Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3615
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Sentenza 28 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale

    La Corte ha ritenuto che le spese mediche rientrino nel danno patrimoniale risarcibile.

  • Accolto
    Liquidazione danno biologico da premorienza

    La Corte ha applicato il principio di diritto della Cassazione, parametrando il risarcimento alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano e calcolando il danno in proporzione agli anni di vita effettivamente vissuti.

  • Accolto
    Liquidazione danno da invalidità temporanea

    La Corte ha accolto la domanda, ritenendo che le tabelle per la premorienza non includano il danno da invalidità temporanea e liquidandolo nella misura già riconosciuta in primo grado.

  • Accolto
    Liquidazione danno morale soggettivo

    La Corte ha ritenuto che il danno morale non fosse stato liquidato dal giudice d'appello e ha proceduto alla sua liquidazione iure successionis, parametrando il danno alla vita effettiva del danneggiato secondo un criterio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Natura tipica delle ripercussioni dell'invalidità

    La Corte ha rigettato la personalizzazione del danno, ritenendo che l'impossibilità di coltivare un passatempo, anche di impegno, sia una conseguenza tipica dell'invalidità permanente e non una ripercussione anomala o straordinaria.

  • Accolto
    Liquidazione danno riflesso su tabelle a punti

    La Corte ha ritenuto corretto liquidare il danno applicando le tabelle del Tribunale di Roma, che prevedono un quadro dedicato ai danni riflessi subiti dai congiunti, escludendo la componente variabile del danno in quanto le spese di assistenza erano già state liquidate.

  • Accolto
    Condanna al pagamento della complessiva somma

    La Corte ha condannato la convenuta al pagamento della complessiva somma rideterminata, oltre interessi legali.

  • Accolto
    Restituzione somme percepite in eccesso

    La rideterminazione degli importi spettanti alla parte attrice in misura inferiore a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure comporta la condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme versate.

  • Accolto
    Condanna del dott. CP_2 in via di manleva e/o regresso

    La Corte ha condannato il dott. CP_2 a tenere indenne e manlevare la struttura ospedaliera nella misura del 30% di quanto quest'ultima dovrà versare alla parte attrice.

  • Accolto
    Condanna alle spese processuali

    La Corte ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese processuali dei vari gradi di giudizio sostenute da Parte_1, in applicazione del D.M. n. 147/2022.

  • Accolto
    Compensazione spese legali tra Controparte_1 e CP_2

    La reciproca soccombenza dell'Controparte_1 e del CP_2 giustifica la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio tra le parti medesime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3615
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3615
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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