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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) IO RI AD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 180/2022 R.G., tra:
(p. i.v.a. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Catalano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Galletti n. 111, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
29 novembre 1980 (c.f. ), nella qualità di figlie ed eredi C.F._2 legittime di , nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 il 07 ottobre 2022 (c.f. ), tutte rappresentate e difese dagli C.F._3 avvocati Francesco Ilari e Corrado Sparta, elettivamente domiciliate in
1 Palermo, via Di Stefano n. 19, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marrone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Catalano per l' Parte_1
“1) Nel merito accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui vi è carenza o illogicità della motivazione o ancora motivazione apparente e comunque: a) Rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in subordine ridurre le pretese nel quantum ricalcolando la quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale sulla base di quanto è emerso nella fase istruttoria e tenendo conto dei motivi di appello. b) Condannare la ricorrente a rifondere le spese legali di entrambi i gradi del giudizio e della fase ex art. 696 bis cpc o in subordine compensarle integralmente anche con riferimento alle spese di CTU ridurle sulla base dei motivi di appello”;
avv. Francesco Ilari ed avv. Corrado Sparta per e Controparte_1
: Controparte_2
“In via preliminare ritenere e dichiarare l'Appello avversario improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto In via principale rigettare l'appello proposto dall e per l'effetto Parte_1 confermare la Sentenza impugnata con la medesima o con altra motivazione, salvo gravame;
In ogni caso
2 con revoca dell'ordinanza del 05.05.2022 con la quale Codesta Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 40% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo;
con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio compresi gli accessori di legge ed il rimborso delle spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2021, l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 978/2021 Reg. Sent., del 24 dicembre 2021, pubblicata il 27 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento iscritto al n. 1308/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva la declaratoria di Persona_1 improcedibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Dichiarata, con ordinanza del 12 dicembre 2022, l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto decesso della convenuta, la causa veniva riassunta su ricorso dell'appellante.
Con memoria depositata il 03 marzo 2023, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi legittime di e Persona_1 Controparte_1
, le quali ribadivano le medesime conclusioni della Controparte_2 dante causa.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio l Persona_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che, in data
[...]
13.10.2013, a seguito di caduta accidentale, aveva fatto ricorso alle cure del Presidio Ospedaliero “Paolo Borsellino” di Marsala, Distretto Ospedaliero
3 TP2, dove, ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Ortopedia e Traumatologia, avendo riportato una “frattura scomposta collo chirurgico omero sinistro”, in data 21 ottobre 2013, era stata sottoposta, sotto la direzione del dott. ad intervento di Persona_2
“riduzione della frattura in scopia. Stabilizzazione con 2 fili di Kirschner”, con successiva immobilizzazione dell'arto superiore sinistro.
L'attrice ripercorreva il lungo iter di esami, controlli e ricoveri cui si era successivamente sottoposta presso altri medici e strutture, fino a che, il 22.08.14, presso l' di Bologna, le era stato praticato l'intervento Controparte_3 chirurgico di “resezione della testa omerale, pulizia chirurgica, spaziatore antibiotato” e le indagini colturali con antibiogramma avevano denunciato la presenza del batterio CO UR.
Riferiva, quindi, di aver instaurato dinanzi allo stesso Tribunale di Marsala un procedimento di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 642/2017 R.G.), all'esito del quale, dalla relazione redatta dai c.t.u. dott.ssa Per_3
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dott.
[...] Per_4
specialista in Ortopedia, era emerso che, a seguito dell'intervento subito
[...] in data 21.10.2013, aveva sviluppato una infezione postchirurgica, la quale aveva reso necessaria la resezione della testa omerale infetta e necrotica, la pulizia chirurgica, comprensiva di fistolectomia, e l'impianto di spaziatore di cemento antibiotato preformato, in funzione di protesizzazione con cemento antibiotato della testa omerale infetta e necrotica asportata, ed era stato stimato un danno biologico differenziale residuato, legato alla constatata limitazione funzionale, agli esiti anatomici di resezione della testa omerale ed al danno estetico, nella misura del 22%.
Richiamava le osservazioni svolte dai c.t.u. riguardo all'omessa adozione, da parte dell' di tutti i presidi deputati a scongiurare Parte_2
l'insorgenza di infezioni nosocomiali, invocava la responsabilità della convenuta per i pregiudizi di varia natura patiti e concludeva chiedendo al giudice adito di condannare la al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_4 complessiva di €151.695,40 a titolo di risarcimento danni, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda, con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda.
4 Disposta l'integrazione della relazione di a.t.p. mediante il conferimento di nuovo incarico agli stessi consulenti tecnici di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
“- dichiara la responsabilità dell' per i danni occorsi Parte_1 all'attrice e, per l'effetto, condanna la suddetta convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di euro 103.194,33 a titolo di risarcimento oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti per ¼;
- condanna la convenuta in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota spese che liquida in euro 16.020,00 (di cui euro 2.733,75 per compensi della fase di ATP, euro 10.072,5 per compensi del presente giudizio ed euro 3.213,75 per spese vive) oltre IVA, CPA, rimborso spese generale come per legge;
- pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate in ATP e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite tra l'attrice al 25% e la convenuta al 75% nei loro rapporti interni”.
Il Tribunale, ripercorsi gli accadimenti salienti e richiamate le risultanze dell'attività peritale svolta, ritiene che abbia provato, secondo il Persona_1 criterio del più probabile che non, la sussistenza del nesso causale fra l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e l'intervento di osteosintesi praticatole presso l'Ospedale di Marsala, in occasione del quale era insorta l'infezione da CO US.
Liquida, quindi, in favore dell'attrice un importo commisurato alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dai c.t.u., alla invalidità temporanea, al danno morale ed a quello patrimoniale.
*****
Proponendo impugnazione, l' Parte_1 censura la sentenza per non avere tenuto conto, immotivatamente, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di merito, le quali avrebbero dovuto indurre il giudicante ad escludere la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati dall'attrice e la contrazione di una
5 infezione in occasione dell'intervento di osteosintesi praticato presso l'Ospedale di Marsala.
Lamentano come alcune circostanze affermate dal Tribunale non trovino riscontro nelle relazioni tecniche ed individuano negli ulteriori, successivi, interventi medici e negli episodi di bronchite che avevano attinto la paziente cause più probabili dell'insorgenza della infezione.
L'appello risulta, quanto ai motivi sopra indicati, privo di fondamento.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Il giudice di merito deve eliminare, inizialmente, le ipotesi meno probabili. Successivamente, deve analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto, utilizzando un ragionamento di tipo inferenziale. Non serve né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 28722/2024; sez. lav., n. 21714/2024; sez. II, n. 2951/2024; sez. III, n. 10978/2023).
La Corte di Cassazione ha poi chiarito che qualora l'accertamento riguardo a quale tra le possibili cause sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza
6 causale di una di esse (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 28722/2024; sez. III, n. 19033/2021).
Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato tali principi al caso in esame.
In sede di accertamento tecnico preventivo, i c.t.u. dott. ed Persona_3 avevano concluso affermando che fosse più probabile che non Persona_4 che la infezione che aveva determinato la mancata tempestiva guarigione post intervento e la causazione dei postumi invalidanti fosse stata contratta in ambiente ospedaliero in occasione dell'operazione di riduzione della frattura presso il nosocomio di Marsala.
Tale opinione trova, effettivamente, conforto in una serie di elementi, evidenziati dagli ausiliari e dal giudicante.
Intanto, lo CO US, rinvenuto nella paziente, come evidenziato dai c.t.u., è un batterio cutaneo che colonizza la cute e le coane nasali del personale sanitario e dei pazienti ed è (tra i Gram-positivi) uno dei più frequenti in ambienti ospedalieri. Stafilococchi MRS multiresistenti ai vari antibiotici (eritromicina, cefalosporine, tetracicline, clindamicina, aminoglicosidi, fluorochinolonici, imipenem) sono emersi alla fine degli anni 70, diventando endemici in molti Ospedali, frequentemente introdotti in una struttura sanitaria da un paziente o un operatore colonizzati (soprattutto a livello delle narici) o infetti (pag. 19 della relazione di a.t.p.).
L'infezione, inoltre, come successivamente accertato, era localizzata nel luogo dell'intervento (cfr. cartella clinica Casa di Cura S. Anna, certificato di visita specialistica ortopedica Bologna del 29 maggio 2014, relazione di dimissione dell' i Ortopedia dell'Istituto Rizzoli di Bologna del 23 luglio 2014). Pt_3
In data 09 gennaio 2014, il dottore sospettando l'insorgenza di Per_2 un'infezione per la presenza di un tramite non secernente, prescriveva esami di laboratorio. Questi, eseguiti il 29 gennaio 2014, evidenziavano elevati indici di flogosi (pagg. 4 e 15 della relazione di a.t.p.).
Dunque, indizi della presenza della infezione ricorrevano già in tali date.
7 A ciò deve aggiungersi che, effettivamente, come sottolineato dal primo giudice, dagli esiti dei vari controlli successivi all'intervento si evince con chiarezza come sin dall'inizio fosse emerso un ritardo nella consolidazione dell'osso, circostanza ben evidenziata dal fatto che il 22 novembre 2013, a distanza di quaranta giorni dall'operazione, si registrasse una “scarsa formazione di collo osseo in corrispondenza della frattura di omero trattata con osteosintesi” e che, il 02 gennaio 2014, oltre un mese dopo, la frattura fosse ancora in fase “di iniziale consolidamento”.
Ciò non contrasta con il rilievo dei c.t.u. secondo il quale, sino all'11 febbraio 2014, il decorso post operatorio aveva avuto un “andamento regolare, con riscontro di un buon posizionamento dei mezzi di sintesi al controllo radiografico, così come la gestione della paziente dei sanitari dell'Ospedale di Marsala sino alla data dell'11.02.14, ultimo controllo effettuato dal Dr , riferendosi esso ad un aspetto differente, non Per_2 strettamente attinente al consolidamento della frattura.
Gli stessi c.t.u., infatti, hanno espressamente ammesso che la frattura ebbe un
“ritardo di consolidazione e venne complicata da una infezione locoregionale e dalla necrosi della testa omerale sx” (pag. 15 della relazione di c.t.u.).
A quanto detto si aggiunga che, come verificato in sede di a.t.p., i presidi adottati dalla convenuta al fine di scongiurare l'insorgenza di infezioni nosocomiali risultavano carenti sotto vari profili.
Come già evidenziato in sentenza, presso l'Ospedale di Marsala:
- non era stato istituito il Comitato di controllo sulle infezioni nosocomiali, previsto dalla circolare del 27.03.01 “Lotta contro le infezioni ospedaliere”, con i relativi compiti della Direzione Sanitaria;
- le linee guida sugli standard di sicurezza ed igiene del lavoro nel reparto operatorio prodotte dall' ( 1999) risultavano obsolete rispetto a Pt_4 quelle già vigenti all'epoca 2009); Pt_4
- la documentazione relativa ai rapporti prova eseguiti nella sala operatoria n. 1 era incompleta, facendo riferimento soltanto al campionamento di prelievi di aria confinata (effettuati in data 14.10.13), con grado igienico definito buono, e non risultando invece documentato l'esito del campionamento delle superfici e dell'acqua;
- non risultava essere stata compilata la sezione Time Out e Sign Out della check list per la sicurezza in sala operatoria, come previsto nei programmi di sorveglianza, essendo state compilate soltanto le sezioni relative alla
8 sterilizzazione dei fili di (peraltro risultante illeggibile) e dei ferri Per_5 chirurgici (pagg. 22/23 relazione di c.t.u.; cfr. anche pag. 5 delle risposte rese alle osservazioni formulate dai c.t.p., ove si chiarisce che non era specificata la sala operatoria in cui la paziente era stata sottoposta ad intervento e che, in ogni caso, gli unici risultati dei prelievi resi disponibili, relativi alla sala operatoria 1, si presentavano, come visto, incompleti).
Tali circostanze contribuiscono ad elevare il tasso di probabilità di una contrazione della infezione in sede nosocomiale.
Infine, deve evidenziarsi (secondo quanto riportato dalla documentazione medica) la intervenuta somministrazione dell'antibiotico solo post intervento e non, invece, prima dello stesso, come previsto (sia pure in termini di raccomandazione e non di obbligo) dalle linee guida, nonché dall'indicazione della profilassi contenuta nello stesso foglio infermieristico (“Unasyn 3 gr prima di andare in sala operatoria”).
Al riguardo, la notazione dei c.t.u. - secondo cui “trattandosi di procedure consolidate e routinarie (e peraltro indicate ripetutamente in cartella) è altamente probabile che l'antibiotico sia stato effettivamente somministrato ma che se ne sia (colpevolmente, va detto) omessa la registrazione in cartella” - non supera il rango della congettura.
Ne deriva la mancata adozione di un ulteriore presidio che avrebbe potuto scongiurare l'insorgere di infezioni in sede ospedaliera.
A fronte degli elementi esposti, che depongono per la fondatezza dell'assunto di parte attrice, è stata invocata dalla difesa della convenuta la possibilità, anzi l'elevata probabilità, che invece la infezione riscontrata nella abbia avuto un'origine differente - non legata all'intervento ed alla permanenza nel nosocomio ma, invece, ricollegabile ai tre episodi di bronchite che avevano attinto la paziente prima e dopo l'operazione - e, dunque, non sia imputabile all' . Parte_1
All'approfondimento di tale origine alternativa della contrazione del batterio CO US si sono particolarmente dedicati in sede di c.t.u. gli stessi professionisti che avevano redatto la relazione tecnica nella procedura di accertamento tecnico preventivo, giungendo alla conclusione di non poter
9 “escludere che l'infezione locoregionale possa essere stata determinata dallo stato bronchitico della paziente nel mese di Gennaio/Febbraio 2014, favorito dal fattore di rischio obesità”.
Gli ausiliari hanno, innanzi tutto, escluso ogni possibile incidenza dell'episodio bronchiale insorto in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Marsala, evincibile dalla cartella clinica, ove si legge che per la paziente era stata richiesta una consulenza specialistica Pneumologica, in quanto la radiografia del torace aveva evidenziato delle “strie radiopache verosimilmente disventilatorie ed accentuazione della trama vascolo-bronchiale”.
Secondo i c.t.u., si trattava di una “broncopatia disventilatoria” (come da dettagliata annotazione dell'Anestesista sulla cartella anestesiologica relativa al primo intervento, secondo cui: “Disventilazione medio-basale sinistra;
millimetrica stria radiopaca apicale destra;
accentuazione della trama vascolo-bronchiale; seni costo-frenici ipoespansi;
FCV ai limiti”), espressiva non di infezione in atto, ma probabilmente di situazioni predisponenti, tanto che alla paziente era stata prescritta una terapia cortisonica (pag. 1 delle risposte alle note critiche di parte: “Il primo episodio citato in occasione del primo ricovero, non infettivo poiché alla paziente venne prescritta una terapia cortisonica, evidenziava comunque una problematica bronchiale per la paziente piuttosto ricorrente, stante gli altri episodi riferiti dalla stessa paziente;
pur tuttavia non abbiamo espresso alcuna correlazione nel determinismo dell'osteomielite con il primo episodio preoperatorio …”).
Il secondo stato bronchitico risale al mese di gennaio 2014 e si evince dal ritardo con cui gli esami, prescritti dal dott. l'08 gennaio 2014, erano stati Per_2 eseguiti dalla paziente il 29 gennaio 2014 “per l'insorgenza di bronchite” (pag. 12 della relazione di a.t.p.).
Il terzo episodio è collocabile nel marzo 2014. Nell'occasione, diagnosticata infezione e posta indicazione chirurgica di resezione della testa omerale con impianto di spaziatore da parte del dott. l'operazione era stata Pt_5 differita sulla scorta di una missiva, sottoscritta personalmente dalla paziente, con cui questa aveva comunicato che, anche a causa “dell'attuale stato febbricitante dovuto a persistente bronchite”, non si sentiva sufficientemente “serena per sottoporsi ad intervento chirurgico”.
Risulta evidente come si sia in presenza della indicazione di stati patologici proveniente in entrambi i casi dalla stessa paziente - e riguardo alla quale,
10 dunque, non si dispone di alcuna diagnosi formulata da un medico - sulla cui esattezza, in termini di inquadramento nosografico, non vi è, evidentemente, alcuna certezza.
A ciò si aggiunga che, come riferito dagli stessi c.t.u., le infezioni bronchiali sono in genere causate da virus e non da batteri, in una percentuale indicata in letteratura tra il 60% ed il 90%, sicchè la possibilità che esse siano invece ingenerate da batteri si riduce ad una percentuale variabile in letteratura tra il 10% ed il 40%.
Nel descritto contesto, ritiene la Corte che non sia possibile affermare che la pur possibile causa alternativa dell'infezione appena tratteggiata sia maggiormente probabile rispetto a quella nosocomiale.
Gli stessi ausiliari, in sede di c.t.u., ribadita la “possibilità”, e non la maggiore o minore probabilità, di una derivazione dalle bronchiti della infezione, si sono detti non in grado di esprimersi in termini percentuali (“L'assenza in atti di lastre radiografiche documentabili l'entità della bronchite, di notizie sulla terapia antibiotica effettuata dalla paziente (prescrizioni del medico curante), a nostro avviso non permettono di percentualizzare l'incidenza della stessa sul decorso”).
Attingendo, pertanto, alla giurisprudenza in precedenza richiamata, non può che concludersi, in conformità con la sentenza impugnata, che il nesso causale tra il ricovero e l'intervento presso l'Ospedale di Marsala e la contrazione dell'infezione deve ritenersi provato.
Ciò posto, in tema di infezioni nosocomiali, vige il principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione
11 di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16900/2023; sez. III, n. 6386/2023).
Nel caso in esame, dimostrata, come detto, la contrazione, da parte della di una infezione di origine e causa nosocomiale, nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla convenuta la quale non ha neppure allegato alcun elemento CP_4 da cui desumere l'adozione delle misure prescritte per scongiurare il rischio di infezione.
Al contrario, come si è visto, i c.t.u. hanno riscontrato svariate carenze al riguardo.
La sentenza impugnata merita, pertanto, in punto di responsabilità della odierna appellante, di essere confermata.
*****
Gli ulteriori motivi di impugnazione attengono al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni.
L'appellante lamenta che difetti ogni valutazione sul collegamento fra la riscontrata “marcata limitazione del movimento articolare della spalla sinistra” e l'infezione e che non siano state indicate le tabelle cui si è fatto riferimento ai fini della stima.
Imputa al Tribunale di non aver considerato che, secondo quanto affermato dagli ausiliari, la percentuale del danno differenziale era suscettibile di ulteriore riduzione ove la si fosse sottoposta alla rimozione dello spaziatore ed alla apposizione di una protesi.
Il motivo è privo di fondamento.
12 L'impugnazione risulta estremamente generica nel censurare la valutazione medico-legale compiuta dai c.t.u., che hanno tenuto conto della limitazione funzionale riscontrata nella paziente, degli esiti anatomici di resezione della testa omerale e del danno estetico (“esito cicatriziale di lunghezza di cm 10, nel cui contesto si apprezza esito di pregressa fistola, diastasato e lievemente rilevato, intorno due piccoli esiti cicatriziali puntiformi. Ispettivamente si evidenzia deformazione del profilo anatomico della spalla, la cui digitopressione anteriormente evoca dolore;
il movimento di abduzione ( scapola libera) attiva è accennato, quello passivo limitato a 45 gradi, anteposizione molto limitata (45°), intrarotazione accennata, extrarotazione regolare, retroposizione molto limitata, i movimenti del gomito sono liberi in flesso-estensione e in pronosupinazione;
prensione regolare come la chiusura a pugno della mano, ipotonotrofia di -2 cm al braccio -1 cm in avambracci”), individuando nella percentuale del 22% la misura del danno differenziale (34% danno globale, 12% menomazione che sarebbe derivata dalla caduta e dall'intervento in assenza di complicazioni).
Né può determinare una riduzione del danno risarcibile la circostanza che la non si sia sottoposta ad un ulteriore intervento di rimozione dello spaziatore e di apposizione di protesi.
In primo luogo, secondo quanto affermato dagli stessi c.t.u., l'esecuzione della nuova operazione solo in non meglio specificati termini ipotetici avrebbe potuto migliorare la limitazione articolare.
In ogni caso, e la considerazione ha carattere assorbente, il contegno qui richiesto non è esigibile, potendo esso determinare l'esposizione della danneggiata ad una pratica invasiva ed in astratto non esente da rischi, sicchè la sua omissione non può essere valorizzata ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 1227, comma 2, c.c..
