Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6020 dell'anno 2023, avente per oggetto: pagamento somme,
TRA
(c. f. - p. i. ), in persona del Legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, dott.ssa , con l'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, Parte_2 ricorrente E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 resistente – non costituito All'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che con ricorso ex artt. 281 decies segg. c.p.c., introduceva un Parte_1 procedimento semplificato di cognizione, con il quale chiedeva la condanna di
[...]
previo accertamento e dichiarazione del relativo diritto di credito, al CP_1 pagamento della somma di € 99.197,42 (quale residuo insoluto sul sostenuto maggior dovuto di € 106.543,31), oltre interessi, a saldo della fattura n. 2944831212 del 27 luglio 2018, emessa a seguito della constatazione, da parte di personale dipendente di E-Distribuzione s.p.a., della manomissione del misuratore relativo all'erogazione, in favore dell'odierno resistente, in epigrafe indicato, effettuata dall'odierna ricorrente presso il punto di prelievo contraddistinto al [POD] n. IT001E73874153 sito in V Portarile 12, IN Franca (TA) -
74015, individuato con il n° cliente;
P.IVA_2
• rilevato che il resistente non si costituiva;
• ritenuto che la domanda non possa trovare accoglimento, in quanto non appare adeguatamente dimostrato il quantum richiesto a titolo di residua somma ancora assertivamente dovuta;
occorre, infatti rilevare che la giurisprudenza, con riferimento ai casi di manomissione del contatore (qual è indubbiamente quello di specie, per quanto emerge dal verbale di verifica n. 533385136/18, prodotto dalla ricorrente), ha affermato che “[…] la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente […]” (cfr. Cass. n. 13605/2019, in motivazione); nel caso oggetto della presente causa, secondo quanto è dato evincere dalla comunicazione inviata da E-Distribuzione s.p.a. a seguito dell'accertamento effettuato il
17.05.2018, la ricostruzione delle misure di prelievo di energia elettrica relative al periodo
18/05/2013 - 16/05/2018 è stata effettuata sulla base della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”; inoltre, nell'ulteriore comunicazione di E-Distribuzione s.p.a., indirizzata ai C.C. di IN Franca e p.c. all' e ad Controparte_2 [...]
avente quale oggetto “Denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Parte_1
- Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)”, nel paragrafo relativo alla
• ritenuto che la quantificazione dell'importo preteso dalla ricorrente, evidentemente in termini di valore dell'energia consumata e di mancato utile sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata da E-Distribuzione s.p.a. applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”, non possa essere condivisa;
infatti, detta ricorrente ha limitato le proprie allegazioni sul punto all'operazione di calcolo eseguita, senza nulla dedurre in ordine ad eventuali verifiche tecniche sull'impianto e sulle condizioni di effettivo utilizzo dell'utenza del a supporto della quantificazione dei CP_1 danni lamentati in seguito al prelievo irregolare;
in tal modo è, pertanto, Parte_1 sostanzialmente pervenuta ad una quantificazione del prelievo illegittimo nella sua misura massima, prescindendo da una valutazione specifica di elementi oggettivi utili a tal fine, quali la capacità di assorbimento dei dispositivi elettrici rinvenuti, i consumi storici e altre circostanze rilevanti;
in altri termini, la quantificazione dell'energia illecitamente prelevata secondo il criterio della potenza massima prelevabile appare priva di un concreto ed attendibile supporto logico e fattuale, particolarmente se si considera che, come riportato nella cennata comunicazione di E-Distribuzione s.p.a., era stato individuato, evidentemente su basi logiche, il periodo di inizio del prelievo irregolare nel luglio 2012 (7/2012), in ragione della contrazione dei consumi storici della fornitura, ciò che lascia intendere come fossero disponibili dati relativi a detti consumi verosimilmente precedenti il prelievo irregolare, sulla cui base effettuare più attendibili calcoli statistici circa i consumi presunti;
né parte ricorrente ha specificato la ragione per la quale non potesse farsi ricorso ad un ricalcolo sulla base dei consumi storici o sulla base di altri elementi oggettivi e, invece, si sia fatto ricorso al criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”;
• ritenuto, pertanto, che la domanda non possa trovare accoglimento e che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, in assenza di costituzione della controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta, la rigetta;
nulla per le spese.
Taranto, 04.06.2025
Il giudice dott. Remo Lisco