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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6022 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Parisi;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rizzi;
Controparte_1
Oggetto: comunione e condominio. Impugnazione di delibera assembleare.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
I signori , e - sebbene queste ultime rinunziavano al Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio, con accettazione della controparte, e venivano quindi estromesse, con citazione regolarmente notificata, impugnavano la delibera assembleare del 30.10.23, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore (ossia la conferma di quello uscente) e l'approvazione del rendiconto dell'anno
2022, relativamente al . Controparte_1
A dire degli attori, la nomina dell'amministratrice - rag. - doveva ritenersi nulla Persona_1 poiché non previsto il compenso, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. Non solo ma la delibera era anche viziata per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, ossia la metà del valore dell'edificio, posto che risultava approvata con 451,24 millesimi.
pagina 1 di 9 Per ciò che concerne, invece, l'impugnativa del rendiconto, gli attori affermavano che esso sarebbe stato elaborato erroneamente secondo il principio di competenza in luogo di quello di cassa;
inoltre, violerebbe i principi di chiarezza e trasparenza e, quanto alla contabilità dei consumi dell'acqua, sarebbe risultato eccessivamente sintetico.
pagina 2 di 9 LA DIFESA CONVENUTA
pagina 3 di 9 Il condominio nel costituirsi, in primo luogo, evidenziava che gli attori contestualmente all'istanza di mediazione notificavano anche l'atto di citazione, svilendone così la funzione deflattiva che mira per legge a perseguire;
infatti, già prima dell'incontro fissato per la mediazione, all'assemblea condominiale del 29.01.24 la delibera impugnata, sotto il profilo della dedotta invalida nomina dell'amministratrice, veniva revocata e confermata con nomina della stessa amministratrice ma nella ricorrenza dei due requisiti prescritti che prima mancavano;
di qui la conseguente cessazione della materia del contendere già da allora.
pagina 4 di 9 Per quel che concerneva il secondo motivo di impugnativa, ossia le contestazioni sul rendiconto, il convenuto eccepiva il difetto di interesse ad agire degli attori, per assenza di qualsiasi concreto pregiudizio alle asserite irregolarità nella redazione del conto consuntivo, al quale peraltro non potrebbero di certo essere applicati i rigidi parametri previsti in tema di società di capitali;
senza contare che le denunziate irregolarità avrebbero potuto fondare al più un'azione finalizzata alla revoca dell'amministratore.
Depositate le memorie Cartabia, estromesse le due ricordate attrici, e risultata vana una proposta conciliativa ex art. 185 bis, veniva fissata l'udienza del 09.04.25 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., sebbene la difesa attrice, anche in sede di comparsa conclusionale, avesse insistito per l'ammissione di Ctu.
MOTIVAZIONE
LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIGUARDO ALLA
NULLITA' DELLA NOMINA (CONFERMA) DELL'AMMINISTRATRICE
Con l'esercizio del potere di autotutela, il convenuto revocava la delibera precedente di CP_1 nomina dell'amministratrice e confermava l'amministratrice, raggiungendo questa volta sia il quorum prescritto sia prevendendo il compenso;
seguiva quindi la sua accettazione da parte dell'amministratrice.
I due motivi di impugnativa configurano due diverse forme di invalidità: la nomina dell'amministratore condominiale da parte del condominio deve prevedere nella delibera il suo compenso;
tanto anche quando come nel caso in esame si trattava di conferma nell'incarico già svolto. Il vizio però è quello della nullità assoluta e quindi nessun effetto eventuale che nel frattempo si sia prodotto può essere sanato;
solo in questo senso, a rigore, sarebbe residuata una materia del contendere (vedi difese dell'avvocato dell'attore). Tuttavia, non essendo emerso che tra la nomina viziata e quella valida siano stati posti in essere atti dell'amministratore dei quali si contesti la permanenza o meno della loro efficacia, non occorre una espressa statuizione sul punto e quindi può dirsi comunque cessata la materia del contendere.
