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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 17600/2024 R.G.
* * *
Oggi 6 maggio 2025 h. 15.04 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. DI LEO GIUSEPPINA per parte convenuta: avv. DE TONI ALESSIA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente fa presente di aver invano cercato una conciliazione e parte convenuta insiste come in atti facendo presente che la controparte ha irritualmente operato e anche nelle note conclusive sono state modificate le conclusioni sulla base delle eccezioni svolte
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 17600/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Beinasco alla via Donizetti n. 4 presso CP_1
lo studio degli avv.ti Paola Rizzari e Giuseppina Di Leo che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Francia n. 86 presso lo CP_2
studio degli avv.ti Francesca Fontana e Alessia De Toni che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per risoluzione di contratto di comodato di immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “autorizzare ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la produzione dei doc. 09-10-
11-12 di cui alla nota di deposito datata 03.02.2025; ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli da 1 a 5 di cui al ricorso con i testi indicati;
nel merito, accertare l'intervenuta revoca/risoluzione o dichiarare revocato/risolto il contratto di comodato stipulato nel 2007 tra ed il Sig. oggi in essere tra CP_1 Parte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in Rivalta T.se, CP_1 CP_2
Via Cesare Benevello n. 11 piano III sub 11 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al rilascio del medesimo immobile , libero da CP_2
persone e cose, immediatamente o nel termine che il Giudice riterrà congruo. Con vittoria di spese, o, in subordine, in caso di soccombenza con compensazione delle stesse”.
Par parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per incertezza e/o indeterminatezza della domanda per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nel CP_2
presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. nel presente giudizio per tutti i motivi CP_1
esposti in narrativa. Nel merito, respingere le domande tutte avanzate dal sig. CP_1
in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere la
[...]
convenuta da ogni istanza e pretesa avversaria. In ragione della temerarietà della pretesa e della domanda avversaria, per tutti i motivi sopra esposti, condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni in favore della sig.ra , da quantificarsi in via equitativa, a CP_2 norma dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo parte ricorrente esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del
2010 e s.m.i. (doc. 4).
2. Memoria depositata il 3 febbraio 2025.
Parte ricorrente ha depositato una memoria con allegati documenti in assenza di autorizzazione del giudice e si dichiara pertanto l'irritualità del deposito.
3. Oggetto del contendere. A seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente all'udienza del 4 febbraio 2025, l'oggetto della domanda di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio dell'immobile è
l'alloggio identificato quale “sub. 11” anziché “sub. 9”.
4. Eccezioni preliminari di parte convenuta.
Poiché non vi è contestazione tra le parti circa la concessione del godimento dell'immobile sub. 11 da parte del ricorrente ed a favore del figlio nonché della convenuta, si rigettano le eccezioni preliminari di cui sopra, evidenziando comunque che “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904).
5. Assenza di litisconsorzio necessario.
L'omessa instaurazione del processo nei confronti del sig. non pare Parte_1
ostativa alla decisione della vertenza poiché la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver interesse a conseguire un risultato in maniera unitaria nei confronti dei comodatari (cfr Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 2004, n. 1940).
6. Opponibilità del comodato al coniuge separato convivente con prole minorenne.
La Corte di Cassazione ha statuito che “il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato "per relationem"
e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare” (Cass. civ.,
Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448).
Con riferimento al comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, si è evidenziato che “ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”. (Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2023, n. 27634).
Nella fattispecie, la difesa del ricorrente ha allegato l'esistenza di un contratto di comodato stipulato nell'anno 2007 a favore del figlio e quindi della convivente con termine “fino al perfezionamento dell'acquisto da parte del figlio di una abitazione di proprietà ed a condizione che provvedesse al pagamento delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento” e ne chiede la restituzione poiché la coppia ha acquistato un immobile nell'anno 2017.
Tale versione è smentita in via documentale dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal ricorrente in data 18 gennaio 2021 (doc. 4 parte convenuta), ossia a distanza di quattro anni dall'asserito termine di scadenza del contratto di comodato, e rende pertanto evidente che il comodante non aveva alcuna intenzione di chiedere la restituzione dell'immobile a fronte dell'acquisto dell'immobile da parte della coppia.
Non solo.
Per stessa allegazione di parte ricorrente, il medesimo ha installato (senza peraltro indicare quanto) un impianto di riscaldamento autonomo, con la conseguenza che non vi è ragione di ritenere che i comodatari siano inadempienti all'onere di corresponsione delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento, e ciò senza considerare che non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento da parte del comodante di tali oneri.
Al contrario, la difesa di parte convenuta ha addirittura provato di aver stipulato i contratti relativi alle utenze domestiche e di pagare regolarmente tali spese (doc. 5).
Attesa l'assenza di prova della durata del contratto di comodato, deve ritenersi che il medesimo fosse stato stipulato per soddisfare le esigenze abitative familiari del figlio e della convivente, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, e ciò nel preminente interesse della prole minorenne.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a norma dei parametri indicati dal d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa come da nota di iscrizione a ruolo e come richiesto nella nota spese;
tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione). Attesa l'assenza di dolo o colpa grave nell'introduzione del giudizio, si rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visto l'art. 447 c.p.c.
- rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rigetta le domande di parte ricorrente;
visto l'art. 91 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente al pagamento a favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti;
visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
- rigetta la domanda di condanna alla responsabilità ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 17600/2024 R.G.
