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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 32 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 32 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FRANCIA CESARE (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. PERUZZI LAURA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 09/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.03.2025 e 20.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e in Controparte_1 CP_2
Sarsina (FC) il 31.10.2020, Atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarsina dell'anno 2020, al N. 3, P. 1, Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sarsina (FC) di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) I SIg.ri e si impegnano al reciproco rispetto;
Controparte_1 CP_2
3) I SIg.ri e potranno stabilire la loro residenza e/o il loro domicilio Controparte_1 CP_2 liberamente ove riterranno più opportuno, fermo restando le relative comunicazioni nell'interesse del figlio minore;
4) La ex casa coniugale è ora di proprietà della SI.ra che vi continuerà ad abitare CP_2 unitamente al figlio minore e sull'immobile il signor non rivendica diritto alcuno;
CP_1
5) Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_2
collocazione abitativa stabile presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali saranno individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di loro. Il figlio Persona_1
avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere
[...] la cura, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pagina 2 di 6 6) Il SI. verserà alla SI.ra , ogni mese, a titolo di concorso nel Controparte_1 CP_2 mantenimento del figlio la somma di € 350,00=, entro il giorno 10, a mezzo bonifico Persona_1
bancario e tale assegno sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
L'assegno unico e universale per il figlio a carico erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_3
integralmente dalla RA quale genitore collocatario. CP_2
7) Le spese straordinarie affrontate per il figlio minore saranno a carico dei genitori al 50% ì per ciascuno.
Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria dovrà informare preventivamente l'altro genitore e, una volta effettuato l'esborso, avrà diritto ad ottenerne il rimborso entro la fine del mese nel quale la spesa risulta essere stata sostenuta, previa esibizione del relativo documento giustificativo.
Le spese straordinarie sono di seguito così disciplinate:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro i € 75,00= a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
II) Spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00= a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche)
e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
III) Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per istruzione di primo e secondo grado;
b) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista dal corso prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
pagina 3 di 6 f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00= al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
IV) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori e comunque un'attività che non comporti una spesa superiore a €
100,00= l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione dei figli;
8 ) Al compimento da parte di dei 36 mesi di età e fino al compimento dei 48 mesi di Persona_1
età il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche presso la propria residenza, due fine settimana, a partire dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera successiva, prima di cena. Stante l'attività lavorativa del padre che non gli permette di essere presente durante la settimana dal lunedì al venerdì e degli impegni scolastici del bambino è consentito al SI. al fine di mantenere rapporti costanti CP_1
pagina 4 di 6 e frequenti con il figlio, di poterlo vedere e di potersi intrattenere con lui tutti i giorni della settimana, a partire dalle ore 19 e per circa trenta minuti, mediante l'utilizzo di strumenti di video chiamata (WhatsApp
e/o applicazioni simili). Analoga facoltà sarà consentita alla madre allorché il bambino si troverà presso la residenza del padre.
Al compimento da parte di dei 48 mesi di età in avanti il padre potrà vedere e tenere Persona_1
con sé il figlio, anche presso la propria abitazione, due fine settimane, a partire dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica successiva, prima di cena;
9 ) Nel periodo delle ferie estive il minore, a partire dall'età di 4 anni, compatibilmente con i suoi impegni extrascolastici e anche gli impegni di lavoro dei genitori, trascorrerà con il padre un periodo di 10 giorni, anche continuativi, così come similarmente anche con la madre . Al compimento dei 5 anni di CP_2
età il periodo di vacanza sarà di 15 giorni. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati con congruo preavviso da entrambi i genitori e, comunque, entro il mese di giugno di ogni anno. Durante il periodo delle ferie estive che il minore trascorrerà con un genitore sarà consentito all'altro genitore mantenere i rapporti con il figlio mediante l'utilizzo di strumenti di video chiamata (WhatsApp e/o applicazioni simili). Il minore trascorrerà altresì le vacanze natalizie e pasquali presso ciascun genitore con tempi paritari, per un periodo di una settimana, anche continuativo, in occasione delle vacanze natalizie e 3-4 giorni in occasione di quelle pasquali, con l'alternanza delle festività Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Befana, Pasqua o Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori, allo scopo di garantire al figlio di trascorrere le vacanze con la massima serenità.
In merito al giorno del compleanno del minore si seguirà il principio dell'alternanza;
10) Durante le vacanze ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il recapito, quanto meno telefonico, ove essere tempestivamente reperibile e si impegna a tenere l'altro genitore a conoscenza degli eventuali spostamenti con il figlio. Il genitore che ha con sé il minore si impegna comunque a garantite i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore;
11) I SIg.ri e dichiarano di essere autosufficienti economicamente per Controparte_1 CP_2
cui rinunciano vicendevolmente a richiedere un assegno di mantenimento.