Viceversa, l'altro motivo di impugnativa si traduce in un caso di annullabilità della delibera: se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni il vizio si sana comunque.
Nel merito, sia pure in base al principio della soccombenza virtuale, contrariamente all'opinione espressa dalla difesa convenuta, non è sufficiente, per evitare la denunziata nullità, che pagina 5 di 9 l'amministratore indichi il compenso in sede di accettazione dell'incarico successivo alla delibera di sua nomina.
Al di là dell'espressione letterale utilizzata dall'art. 1129, co. XIV, deve essersi formato il consenso sul contratto d'opera tra ed amministratore nuovo, o confermato, anche relativamente al CP_1 compenso, e, quindi, questo non può essere il frutto di atto unilaterale dell'amministratore all'atto della accettazione;
come a dire che deve essere il compenso previsto nella delibera, magari anche attraverso il rinvio per relationem ad un preventivo, e quindi la proposta così completata diviene suscettibile di perfezionare il contratto con l'accettazione dell'amministratore nel senso sopra precisato.
In altri termini, l'art. 1129, co. XIV, c.c., introduce una deroga alla regola generale secondo cui il contratto d'opera intellettuale resta valido sebbene non sia stato previsto il compenso, potendo essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Certo non può farsi a meno di sottolineare l'irritualità della contestualità della istanza di mediazione e notifica della citazione: un vero e proprio ossimoro;
nel caso in esame in sede di mediazione quanto meno su questo motivo già allora si sarebbe potuto raggiungere una rinunzia a dedurlo come motivo di impugnativa di una delibera, ormai superata dalla ricordata forma di autotutela esercitata dal convenuto. CP_1
LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI INTERESSE CONCRETO AD AGIRE E NON
ASTRATTO IN MATERIA: IL REGIME PECULIARE IN TEMA DI IMPUGNATIVA DI
BILANCIO O RENDICONTO
Occorre operare un distinguo, sul piano generale, a seconda che con l'impugnativa si facciano valere vizi in procedendo nella formazione della volontà condominiale dagli altri casi in cui rilavano vizi sostanziali, come ad esempio avuto riguardo all'impugnativa del conto consuntivo o bilancio ex art. 1130 bis c.c.
Nel primo caso non occorre la ricorrenza di un pregiudizio sostanziale e l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. si esaurisce nell'eliminazione del vizio: ad esempio la mancata convocazione del condomino assente, o il mancato raggiungimento del quorum. In questi casi la forma è per così dire sostanza.
Negli altri casi in effetti non erra la difesa convenuta quando ricorda l'orientamento giurisprudenziale che richiede anche un pregiudizio, ad esempio patrimoniale, per il condomino che impugni una delibera condominiale che riguardi, ad esempio, l'operato dell'amministratore.
Tuttavia, in tema di impugnativa di bilancio, occorre tenere conto della finalità che con essa si persegue: mettere in condizione i condomini di aver un quadro completo della situazione patrimoniale pagina 6 di 9 delle entrate ed uscite del condominio, delle pendenze, e della situazione patrimoniale;
non solo ma il bilancio e la contabilità prescritta dall'art. 1130 bis deve anche permettere ai condomini di verificare che i criteri di riparto seguiti e quindi le quote dovute siano corrette.
Non può quindi affermarsi in maniera assoluta che solo in caso di concreto pregiudizio patrimoniale per il condominio ricorra l'interesse ad agire.
Per quel che riguarda, più in particolare, la impugnativa del bilancio, o conto consuntivo etc., occorre infatti che la sua redazione risponda ai fondamentali criteri di chiarezza e completezza;
in una siffatta evenienza l'interesse ad agire ricorre, posto che non si consentirebbe, ad essere altrimenti, ai condomini di avere il quadro delle entrate ed uscite, delle pendenze e dello stato patrimoniale, e della verifica dei criteri seguiti nel determinare le quote da versare.
Nel caso di specie, anche alla luce della stessa relazione tecnica allegata dalla parte attrice, rilevano vizi per lo più a carattere formale ma non a mancanza di chiarezza o addirittura ammanchi.
Ad esempio, quando viene contestata la estrema sintesi in tema alla contabilità relativa ai consumi dell'acqua: la sintesi è cosa diversa dalla mancanza di chiarezza.
Quando, poi, si contesta l'applicazione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa, non considera la difesa attrice che nella relazione esplicativa dell'amministratrice, quando parla del conto economico, ricorda di aver fatto applicazione di questo principio, risultando un divanzo per l'esercizio
2022 di euro 9.841,80. Tuttavia, aggiunge sempre nella predetta relazione, che nel riquadro sui flussi di cassa dava conto delle effettive entrate ed uscite avutesi nel 2022 e concludeva in questo caso per un saldo di cassa di euro 6.710,84.
Alla fin fine grazie al confronto critico dei due documenti contabili si riescono ad individuare gli effettivi flussi di cassa nell'anno 2022, e il saldo fra entrate ed uscite effettive. Non solo ma poi si possono pur sempre individuare i crediti e debiti di pertinenza di precedenti bilanci non ancora però riscossi o pagati;
infatti, con la ricordata relazione di accompagnamento l'amministratrice spiegava anche lo stato patrimoniale con riferimento ai debiti e credit esistenti sempre alla data del 31-12-2022.
Ed in casi consimili la S.C. ha avuto occasione di affermare che non si può giungere ad annullare una delibera di approvazione del bilancio avuto riguardo solo ad un documento contabile, ma tenendo conto anche delle risultanze degli altri documenti contabili e finanche degli stessi chiarimenti resi in assemblea;
così, ad esempio, Cassazione civile sez. II - 09/10/2023, n. 28257:
“Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai
pagina 7 di 9 movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
", con indicazione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo CP_1
riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art.
1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del , e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di CP_1
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare
l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.
Nessuna divaricazione significativa residuava, beninteso avendo riguardo all'esame critico e comparato dei vari documenti contabili cui sopra si accennava.
Certo i pagamenti in contanti operati dall'amministratrice rappresentano delle irregolarità ma non al punto da comportare l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio quando siano riportati nel conto con tanto di giustificazione causale;
al più potrebbe darsi un'azione di revoca dell'amministratore.
La domanda di annullamento della delibera sotto il profilo dell'invalida approvazione del conto consuntivo del 2022 non può quindi essere accolta.
L'attore allora sarebbe soccombente per quel che concerne il secondo motivo di impugnativa, mentre sarebbe stato vittorioso per quel che concerne il primo punto all'ordine del giorno se non fosse intervenuta già prima della seduta fissata per la mediazione l'autoannullamento, nel senso sopra precisato.
Insomma, si sarebbe pervenuti ad una soccombenza grosso modo reciproca – per un motivo la delibera era effettivamente nulla mentre per l'altro valida;
come dire che si sarebbe giunti potuti giungere alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 08-05-2024: compensazione delle spese e rinunzia all'azione, fatte salve le spese liquidate al convenuto per le due ricordate rinunzie.
pagina 8 di 9 Tuttavia, per la resistenza infondata alla conciliazione mostrata da parte attrice – si consideri anche l'autotutela tempestivamente esercitata dal condominio con riguardo al primo motivo di impugnativa, è giustificato compensare per metà le spese giudiziali sopportate dal convenuto;
che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dal signor con citazione regolarmente notificata, nei Parte_1
confronti del in , così provvede: Controparte_1 CP_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera assembleare del 30.10.23, relativamente alla nomina dell'amministratrice;
Rigetta la domanda con riguardo al motivo di impugnativa della medesima delibera avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto anno 2022;
Compensa per metà le spese processuali sopportate complessivamente dal convenuto;
che liquida in totale in euro 5.200,00; condanna quindi l'attore al pagamento in favore del convenuto CP_1
della somma di euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 26-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6022 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Parisi;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rizzi;
Controparte_1
Oggetto: comunione e condominio. Impugnazione di delibera assembleare.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
I signori , e - sebbene queste ultime rinunziavano al Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio, con accettazione della controparte, e venivano quindi estromesse, con citazione regolarmente notificata, impugnavano la delibera assembleare del 30.10.23, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore (ossia la conferma di quello uscente) e l'approvazione del rendiconto dell'anno
2022, relativamente al . Controparte_1
A dire degli attori, la nomina dell'amministratrice - rag. - doveva ritenersi nulla Persona_1 poiché non previsto il compenso, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. Non solo ma la delibera era anche viziata per il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta, ossia la metà del valore dell'edificio, posto che risultava approvata con 451,24 millesimi.