In verità, la sentenza risulterebbe errata sotto altro connesso profilo.
Il Tribunale ha liquidato in favore della danneggiata l'importo corrispondente ad una percentuale di invalidità del 22% secondo le tabelle redatte dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano.
La Suprema Corte è, però, costante nell'affermare il condivisibile principio secondo cui: “quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà
13 del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per
“sottrazione”. In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro; stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro; e sottrarre il secondo importo dal primo” (Cass. Civ., sez. III, n. 28986/2019; cfr. anche sez. III, n. 18842/2023; sez. VI, n. 28327/2022; sez. III, n. 26117/2021).
L'adozione del corretto metodo di liquidazione, però, comporterebbe, nel caso in esame, a fronte dell'impugnazione proposta dalla sola Parte_6 una inammissibile reformatio in peius, pervenendosi con essa alla liquidazione di un importo maggiore di quello già accordato, sicchè risulta in questa sede non praticabile.
Ancora, la difesa della sottolinea che l'attrice non ha Parte_1 formulato alcuna domanda di risarcimento del danno morale, essendosi limitata a richiedere una non meglio specificata “ulteriore voce di danno patrimoniale”, indicando la stessa nella misura del 37% del danno biologico, e contesta il riconoscimento sia del danno morale che della personalizzazione del danno biologico in assenza di allegazione e prova.
Il motivo merita parziale accoglimento.
La domanda risarcitoria formulata dalla comprendeva, oltre a quello legato alla lesione dell'integrità personale (danno biologico) nella percentuale di invalidità individuata dai c.t.u., anche l'”ulteriore danno non patrimoniale”, che non può non identificarsi nella sofferenza interiore patita dalla in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, indubitabilmente causata dalle menomazioni subite e dal lungo e travagliato iter ampiamente documentato, il cui ristoro non può, pertanto, non essere accordato.
Ingiustificato risulta, invece, a parere della Corte, il riconoscimento della personalizzazione del danno alla salute nella misura del 25%.
La giurisprudenza della Suprema Corte e di merito è costante nell'affermare il principio per cui la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
14 criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari, eccezionali e specifiche, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 1870/2023; sez. III, n. 24227/2022). Dunque, i pregiudizi comportanti la modifica della c.d. personalizzazione tabellare costituiscono un qualcosa di diverso rispetto a quanto già allegato e provato in termini di condizioni psicofisiche successive al sinistro (Cass. Civ., sez. III, n. 25138/2023).
Nel caso di specie, nella pressochè totale assenza di allegazione da parte della attrice, il Tribunale ha riconosciuto l'incremento a titolo di personalizzazione rilevando che “è risultato acclarato in giudizio che a causa delle complicanze dell'intervento, la stessa ha subito una marcata limitazione del movimento articolare della spalla sinistra, a cui contribuisce la persistenza dello spaziatore, che ha modificato verosimilmente le sue quotidiane abitudini”.
Tale motivazione non fa che evocare profili di danno - niente affatto anomali, peculiari ed eccezionali - già sicuramente ricompresi nella liquidazione tabellare e che, pertanto, non giustificano il riconosciuto aumento che, pertanto, va espunto dalla liquidazione.
L'appellante censura, altresì, il riconoscimento delle spese sostenute dalla danneggiata perché privo di specifica motivazione.
Si duole della condanna al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte espletata prima del giudizio di merito, ritenendo non provato l'esborso ed eccessivo il relativo importo.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale, all'esito di un'analisi certamente non superficiale, ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese (documentate) sostenute per le varie trasferte intraprese dalla al fine di raggiungere i luoghi di cura, escludendo tutte
15 quelle ritenute superflue, perché riguardanti soggetti diversi dall'interessata e dall'unico accompagnatore necessario.
L'appello risulta, quindi, ampiamente generico, non attingendo in modo specifico alcuna delle singole voci e della rispettiva documentazione.
Non merita censura, infine, il riconoscimento delle spese sostenute per remunerare i consulenti tecnici di parte, espressamente operato dal giudice di primo grado in sede di liquidazione delle spese di lite e non quale voce risarcitoria (Cass. Civ., sez. II, n. 84/2013; sez. II, n. 10173/2015).
I relativi esborsi, adeguatamente documentati mediante la produzione degli attestati dei relativi bonifici eseguiti in favore dei professionisti, non possono considerarsi eccessivi o superflui, dovendosi essi parametrare, a differenza dei compensi espressamente previsti per i consulenti tecnici di ufficio, alle tariffe professionali ed al libero mercato.
*****
Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, scomputato l'importo di €12.550,97 liquidato dal Tribunale a titolo di personalizzazione del danno biologico, il danno non patrimoniale complessivo deve essere ricalcolato in €80.417,42.
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro (€66.296,31) ed annualmente rivalutata, decorrono, fino alla data della presente pronuncia, gli interessi compensativi, come già riconosciuti in sentenza, per un importo di €10.710,49.
Allo stesso modo, sulle spese, computate in €6.922,00, competono gli interessi dall'evento sulla somma devalutata (in sentenza €6.586,11) ed annualmente rivalutata, per totali €1.064,61.
In definitiva, la va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 eredi di , dell'importo complessivo di €99.114,52, oltre interessi Persona_6 al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
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16 In considerazione del rigetto quasi totale dell'impugnazione, accolta in misura minima rispetto ai numerosi profili di doglianza esposti, può ribadirsi, tenendo presente l'esito complessivo della lite e sulla scorta di un criterio unitario e globale, la regolamentazione delle spese del precedente grado di giudizio, ove si è ravvisata la sussistenza di una condizione di parziale soccombenza reciproca e si è disposta la compensazione per un quarto, con imposizione alla
[...] della rifusione, nei confronti della controparte, Parte_1 dei residui tre quarti.
Ne deriva che, ferma la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, va disposta la compensazione per un quarto anche delle spese del giudizio di impugnazione, con condanna della Parte_1 al pagamento, in favore di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, dei residui tre quarti, liquidati - tenuto conto dei parametri di cui all'art.
[...]
