Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Panico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Taranto, via Tintoretto 24;
contro
Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
-del decreto di omologa dell’accertamento tecnico preventivo ex art.445-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro del 16.01.2025, esperito nel procedimento n.-OMISSIS-, in ordine alla dichiarata sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario occorrente ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche dell’assegno d’invalidità civile comprensivo della maggiorazione sociale nonché dell’indennità di accompagnamento, mai adempiuto dall’Istituto obbligato pur a seguito dell’inoltro del modulo AP70 attestante la ulteriore sussistenza dei requisiti amministrativi e malgrado il decorso del termine di gg.120 dalla notifica intervenuta in data 5/2/2025,
per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva
con richiesta di condanna risarcitoria dell’ente intimato, al pagamento di una somma di danaro equitativamente stabilita dall’adito Tribunale per ogni giorno di ritardo ulteriore nell’esecuzione del provvedimento de quo e con richiesta di trasmissione della sentenza alla competente Procura presso la Corte dei Conti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA BA e udito l’Avv. R. Gubello, in sostituzione degli Avv.ti I. De Leonardis, S. Graziuso, R. Tedone e F. Leone per l'I.N.P.S.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto di omologa ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. del 16/01/2025, del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro esperito nel procedimento n.-OMISSIS-, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha omologato “ l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio: PRESTAZIONE: Pensione di invalidità civile; DECORRENZA: dalla revisione ”, ha condannato “ l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in €1300,00 oltre iva e cpa in favore di parte ricorrente; ” ponendo “ definitivamente a carico dell’INPS il costo dell’accertamento peritale, liquidato in atti ”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 28.10.2025 e depositato lo stesso giorno, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione al predetto decreto di omologa del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante il prefato decreto di omologa, di cui si chiede l’esecuzione, non sia stato impugnato e gli sia stato notificato il 5.2.2025, l’Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale non ha provveduto a darvi esecuzione.
Con memoria depositata l’8.1.2026, l’Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per assenza di una decisione
favorevole al ricorrente, oltre alla infondatezza dell’azione.
Con istanza del 12.01.2026 il ricorrente ha chiesto alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, l’ammissione al gratuito patrocinio.
Nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è manifestamente inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Ritiene il Collegio che – indipendentemente dalla eccepita inammissibilità della produzione documentale offerta dalla difesa dell’Istituto di previdenza intimato, il decreto emesso dal Tribunale di Taranto non sia idoneo ad essere portato ad esecuzione tramite giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo, emergendo la sua portata meramente dichiarativa, atteso che non contiene ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione una consequenziale attività materiale e giuridica.
Infatti, l'art. 445 bis c.p.c. - sulla base del quale il giudice civile ha adottato il proprio decreto - stabilisce al comma 5 che " In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni ".
In relazione all'omologazione del requisito sanitario accertato dal CTU, come decretata dal Tribunale di Taranto, il Collegio richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha precisato che "... secondo un costante orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.: Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n. 27010), nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr.: Cass. Civ., n. 13662 del 2015, Cass. Civ., n. 16685 del 2018; Cass. Civ., n. 22721 del 2016);... il potere interpretativo del giudicato da eseguire - che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e, quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza - allorché tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza; di conseguenza, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2015, n. 3509);... interpretando il contenuto del decreto ex art. 445 c.p.c. alla luce del soprariportato canone ermeneutico, è indubbio che abbia una portata meramente dichiarativa, senza contenere ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'amministrazione una consequenziale attività materiale e giuridica;
Rammentato, pertanto, il costante principio giurisprudenziale per cui il ricorso per ottemperanza presuppone sempre che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso e che alle doverose, successive prescrizioni l'autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione (cfr.: Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5995; Tar Toscana, Firenze, sez. II, 30 luglio 2012 n. 1401) " (cfr. Tar Salerno sentenza n. 2130 del 2023, ma anche T.A.R. Palermo Sicilia sez. IV, 09/09/2024, (ud. 24/07/2024- dep. 09/09/2024) - n. 2520; T.A.R. Salerno Campania sez. III, 24/07/2024, (ud. 16/07/2024- dep. 24/07/2024) - n. 1579 e T.A.R. Salerno Campania sez. III, 28/09/2023, (ud. 26/09/2023- dep. 28/09/2023) - n. 2135).
Inoltre, precisa il Tribunale che quando il Giudice dell’ottemperanza viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale dispone di poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento medesimo, non essendo possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 maggio 2020, n. 3196).
4.Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere dichiarato inammissibile in ragione del contenuto meramente accertativo del decreto di cui si domanda l'esecuzione.
Per quel che riguarda, infine, l’istanza di patrocinio a spese dello Stato - avanzata da parte ricorrente solo il 12 01 2026 e perciò non sottoposta alla preliminare delibazione della competente Commissione istituita presso questo Tribunale – il Collegio ritiene di poterla già in questa sede respingere in via definitiva, avuto riguardo alla manifesta inammissibilità del ricorso di ottemperanza in oggetto.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza possono essere compensate in considerazione della relativa novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, respingendo anche l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MO, Presidente
IA BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BA | PA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.