pagina 1 di 9 Per ciò che concerne, invece, l'impugnativa del rendiconto, gli attori affermavano che esso sarebbe stato elaborato erroneamente secondo il principio di competenza in luogo di quello di cassa;
inoltre, violerebbe i principi di chiarezza e trasparenza e, quanto alla contabilità dei consumi dell'acqua, sarebbe risultato eccessivamente sintetico.
pagina 2 di 9 LA DIFESA CONVENUTA
pagina 3 di 9 Il condominio nel costituirsi, in primo luogo, evidenziava che gli attori contestualmente all'istanza di mediazione notificavano anche l'atto di citazione, svilendone così la funzione deflattiva che mira per legge a perseguire;
infatti, già prima dell'incontro fissato per la mediazione, all'assemblea condominiale del 29.01.24 la delibera impugnata, sotto il profilo della dedotta invalida nomina dell'amministratrice, veniva revocata e confermata con nomina della stessa amministratrice ma nella ricorrenza dei due requisiti prescritti che prima mancavano;
di qui la conseguente cessazione della materia del contendere già da allora.
pagina 4 di 9 Per quel che concerneva il secondo motivo di impugnativa, ossia le contestazioni sul rendiconto, il convenuto eccepiva il difetto di interesse ad agire degli attori, per assenza di qualsiasi concreto pregiudizio alle asserite irregolarità nella redazione del conto consuntivo, al quale peraltro non potrebbero di certo essere applicati i rigidi parametri previsti in tema di società di capitali;
senza contare che le denunziate irregolarità avrebbero potuto fondare al più un'azione finalizzata alla revoca dell'amministratore.
Depositate le memorie Cartabia, estromesse le due ricordate attrici, e risultata vana una proposta conciliativa ex art. 185 bis, veniva fissata l'udienza del 09.04.25 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., sebbene la difesa attrice, anche in sede di comparsa conclusionale, avesse insistito per l'ammissione di Ctu.
MOTIVAZIONE
LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CON RIGUARDO ALLA
NULLITA' DELLA NOMINA (CONFERMA) DELL'AMMINISTRATRICE
Con l'esercizio del potere di autotutela, il convenuto revocava la delibera precedente di CP_1 nomina dell'amministratrice e confermava l'amministratrice, raggiungendo questa volta sia il quorum prescritto sia prevendendo il compenso;
seguiva quindi la sua accettazione da parte dell'amministratrice.
I due motivi di impugnativa configurano due diverse forme di invalidità: la nomina dell'amministratore condominiale da parte del condominio deve prevedere nella delibera il suo compenso;
tanto anche quando come nel caso in esame si trattava di conferma nell'incarico già svolto. Il vizio però è quello della nullità assoluta e quindi nessun effetto eventuale che nel frattempo si sia prodotto può essere sanato;
solo in questo senso, a rigore, sarebbe residuata una materia del contendere (vedi difese dell'avvocato dell'attore). Tuttavia, non essendo emerso che tra la nomina viziata e quella valida siano stati posti in essere atti dell'amministratore dei quali si contesti la permanenza o meno della loro efficacia, non occorre una espressa statuizione sul punto e quindi può dirsi comunque cessata la materia del contendere.