Le parti dichiarano altresì che non vi sono ulteriori rapporti economici/patrimoniali da definire o regolare;
12) I SIg.ri e si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del Controparte_1 CP_2
passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, e all'inserimento del minore nei passaporti di ciascuno di essi. In caso di viaggi all'estero sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
pagina 5 di 6 13) Dichiarare le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti ed i difensori rinunciano al vincolo della solidarietà.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
il 31.10.2020 in Sarsina (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sarsina (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2020 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 32 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FRANCIA CESARE (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. PERUZZI LAURA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 09/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Persona_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.03.2025 e 20.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e in Controparte_1 CP_2
Sarsina (FC) il 31.10.2020, Atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sarsina dell'anno 2020, al N. 3, P. 1, Serie Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sarsina (FC) di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) I SIg.ri e si impegnano al reciproco rispetto;
Controparte_1 CP_2
3) I SIg.ri e potranno stabilire la loro residenza e/o il loro domicilio Controparte_1 CP_2 liberamente ove riterranno più opportuno, fermo restando le relative comunicazioni nell'interesse del figlio minore;
4) La ex casa coniugale è ora di proprietà della SI.ra che vi continuerà ad abitare CP_2 unitamente al figlio minore e sull'immobile il signor non rivendica diritto alcuno;
CP_1
5) Il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_2
collocazione abitativa stabile presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali saranno individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di loro. Il figlio Persona_1
avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere
[...] la cura, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pagina 2 di 6 6) Il SI. verserà alla SI.ra , ogni mese, a titolo di concorso nel Controparte_1 CP_2 mantenimento del figlio la somma di € 350,00=, entro il giorno 10, a mezzo bonifico Persona_1
bancario e tale assegno sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
L'assegno unico e universale per il figlio a carico erogato dall' continuerà ad essere percepito CP_3
integralmente dalla RA quale genitore collocatario. CP_2
7) Le spese straordinarie affrontate per il figlio minore saranno a carico dei genitori al 50% ì per ciascuno.
Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria dovrà informare preventivamente l'altro genitore e, una volta effettuato l'esborso, avrà diritto ad ottenerne il rimborso entro la fine del mese nel quale la spesa risulta essere stata sostenuta, previa esibizione del relativo documento giustificativo.
Le spese straordinarie sono di seguito così disciplinate:
I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro i € 75,00= a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
II) Spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00= a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche)
e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
III) Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per istruzione di primo e secondo grado;
b) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista dal corso prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
pagina 3 di 6 f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00= al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
IV) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
V) Spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori e comunque un'attività che non comporti una spesa superiore a €
100,00= l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione dei figli;
8 ) Al compimento da parte di dei 36 mesi di età e fino al compimento dei 48 mesi di Persona_1
età il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche presso la propria residenza, due fine settimana, a partire dal sabato mattina dalle ore 10 fino alla domenica sera successiva, prima di cena. Stante l'attività lavorativa del padre che non gli permette di essere presente durante la settimana dal lunedì al venerdì e degli impegni scolastici del bambino è consentito al SI. al fine di mantenere rapporti costanti CP_1
pagina 4 di 6 e frequenti con il figlio, di poterlo vedere e di potersi intrattenere con lui tutti i giorni della settimana, a partire dalle ore 19 e per circa trenta minuti, mediante l'utilizzo di strumenti di video chiamata (WhatsApp
e/o applicazioni simili). Analoga facoltà sarà consentita alla madre allorché il bambino si troverà presso la residenza del padre.
Al compimento da parte di dei 48 mesi di età in avanti il padre potrà vedere e tenere Persona_1
con sé il figlio, anche presso la propria abitazione, due fine settimane, a partire dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica successiva, prima di cena;
9 ) Nel periodo delle ferie estive il minore, a partire dall'età di 4 anni, compatibilmente con i suoi impegni extrascolastici e anche gli impegni di lavoro dei genitori, trascorrerà con il padre un periodo di 10 giorni, anche continuativi, così come similarmente anche con la madre . Al compimento dei 5 anni di CP_2
età il periodo di vacanza sarà di 15 giorni. Tali periodi di vacanza dovranno essere concordati con congruo preavviso da entrambi i genitori e, comunque, entro il mese di giugno di ogni anno. Durante il periodo delle ferie estive che il minore trascorrerà con un genitore sarà consentito all'altro genitore mantenere i rapporti con il figlio mediante l'utilizzo di strumenti di video chiamata (WhatsApp e/o applicazioni simili). Il minore trascorrerà altresì le vacanze natalizie e pasquali presso ciascun genitore con tempi paritari, per un periodo di una settimana, anche continuativo, in occasione delle vacanze natalizie e 3-4 giorni in occasione di quelle pasquali, con l'alternanza delle festività Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Befana, Pasqua o Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori, allo scopo di garantire al figlio di trascorrere le vacanze con la massima serenità.
In merito al giorno del compleanno del minore si seguirà il principio dell'alternanza;
10) Durante le vacanze ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il recapito, quanto meno telefonico, ove essere tempestivamente reperibile e si impegna a tenere l'altro genitore a conoscenza degli eventuali spostamenti con il figlio. Il genitore che ha con sé il minore si impegna comunque a garantite i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore;
11) I SIg.ri e dichiarano di essere autosufficienti economicamente per Controparte_1 CP_2
cui rinunciano vicendevolmente a richiedere un assegno di mantenimento.
Le parti dichiarano altresì che non vi sono ulteriori rapporti economici/patrimoniali da definire o regolare;
12) I SIg.ri e si concedono l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del Controparte_1 CP_2
passaporto o documento equipollente, valido per l'espatrio, e all'inserimento del minore nei passaporti di ciascuno di essi. In caso di viaggi all'estero sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
pagina 5 di 6 13) Dichiarare le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti ed i difensori rinunciano al vincolo della solidarietà.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
il 31.10.2020 in Sarsina (FC) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sarsina (FC) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2020 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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