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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7531/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7531/2019 R.G., vertente Tra
rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Parte_1
UC e ED SS appellante E
rapp.ta e difesa dall'avvocato Fernanda Controparte_1
IO
appellata
E
, rapp.to e difeso dall'avvocato Massimo Controparte_2
Confortini appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8606/2019 pubblicata in data 19.04.2019, il tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da per il risarcimento Parte_1 dei danni subiti nel sinistro stradale occorso in data 16 ottobre 2013, ritenuta l'esclusiva responsabilità del convenuto ha così Controparte_2 statuito:
“dato atto del versamento a parte attrice, in data 20.6.2014, della somma di euro 36.000,00 rivalutati all'attualità in euro 36.720,00, condanna in solido e la a pagare a Controparte_2 Controparte_3 [...]
, a titolo risarcitorio del residuo danno, la somma di euro Parte_1
38.904,34, oltre interessi come indicato in motivazione;
per l'ulteriore effetto,
Pagina 1 compensa per metà le spese di lite e condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione della residua frazione di quelle anticipate per l'attore, che liquida in euro 630,50 per esborsi ed in euro 10.693,00 per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA come per legge, oltre a metà spese anticipate di CTU, spese tutte ce distrae in favore dell'Avv. Paolo Accarino, dichiaratosi antistatario”.
La sentenza è stata impugnata da con atto di citazione alla Parte_1 cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto di:
“1) condannare la ed il sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento quantificato in € 223.756,48 così ripartito:
[...]
- per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, quantificato sulla base delle tabelle di Milano, l'importo di € 21.124,66 pari alla differenza di quanto dovuto dagli appellati e quanto già percepito in ragione della sentenza di primo grado (€78.349,00 - € 57.224,34) o della diversa somma che riterrà congrua da determinarsi anche in via equitativa;
- per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance, l'importo di € 100.000,00 più interessi e rivalutazione monetaria, a cui aggiungere l'ulteriore perdita stimata di €20.000,00 per reperire la nuova clientela ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia, salvo maggiorazioni accertate in sede di giudizio, comprensivi di interessi;
- per il risarcimento del danno per le cure mediche ed assistenziali che il sig.
[...] dovrà sostenere vita natural durante, così come calcolate dall'attuario Pt_1 dott. nella propria relazione, l'importo di € 82.631,82; Per_1
2) condannare la ed il sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento del danno esistenziale/dinamico relazionale nella
[...] misura che il collegio riterrà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
3) condannare la ed il sig. Controparte_1 [...] al pagamento delle spese e competenza di lite, nonché degli Controparte_2 oneri accessori, afferenti al presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Le parti appellate e il sig. si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello viene dedotto un error in judicando e un error in procedendo con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Pagina 2 Il motivo è infondato, in quanto l'appellante si duole dell'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano in modo generico, senza contestare specificamente le motivazioni per le quali il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore. Infatti rileva che “il giudice, nonostante abbia riconosciuto la validità delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano, ha preferito utilizzare le tabelle del Tribunale di Roma perché, a suo giudizio, tutelerebbero maggiormente il danneggiato” (pag. 12 dell'atto di appello). Nessun rilievo può essere opposto alla sentenza di primo grado che appare solidamente motivata nella parte in cui osserva che “le tabelle del tribunale di Milano consentono l'immediata e semplice individuazione e applicazione del valore per la liquidazione del danno non patrimoniale che risulta in tal modo omnicomprensivo;
ferma restando la possibilità, nell'accezione prevista, di personalizzazione;
Le tabelle del tribunale di Roma richiedono dopo l'individuazione della somma base, la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati;
con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno c.d. morale alla gravità dell'invalidità; ferma restando la possibilità, nell'accezione prevista, di personalizzazione all'interno di ranges predeterminati;
Entrambe le tabelle soddisfano i criteri di valutazione del danno non patrimoniale, anche per la componente del danno c.d. morale (secondo le indicazioni di cui alla lettera E della l. 04/08/2017 n° 124 sulla concorrenza). A differenza però delle tabelle di Milano, le tabelle del Tribunale di Roma non attribuiscono al danneggiato in automatico il ristoro per danno morale in quanto secondo la giurisprudenza costante della S.C. il danno morale non può essere liquidato senza allegazione e prova (cfr. nota 4 supra). A fronte di ciò, oltre a riconoscere importi sensibilmente più elevati per le invalidità più gravi, le tabelle del Tribunale di Roma consentono, per gravissime invalidità, di pervenire, per il ristoro del danno soggettivo, ad una percentuale di aumento fino al 60% (cfr. tabella supra riportata). Il tutto senza tralasciare il requisito della semplicità di utilizzo (...).”.
A sostegno di quanto sopra, giova sottolineare come recentemente la Cassazione, richiamando anche precedenti conformi (in particolare Cass. 13/05/2020, n. 8884), ha osservato che “l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola” (Cass. Civ.16924/2024). Si rileva peraltro che la asserita divergenza rispetto alle tabelle di Milano deriva dall'applicazione richiesta dall'appellante della personalizzazione massima (pag. 21 dell'atto di appello), laddove le limitazioni lamentate afferiscono ad aspetti
Pagina 3 della vita persona e di relazione che sono già valutate nel complessivo danno alla integrità psicofisica liquidato dal primo giudice alla luce delle tabelle romane, considerato che è stato anche applicato l'aumento per il danno morale o sofferenza soggettiva, connessa alle lamentate limitazioni diverse da quelle strettamente funzionali.
In subordine, l'appellante si duole (pag. 24) del fatto che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un errore di calcolo nell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma del 2018. Non appare tuttavia riscontrabile alcuna inesattezza in quanto l'importo previsto per un soggetto di 45 anni e con un'invalidità permanente del 16% è effettivamente pari ad € 35.277,09.
Con il secondo motivo, l'appellante chiede la liquidazione del danno esistenziale derivante dal non poter più svolgere le naturali attività connesse al bene vita. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha già riconosciuto e liquidato, come detto, il danno morale nella misura del 25%, calcolata sull'importo determinato a titolo di invalidità permanente, per un valore di € 8.819,25. Il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie separate ed indipendenti. Il danno esistenziale è, in realtà, una delle voci che costituiscono il danno morale. Riconoscere autonomia al danno esistenziale condurrebbe ad un'ingiustificata duplicazione risarcitoria.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita da chance. Questo avrebbe provato “mediante deposito in giudizio dell'originale della lettera del 20.1.2014 dell'amministratore delegato della di essere in procinto di concludere un Controparte_4 contratto di lavoro con tale Società, la quale, a causa dell'incidente occorso, ha ritirato la proposta originaria”. Inoltre “il giudicante non avrebbe potuto porre in dubbio l'attribuibilità della nota […] sia perché non sussistevano agli atti del giudizio, documenti o altri elementi di prova che la confutavano sia perché i convenuti, a differenza di quanto ritenuto dal giudice, non l'avevano ritualmente contestata”. Il motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente statuito che non “può essere liquidato il danno da perdita di chances, in difetto di prova sull'attività precedentemente svolta e sulla sola base della lettera della Consulting & Servizi s.p.A. del 20.1.2014, con cui la società ha dichiarato di non poter dar seguito al contratto di consulenza precedentemente pattuito per la promozione all'estero dell'azienda a causa dell'indisponibilità manifesta dell'attore inabile al lavoro, non risultando la prova di precedenti intese verbali in tal senso né che il documento sia stato sottoscritto dall'amministratore delegato della società, né essendo stato chiamato a deporre il firmatario del documento quale Amministratore delegato della Società”. L'onere probatorio, così come previsto dall'art. 2697 c.c., non è soddisfatto, poiché quanto portato
Pagina 4 dall'attore a sostegno delle proprie richieste appare insufficiente e lacunoso, tenuto anche conto che nessuna documentazione è prodotta quanto alla attività svolta e alle condizioni reddituali pregresse. La sola lettera, senza un'analitica dimostrazione dell'effettività e attualità della chance e della sua perdita, non è idonea a giustificare una pretesa risarcitoria. Deve osservarsi come anche la doglianza che concerne la tardiva contestazione della missiva non è idonea a mettere in discussione la sentenza di primo grado. Da un lato la pur non avendo svolto alcuna Controparte_1 eccezione in senso proprio, ha comunque offerto semplici negazioni del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte, con la conseguenza che non è configurabile alcuna decadenza in merito alla loro proposizione. Dall'altro è necessario osservare che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, “non anche per i fatti ad essa ignoti” (Cass. Civ. 19639/2016). Anche l'ulteriore profilo del danno da perdita di attività lavorativa per il periodo di invalidità non appare provato, non essendo stato prodotto, come detto, alcun documento attestante la diminuzione di reddito nel periodo in oggetto.