Viceversa, l'altro motivo di impugnativa si traduce in un caso di annullabilità della delibera: se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni il vizio si sana comunque.
Nel merito, sia pure in base al principio della soccombenza virtuale, contrariamente all'opinione espressa dalla difesa convenuta, non è sufficiente, per evitare la denunziata nullità, che pagina 5 di 9 l'amministratore indichi il compenso in sede di accettazione dell'incarico successivo alla delibera di sua nomina.
Al di là dell'espressione letterale utilizzata dall'art. 1129, co. XIV, deve essersi formato il consenso sul contratto d'opera tra ed amministratore nuovo, o confermato, anche relativamente al CP_1 compenso, e, quindi, questo non può essere il frutto di atto unilaterale dell'amministratore all'atto della accettazione;
come a dire che deve essere il compenso previsto nella delibera, magari anche attraverso il rinvio per relationem ad un preventivo, e quindi la proposta così completata diviene suscettibile di perfezionare il contratto con l'accettazione dell'amministratore nel senso sopra precisato.
In altri termini, l'art. 1129, co. XIV, c.c., introduce una deroga alla regola generale secondo cui il contratto d'opera intellettuale resta valido sebbene non sia stato previsto il compenso, potendo essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Certo non può farsi a meno di sottolineare l'irritualità della contestualità della istanza di mediazione e notifica della citazione: un vero e proprio ossimoro;
nel caso in esame in sede di mediazione quanto meno su questo motivo già allora si sarebbe potuto raggiungere una rinunzia a dedurlo come motivo di impugnativa di una delibera, ormai superata dalla ricordata forma di autotutela esercitata dal convenuto. CP_1
LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI INTERESSE CONCRETO AD AGIRE E NON
ASTRATTO IN MATERIA: IL REGIME PECULIARE IN TEMA DI IMPUGNATIVA DI
BILANCIO O RENDICONTO
Occorre operare un distinguo, sul piano generale, a seconda che con l'impugnativa si facciano valere vizi in procedendo nella formazione della volontà condominiale dagli altri casi in cui rilavano vizi sostanziali, come ad esempio avuto riguardo all'impugnativa del conto consuntivo o bilancio ex art. 1130 bis c.c.
Nel primo caso non occorre la ricorrenza di un pregiudizio sostanziale e l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. si esaurisce nell'eliminazione del vizio: ad esempio la mancata convocazione del condomino assente, o il mancato raggiungimento del quorum. In questi casi la forma è per così dire sostanza.
Negli altri casi in effetti non erra la difesa convenuta quando ricorda l'orientamento giurisprudenziale che richiede anche un pregiudizio, ad esempio patrimoniale, per il condomino che impugni una delibera condominiale che riguardi, ad esempio, l'operato dell'amministratore.
Tuttavia, in tema di impugnativa di bilancio, occorre tenere conto della finalità che con essa si persegue: mettere in condizione i condomini di aver un quadro completo della situazione patrimoniale pagina 6 di 9 delle entrate ed uscite del condominio, delle pendenze, e della situazione patrimoniale;
non solo ma il bilancio e la contabilità prescritta dall'art. 1130 bis deve anche permettere ai condomini di verificare che i criteri di riparto seguiti e quindi le quote dovute siano corrette.
Non può quindi affermarsi in maniera assoluta che solo in caso di concreto pregiudizio patrimoniale per il condominio ricorra l'interesse ad agire.
Per quel che riguarda, più in particolare, la impugnativa del bilancio, o conto consuntivo etc., occorre infatti che la sua redazione risponda ai fondamentali criteri di chiarezza e completezza;
in una siffatta evenienza l'interesse ad agire ricorre, posto che non si consentirebbe, ad essere altrimenti, ai condomini di avere il quadro delle entrate ed uscite, delle pendenze e dello stato patrimoniale, e della verifica dei criteri seguiti nel determinare le quote da versare.
Nel caso di specie, anche alla luce della stessa relazione tecnica allegata dalla parte attrice, rilevano vizi per lo più a carattere formale ma non a mancanza di chiarezza o addirittura ammanchi.
Ad esempio, quando viene contestata la estrema sintesi in tema alla contabilità relativa ai consumi dell'acqua: la sintesi è cosa diversa dalla mancanza di chiarezza.
Quando, poi, si contesta l'applicazione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa, non considera la difesa attrice che nella relazione esplicativa dell'amministratrice, quando parla del conto economico, ricorda di aver fatto applicazione di questo principio, risultando un divanzo per l'esercizio
2022 di euro 9.841,80. Tuttavia, aggiunge sempre nella predetta relazione, che nel riquadro sui flussi di cassa dava conto delle effettive entrate ed uscite avutesi nel 2022 e concludeva in questo caso per un saldo di cassa di euro 6.710,84.
Alla fin fine grazie al confronto critico dei due documenti contabili si riescono ad individuare gli effettivi flussi di cassa nell'anno 2022, e il saldo fra entrate ed uscite effettive. Non solo ma poi si possono pur sempre individuare i crediti e debiti di pertinenza di precedenti bilanci non ancora però riscossi o pagati;
infatti, con la ricordata relazione di accompagnamento l'amministratrice spiegava anche lo stato patrimoniale con riferimento ai debiti e credit esistenti sempre alla data del 31-12-2022.
Ed in casi consimili la S.C. ha avuto occasione di affermare che non si può giungere ad annullare una delibera di approvazione del bilancio avuto riguardo solo ad un documento contabile, ma tenendo conto anche delle risultanze degli altri documenti contabili e finanche degli stessi chiarimenti resi in assemblea;
così, ad esempio, Cassazione civile sez. II - 09/10/2023, n. 28257:
“Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis c.c., deve specificare nel registro di contabilità le "voci di entrata e di uscita", documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai
pagina 7 di 9 movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
", con indicazione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo CP_1
riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art.
1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del , e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di CP_1
contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare
l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.
Nessuna divaricazione significativa residuava, beninteso avendo riguardo all'esame critico e comparato dei vari documenti contabili cui sopra si accennava.
Certo i pagamenti in contanti operati dall'amministratrice rappresentano delle irregolarità ma non al punto da comportare l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio quando siano riportati nel conto con tanto di giustificazione causale;
al più potrebbe darsi un'azione di revoca dell'amministratore.
La domanda di annullamento della delibera sotto il profilo dell'invalida approvazione del conto consuntivo del 2022 non può quindi essere accolta.
L'attore allora sarebbe soccombente per quel che concerne il secondo motivo di impugnativa, mentre sarebbe stato vittorioso per quel che concerne il primo punto all'ordine del giorno se non fosse intervenuta già prima della seduta fissata per la mediazione l'autoannullamento, nel senso sopra precisato.
Insomma, si sarebbe pervenuti ad una soccombenza grosso modo reciproca – per un motivo la delibera era effettivamente nulla mentre per l'altro valida;
come dire che si sarebbe giunti potuti giungere alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 08-05-2024: compensazione delle spese e rinunzia all'azione, fatte salve le spese liquidate al convenuto per le due ricordate rinunzie.
pagina 8 di 9 Tuttavia, per la resistenza infondata alla conciliazione mostrata da parte attrice – si consideri anche l'autotutela tempestivamente esercitata dal condominio con riguardo al primo motivo di impugnativa, è giustificato compensare per metà le spese giudiziali sopportate dal convenuto;
che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dal signor con citazione regolarmente notificata, nei Parte_1
confronti del in , così provvede: Controparte_1 CP_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera assembleare del 30.10.23, relativamente alla nomina dell'amministratrice;
Rigetta la domanda con riguardo al motivo di impugnativa della medesima delibera avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto anno 2022;
Compensa per metà le spese processuali sopportate complessivamente dal convenuto;
che liquida in totale in euro 5.200,00; condanna quindi l'attore al pagamento in favore del convenuto CP_1
della somma di euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 26-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 9 di 9