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Oggi 6 maggio 2025 h. 15.04 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. DI LEO GIUSEPPINA per parte convenuta: avv. DE TONI ALESSIA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte ricorrente fa presente di aver invano cercato una conciliazione e parte convenuta insiste come in atti facendo presente che la controparte ha irritualmente operato e anche nelle note conclusive sono state modificate le conclusioni sulla base delle eccezioni svolte
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 17600/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Beinasco alla via Donizetti n. 4 presso CP_1
lo studio degli avv.ti Paola Rizzari e Giuseppina Di Leo che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Francia n. 86 presso lo CP_2
studio degli avv.ti Francesca Fontana e Alessia De Toni che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per risoluzione di contratto di comodato di immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “autorizzare ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la produzione dei doc. 09-10-
11-12 di cui alla nota di deposito datata 03.02.2025; ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli da 1 a 5 di cui al ricorso con i testi indicati;
nel merito, accertare l'intervenuta revoca/risoluzione o dichiarare revocato/risolto il contratto di comodato stipulato nel 2007 tra ed il Sig. oggi in essere tra CP_1 Parte_1
e avente ad oggetto l'immobile sito in Rivalta T.se, CP_1 CP_2
Via Cesare Benevello n. 11 piano III sub 11 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra al rilascio del medesimo immobile , libero da CP_2
persone e cose, immediatamente o nel termine che il Giudice riterrà congruo. Con vittoria di spese, o, in subordine, in caso di soccombenza con compensazione delle stesse”.
Par parte convenuta: “accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per incertezza e/o indeterminatezza della domanda per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nel CP_2
presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. nel presente giudizio per tutti i motivi CP_1
esposti in narrativa. Nel merito, respingere le domande tutte avanzate dal sig. CP_1
in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere la
[...]
convenuta da ogni istanza e pretesa avversaria. In ragione della temerarietà della pretesa e della domanda avversaria, per tutti i motivi sopra esposti, condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni in favore della sig.ra , da quantificarsi in via equitativa, a CP_2 norma dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo parte ricorrente esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del
2010 e s.m.i. (doc. 4).
2. Memoria depositata il 3 febbraio 2025.
Parte ricorrente ha depositato una memoria con allegati documenti in assenza di autorizzazione del giudice e si dichiara pertanto l'irritualità del deposito.
3. Oggetto del contendere. A seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente all'udienza del 4 febbraio 2025, l'oggetto della domanda di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio dell'immobile è
l'alloggio identificato quale “sub. 11” anziché “sub. 9”.
4. Eccezioni preliminari di parte convenuta.
Poiché non vi è contestazione tra le parti circa la concessione del godimento dell'immobile sub. 11 da parte del ricorrente ed a favore del figlio nonché della convenuta, si rigettano le eccezioni preliminari di cui sopra, evidenziando comunque che “la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904).
5. Assenza di litisconsorzio necessario.
L'omessa instaurazione del processo nei confronti del sig. non pare Parte_1
ostativa alla decisione della vertenza poiché la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non aver interesse a conseguire un risultato in maniera unitaria nei confronti dei comodatari (cfr Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 2004, n. 1940).
6. Opponibilità del comodato al coniuge separato convivente con prole minorenne.
La Corte di Cassazione ha statuito che “il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato "per relationem"
e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare” (Cass. civ.,
Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448).
Con riferimento al comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, si è evidenziato che “ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”. (Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2023, n. 27634).
Nella fattispecie, la difesa del ricorrente ha allegato l'esistenza di un contratto di comodato stipulato nell'anno 2007 a favore del figlio e quindi della convivente con termine “fino al perfezionamento dell'acquisto da parte del figlio di una abitazione di proprietà ed a condizione che provvedesse al pagamento delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento” e ne chiede la restituzione poiché la coppia ha acquistato un immobile nell'anno 2017.
Tale versione è smentita in via documentale dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal ricorrente in data 18 gennaio 2021 (doc. 4 parte convenuta), ossia a distanza di quattro anni dall'asserito termine di scadenza del contratto di comodato, e rende pertanto evidente che il comodante non aveva alcuna intenzione di chiedere la restituzione dell'immobile a fronte dell'acquisto dell'immobile da parte della coppia.
Non solo.
Per stessa allegazione di parte ricorrente, il medesimo ha installato (senza peraltro indicare quanto) un impianto di riscaldamento autonomo, con la conseguenza che non vi è ragione di ritenere che i comodatari siano inadempienti all'onere di corresponsione delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento, e ciò senza considerare che non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento da parte del comodante di tali oneri.
Al contrario, la difesa di parte convenuta ha addirittura provato di aver stipulato i contratti relativi alle utenze domestiche e di pagare regolarmente tali spese (doc. 5).
Attesa l'assenza di prova della durata del contratto di comodato, deve ritenersi che il medesimo fosse stato stipulato per soddisfare le esigenze abitative familiari del figlio e della convivente, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, e ciò nel preminente interesse della prole minorenne.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a norma dei parametri indicati dal d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa come da nota di iscrizione a ruolo e come richiesto nella nota spese;
tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione). Attesa l'assenza di dolo o colpa grave nell'introduzione del giudizio, si rigetta la domanda di condanna alla responsabilità aggravata.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visto l'art. 447 c.p.c.
- rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
- rigetta le domande di parte ricorrente;
visto l'art. 91 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente al pagamento a favore di parte convenuta delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti;
visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
- rigetta la domanda di condanna alla responsabilità ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
Torino, 6 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila