Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2453 del 2025, proposto da
Solvalore 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Milano n. 85 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'accertamento e declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi, per il decorso dei termini di cui al combinato disposto dell’art. 2 della L. n. 241/1990, dell’art. 2 della L. Reg. n. 7/2019, in ordine al procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Valutazione d’impatto Ambientale di cui al D.A. n. 240/Gab del 5.7.2023., ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1221,76 kWp e di tutte le relative infrastrutture ed opere connesse, da realizzare nel Comune di Francofonte (SR) Contrada Fornazzo snc, denominato “Ragameli”;
nonché del conseguente obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AG RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2025, la società ricorrente ha agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente, sull’istanza del 4 aprile 2025, di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA di cui al D.A. n. 240 del 5 luglio 2023, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione del progetto ed esercizio dell’impianto fotovoltaico denominato “Ragameli” della potenza di 1221,76 kWp nonché di tutte le relative infrastrutture ed opere ad esso connesse, da realizzare nel Comune di Francofonte (SR) Contrada Fornazzo snc.
Espone la ricorrente che in data 17 aprile 2025 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e degli artt. 9 e 10 della l.r. n. 9/2019 e che, tuttavia, da allora, il Dipartimento dell’Ambiente è rimasto totalmente inerte.
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione sotto i seguenti profili:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, dell’art. 2 della l.r. n. n. 7/2019, dell’art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003. Violazione del principio di certezza delle posizioni giuridiche, dei principi di buon andamento e di correttezza della p.a., dei principi di legalità, tipicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa .
L’art. 2 della L. n. 241/1990 e l’art. 2 della L. R. n. 7/2019 prevedono l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso nei termini previsti dalla legge.
L’art. 28, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006, che regola espressamente le modalità e i termini di svolgimento del procedimento di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, stabilisce che l’attività di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali debba concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
Tali termini non sono stati rispettati atteso che il procedimento non si è ad oggi ancora concluso.
2. Con atto di mero stile depositato il 28 novembre 2025, si è costituito in giudizio l’Assessorato Territorio e Ambiente.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
4.2. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dall’art. 28, comma 3 del d. lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “ Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente”.
Appare, pertanto, corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato di aver presentato l’istanza di verifica in data 4 aprile 2025 risultando, pertanto, ampiamente decorso, alla data di notifica del presente ricorso, il termine per la conclusione dell’attività di verifica.
4.3. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, ordina all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente di concludere l’attività di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui al D.A. n. 240 del 5 luglio 2023, entro il termine di trenta (30) giorni - decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.
4.4. In caso di persistente inerzia della suddetta amministrazione si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla scadenza dei termini sopra assegnati.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente, assegnando allo stesso il termine in motivazione per concludere l’attività di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui al D.A. n. 240 luglio 2023;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il resistente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR VA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
AG RI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG RI LL | IO AR VA |
IL SEGRETARIO