Con il quarto motivo, si deduce il mancato riconoscimento del danno subito dalle spese per l'affitto di una nuova casa e dall'acquisto di una nuova automobile. Anche tale motivo risulta infondato, per non aver adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, il giudice di prime cure aveva escluso la risarcibilità dell'affitto poiché non era stato possibile confrontare le spese tra il nuovo e il precedente canone di locazione;
per la nuova automobile era stata rilevata l'assoluta mancanza di una prova che evidenziasse la necessità di un nuovo mezzo a seguito del sinistro: circostanze che restano confermate in questa sede di appello.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta l'omessa valutazione del danno per le spese mediche future, così come individuate dalla relazione del consulente di parte. Anche tale motivo è infondato. Il giudice di primo grado (preso atto quanto statuito dalla CTU) ha osservato che tali cure possono essere espletate con il servizio sanitario nazionale e ha liquidato come risarcimento in via equitativa la somma di € 17.500,00. Per tale ragione la contestazione dell'omessa valutazione appare priva di pregio: non solo non è stata omessa tale valutazione, ma è anzi stata riconosciuta la risarcibilità di tale specifico danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in misura del minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa), tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 5 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 16 ottobre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7531/2019 R.G., vertente Tra
rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Parte_1
UC e ED SS appellante E
rapp.ta e difesa dall'avvocato Fernanda Controparte_1
IO
appellata
E
, rapp.to e difeso dall'avvocato Massimo Controparte_2
Confortini appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8606/2019 pubblicata in data 19.04.2019, il tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da per il risarcimento Parte_1 dei danni subiti nel sinistro stradale occorso in data 16 ottobre 2013, ritenuta l'esclusiva responsabilità del convenuto ha così Controparte_2 statuito:
“dato atto del versamento a parte attrice, in data 20.6.2014, della somma di euro 36.000,00 rivalutati all'attualità in euro 36.720,00, condanna in solido e la a pagare a Controparte_2 Controparte_3 [...]
, a titolo risarcitorio del residuo danno, la somma di euro Parte_1
38.904,34, oltre interessi come indicato in motivazione;
per l'ulteriore effetto,
Pagina 1 compensa per metà le spese di lite e condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione della residua frazione di quelle anticipate per l'attore, che liquida in euro 630,50 per esborsi ed in euro 10.693,00 per onorari, oltre rimb. Forf. Iva e CPA come per legge, oltre a metà spese anticipate di CTU, spese tutte ce distrae in favore dell'Avv. Paolo Accarino, dichiaratosi antistatario”.
La sentenza è stata impugnata da con atto di citazione alla Parte_1 cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto di:
“1) condannare la ed il sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento quantificato in € 223.756,48 così ripartito:
[...]
- per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, quantificato sulla base delle tabelle di Milano, l'importo di € 21.124,66 pari alla differenza di quanto dovuto dagli appellati e quanto già percepito in ragione della sentenza di primo grado (€78.349,00 - € 57.224,34) o della diversa somma che riterrà congrua da determinarsi anche in via equitativa;
- per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance, l'importo di € 100.000,00 più interessi e rivalutazione monetaria, a cui aggiungere l'ulteriore perdita stimata di €20.000,00 per reperire la nuova clientela ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia, salvo maggiorazioni accertate in sede di giudizio, comprensivi di interessi;
- per il risarcimento del danno per le cure mediche ed assistenziali che il sig.
[...] dovrà sostenere vita natural durante, così come calcolate dall'attuario Pt_1 dott. nella propria relazione, l'importo di € 82.631,82; Per_1
2) condannare la ed il sig. Controparte_1 CP_2 al risarcimento del danno esistenziale/dinamico relazionale nella
[...] misura che il collegio riterrà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
3) condannare la ed il sig. Controparte_1 [...] al pagamento delle spese e competenza di lite, nonché degli Controparte_2 oneri accessori, afferenti al presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
Le parti appellate e il sig. si sono Controparte_1 Controparte_2 costituite deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello viene dedotto un error in judicando e un error in procedendo con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Pagina 2 Il motivo è infondato, in quanto l'appellante si duole dell'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano in modo generico, senza contestare specificamente le motivazioni per le quali il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore. Infatti rileva che “il giudice, nonostante abbia riconosciuto la validità delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano, ha preferito utilizzare le tabelle del Tribunale di Roma perché, a suo giudizio, tutelerebbero maggiormente il danneggiato” (pag. 12 dell'atto di appello). Nessun rilievo può essere opposto alla sentenza di primo grado che appare solidamente motivata nella parte in cui osserva che “le tabelle del tribunale di Milano consentono l'immediata e semplice individuazione e applicazione del valore per la liquidazione del danno non patrimoniale che risulta in tal modo omnicomprensivo;
ferma restando la possibilità, nell'accezione prevista, di personalizzazione;
Le tabelle del tribunale di Roma richiedono dopo l'individuazione della somma base, la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati;
con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno c.d. morale alla gravità dell'invalidità; ferma restando la possibilità, nell'accezione prevista, di personalizzazione all'interno di ranges predeterminati;
Entrambe le tabelle soddisfano i criteri di valutazione del danno non patrimoniale, anche per la componente del danno c.d. morale (secondo le indicazioni di cui alla lettera E della l. 04/08/2017 n° 124 sulla concorrenza). A differenza però delle tabelle di Milano, le tabelle del Tribunale di Roma non attribuiscono al danneggiato in automatico il ristoro per danno morale in quanto secondo la giurisprudenza costante della S.C. il danno morale non può essere liquidato senza allegazione e prova (cfr. nota 4 supra). A fronte di ciò, oltre a riconoscere importi sensibilmente più elevati per le invalidità più gravi, le tabelle del Tribunale di Roma consentono, per gravissime invalidità, di pervenire, per il ristoro del danno soggettivo, ad una percentuale di aumento fino al 60% (cfr. tabella supra riportata). Il tutto senza tralasciare il requisito della semplicità di utilizzo (...).”.
A sostegno di quanto sopra, giova sottolineare come recentemente la Cassazione, richiamando anche precedenti conformi (in particolare Cass. 13/05/2020, n. 8884), ha osservato che “l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola” (Cass. Civ.16924/2024). Si rileva peraltro che la asserita divergenza rispetto alle tabelle di Milano deriva dall'applicazione richiesta dall'appellante della personalizzazione massima (pag. 21 dell'atto di appello), laddove le limitazioni lamentate afferiscono ad aspetti
Pagina 3 della vita persona e di relazione che sono già valutate nel complessivo danno alla integrità psicofisica liquidato dal primo giudice alla luce delle tabelle romane, considerato che è stato anche applicato l'aumento per il danno morale o sofferenza soggettiva, connessa alle lamentate limitazioni diverse da quelle strettamente funzionali.
In subordine, l'appellante si duole (pag. 24) del fatto che il giudice di primo grado avrebbe compiuto un errore di calcolo nell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma del 2018. Non appare tuttavia riscontrabile alcuna inesattezza in quanto l'importo previsto per un soggetto di 45 anni e con un'invalidità permanente del 16% è effettivamente pari ad € 35.277,09.
Con il secondo motivo, l'appellante chiede la liquidazione del danno esistenziale derivante dal non poter più svolgere le naturali attività connesse al bene vita. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di primo grado ha già riconosciuto e liquidato, come detto, il danno morale nella misura del 25%, calcolata sull'importo determinato a titolo di invalidità permanente, per un valore di € 8.819,25. Il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie separate ed indipendenti. Il danno esistenziale è, in realtà, una delle voci che costituiscono il danno morale. Riconoscere autonomia al danno esistenziale condurrebbe ad un'ingiustificata duplicazione risarcitoria.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita da chance. Questo avrebbe provato “mediante deposito in giudizio dell'originale della lettera del 20.1.2014 dell'amministratore delegato della di essere in procinto di concludere un Controparte_4 contratto di lavoro con tale Società, la quale, a causa dell'incidente occorso, ha ritirato la proposta originaria”. Inoltre “il giudicante non avrebbe potuto porre in dubbio l'attribuibilità della nota […] sia perché non sussistevano agli atti del giudizio, documenti o altri elementi di prova che la confutavano sia perché i convenuti, a differenza di quanto ritenuto dal giudice, non l'avevano ritualmente contestata”. Il motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha correttamente statuito che non “può essere liquidato il danno da perdita di chances, in difetto di prova sull'attività precedentemente svolta e sulla sola base della lettera della Consulting & Servizi s.p.A. del 20.1.2014, con cui la società ha dichiarato di non poter dar seguito al contratto di consulenza precedentemente pattuito per la promozione all'estero dell'azienda a causa dell'indisponibilità manifesta dell'attore inabile al lavoro, non risultando la prova di precedenti intese verbali in tal senso né che il documento sia stato sottoscritto dall'amministratore delegato della società, né essendo stato chiamato a deporre il firmatario del documento quale Amministratore delegato della Società”. L'onere probatorio, così come previsto dall'art. 2697 c.c., non è soddisfatto, poiché quanto portato
Pagina 4 dall'attore a sostegno delle proprie richieste appare insufficiente e lacunoso, tenuto anche conto che nessuna documentazione è prodotta quanto alla attività svolta e alle condizioni reddituali pregresse. La sola lettera, senza un'analitica dimostrazione dell'effettività e attualità della chance e della sua perdita, non è idonea a giustificare una pretesa risarcitoria. Deve osservarsi come anche la doglianza che concerne la tardiva contestazione della missiva non è idonea a mettere in discussione la sentenza di primo grado. Da un lato la pur non avendo svolto alcuna Controparte_1 eccezione in senso proprio, ha comunque offerto semplici negazioni del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte, con la conseguenza che non è configurabile alcuna decadenza in merito alla loro proposizione. Dall'altro è necessario osservare che l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, “non anche per i fatti ad essa ignoti” (Cass. Civ. 19639/2016). Anche l'ulteriore profilo del danno da perdita di attività lavorativa per il periodo di invalidità non appare provato, non essendo stato prodotto, come detto, alcun documento attestante la diminuzione di reddito nel periodo in oggetto.
Con il quarto motivo, si deduce il mancato riconoscimento del danno subito dalle spese per l'affitto di una nuova casa e dall'acquisto di una nuova automobile. Anche tale motivo risulta infondato, per non aver adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, il giudice di prime cure aveva escluso la risarcibilità dell'affitto poiché non era stato possibile confrontare le spese tra il nuovo e il precedente canone di locazione;
per la nuova automobile era stata rilevata l'assoluta mancanza di una prova che evidenziasse la necessità di un nuovo mezzo a seguito del sinistro: circostanze che restano confermate in questa sede di appello.
Con il quinto motivo, l'appellante contesta l'omessa valutazione del danno per le spese mediche future, così come individuate dalla relazione del consulente di parte. Anche tale motivo è infondato. Il giudice di primo grado (preso atto quanto statuito dalla CTU) ha osservato che tali cure possono essere espletate con il servizio sanitario nazionale e ha liquidato come risarcimento in via equitativa la somma di € 17.500,00. Per tale ragione la contestazione dell'omessa valutazione appare priva di pregio: non solo non è stata omessa tale valutazione, ma è anzi stata riconosciuta la risarcibilità di tale specifico danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in misura del minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità bassa), tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 5 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 16 ottobre 2025 La Presidente est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta
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