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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 1670/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 1670/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Nicola Zinzi, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Palmira Picariello, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 09.07.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
MO IN (Av) in data 30.06.2016 e che dal rapporto è nato un figlio , n. Persona_1
a Pompei il 06.12.2013, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nell'accordo depositato in data 22.11.2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, accordo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi va ritenuto conforme alla legge e agli interessi del figlio, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.06.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 1670/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Nicola Zinzi, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Palmira Picariello, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 09.07.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
MO IN (Av) in data 30.06.2016 e che dal rapporto è nato un figlio , n. Persona_1
a Pompei il 06.12.2013, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nell'accordo depositato in data 22.11.2024, successivamente al deposito del ricorso introduttivo, accordo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi va ritenuto conforme alla legge e agli interessi del figlio, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 27.06.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano