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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA AD Presidente
Dott. IR D'LL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 265/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEI MARTIRI, 3 Parte_1 C.F._1
20017 RHO presso lo studio dell'avv. ROMANO PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CARLO GOLDONI 1 MILANO presso lo studio dell'avv. PALTRINIERI VINCENZO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti convenuto in riassunzione
E
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 CP_2 C.F._2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO, che lo rappresenta e difende come procura speciale alle liti in atti
Convenuto in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
(C.F. ), CP_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5
(C.F. Controparte_7
, P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_9 P.IVA_5
convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In parziale riforma della sentenza n. 948/2020 resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4/8/2020 all'esito dei giudizi riuniti R.G. 4640/2015 e R.G. 1081/2016 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nonché in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello Parte_1 di Milano – sezione seconda Civile n. 3308/2022 depositata il 20.10.2022, tenuto conto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – sezione III Civile - all'esito del giudizio R.G. 101/2023 (Numero sezionale 3757/2024) numero di raccolta generale 30461/2024 pubblicata il 26.11.2024 voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Milano così giudicare:
NEL MERITO: confermata la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1
– (C.F. – P.IVA ) ai sensi degli artt. 1218, 1228 e
[...] P.IVA_1 P.IVA_6
pagina 2 di 18 2051 c.c. condannare la stessa al pagamento in favore di in proprio e quale erede di Parte_1
, della complessiva somma di € 1.470.051,5 o quella maggiore o minore che sarà Persona_1 ritenuta di giustizia, di cui: € 299.170,50 per danno patrimoniale (spese mediche), € 520.241 per danno da premorienza, € € 20.580 temporanea, € 200.000 per danno morale, € 130.060 per la personalizzazione sul danno da premorienza, € 300.000 per danno da perdita parentale. Il tutto oltre interessi dal 13.5.2013 al saldo. In caso di applicazione delle tabelle 2018 maggiorare le relative somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi. Condannare l' Controparte_1
a restituire alla signora le somme dalla stessa corrisposte in forza della
[...] Parte_1 sentenza di secondo grado. Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente grado, dell'appello e del Giudizio di Cassazione. Respingere le domande svolte dall' Controparte_10 dal in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_11
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, contrariis reiectis, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 all'esito del giudizio di legittimità RG 101/23, anche in accoglimento dell'appello dell'esponente, così giudicare: Nel merito
- respingere le domande formulate dalla sig.ra nei confronti dell' Parte_1 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in Controparte_12 atti;
- in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da Controparte_12
a) per tutte le ragioni dedotte in atti, rideterminare e riquantificare, sulla base di una
[...] tabella basata sul sistema a punti, il danno riflesso subito dalla sig.ra per la lesione del Parte_1 rapporto parentale con il sig. in conseguenza dei fatti per cui è causa nella misura di Persona_1
€ 76.819,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, conseguentemente condannando la predetta e/o i suoi eredi a restituire all' i Controparte_12 maggiori importi corrisposti per tale voce di danno in forza della sentenza n. 948/2020 del Tribunale di
Busto Arsizio, confermata sul punto dalla sentenza n. 3308/22 della Corte d'Appello di Milano cassata dalla Suprema Corte;
b) per tutte le ragioni dedotte in atti, escludere il risarcimento della cd. personalizzazione del danno sofferto dal sig. accertando e dichiarando che alcun Persona_1 importo è dovuto a tale titolo alla sig.ra e/o ai suoi eredi, ovvero in subordine Parte_1 rideterminarlo secondo equità, conseguentemente condannando la sig.ra e/o i suoi eredi a Parte_1
pagina 3 di 18 restituire all' gli importi corrisposti per tale Controparte_12 voce di danno in forza della sentenza n. 948/2020 del Tribunale di Busto Arsizio così come riformata sul punto dalla sentenza n. 3308/22 della Corte d'Appello di Milano cassata dalla Suprema Corte. - in ogni caso: accertato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n. 3308/22 della Corte
d'Appello di Milano nella parte in cui ha sancito il diritto dell' Controparte_12
a essere tenuto manlevato e indenne, anche in via di regresso, dal Dott.
[...] CP_2 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dai fatti per cui è causa nella misura del 30%,
[...] condannare esso Dott. in via di manleva e/o regresso ex art. 2055 cod. civ. a rifondere CP_2 all' il 30% di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore Controparte_12 della sig.ra e/o dei suoi eredi e/o degli eredi del sig. , in forza Parte_1 Persona_1 dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali dei procedimenti d'appello e di legittimità.”
Per CP_2
Piaccia alla Corte Ecc.ma in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 all'esito del giudizio di legittimità RG
101/23, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
in accoglimento del motivo di impugnazione proposto dal Dott. CP_2 accolto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 30461/2024, rideterminare e conseguentemente
[...] ridurre, sulla base di una tabella basata sul sistema a punti predisposta da Tribunale di Roma, il danno riflesso subito dalla per la lesione del rapporto parentale nella somma di € 76.819,00 Parte_1 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti oggetto di causa
Il 13.5.2013 accompagnato dalla moglie, si recava al Pronto Persona_1 Parte_2
Soccorso dell'Istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza, in quanto avvertiva capogiri e perdita di coscienza. Qui giunto, veniva visitato e dimesso con diagnosi di sincope NDD, con la prescrizione di misurare la pressione e fare l'elettrocardiogramma. Il giorno dopo, seguite queste indicazioni, il sempre accompagnato dalla moglie, tornava in ospedale, dove nuovamente perdeva Per_1
pagina 4 di 18 conoscenza, ma veniva nuovamente dimesso. Tuttavia, mentre si avviava all'uscita della clinica, cadeva su una scala mobile interna, rompendosi il rachide cervicale.
A causa di tale episodio rimaneva invalido al 90%, immobilizzato in un letto per Persona_1 circa otto anni, fino a quando, nel 2021, decedeva.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2015 in proprio e quale rappresentante di Parte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio nei confronti della clinica Persona_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti da lei e dal marito. CP_12
La clinica, costituitasi in giudizio, negava la propria responsabilità e chiamava in causa i medici che ebbero in cura e visitarono nei sopra riferiti accessi al P.S. dell' Persona_1 CP_12
e, precisamente, i dottori e
[...] CP_4 CP_2 Controparte_13 CP_6
nonché la società incaricata della manutenzione delle scale mobili presenti
[...] CP_3 nell'istituto ospedaliero.
I terzi chiamati si costituivano in giudizio contestando le avverse pretese e a loro volta chiamavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici per essere dalle stesse manlevati.
Il Tribunale ravvisava la responsabilità della che condannava al Controparte_12 risarcimento dei danni, liquidati in favore di nella misura di € 1.527.869,00 e di Persona_1 in proprio, nell'importo di euro € 300.000,00. Persona_2
Inoltre, riteneva che la responsabilità per l'occorso fosse da addebitare per il 40% al dottor e CP_13 per il 60% al dott. e accoglieva la domanda di rivalsa formulata dall'ospedale nei loro confronti CP_2 nei limiti del 50% del danno.
Escludeva invece ogni responsabilità dei dottori e della dott.ssa , nonché della società CP_4 CP_6
rigettando tutte le domande formulate nei loro confronti. CP_3
Il giudizio d'appello
La pronuncia di primo grado veniva impugnata, con appello principale dalla clinica e, CP_12 con appello incidentale adesivo, dai medici e CP_13 CP_2
pagina 5 di 18 Nel corso dell'appello decedeva e la causa veniva riassunta nei confronti della Persona_1 moglie.
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la casa di cura al pagamento in favore di quale erede di della minor somma di € Parte_1 Persona_1
651.088,56 oltre agli interessi compensativi, in luogo del maggior importo di € 1.527.869,00, mentre confermava la condanna dell' al pagamento in favore di in proprio Controparte_12 Parte_1 della somma di € 300.000,00 a titolo di lesione del rapporto parentale.
Accoglieva altresì la domanda di regresso esercitata dall' condannando il dott. Controparte_12
a tenere indenne e manlevata la struttura ospedaliera nella misura del 20% e il dott. CP_13 CP_2 nella misura del 30%.
Condannava infine quale erede di a restituire all' Parte_1 Persona_1 CP_12 uanto percepito in eccesso in esecuzione della pronuncia di condanna di primo grado, rispetto
[...]
a quanto riconosciuto in grado d'appello.
Il giudizio di cassazione
impugnava la sentenza della Corte d'Appello sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 342 c.p.c. sostenendo che, per quanto attiene la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal Per_1
l' aveva impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte Controparte_12 in cui il Giudice di prime cure aveva quantificato e liquidato il danno biologico subito da Per_1 nella misura del 90% anziché dell'85%, come invece stimato dai CTU, nonché nella parte in
[...] cui era stata riconosciuta la personalizzazione massima del danno.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava l'impugnata sentenza per aver liquidato il danno biologico subito da sulla base delle tabelle del danno da premorienza adottate dal Persona_1
Tribunale di Milano, parametro liquidativo ritenuto non corretto, dovendo invece applicarsi una liquidazione proporzionale e non già decrescente.
Con il terzo motivo la ricorrente censurava la sentenza d'appello per omessa liquidazione del danno da invalidità temporanea.
pagina 6 di 18 Con il quarto motivo la ricorrente censurava la sentenza d'appello per non aver riconosciuto il danno morale soggettivo in favore di Persona_1
L' formulano a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale. Controparte_12
Con il primo motivo di ricorso incidentale la casa di cura censurava la sentenza d'appello laddove aveva ritenuto risarcibili le spese mediche in favore di Persona_1
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l' censurava la sentenza d'appello Controparte_12 per aver riconosciuto il danno morale al coniuge del danneggiato, pur dopo aver affermato che il danno morale è una duplicazione inammissibile di quello biologico.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale l' censurava la sentenza d'appello nella Controparte_12 parte in cui aveva riconosciuto la personalizzazione del danno non patrimoniale subito da Per_1
“sulla base del fatto che lo stato di invalidità in cui era ridotta la vittima gli impediva di
[...] dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica” (così pag. 12 ordinanza della Cassazione).
Con il quarto motivo la casa di cura censurava la sentenza d'appello nella parte in cui, nel liquidare il danno da lesione del rapporto parentale subito da aveva applicato le tabelle milanesi Parte_1
“non a punti, ma con previsione di un minimo e di un massimo entro il quale è dato al giudice di scegliere la somma adeguata (ante 2022)” (così pag. 13 ordinanza della Cassazione).
Il dott. formulava a sua volta ricorso incidentale chiedendo, con il primo motivo, la CP_2 cassazione della sentenza d'appello per aver riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale censurava la sentenza nella parte in cui aveva liquidato il danno non patrimoniale subito da per lesione del rapporto parentale sulla base delle Parte_1 tabelle milanesi.
Con ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 la Corte di Cassazione così statuiva: “La
Corte accoglie il secondo il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, nonché il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale dell' , ed il secondo motivo del ricorso Controparte_12 incidentale del dott. rigettati gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di CP_2
Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese”
Il giudizio di riassunzione
pagina 7 di 18 riassumeva il giudizio chiedendo, alla luce dei principi di diritti posti dalla Suprema Parte_1
Corte, la condanna dell' al pagamento in suo favore, in proprio e quale Controparte_12 erede di , della complessiva somma di € 1.470.051,5 o quella maggiore o minore Persona_1 ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle Controparte_12 somme dalla stessa corrisposte in forza della sentenza di secondo grado.
L' si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e chiedendo CP_12 Controparte_12 la rideterminazione del danno riflesso subito da per la lesione del rapporto parentale nella Parte_1 misura di € 76.819,00 e di escludere la personalizzazione del danno sofferto da NZ HI, con conseguente condanna di e dei suoi eredi alla restituzione dei maggiori importi Parte_1 corrisposti.
Si costituiva altresì in giudizio il dott. chiedendo il rigetto delle domande formulate da CP_14
e la rideterminazione del danno riflesso per la lesione del rapporto parentale nella somma Parte_1 di € 76.819,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Entrambi i convenuti segnalavano l'intervenuto decesso di in data 31 gennaio 2025 e Parte_1 instavano per l'interruzione del giudizio.
Tutte le altre parti convenute in giudizio, CP_3 CP_4 Controparte_5
, Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_6 Controparte_7
, , rimanevano contumaci. Controparte_15 Controparte_9
Il consigliere istruttore respingeva l'istanza di interruzione del giudizio e all'udienza del 30 settembre
2025 rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che il decesso di non è stato comunicato dal suo Parte_1 procuratore;
pertanto, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 300 c.p.c., deve essere confermata l'ordinanza del consigliere istruttore di rigetto dell'istanza di interruzione del giudizio.
Priva di rilievo è inoltre la circostanza, segnalata dalla difesa di parte convenuta circa l'esistenza di una figlia di che avrebbe contestato la qualità di unica erede di , esulando Persona_1 Parte_1 tali questioni dall'ambito del presente giudizio di rinvio. pagina 8 di 18 Nel merito si osserva quanto segue.
In seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione sono tuttora sub iudice i seguenti punti:
a) la liquidazione del danno biologico da premorienza di Persona_1
b) la liquidazione del danno da invalidità temporanea subito da Persona_1
c) la liquidazione del danno morale subito da Persona_1
d) il riconoscimento o meno della personalizzazione del danno subito da Persona_1
e) la liquidazione del danno riflesso patito da . Parte_1
La liquidazione del danno biologico da premorienza
La Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto da avente ad Parte_1 oggetto la liquidazione del danno biologico da premorienza, ha rilevato che “per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine”.
Costituisce invece principio di diritto che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (Cass. 41933/
2021; Cass. 15112/ 2024)” (così pagg.
5-6 ordinanza della corte di legittimità).
Pertanto, procedendo alla liquidazione del danno da premorienza in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte si osserva quanto segue.
Risulta pacificamente dagli atti di causa che all'epoca dei fatti (14 maggio 2013) Persona_1 aveva 67 anni e che in conseguenza dell'evento lesivo l'attore aveva riportato danno biologico, quantificato dal CTU misura dell' 85%. pagina 9 di 18 è deceduto in data 31.12.2021 a quasi nove anni dall'evento lesivo. Persona_1
Le Tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti (versione anno 2024) determinano il valore monetario del danno biologico dell'85% di un soggetto sessantasettenne nella misura di € 539.512,00.
La liquidazione contemplata dalle tabelle milanesi è riferita all'aspettativa media di vita, che, secondo i dati aggiornati al 2024, per un uomo in Italia è di 81 anni.
Poiché al momento dei fatti aveva 67 anni, la sua aspettativa di vita media era di Persona_1 ulteriori 14 anni.
Di conseguenza, atteso che è deceduto dopo nove anni dall'evento lesivo, il calcolo Persona_1 del danno da premorienza dovrà essere effettuato “considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (così in motivazione Cass. n. 41933/2021, richiamata dall'ordinanza di rinvio).
Pertanto, come correttamente evidenziato dalle parti convenute, il danno biologico da premorienza viene ad essere quantificato in € 346.829,14, importo così calcolato: valore danno biologico tabellare (€
539.512,00): anni di aspettativa di vita media (14) X anni di vita effettivamente vissuta (9).
Viceversa, non può essere accolto il criterio di liquidazione del danno, proposto dall'attrice in riassunzione, che ha utilizzato le tabelle di liquidazione del danno biologico, comprensive della liquidazione del danno morale, in quanto l'applicazione di tali valori comporterebbe la duplicazione delle voci risarcitorie (la liquidazione del danno morale sarà oggetto, infatti, di distinta liquidazione, v. infra).
Non può neppure ritenersi, come sostiene la difesa di parte attrice, che la quantificazione del danno biologico effettuata nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio non sia mai stata impugnata in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza d'appello, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata oggetto di specifico motivo d'appello, tanto è vero che la Corte d'Appello ha poi pagina 10 di 18 rideterminato il danno da premorienza secondo le tabelle del Tribunale di Milano, accogliendo le doglianze svolte dalla struttura ospedaliera.
La liquidazione del danno da invalidità temporanea
La Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, ha affermato che “la
Corte di Appello ha provveduto a liquidare il danno biologico per il caso di premorienza, che però, attenendosi alle tabelle, non include quello da invalidità temporanea”.
Pertanto, merita senz'altro accoglimento la domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, da liquidarsi nella misura di € 20.580,00, come proposto dalla difesa di , in Parte_2 conformità a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado, considerato del resto che le parti convenute nulla hanno opposto in senso contrario.
La liquidazione del danno morale soggettivo
Nell'accogliere il quarto motivo di ricorso proposto da la Suprema Corte ha affermato Parte_1 che il giudice d'appello, nel calcolare il danno da premorienza, ha omesso la liquidazione del danno morale.
La Corte di legittimità ha osservato sul punto che “il giudice di secondo grado si esprime al passato, in quanto, morto il danneggiato, egli deve procedere ad una liquidazione del danno non più proiettata verso il futuro, ma basata sugli anni effettivamente vissuti dalla vittima, e lo fa applicando i criteri del danno da premorienza, dunque, limitandosi al risarcimento della invalidità permanente che quei criteri prevedono, e senza tener conto del danno da invalidità temporanea, come detto al precedente motivo, né del danno morale. Dunque, il danno morale non è stato liquidato. E doveva essere preso in considerazione”.
Ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della pagina 11 di 18 quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi
e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cass., 901/ 2018)”.
In conclusione, ha demandato al giudice del rinvio di provvedere alla relativa liquidazione, verificando previamente se sia stata raggiunta la prova della sua sussistenza.
A tale riguardo si osserva quanto segue.
Nel caso in esame dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che in conseguenza dell'evento per cui è causa è risultato “affetto da quadro persistente ed irreversibile di tetraparesi con Persona_1 livello lesionale motorio c4 bilateralmente e sensitivo c5 a destra e c4 a sinistra (criterio a.s.i.a)”. La condizione di tetraplagia, conseguente all'evento per cui è causa, ha determinato “l'impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana”, sicché le lesioni riportate configurano, secondo le valutazioni espresse dai CTU sulla base dei comuni barèmes, danno biologico nella misura dell'85%.
Nel contempo il collegio peritale ha accertato che residua “un grado di permanente sofferenza psico- fisica valutabile nella misura di 5 (cinque) punti su 5 (cinque)”.
Può pertanto ragionevolmente ritenersi, secondo massime di comuna esperienza, che la gravità dell'evento lesivo, in conseguenza del quale il HI è rimasto completamente paralizzato, con la necessità di assistenza continuativa, abbia determinato un'indubbia sofferenza interiore, riconosciuta dallo stesso collegio peritale nella misura massima, di cinque punti su cinque.
Per la liquidazione del danno derivante dalla sofferenza interiore, tenuto conto che Persona_1
è deceduto a distanza di nove anni dall'evento lesivo per cause indipendenti dai fatti oggetto di causa, si reputa corretto riconoscere il risarcimento del danno iure successionis, parametrando il danno alla vita effettiva del danneggiato, secondo un criterio di proporzionalità, in applicazione dei principi fissati dalla corte di legittimità per la liquidazione del danno biologico da premorienza.
Il danno morale viene quindi ad essere liquidato nell'importo di € 173.414,57, così calcolato: € 269.756
(danno da sofferenza interiore, desunta dalle tabelle del Tribunale di Milano – anno 2024 - per soggetti pagina 12 di 18 di 67 anni con percentuale di invalidità dell'85%): anni di aspettativa di vita media (14) X anni di vita effettivamente vissuta (9).
La personalizzazione del danno
La Corte di legittimità, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso incidentale svolto dalla struttura ospedaliera, relativo alla personalizzazione del danno, ha statuito quanto segue.
“I giudici di merito l'hanno riconosciuta nella misura del 5%. Ciò sulla base del fatto che lo stato di invalidità in cui era ridotta la vittima gli impediva di dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica.
Con questo motivo si contesta dunque la personalizzazione, facendo presente come in realtà i pregiudizi che hanno fondato la maggiorazione del risarcimento, andassero piuttosto considerati come ripercussioni normali e non straordinarie del fatto illecito.
Il motivo è fondato.
Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass.
5865/ 2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto. Da tale punto di vista, l'impossibilità di coltivare un passatempo, sia pure di durevole impegno, non è conseguenza anomala o straordinaria, è piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento”.
Da ciò consegue, quindi, in applicazione dei suesposti principi di diritto, che non possa essere riconosciuta la personalizzazione del danno.
Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, i giudici di merito avevano riconosciuto la personalizzazione del danno in favore del in quanto “lo stato di invalidità in cui era ridotta la Per_1 vittima gli impediva di dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica”, ma tali circostanze non possono giustificare la personalizzazione del danno, in quanto non costituiscono una “conseguenza anomala o straordinaria” dell'evento lesivo, ma “piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento”. pagina 13 di 18 Né possono essere esaminati i nuovi argomenti, svolti da parte attrice nell'atto di citazione in riassunzione, perché tardivi.
La liquidazione del danno riflesso per lesione del rapporto parentale
Nell'accogliere il quarto motivo di ricorso incidentale proposto dalla casa di cura e il CP_12 secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal dott. la Corte di legittimità ha statuito che il CP_2 danno da lesione del rapporto parentale sofferto dal coniuge del soggetto macroleso, Parte_1 dovrà essere liquidato sulla base di una tabella che preveda il sistema a punti e non con il vecchio sistema delle tabelle milanesi.
Anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (così
Cass. ord. n. 13540/2023).
Pertanto, si ritiene corretto liquidare il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale spettante all'attrice, nella sua qualità di coniuge del soggetto macroleso, applicando le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma le quali, a differenza di quelle del Tribunale di Milano, “contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (così testualmente la citata pronuncia n. 13540/2023). pagina 14 di 18 Orbene, dalla relazione illustrativa delle tabelle del Tribunale di Roma si evince che il valore punto prevede una componente fissa di € 3.474 per il danno morale sofferto dal congiunto della vittima e una variabile fino ad € 3.474 “in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro”.
In particolare è specificato nella relazione illustrativa che, mentre la prima componente di danno attiene all'aspetto interiore, la seconda componente riguarda l'aspetto dinamico relazionale, perché coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne, essendo “evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta l'assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte”.
Nel caso di specie, come ha correttamente allegato parte convenuta, la componente variabile non può essere riconosciuta in quanto, in seguito al rigetto del motivo di ricorso incidentale, è passata in giudicato la statuizione con cui la Corte d'Appello aveva già liquidato i danni patrimoniali per spese di cura ed assistenza nell'importo di € 299.170,50, importo calcolato per far fronte all'assistenza del sign. nell'arco di 24 ore (così pag. 26 sentenza d'appello). Per_1
Di conseguenza, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma conduce al seguente calcolo, già correttamente sviluppato dalla difesa dell'istituto nei suoi atti difensivi: rapporto di CP_12 parentela (coniugio) punti 20; età del danneggiato al momento del sinistro (67 anni) punti 4; età parente da risarcire (71 anni) punti 2, sicché il complessivo punteggio attribuibile alla sig.ra è di Parte_1
26 punti.
Pertanto, tenuto conto che il valore del punto è di € 3.474,00 e dell'invalidità del 85% residuata al sig.
per tale voce di danno può essere equitativamente riconosciuta all'attrice la complessiva Per_1 somma di € 76.819,00 (€ 3.474 x 26 punti x 85% invalidità).
In conclusione, ad in proprio e quale erede di deve essere Parte_1 Persona_1 riconosciuto l'ulteriore importo di € 617.642,71 e precisamente: € 346.829,14 + € 20.580,00 + €
173.414,57 + 76.819,00.
Sommando a tale importo, le spese di cura ed assistenza, liquidate con pronuncia passata in giudicato nell'importo di € 299.170,50, il danno subito da in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1 viene ad essere rideterminato, in linea capitale, in complessivi € 916.813,21.
[...]
pagina 15 di 18 Trattandosi di un debito di valore competono a parte attrice gli interessi legali, da calcolarsi, secondo i principi posti dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza, come statuito dalla sentenza della Corte d'appello con pronuncia sul punto non impugnata.
Sulla somma così complessivamente liquidata spettano gli interessi nella misura legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
La rideterminazione degli importi spettanti a parte attrice in misura inferiore a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure comporta la condanna di e/o dei suoi eredi alla restituzione delle Parte_1 maggiori somme versate dall' in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_12 versamenti documentati attraverso la produzione delle relative contabili bancarie (v. doc. 2 fascicolo d'appello di . CP_12
Non essendo stata impugnata la sentenza d'appello nella parte in cui ha sancito il diritto dell'
[...] ad essere tenuto manlevato e indenne dal dott. quest'ultimo deve essere CP_12 CP_2 condannato a rifondere alla struttura ospedaliera il 30% di quanto dovrà corrispondere ad Parte_1
e/o ai suoi eredi in forza della presente sentenza.
Invece deve intendersi rinunciata la domanda di regresso, formulata nei precedenti gradi di giudizio dall' nei confronti perché non reiterata nel presente Controparte_12 Controparte_13 giudizio di rinvio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, è opportuno ricordare che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. n. 32906/2022 e in senso analogo, Cass. n.
20289/2015).
Nel caso in esame, l'esito finale della lite vede la sostanziale ed effettiva soccombenza dell'
[...]
in quanto la domanda di risarcimento dei danni è stata accolta, sia pure per un importo CP_12 parzialmente inferiore a quanto domandato. pagina 16 di 18 Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali dei vari gradi di giudizio, sostenute da , che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. Parte_1
147/2022, secondo i valori medi desunti dall'importo riconosciuto alla parte vittoriosa.
La reciproca soccombenza dell' e di giustifica la Controparte_12 CP_2 compensazione delle spese dei vari gradi di giudizio tra le parti medesime.
Si dà atto, infine, che si è formato il giudicato interno per tutte le altre statuizioni rese dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3308/22, non impugnate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l al pagamento in favore di in proprio e Controparte_12 Parte_1 quale erede di , della complessiva somma di € 916.813,21, oltre agli interessi legali Persona_1 da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza, il tutto oltre agli interessi nella misura legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna e/o i suoi eredi a restituire all' quanto Parte_1 Controparte_12 percepito in eccesso, in esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto a quanto liquidato con la presente sentenza;
condanna il dott. a tenere indenne e manlevare l' CP_14 Controparte_12 nella misura del 30% di quanto questi dovrà versare ad e/o ai suoi eredi in forza della Parte_1 presente sentenza;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di Controparte_12 Controparte_12 giudizio sostenuti da , che liquida, per il primo grado, in € 25.000,00, per il secondo grado Parte_1 in € 16.000,00, per il giudizio di cassazione in € 12.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in
€16.000,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nei rapporti tra l' Controparte_12
e
[...] CP_2
pagina 17 di 18 dichiara, per il resto, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
3308/22.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 ottobre 2025
Il consigliere est.
IR D'LL
Il Presidente
CA AD
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA AD Presidente
Dott. IR D'LL Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 265/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEI MARTIRI, 3 Parte_1 C.F._1
20017 RHO presso lo studio dell'avv. ROMANO PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA CARLO GOLDONI 1 MILANO presso lo studio dell'avv. PALTRINIERI VINCENZO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti convenuto in riassunzione
E
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 CP_2 C.F._2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO, che lo rappresenta e difende come procura speciale alle liti in atti
Convenuto in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2
(C.F. ), CP_4 C.F._3
(C.F. ), Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5
(C.F. Controparte_7
, P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_4
(C.F. ) Controparte_9 P.IVA_5
convenuti contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In parziale riforma della sentenza n. 948/2020 resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4/8/2020 all'esito dei giudizi riuniti R.G. 4640/2015 e R.G. 1081/2016 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nonché in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello Parte_1 di Milano – sezione seconda Civile n. 3308/2022 depositata il 20.10.2022, tenuto conto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – sezione III Civile - all'esito del giudizio R.G. 101/2023 (Numero sezionale 3757/2024) numero di raccolta generale 30461/2024 pubblicata il 26.11.2024 voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Milano così giudicare:
NEL MERITO: confermata la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_1
– (C.F. – P.IVA ) ai sensi degli artt. 1218, 1228 e
[...] P.IVA_1 P.IVA_6
pagina 2 di 18 2051 c.c. condannare la stessa al pagamento in favore di in proprio e quale erede di Parte_1
, della complessiva somma di € 1.470.051,5 o quella maggiore o minore che sarà Persona_1 ritenuta di giustizia, di cui: € 299.170,50 per danno patrimoniale (spese mediche), € 520.241 per danno da premorienza, € € 20.580 temporanea, € 200.000 per danno morale, € 130.060 per la personalizzazione sul danno da premorienza, € 300.000 per danno da perdita parentale. Il tutto oltre interessi dal 13.5.2013 al saldo. In caso di applicazione delle tabelle 2018 maggiorare le relative somme con la rivalutazione monetaria e gli interessi. Condannare l' Controparte_1
a restituire alla signora le somme dalla stessa corrisposte in forza della
[...] Parte_1 sentenza di secondo grado. Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente grado, dell'appello e del Giudizio di Cassazione. Respingere le domande svolte dall' Controparte_10 dal in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_11
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, contrariis reiectis, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 all'esito del giudizio di legittimità RG 101/23, anche in accoglimento dell'appello dell'esponente, così giudicare: Nel merito
- respingere le domande formulate dalla sig.ra nei confronti dell' Parte_1 [...]
siccome infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate in Controparte_12 atti;
- in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da Controparte_12
a) per tutte le ragioni dedotte in atti, rideterminare e riquantificare, sulla base di una
[...] tabella basata sul sistema a punti, il danno riflesso subito dalla sig.ra per la lesione del Parte_1 rapporto parentale con il sig. in conseguenza dei fatti per cui è causa nella misura di Persona_1
€ 76.819,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, conseguentemente condannando la predetta e/o i suoi eredi a restituire all' i Controparte_12 maggiori importi corrisposti per tale voce di danno in forza della sentenza n. 948/2020 del Tribunale di
Busto Arsizio, confermata sul punto dalla sentenza n. 3308/22 della Corte d'Appello di Milano cassata dalla Suprema Corte;
b) per tutte le ragioni dedotte in atti, escludere il risarcimento della cd. personalizzazione del danno sofferto dal sig. accertando e dichiarando che alcun Persona_1 importo è dovuto a tale titolo alla sig.ra e/o ai suoi eredi, ovvero in subordine Parte_1 rideterminarlo secondo equità, conseguentemente condannando la sig.ra e/o i suoi eredi a Parte_1
pagina 3 di 18 restituire all' gli importi corrisposti per tale Controparte_12 voce di danno in forza della sentenza n. 948/2020 del Tribunale di Busto Arsizio così come riformata sul punto dalla sentenza n. 3308/22 della Corte d'Appello di Milano cassata dalla Suprema Corte. - in ogni caso: accertato e dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza n. 3308/22 della Corte
d'Appello di Milano nella parte in cui ha sancito il diritto dell' Controparte_12
a essere tenuto manlevato e indenne, anche in via di regresso, dal Dott.
[...] CP_2 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dai fatti per cui è causa nella misura del 30%,
[...] condannare esso Dott. in via di manleva e/o regresso ex art. 2055 cod. civ. a rifondere CP_2 all' il 30% di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare in favore Controparte_12 della sig.ra e/o dei suoi eredi e/o degli eredi del sig. , in forza Parte_1 Persona_1 dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali dei procedimenti d'appello e di legittimità.”
Per CP_2
Piaccia alla Corte Ecc.ma in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 all'esito del giudizio di legittimità RG
101/23, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
in accoglimento del motivo di impugnazione proposto dal Dott. CP_2 accolto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 30461/2024, rideterminare e conseguentemente
[...] ridurre, sulla base di una tabella basata sul sistema a punti predisposta da Tribunale di Roma, il danno riflesso subito dalla per la lesione del rapporto parentale nella somma di € 76.819,00 Parte_1 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Vinte le spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti oggetto di causa
Il 13.5.2013 accompagnato dalla moglie, si recava al Pronto Persona_1 Parte_2
Soccorso dell'Istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza, in quanto avvertiva capogiri e perdita di coscienza. Qui giunto, veniva visitato e dimesso con diagnosi di sincope NDD, con la prescrizione di misurare la pressione e fare l'elettrocardiogramma. Il giorno dopo, seguite queste indicazioni, il sempre accompagnato dalla moglie, tornava in ospedale, dove nuovamente perdeva Per_1
pagina 4 di 18 conoscenza, ma veniva nuovamente dimesso. Tuttavia, mentre si avviava all'uscita della clinica, cadeva su una scala mobile interna, rompendosi il rachide cervicale.
A causa di tale episodio rimaneva invalido al 90%, immobilizzato in un letto per Persona_1 circa otto anni, fino a quando, nel 2021, decedeva.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2015 in proprio e quale rappresentante di Parte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio nei confronti della clinica Persona_1 chiedendo il risarcimento dei danni subiti da lei e dal marito. CP_12
La clinica, costituitasi in giudizio, negava la propria responsabilità e chiamava in causa i medici che ebbero in cura e visitarono nei sopra riferiti accessi al P.S. dell' Persona_1 CP_12
e, precisamente, i dottori e
[...] CP_4 CP_2 Controparte_13 CP_6
nonché la società incaricata della manutenzione delle scale mobili presenti
[...] CP_3 nell'istituto ospedaliero.
I terzi chiamati si costituivano in giudizio contestando le avverse pretese e a loro volta chiamavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici per essere dalle stesse manlevati.
Il Tribunale ravvisava la responsabilità della che condannava al Controparte_12 risarcimento dei danni, liquidati in favore di nella misura di € 1.527.869,00 e di Persona_1 in proprio, nell'importo di euro € 300.000,00. Persona_2
Inoltre, riteneva che la responsabilità per l'occorso fosse da addebitare per il 40% al dottor e CP_13 per il 60% al dott. e accoglieva la domanda di rivalsa formulata dall'ospedale nei loro confronti CP_2 nei limiti del 50% del danno.
Escludeva invece ogni responsabilità dei dottori e della dott.ssa , nonché della società CP_4 CP_6
rigettando tutte le domande formulate nei loro confronti. CP_3
Il giudizio d'appello
La pronuncia di primo grado veniva impugnata, con appello principale dalla clinica e, CP_12 con appello incidentale adesivo, dai medici e CP_13 CP_2
pagina 5 di 18 Nel corso dell'appello decedeva e la causa veniva riassunta nei confronti della Persona_1 moglie.
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la casa di cura al pagamento in favore di quale erede di della minor somma di € Parte_1 Persona_1
651.088,56 oltre agli interessi compensativi, in luogo del maggior importo di € 1.527.869,00, mentre confermava la condanna dell' al pagamento in favore di in proprio Controparte_12 Parte_1 della somma di € 300.000,00 a titolo di lesione del rapporto parentale.
Accoglieva altresì la domanda di regresso esercitata dall' condannando il dott. Controparte_12
a tenere indenne e manlevata la struttura ospedaliera nella misura del 20% e il dott. CP_13 CP_2 nella misura del 30%.
Condannava infine quale erede di a restituire all' Parte_1 Persona_1 CP_12 uanto percepito in eccesso in esecuzione della pronuncia di condanna di primo grado, rispetto
[...]
a quanto riconosciuto in grado d'appello.
Il giudizio di cassazione
impugnava la sentenza della Corte d'Appello sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 342 c.p.c. sostenendo che, per quanto attiene la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal Per_1
l' aveva impugnato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte Controparte_12 in cui il Giudice di prime cure aveva quantificato e liquidato il danno biologico subito da Per_1 nella misura del 90% anziché dell'85%, come invece stimato dai CTU, nonché nella parte in
[...] cui era stata riconosciuta la personalizzazione massima del danno.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava l'impugnata sentenza per aver liquidato il danno biologico subito da sulla base delle tabelle del danno da premorienza adottate dal Persona_1
Tribunale di Milano, parametro liquidativo ritenuto non corretto, dovendo invece applicarsi una liquidazione proporzionale e non già decrescente.
Con il terzo motivo la ricorrente censurava la sentenza d'appello per omessa liquidazione del danno da invalidità temporanea.
pagina 6 di 18 Con il quarto motivo la ricorrente censurava la sentenza d'appello per non aver riconosciuto il danno morale soggettivo in favore di Persona_1
L' formulano a sua volta cinque motivi di ricorso incidentale. Controparte_12
Con il primo motivo di ricorso incidentale la casa di cura censurava la sentenza d'appello laddove aveva ritenuto risarcibili le spese mediche in favore di Persona_1
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l' censurava la sentenza d'appello Controparte_12 per aver riconosciuto il danno morale al coniuge del danneggiato, pur dopo aver affermato che il danno morale è una duplicazione inammissibile di quello biologico.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale l' censurava la sentenza d'appello nella Controparte_12 parte in cui aveva riconosciuto la personalizzazione del danno non patrimoniale subito da Per_1
“sulla base del fatto che lo stato di invalidità in cui era ridotta la vittima gli impediva di
[...] dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica” (così pag. 12 ordinanza della Cassazione).
Con il quarto motivo la casa di cura censurava la sentenza d'appello nella parte in cui, nel liquidare il danno da lesione del rapporto parentale subito da aveva applicato le tabelle milanesi Parte_1
“non a punti, ma con previsione di un minimo e di un massimo entro il quale è dato al giudice di scegliere la somma adeguata (ante 2022)” (così pag. 13 ordinanza della Cassazione).
Il dott. formulava a sua volta ricorso incidentale chiedendo, con il primo motivo, la CP_2 cassazione della sentenza d'appello per aver riconosciuto il danno patrimoniale per le spese mediche.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale censurava la sentenza nella parte in cui aveva liquidato il danno non patrimoniale subito da per lesione del rapporto parentale sulla base delle Parte_1 tabelle milanesi.
Con ordinanza n. 30461/24 pubblicata in data 26.11.2024 la Corte di Cassazione così statuiva: “La
Corte accoglie il secondo il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, nonché il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale dell' , ed il secondo motivo del ricorso Controparte_12 incidentale del dott. rigettati gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di CP_2
Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese”
Il giudizio di riassunzione
pagina 7 di 18 riassumeva il giudizio chiedendo, alla luce dei principi di diritti posti dalla Suprema Parte_1
Corte, la condanna dell' al pagamento in suo favore, in proprio e quale Controparte_12 erede di , della complessiva somma di € 1.470.051,5 o quella maggiore o minore Persona_1 ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle Controparte_12 somme dalla stessa corrisposte in forza della sentenza di secondo grado.
L' si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e chiedendo CP_12 Controparte_12 la rideterminazione del danno riflesso subito da per la lesione del rapporto parentale nella Parte_1 misura di € 76.819,00 e di escludere la personalizzazione del danno sofferto da NZ HI, con conseguente condanna di e dei suoi eredi alla restituzione dei maggiori importi Parte_1 corrisposti.
Si costituiva altresì in giudizio il dott. chiedendo il rigetto delle domande formulate da CP_14
e la rideterminazione del danno riflesso per la lesione del rapporto parentale nella somma Parte_1 di € 76.819,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Entrambi i convenuti segnalavano l'intervenuto decesso di in data 31 gennaio 2025 e Parte_1 instavano per l'interruzione del giudizio.
Tutte le altre parti convenute in giudizio, CP_3 CP_4 Controparte_5
, Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_6 Controparte_7
, , rimanevano contumaci. Controparte_15 Controparte_9
Il consigliere istruttore respingeva l'istanza di interruzione del giudizio e all'udienza del 30 settembre
2025 rimetteva la causa in decisione davanti al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che il decesso di non è stato comunicato dal suo Parte_1 procuratore;
pertanto, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 300 c.p.c., deve essere confermata l'ordinanza del consigliere istruttore di rigetto dell'istanza di interruzione del giudizio.
Priva di rilievo è inoltre la circostanza, segnalata dalla difesa di parte convenuta circa l'esistenza di una figlia di che avrebbe contestato la qualità di unica erede di , esulando Persona_1 Parte_1 tali questioni dall'ambito del presente giudizio di rinvio. pagina 8 di 18 Nel merito si osserva quanto segue.
In seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione sono tuttora sub iudice i seguenti punti:
a) la liquidazione del danno biologico da premorienza di Persona_1
b) la liquidazione del danno da invalidità temporanea subito da Persona_1
c) la liquidazione del danno morale subito da Persona_1
d) il riconoscimento o meno della personalizzazione del danno subito da Persona_1
e) la liquidazione del danno riflesso patito da . Parte_1
La liquidazione del danno biologico da premorienza
La Suprema Corte, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto da avente ad Parte_1 oggetto la liquidazione del danno biologico da premorienza, ha rilevato che “per operare tale liquidazione il giudice di appello ha utilizzato le tabelle milanesi, che, per il caso di premorienza, prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incide in maniera maggiore all'inizio, e minore alla fine”.
Costituisce invece principio di diritto che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (Cass. 41933/
2021; Cass. 15112/ 2024)” (così pagg.
5-6 ordinanza della corte di legittimità).
Pertanto, procedendo alla liquidazione del danno da premorienza in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte si osserva quanto segue.
Risulta pacificamente dagli atti di causa che all'epoca dei fatti (14 maggio 2013) Persona_1 aveva 67 anni e che in conseguenza dell'evento lesivo l'attore aveva riportato danno biologico, quantificato dal CTU misura dell' 85%. pagina 9 di 18 è deceduto in data 31.12.2021 a quasi nove anni dall'evento lesivo. Persona_1
Le Tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti (versione anno 2024) determinano il valore monetario del danno biologico dell'85% di un soggetto sessantasettenne nella misura di € 539.512,00.
La liquidazione contemplata dalle tabelle milanesi è riferita all'aspettativa media di vita, che, secondo i dati aggiornati al 2024, per un uomo in Italia è di 81 anni.
Poiché al momento dei fatti aveva 67 anni, la sua aspettativa di vita media era di Persona_1 ulteriori 14 anni.
Di conseguenza, atteso che è deceduto dopo nove anni dall'evento lesivo, il calcolo Persona_1 del danno da premorienza dovrà essere effettuato “considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità” (così in motivazione Cass. n. 41933/2021, richiamata dall'ordinanza di rinvio).
Pertanto, come correttamente evidenziato dalle parti convenute, il danno biologico da premorienza viene ad essere quantificato in € 346.829,14, importo così calcolato: valore danno biologico tabellare (€
539.512,00): anni di aspettativa di vita media (14) X anni di vita effettivamente vissuta (9).
Viceversa, non può essere accolto il criterio di liquidazione del danno, proposto dall'attrice in riassunzione, che ha utilizzato le tabelle di liquidazione del danno biologico, comprensive della liquidazione del danno morale, in quanto l'applicazione di tali valori comporterebbe la duplicazione delle voci risarcitorie (la liquidazione del danno morale sarà oggetto, infatti, di distinta liquidazione, v. infra).
