da essa finalmente formulata, nel non riconoscerle gli interessi maturati se- condo quanto previsto dall'art. 7 del contratto da essa stipulato con la controparte sull'importo originario del proprio credito e nel compensare le spese processuali. Sicché chiedeva la con- danna dell' a pagarle la somma di 6.779,76 €, «oltre interessi fino al saldo», nonché gli inte- ressi convenzionali spettantile sulla somma di 70.017,96 € «dalla maturazione fino all'01.06.2016», ed a rifonderle le spese già liquidate in suo favore con il decreto ingiuntivo e
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La S.R.L. c. Pag. 2 di 6 Pt_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quelle successive.
I.2.2. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte il 24 settembre 2018, chiedeva la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti ha modificato poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Tenuto conto delle suesposte premesse, va osservato:
A) che è in giurisprudenza ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la re- munerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'eroga- zione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che pos- sano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rive- stire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass. 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011); il che peraltro esclude anche che la prova della òprp esistenza e del loro contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma
1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere for- male non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»);
B) che questi princìpi possono senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La Primula S.R.L. c. Pag. 3 di 6 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento prov- visorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011);
C) che le prestazioni sanitarie di cui chiede nella specie la remunera- Parte_1
zione da parte dell' sono dalla prima individuate facendo riferimento all'art. 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e vennero erogate nel mese di agosto 2015;
D) che l'unico contratto nella specie prodotto in giudizio da è quello sti- Parte_1
pulato tra detta società e l' appellata l'11 gennaio 2016 «per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art 26 della L. 833/1978 (come definita nell'allegato n. 4 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM
29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”), da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014»;
E) che questo contratto, dunque, riguarda soltanto le prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2014 e peraltro non prevede la possibilità di una sua tacita proroga o rinnova- zione, né risulta esser stato espressamente prorogato o rinnovato (anche perché a tal fine sa- rebbe occorso un accordo scritto tra le parti);
F) che infatti le parti sembrano dar per scontato che tale contratto valeva o era rimasto efficace anche per l'anno 2015 in forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario campano, n. 90 dell'11 agosto 2014;
G) che, tuttavia, questo decreto non disponeva né consentiva alcuna estensione dell'ef- ficacia temporale dei contratti cui si riferiva, né avrebbe potuto farlo senza essere recepito in un successivo contratto scritto tra le parti, della cui stipulazione non v'è alcuna prova.
II.1.2. Ciò posto, l'appello in esame va dunque rigettato senza bisogno di esaminarne i motivi, né di sottoporre previamente alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., le ragioni del suo rigetto.
La Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente chiarito che le questioni rilevate d'uf- ficio cui fa riferimento l'art. 101, co. 2, c.p.c. sono solo quelle, di fatto o miste di fatto e di diritto, che implichino la valorizzazione da parte del giudice di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (o, in via riconvenzionale, dal convenuto) non posti a base delle eccezioni della controparte (cfr. Cass. 35974/2021); il che significa che va escluso che la previsione dell'art. 101, co. 1, c.p.c. possa trovar applicazione nel caso in cui il giudice
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 4 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rilevi d'ufficio che il fatto costitutivo o uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, come nella specie il contratto scritto che avrebbe dovuto disciplinare i rapporti tra e l' per l'anno 2015, è inesistente o non è Parte_1
provato.
II.1.3. Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso, certamente consentito in linea di principio al giudice d'appello, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c., sia nella specie precluso per essersi formato in ordine alla questione dell'esistenza di un contratto volto a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2015 un giudicato interno, esplicito o implicito.
Tenuto conto del tenore della motivazione della sentenza appellata, va infatti escluso che il Giudice di prime cure si sia pronunciato, sia pur solo implicitamente, su tale questione.
II.1.4. Peraltro, nella specie, non v'è neanche la prova che La all'epoca Parte_1
dell'erogazione delle prestazioni di cui chiede la remunerazione, fosse accreditata, sia pur prov- visoriamente, ai fini dell'erogazione agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale delle presta- zioni di cui all'art. 26 della legge 833/1978 e, in linea generale, è indubbio che l'accreditamento deve essere dalla pubblica amministrazione accordato con un provvedimento latamente con- cessorio che, come ogni altro analogo provvedimento di una pubblica amministrazione, deve, salvo che in casi eccezionali, essere redatto per iscritto ad substantiam e la cui esistenza e il cui contenuto non possono dunque essere provati per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata né ritenersi non abbisognevoli di alcuna prova sol perché la parte con- trointeressata non li abbia contestati.
II.2. Al rigetto dell'appello in esame segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controversie di valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,01 €.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 5 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 728/2018, pubblicata il 15 marzo 2018, proposto da Parte_1
contro l' l'11 aprile 2018:
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sia pur correggen- done la motivazione;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.025,00 €, di cui 3.500,00 € per il totale dei compensi e 525,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO NO TE OL
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Parte_3
- dr.ssa TE OL - Presidente -
- dr. LO NO - Consigliere - Relatore
- dr.ssa TE Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Se- conda Sezione Civile, in persona della Giudice Silvia Blasi, il 15 marzo 2018 e contraddistinta dal n. 728/2018, iscritto al n. 2024/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 23 settembre 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale non dichiarato;
partita IVA ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Poggiomarino (NA), alla Via Nappi n. 79, costituitasi in persona del dr. , dichia- Controparte_1
ratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Ca- vallaro (codice fiscale , Antonio AL (codice fiscale C.F._1
) e EL AL (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore e rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (codice fiscale
- appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata a il 4 aprile 2016, l' Parte_1 Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo s'opponeva al decreto in-
[...]
giuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata col n. 298/2016 e notificatole il 9 marzo 2016,
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 1 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA Parte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
con cui le era stato ordinato di pagare alla predetta società a titolo di corrispettivo delle presta- zioni di assistenza riabilitativa dalla stessa rese nel mese di agosto del 2015 in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, la somma di 76.797,62 €, «con gli interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso al saldo» e le spese del procedimento monitorio, contestando che di questo sussistessero i presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. e comunque che l'opposta avesse diritto ad un importo superiore a quello di 29.769,67 € che si dichiarava disposta a pagare non appena avesse ricevuto dalla controparte la nota di credito relativa all'importo non spettantele giacché relativo a prestazioni sanitarie non debitamente autorizzate.
I.1.2. Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, so- Parte_1
stenendo che la documentazione da essa prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo era pienamente idonea a comprovare il proprio credito anche in sede contenziosa, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' e di prova che le prestazioni sanitarie oggetto della sua domanda avessero superato la capacità operativa massima (c.d. COM) ad essa assegnata.
I.1.3. Quindi, la medesima società, con la memoria da essa depositata nel primo dei termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, rappresentando che nel frat- tempo l' provveduto a pagarle la somma di 70.017,86 €, pari al 90% di quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna della controparte a pagarle il residuo importo di 6.779,76 €, oltre agli interessi e alle spese legali.
I.1.4. Tale domanda veniva però, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, giacché il Tribunale di Torre Annunziata riteneva non adeguatamente provata da «l'au- Parte_1
torizzazione o il nulla osta all'esecuzione delle prestazioni contestate», mentre le spese pro- cessuali venivano integralmente compensate tra le parti.
I.2.1. La con una citazione notificata all' l'11 aprile 2016, s'appellava Parte_1
allora a questa Corte sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato nel riget- tare la domanda da essa finalmente formulata, nel non riconoscerle gli interessi maturati se- condo quanto previsto dall'art. 7 del contratto da essa stipulato con la controparte sull'importo originario del proprio credito e nel compensare le spese processuali. Sicché chiedeva la con- danna dell' a pagarle la somma di 6.779,76 €, «oltre interessi fino al saldo», nonché gli inte- ressi convenzionali spettantile sulla somma di 70.017,96 € «dalla maturazione fino all'01.06.2016», ed a rifonderle le spese già liquidate in suo favore con il decreto ingiuntivo e
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La S.R.L. c. Pag. 2 di 6 Pt_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quelle successive.
I.2.2. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte il 24 settembre 2018, chiedeva la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti ha modificato poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Tenuto conto delle suesposte premesse, va osservato:
A) che è in giurisprudenza ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la re- munerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'eroga- zione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che pos- sano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rive- stire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass. 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011); il che peraltro esclude anche che la prova della òprp esistenza e del loro contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma
1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere for- male non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»);
B) che questi princìpi possono senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La Primula S.R.L. c. Pag. 3 di 6 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento prov- visorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011);
C) che le prestazioni sanitarie di cui chiede nella specie la remunera- Parte_1
zione da parte dell' sono dalla prima individuate facendo riferimento all'art. 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e vennero erogate nel mese di agosto 2015;
D) che l'unico contratto nella specie prodotto in giudizio da è quello sti- Parte_1
pulato tra detta società e l' appellata l'11 gennaio 2016 «per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art 26 della L. 833/1978 (come definita nell'allegato n. 4 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM
29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”), da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014»;
E) che questo contratto, dunque, riguarda soltanto le prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2014 e peraltro non prevede la possibilità di una sua tacita proroga o rinnova- zione, né risulta esser stato espressamente prorogato o rinnovato (anche perché a tal fine sa- rebbe occorso un accordo scritto tra le parti);
F) che infatti le parti sembrano dar per scontato che tale contratto valeva o era rimasto efficace anche per l'anno 2015 in forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario campano, n. 90 dell'11 agosto 2014;
G) che, tuttavia, questo decreto non disponeva né consentiva alcuna estensione dell'ef- ficacia temporale dei contratti cui si riferiva, né avrebbe potuto farlo senza essere recepito in un successivo contratto scritto tra le parti, della cui stipulazione non v'è alcuna prova.
II.1.2. Ciò posto, l'appello in esame va dunque rigettato senza bisogno di esaminarne i motivi, né di sottoporre previamente alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., le ragioni del suo rigetto.
La Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente chiarito che le questioni rilevate d'uf- ficio cui fa riferimento l'art. 101, co. 2, c.p.c. sono solo quelle, di fatto o miste di fatto e di diritto, che implichino la valorizzazione da parte del giudice di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (o, in via riconvenzionale, dal convenuto) non posti a base delle eccezioni della controparte (cfr. Cass. 35974/2021); il che significa che va escluso che la previsione dell'art. 101, co. 1, c.p.c. possa trovar applicazione nel caso in cui il giudice
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 4 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rilevi d'ufficio che il fatto costitutivo o uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, come nella specie il contratto scritto che avrebbe dovuto disciplinare i rapporti tra e l' per l'anno 2015, è inesistente o non è Parte_1
provato.
II.1.3. Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso, certamente consentito in linea di principio al giudice d'appello, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c., sia nella specie precluso per essersi formato in ordine alla questione dell'esistenza di un contratto volto a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2015 un giudicato interno, esplicito o implicito.
Tenuto conto del tenore della motivazione della sentenza appellata, va infatti escluso che il Giudice di prime cure si sia pronunciato, sia pur solo implicitamente, su tale questione.
II.1.4. Peraltro, nella specie, non v'è neanche la prova che La all'epoca Parte_1
dell'erogazione delle prestazioni di cui chiede la remunerazione, fosse accreditata, sia pur prov- visoriamente, ai fini dell'erogazione agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale delle presta- zioni di cui all'art. 26 della legge 833/1978 e, in linea generale, è indubbio che l'accreditamento deve essere dalla pubblica amministrazione accordato con un provvedimento latamente con- cessorio che, come ogni altro analogo provvedimento di una pubblica amministrazione, deve, salvo che in casi eccezionali, essere redatto per iscritto ad substantiam e la cui esistenza e il cui contenuto non possono dunque essere provati per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata né ritenersi non abbisognevoli di alcuna prova sol perché la parte con- trointeressata non li abbia contestati.
II.2. Al rigetto dell'appello in esame segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati per i giudizi innanzi alle corti d'appello aventi ad oggetto controversie di valore compreso tra i
5.200,00 e i 26.000,01 €.
II.3. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. La . Pag. 5 di 6 Parte_1 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 728/2018, pubblicata il 15 marzo 2018, proposto da Parte_1
contro l' l'11 aprile 2018:
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sia pur correggen- done la motivazione;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.025,00 €, di cui 3.500,00 € per il totale dei compensi e 525,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO NO TE OL
N. 2024/2018 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Parte_3