4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.050,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.100,00 per la fase di studio della controversia, €1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
978/2021 Reg. Sent., del 24 dicembre 2021, pubblicata il 27 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1308/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, della somma di €99.114,52, oltre interessi al tasso legale dalla data
[...] di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
17 - dichiara compensate fra le parti per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna l' al Parte_1 pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
, dei residui tre quarti, liquidati in complessivi €6.050,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IO RI AD SE PO
18
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) IO RI AD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 180/2022 R.G., tra:
(p. i.v.a. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Catalano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Galletti n. 111, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
29 novembre 1980 (c.f. ), nella qualità di figlie ed eredi C.F._2 legittime di , nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 il 07 ottobre 2022 (c.f. ), tutte rappresentate e difese dagli C.F._3 avvocati Francesco Ilari e Corrado Sparta, elettivamente domiciliate in
1 Palermo, via Di Stefano n. 19, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marrone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenute.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Salvatore Catalano per l' Parte_1
“1) Nel merito accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui vi è carenza o illogicità della motivazione o ancora motivazione apparente e comunque: a) Rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in subordine ridurre le pretese nel quantum ricalcolando la quantificazione del danno non patrimoniale e patrimoniale sulla base di quanto è emerso nella fase istruttoria e tenendo conto dei motivi di appello. b) Condannare la ricorrente a rifondere le spese legali di entrambi i gradi del giudizio e della fase ex art. 696 bis cpc o in subordine compensarle integralmente anche con riferimento alle spese di CTU ridurle sulla base dei motivi di appello”;
avv. Francesco Ilari ed avv. Corrado Sparta per e Controparte_1
: Controparte_2
“In via preliminare ritenere e dichiarare l'Appello avversario improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto In via principale rigettare l'appello proposto dall e per l'effetto Parte_1 confermare la Sentenza impugnata con la medesima o con altra motivazione, salvo gravame;
In ogni caso
2 con revoca dell'ordinanza del 05.05.2022 con la quale Codesta Corte di Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna limitatamente all'importo eccedente la misura del 40% di quello complessivamente dovuto, in forza del predetto titolo;
con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio compresi gli accessori di legge ed il rimborso delle spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2021, l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 978/2021 Reg. Sent., del 24 dicembre 2021, pubblicata il 27 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento iscritto al n. 1308/2018 R.G..
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva la declaratoria di Persona_1 improcedibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Dichiarata, con ordinanza del 12 dicembre 2022, l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto decesso della convenuta, la causa veniva riassunta su ricorso dell'appellante.
Con memoria depositata il 03 marzo 2023, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi legittime di e Persona_1 Controparte_1
, le quali ribadivano le medesime conclusioni della Controparte_2 dante causa.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
In sintesi, evocava in giudizio l Persona_1 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che, in data
[...]
13.10.2013, a seguito di caduta accidentale, aveva fatto ricorso alle cure del Presidio Ospedaliero “Paolo Borsellino” di Marsala, Distretto Ospedaliero
3 TP2, dove, ricoverata presso l'Unità Parte_1
Operativa di Ortopedia e Traumatologia, avendo riportato una “frattura scomposta collo chirurgico omero sinistro”, in data 21 ottobre 2013, era stata sottoposta, sotto la direzione del dott. ad intervento di Persona_2
“riduzione della frattura in scopia. Stabilizzazione con 2 fili di Kirschner”, con successiva immobilizzazione dell'arto superiore sinistro.
L'attrice ripercorreva il lungo iter di esami, controlli e ricoveri cui si era successivamente sottoposta presso altri medici e strutture, fino a che, il 22.08.14, presso l' di Bologna, le era stato praticato l'intervento Controparte_3 chirurgico di “resezione della testa omerale, pulizia chirurgica, spaziatore antibiotato” e le indagini colturali con antibiogramma avevano denunciato la presenza del batterio CO UR.
Riferiva, quindi, di aver instaurato dinanzi allo stesso Tribunale di Marsala un procedimento di accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 642/2017 R.G.), all'esito del quale, dalla relazione redatta dai c.t.u. dott.ssa Per_3
specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e dott.
[...] Per_4
specialista in Ortopedia, era emerso che, a seguito dell'intervento subito
[...] in data 21.10.2013, aveva sviluppato una infezione postchirurgica, la quale aveva reso necessaria la resezione della testa omerale infetta e necrotica, la pulizia chirurgica, comprensiva di fistolectomia, e l'impianto di spaziatore di cemento antibiotato preformato, in funzione di protesizzazione con cemento antibiotato della testa omerale infetta e necrotica asportata, ed era stato stimato un danno biologico differenziale residuato, legato alla constatata limitazione funzionale, agli esiti anatomici di resezione della testa omerale ed al danno estetico, nella misura del 22%.
Richiamava le osservazioni svolte dai c.t.u. riguardo all'omessa adozione, da parte dell' di tutti i presidi deputati a scongiurare Parte_2
l'insorgenza di infezioni nosocomiali, invocava la responsabilità della convenuta per i pregiudizi di varia natura patiti e concludeva chiedendo al giudice adito di condannare la al pagamento, in suo favore, della somma Controparte_4 complessiva di €151.695,40 a titolo di risarcimento danni, oltre a rivalutazione e interessi come da domanda, con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda.
4 Disposta l'integrazione della relazione di a.t.p. mediante il conferimento di nuovo incarico agli stessi consulenti tecnici di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
“- dichiara la responsabilità dell' per i danni occorsi Parte_1 all'attrice e, per l'effetto, condanna la suddetta convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di euro 103.194,33 a titolo di risarcimento oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti per ¼;
- condanna la convenuta in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della restante quota spese che liquida in euro 16.020,00 (di cui euro 2.733,75 per compensi della fase di ATP, euro 10.072,5 per compensi del presente giudizio ed euro 3.213,75 per spese vive) oltre IVA, CPA, rimborso spese generale come per legge;
- pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate in ATP e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartite tra l'attrice al 25% e la convenuta al 75% nei loro rapporti interni”.
Il Tribunale, ripercorsi gli accadimenti salienti e richiamate le risultanze dell'attività peritale svolta, ritiene che abbia provato, secondo il Persona_1 criterio del più probabile che non, la sussistenza del nesso causale fra l'aggravamento delle proprie condizioni di salute e l'intervento di osteosintesi praticatole presso l'Ospedale di Marsala, in occasione del quale era insorta l'infezione da CO US.
Liquida, quindi, in favore dell'attrice un importo commisurato alla percentuale di invalidità permanente riscontrata dai c.t.u., alla invalidità temporanea, al danno morale ed a quello patrimoniale.
*****
Proponendo impugnazione, l' Parte_1 censura la sentenza per non avere tenuto conto, immotivatamente, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita nel giudizio di merito, le quali avrebbero dovuto indurre il giudicante ad escludere la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati dall'attrice e la contrazione di una
5 infezione in occasione dell'intervento di osteosintesi praticato presso l'Ospedale di Marsala.
Lamentano come alcune circostanze affermate dal Tribunale non trovino riscontro nelle relazioni tecniche ed individuano negli ulteriori, successivi, interventi medici e negli episodi di bronchite che avevano attinto la paziente cause più probabili dell'insorgenza della infezione.
L'appello risulta, quanto ai motivi sopra indicati, privo di fondamento.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Il giudice di merito deve eliminare, inizialmente, le ipotesi meno probabili. Successivamente, deve analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto, utilizzando un ragionamento di tipo inferenziale. Non serve né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 28722/2024; sez. lav., n. 21714/2024; sez. II, n. 2951/2024; sez. III, n. 10978/2023).
La Corte di Cassazione ha poi chiarito che qualora l'accertamento riguardo a quale tra le possibili cause sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza
6 causale di una di esse (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 28722/2024; sez. III, n. 19033/2021).
Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato tali principi al caso in esame.
In sede di accertamento tecnico preventivo, i c.t.u. dott. ed Persona_3 avevano concluso affermando che fosse più probabile che non Persona_4 che la infezione che aveva determinato la mancata tempestiva guarigione post intervento e la causazione dei postumi invalidanti fosse stata contratta in ambiente ospedaliero in occasione dell'operazione di riduzione della frattura presso il nosocomio di Marsala.
Tale opinione trova, effettivamente, conforto in una serie di elementi, evidenziati dagli ausiliari e dal giudicante.
Intanto, lo CO US, rinvenuto nella paziente, come evidenziato dai c.t.u., è un batterio cutaneo che colonizza la cute e le coane nasali del personale sanitario e dei pazienti ed è (tra i Gram-positivi) uno dei più frequenti in ambienti ospedalieri. Stafilococchi MRS multiresistenti ai vari antibiotici (eritromicina, cefalosporine, tetracicline, clindamicina, aminoglicosidi, fluorochinolonici, imipenem) sono emersi alla fine degli anni 70, diventando endemici in molti Ospedali, frequentemente introdotti in una struttura sanitaria da un paziente o un operatore colonizzati (soprattutto a livello delle narici) o infetti (pag. 19 della relazione di a.t.p.).
L'infezione, inoltre, come successivamente accertato, era localizzata nel luogo dell'intervento (cfr. cartella clinica Casa di Cura S. Anna, certificato di visita specialistica ortopedica Bologna del 29 maggio 2014, relazione di dimissione dell' i Ortopedia dell'Istituto Rizzoli di Bologna del 23 luglio 2014). Pt_3
In data 09 gennaio 2014, il dottore sospettando l'insorgenza di Per_2 un'infezione per la presenza di un tramite non secernente, prescriveva esami di laboratorio. Questi, eseguiti il 29 gennaio 2014, evidenziavano elevati indici di flogosi (pagg. 4 e 15 della relazione di a.t.p.).
Dunque, indizi della presenza della infezione ricorrevano già in tali date.
7 A ciò deve aggiungersi che, effettivamente, come sottolineato dal primo giudice, dagli esiti dei vari controlli successivi all'intervento si evince con chiarezza come sin dall'inizio fosse emerso un ritardo nella consolidazione dell'osso, circostanza ben evidenziata dal fatto che il 22 novembre 2013, a distanza di quaranta giorni dall'operazione, si registrasse una “scarsa formazione di collo osseo in corrispondenza della frattura di omero trattata con osteosintesi” e che, il 02 gennaio 2014, oltre un mese dopo, la frattura fosse ancora in fase “di iniziale consolidamento”.
Ciò non contrasta con il rilievo dei c.t.u. secondo il quale, sino all'11 febbraio 2014, il decorso post operatorio aveva avuto un “andamento regolare, con riscontro di un buon posizionamento dei mezzi di sintesi al controllo radiografico, così come la gestione della paziente dei sanitari dell'Ospedale di Marsala sino alla data dell'11.02.14, ultimo controllo effettuato dal Dr , riferendosi esso ad un aspetto differente, non Per_2 strettamente attinente al consolidamento della frattura.
Gli stessi c.t.u., infatti, hanno espressamente ammesso che la frattura ebbe un
“ritardo di consolidazione e venne complicata da una infezione locoregionale e dalla necrosi della testa omerale sx” (pag. 15 della relazione di c.t.u.).
A quanto detto si aggiunga che, come verificato in sede di a.t.p., i presidi adottati dalla convenuta al fine di scongiurare l'insorgenza di infezioni nosocomiali risultavano carenti sotto vari profili.
Come già evidenziato in sentenza, presso l'Ospedale di Marsala:
- non era stato istituito il Comitato di controllo sulle infezioni nosocomiali, previsto dalla circolare del 27.03.01 “Lotta contro le infezioni ospedaliere”, con i relativi compiti della Direzione Sanitaria;
- le linee guida sugli standard di sicurezza ed igiene del lavoro nel reparto operatorio prodotte dall' ( 1999) risultavano obsolete rispetto a Pt_4 quelle già vigenti all'epoca 2009); Pt_4
- la documentazione relativa ai rapporti prova eseguiti nella sala operatoria n. 1 era incompleta, facendo riferimento soltanto al campionamento di prelievi di aria confinata (effettuati in data 14.10.13), con grado igienico definito buono, e non risultando invece documentato l'esito del campionamento delle superfici e dell'acqua;
- non risultava essere stata compilata la sezione Time Out e Sign Out della check list per la sicurezza in sala operatoria, come previsto nei programmi di sorveglianza, essendo state compilate soltanto le sezioni relative alla
8 sterilizzazione dei fili di (peraltro risultante illeggibile) e dei ferri Per_5 chirurgici (pagg. 22/23 relazione di c.t.u.; cfr. anche pag. 5 delle risposte rese alle osservazioni formulate dai c.t.p., ove si chiarisce che non era specificata la sala operatoria in cui la paziente era stata sottoposta ad intervento e che, in ogni caso, gli unici risultati dei prelievi resi disponibili, relativi alla sala operatoria 1, si presentavano, come visto, incompleti).
Tali circostanze contribuiscono ad elevare il tasso di probabilità di una contrazione della infezione in sede nosocomiale.
Infine, deve evidenziarsi (secondo quanto riportato dalla documentazione medica) la intervenuta somministrazione dell'antibiotico solo post intervento e non, invece, prima dello stesso, come previsto (sia pure in termini di raccomandazione e non di obbligo) dalle linee guida, nonché dall'indicazione della profilassi contenuta nello stesso foglio infermieristico (“Unasyn 3 gr prima di andare in sala operatoria”).
Al riguardo, la notazione dei c.t.u. - secondo cui “trattandosi di procedure consolidate e routinarie (e peraltro indicate ripetutamente in cartella) è altamente probabile che l'antibiotico sia stato effettivamente somministrato ma che se ne sia (colpevolmente, va detto) omessa la registrazione in cartella” - non supera il rango della congettura.
Ne deriva la mancata adozione di un ulteriore presidio che avrebbe potuto scongiurare l'insorgere di infezioni in sede ospedaliera.
A fronte degli elementi esposti, che depongono per la fondatezza dell'assunto di parte attrice, è stata invocata dalla difesa della convenuta la possibilità, anzi l'elevata probabilità, che invece la infezione riscontrata nella abbia avuto un'origine differente - non legata all'intervento ed alla permanenza nel nosocomio ma, invece, ricollegabile ai tre episodi di bronchite che avevano attinto la paziente prima e dopo l'operazione - e, dunque, non sia imputabile all' . Parte_1
All'approfondimento di tale origine alternativa della contrazione del batterio CO US si sono particolarmente dedicati in sede di c.t.u. gli stessi professionisti che avevano redatto la relazione tecnica nella procedura di accertamento tecnico preventivo, giungendo alla conclusione di non poter
9 “escludere che l'infezione locoregionale possa essere stata determinata dallo stato bronchitico della paziente nel mese di Gennaio/Febbraio 2014, favorito dal fattore di rischio obesità”.
Gli ausiliari hanno, innanzi tutto, escluso ogni possibile incidenza dell'episodio bronchiale insorto in occasione del ricovero presso l'Ospedale di Marsala, evincibile dalla cartella clinica, ove si legge che per la paziente era stata richiesta una consulenza specialistica Pneumologica, in quanto la radiografia del torace aveva evidenziato delle “strie radiopache verosimilmente disventilatorie ed accentuazione della trama vascolo-bronchiale”.
Secondo i c.t.u., si trattava di una “broncopatia disventilatoria” (come da dettagliata annotazione dell'Anestesista sulla cartella anestesiologica relativa al primo intervento, secondo cui: “Disventilazione medio-basale sinistra;
millimetrica stria radiopaca apicale destra;
accentuazione della trama vascolo-bronchiale; seni costo-frenici ipoespansi;
FCV ai limiti”), espressiva non di infezione in atto, ma probabilmente di situazioni predisponenti, tanto che alla paziente era stata prescritta una terapia cortisonica (pag. 1 delle risposte alle note critiche di parte: “Il primo episodio citato in occasione del primo ricovero, non infettivo poiché alla paziente venne prescritta una terapia cortisonica, evidenziava comunque una problematica bronchiale per la paziente piuttosto ricorrente, stante gli altri episodi riferiti dalla stessa paziente;
pur tuttavia non abbiamo espresso alcuna correlazione nel determinismo dell'osteomielite con il primo episodio preoperatorio …”).
Il secondo stato bronchitico risale al mese di gennaio 2014 e si evince dal ritardo con cui gli esami, prescritti dal dott. l'08 gennaio 2014, erano stati Per_2 eseguiti dalla paziente il 29 gennaio 2014 “per l'insorgenza di bronchite” (pag. 12 della relazione di a.t.p.).
Il terzo episodio è collocabile nel marzo 2014. Nell'occasione, diagnosticata infezione e posta indicazione chirurgica di resezione della testa omerale con impianto di spaziatore da parte del dott. l'operazione era stata Pt_5 differita sulla scorta di una missiva, sottoscritta personalmente dalla paziente, con cui questa aveva comunicato che, anche a causa “dell'attuale stato febbricitante dovuto a persistente bronchite”, non si sentiva sufficientemente “serena per sottoporsi ad intervento chirurgico”.
Risulta evidente come si sia in presenza della indicazione di stati patologici proveniente in entrambi i casi dalla stessa paziente - e riguardo alla quale,
10 dunque, non si dispone di alcuna diagnosi formulata da un medico - sulla cui esattezza, in termini di inquadramento nosografico, non vi è, evidentemente, alcuna certezza.
A ciò si aggiunga che, come riferito dagli stessi c.t.u., le infezioni bronchiali sono in genere causate da virus e non da batteri, in una percentuale indicata in letteratura tra il 60% ed il 90%, sicchè la possibilità che esse siano invece ingenerate da batteri si riduce ad una percentuale variabile in letteratura tra il 10% ed il 40%.
Nel descritto contesto, ritiene la Corte che non sia possibile affermare che la pur possibile causa alternativa dell'infezione appena tratteggiata sia maggiormente probabile rispetto a quella nosocomiale.
Gli stessi ausiliari, in sede di c.t.u., ribadita la “possibilità”, e non la maggiore o minore probabilità, di una derivazione dalle bronchiti della infezione, si sono detti non in grado di esprimersi in termini percentuali (“L'assenza in atti di lastre radiografiche documentabili l'entità della bronchite, di notizie sulla terapia antibiotica effettuata dalla paziente (prescrizioni del medico curante), a nostro avviso non permettono di percentualizzare l'incidenza della stessa sul decorso”).
Attingendo, pertanto, alla giurisprudenza in precedenza richiamata, non può che concludersi, in conformità con la sentenza impugnata, che il nesso causale tra il ricovero e l'intervento presso l'Ospedale di Marsala e la contrazione dell'infezione deve ritenersi provato.
Ciò posto, in tema di infezioni nosocomiali, vige il principio, ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione
11 di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16900/2023; sez. III, n. 6386/2023).
Nel caso in esame, dimostrata, come detto, la contrazione, da parte della di una infezione di origine e causa nosocomiale, nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla convenuta la quale non ha neppure allegato alcun elemento CP_4 da cui desumere l'adozione delle misure prescritte per scongiurare il rischio di infezione.
Al contrario, come si è visto, i c.t.u. hanno riscontrato svariate carenze al riguardo.
La sentenza impugnata merita, pertanto, in punto di responsabilità della odierna appellante, di essere confermata.
*****
Gli ulteriori motivi di impugnazione attengono al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni.
L'appellante lamenta che difetti ogni valutazione sul collegamento fra la riscontrata “marcata limitazione del movimento articolare della spalla sinistra” e l'infezione e che non siano state indicate le tabelle cui si è fatto riferimento ai fini della stima.
Imputa al Tribunale di non aver considerato che, secondo quanto affermato dagli ausiliari, la percentuale del danno differenziale era suscettibile di ulteriore riduzione ove la si fosse sottoposta alla rimozione dello spaziatore ed alla apposizione di una protesi.
Il motivo è privo di fondamento.
12 L'impugnazione risulta estremamente generica nel censurare la valutazione medico-legale compiuta dai c.t.u., che hanno tenuto conto della limitazione funzionale riscontrata nella paziente, degli esiti anatomici di resezione della testa omerale e del danno estetico (“esito cicatriziale di lunghezza di cm 10, nel cui contesto si apprezza esito di pregressa fistola, diastasato e lievemente rilevato, intorno due piccoli esiti cicatriziali puntiformi. Ispettivamente si evidenzia deformazione del profilo anatomico della spalla, la cui digitopressione anteriormente evoca dolore;
il movimento di abduzione ( scapola libera) attiva è accennato, quello passivo limitato a 45 gradi, anteposizione molto limitata (45°), intrarotazione accennata, extrarotazione regolare, retroposizione molto limitata, i movimenti del gomito sono liberi in flesso-estensione e in pronosupinazione;
prensione regolare come la chiusura a pugno della mano, ipotonotrofia di -2 cm al braccio -1 cm in avambracci”), individuando nella percentuale del 22% la misura del danno differenziale (34% danno globale, 12% menomazione che sarebbe derivata dalla caduta e dall'intervento in assenza di complicazioni).
Né può determinare una riduzione del danno risarcibile la circostanza che la non si sia sottoposta ad un ulteriore intervento di rimozione dello spaziatore e di apposizione di protesi.
In primo luogo, secondo quanto affermato dagli stessi c.t.u., l'esecuzione della nuova operazione solo in non meglio specificati termini ipotetici avrebbe potuto migliorare la limitazione articolare.
In ogni caso, e la considerazione ha carattere assorbente, il contegno qui richiesto non è esigibile, potendo esso determinare l'esposizione della danneggiata ad una pratica invasiva ed in astratto non esente da rischi, sicchè la sua omissione non può essere valorizzata ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 1227, comma 2, c.c..
In verità, la sentenza risulterebbe errata sotto altro connesso profilo.
Il Tribunale ha liquidato in favore della danneggiata l'importo corrispondente ad una percentuale di invalidità del 22% secondo le tabelle redatte dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano.
La Suprema Corte è, però, costante nell'affermare il condivisibile principio secondo cui: “quando le conseguenze dell'errore clinico incidono su una realtà
13 del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, il medico risponde solo dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione in essere, secondo il meccanismo di conto per
“sottrazione”. In particolare, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro; stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro; e sottrarre il secondo importo dal primo” (Cass. Civ., sez. III, n. 28986/2019; cfr. anche sez. III, n. 18842/2023; sez. VI, n. 28327/2022; sez. III, n. 26117/2021).
L'adozione del corretto metodo di liquidazione, però, comporterebbe, nel caso in esame, a fronte dell'impugnazione proposta dalla sola Parte_6 una inammissibile reformatio in peius, pervenendosi con essa alla liquidazione di un importo maggiore di quello già accordato, sicchè risulta in questa sede non praticabile.
Ancora, la difesa della sottolinea che l'attrice non ha Parte_1 formulato alcuna domanda di risarcimento del danno morale, essendosi limitata a richiedere una non meglio specificata “ulteriore voce di danno patrimoniale”, indicando la stessa nella misura del 37% del danno biologico, e contesta il riconoscimento sia del danno morale che della personalizzazione del danno biologico in assenza di allegazione e prova.
Il motivo merita parziale accoglimento.
La domanda risarcitoria formulata dalla comprendeva, oltre a quello legato alla lesione dell'integrità personale (danno biologico) nella percentuale di invalidità individuata dai c.t.u., anche l'”ulteriore danno non patrimoniale”, che non può non identificarsi nella sofferenza interiore patita dalla in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, indubitabilmente causata dalle menomazioni subite e dal lungo e travagliato iter ampiamente documentato, il cui ristoro non può, pertanto, non essere accordato.
Ingiustificato risulta, invece, a parere della Corte, il riconoscimento della personalizzazione del danno alla salute nella misura del 25%.
La giurisprudenza della Suprema Corte e di merito è costante nell'affermare il principio per cui la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal
14 criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomali o del tutto peculiari, eccezionali e specifiche, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 1870/2023; sez. III, n. 24227/2022). Dunque, i pregiudizi comportanti la modifica della c.d. personalizzazione tabellare costituiscono un qualcosa di diverso rispetto a quanto già allegato e provato in termini di condizioni psicofisiche successive al sinistro (Cass. Civ., sez. III, n. 25138/2023).
Nel caso di specie, nella pressochè totale assenza di allegazione da parte della attrice, il Tribunale ha riconosciuto l'incremento a titolo di personalizzazione rilevando che “è risultato acclarato in giudizio che a causa delle complicanze dell'intervento, la stessa ha subito una marcata limitazione del movimento articolare della spalla sinistra, a cui contribuisce la persistenza dello spaziatore, che ha modificato verosimilmente le sue quotidiane abitudini”.
Tale motivazione non fa che evocare profili di danno - niente affatto anomali, peculiari ed eccezionali - già sicuramente ricompresi nella liquidazione tabellare e che, pertanto, non giustificano il riconosciuto aumento che, pertanto, va espunto dalla liquidazione.
L'appellante censura, altresì, il riconoscimento delle spese sostenute dalla danneggiata perché privo di specifica motivazione.
Si duole della condanna al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte espletata prima del giudizio di merito, ritenendo non provato l'esborso ed eccessivo il relativo importo.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale, all'esito di un'analisi certamente non superficiale, ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese (documentate) sostenute per le varie trasferte intraprese dalla al fine di raggiungere i luoghi di cura, escludendo tutte
15 quelle ritenute superflue, perché riguardanti soggetti diversi dall'interessata e dall'unico accompagnatore necessario.
L'appello risulta, quindi, ampiamente generico, non attingendo in modo specifico alcuna delle singole voci e della rispettiva documentazione.
Non merita censura, infine, il riconoscimento delle spese sostenute per remunerare i consulenti tecnici di parte, espressamente operato dal giudice di primo grado in sede di liquidazione delle spese di lite e non quale voce risarcitoria (Cass. Civ., sez. II, n. 84/2013; sez. II, n. 10173/2015).
I relativi esborsi, adeguatamente documentati mediante la produzione degli attestati dei relativi bonifici eseguiti in favore dei professionisti, non possono considerarsi eccessivi o superflui, dovendosi essi parametrare, a differenza dei compensi espressamente previsti per i consulenti tecnici di ufficio, alle tariffe professionali ed al libero mercato.
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Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, scomputato l'importo di €12.550,97 liquidato dal Tribunale a titolo di personalizzazione del danno biologico, il danno non patrimoniale complessivo deve essere ricalcolato in €80.417,42.
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro (€66.296,31) ed annualmente rivalutata, decorrono, fino alla data della presente pronuncia, gli interessi compensativi, come già riconosciuti in sentenza, per un importo di €10.710,49.
Allo stesso modo, sulle spese, computate in €6.922,00, competono gli interessi dall'evento sulla somma devalutata (in sentenza €6.586,11) ed annualmente rivalutata, per totali €1.064,61.
In definitiva, la va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 eredi di , dell'importo complessivo di €99.114,52, oltre interessi Persona_6 al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
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16 In considerazione del rigetto quasi totale dell'impugnazione, accolta in misura minima rispetto ai numerosi profili di doglianza esposti, può ribadirsi, tenendo presente l'esito complessivo della lite e sulla scorta di un criterio unitario e globale, la regolamentazione delle spese del precedente grado di giudizio, ove si è ravvisata la sussistenza di una condizione di parziale soccombenza reciproca e si è disposta la compensazione per un quarto, con imposizione alla
[...] della rifusione, nei confronti della controparte, Parte_1 dei residui tre quarti.
Ne deriva che, ferma la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, va disposta la compensazione per un quarto anche delle spese del giudizio di impugnazione, con condanna della Parte_1 al pagamento, in favore di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, dei residui tre quarti, liquidati - tenuto conto dei parametri di cui all'art.
[...]
4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato in forza del D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €6.050,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.100,00 per la fase di studio della controversia, €1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
978/2021 Reg. Sent., del 24 dicembre 2021, pubblicata il 27 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1308/2018 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
, della somma di €99.114,52, oltre interessi al tasso legale dalla data
[...] di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello;
17 - dichiara compensate fra le parti per un quarto le spese del presente grado di giudizio e condanna l' al Parte_1 pagamento, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
, dei residui tre quarti, liquidati in complessivi €6.050,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IO RI AD SE PO
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