Non può neppure ritenersi, come sostiene la difesa di parte attrice, che la quantificazione del danno biologico effettuata nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio non sia mai stata impugnata in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza d'appello, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata oggetto di specifico motivo d'appello, tanto è vero che la Corte d'Appello ha poi pagina 10 di 18 rideterminato il danno da premorienza secondo le tabelle del Tribunale di Milano, accogliendo le doglianze svolte dalla struttura ospedaliera.
La liquidazione del danno da invalidità temporanea
La Corte di Cassazione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, ha affermato che “la
Corte di Appello ha provveduto a liquidare il danno biologico per il caso di premorienza, che però, attenendosi alle tabelle, non include quello da invalidità temporanea”.
Pertanto, merita senz'altro accoglimento la domanda di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, da liquidarsi nella misura di € 20.580,00, come proposto dalla difesa di , in Parte_2 conformità a quanto già riconosciuto dal giudice di primo grado, considerato del resto che le parti convenute nulla hanno opposto in senso contrario.
La liquidazione del danno morale soggettivo
Nell'accogliere il quarto motivo di ricorso proposto da la Suprema Corte ha affermato Parte_1 che il giudice d'appello, nel calcolare il danno da premorienza, ha omesso la liquidazione del danno morale.
La Corte di legittimità ha osservato sul punto che “il giudice di secondo grado si esprime al passato, in quanto, morto il danneggiato, egli deve procedere ad una liquidazione del danno non più proiettata verso il futuro, ma basata sugli anni effettivamente vissuti dalla vittima, e lo fa applicando i criteri del danno da premorienza, dunque, limitandosi al risarcimento della invalidità permanente che quei criteri prevedono, e senza tener conto del danno da invalidità temporanea, come detto al precedente motivo, né del danno morale. Dunque, il danno morale non è stato liquidato. E doveva essere preso in considerazione”.
Ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della pagina 11 di 18 quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi
e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Cass., 901/ 2018)”.
In conclusione, ha demandato al giudice del rinvio di provvedere alla relativa liquidazione, verificando previamente se sia stata raggiunta la prova della sua sussistenza.
A tale riguardo si osserva quanto segue.
Nel caso in esame dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che in conseguenza dell'evento per cui è causa è risultato “affetto da quadro persistente ed irreversibile di tetraparesi con Persona_1 livello lesionale motorio c4 bilateralmente e sensitivo c5 a destra e c4 a sinistra (criterio a.s.i.a)”. La condizione di tetraplagia, conseguente all'evento per cui è causa, ha determinato “l'impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività quotidiana”, sicché le lesioni riportate configurano, secondo le valutazioni espresse dai CTU sulla base dei comuni barèmes, danno biologico nella misura dell'85%.
Nel contempo il collegio peritale ha accertato che residua “un grado di permanente sofferenza psico- fisica valutabile nella misura di 5 (cinque) punti su 5 (cinque)”.
Può pertanto ragionevolmente ritenersi, secondo massime di comuna esperienza, che la gravità dell'evento lesivo, in conseguenza del quale il HI è rimasto completamente paralizzato, con la necessità di assistenza continuativa, abbia determinato un'indubbia sofferenza interiore, riconosciuta dallo stesso collegio peritale nella misura massima, di cinque punti su cinque.
Per la liquidazione del danno derivante dalla sofferenza interiore, tenuto conto che Persona_1
è deceduto a distanza di nove anni dall'evento lesivo per cause indipendenti dai fatti oggetto di causa, si reputa corretto riconoscere il risarcimento del danno iure successionis, parametrando il danno alla vita effettiva del danneggiato, secondo un criterio di proporzionalità, in applicazione dei principi fissati dalla corte di legittimità per la liquidazione del danno biologico da premorienza.
Il danno morale viene quindi ad essere liquidato nell'importo di € 173.414,57, così calcolato: € 269.756
(danno da sofferenza interiore, desunta dalle tabelle del Tribunale di Milano – anno 2024 - per soggetti pagina 12 di 18 di 67 anni con percentuale di invalidità dell'85%): anni di aspettativa di vita media (14) X anni di vita effettivamente vissuta (9).
La personalizzazione del danno
La Corte di legittimità, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso incidentale svolto dalla struttura ospedaliera, relativo alla personalizzazione del danno, ha statuito quanto segue.
“I giudici di merito l'hanno riconosciuta nella misura del 5%. Ciò sulla base del fatto che lo stato di invalidità in cui era ridotta la vittima gli impediva di dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica.
Con questo motivo si contesta dunque la personalizzazione, facendo presente come in realtà i pregiudizi che hanno fondato la maggiorazione del risarcimento, andassero piuttosto considerati come ripercussioni normali e non straordinarie del fatto illecito.
Il motivo è fondato.
Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass.
5865/ 2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto. Da tale punto di vista, l'impossibilità di coltivare un passatempo, sia pure di durevole impegno, non è conseguenza anomala o straordinaria, è piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento”.
Da ciò consegue, quindi, in applicazione dei suesposti principi di diritto, che non possa essere riconosciuta la personalizzazione del danno.
Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, i giudici di merito avevano riconosciuto la personalizzazione del danno in favore del in quanto “lo stato di invalidità in cui era ridotta la Per_1 vittima gli impediva di dedicarsi alla banda comunale ed all'insegnamento, pur non professionale, della musica”, ma tali circostanze non possono giustificare la personalizzazione del danno, in quanto non costituiscono una “conseguenza anomala o straordinaria” dell'evento lesivo, ma “piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento”. pagina 13 di 18 Né possono essere esaminati i nuovi argomenti, svolti da parte attrice nell'atto di citazione in riassunzione, perché tardivi.
La liquidazione del danno riflesso per lesione del rapporto parentale
Nell'accogliere il quarto motivo di ricorso incidentale proposto dalla casa di cura e il CP_12 secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal dott. la Corte di legittimità ha statuito che il CP_2 danno da lesione del rapporto parentale sofferto dal coniuge del soggetto macroleso, Parte_1 dovrà essere liquidato sulla base di una tabella che preveda il sistema a punti e non con il vecchio sistema delle tabelle milanesi.
Anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)” (così
Cass. ord. n. 13540/2023).
Pertanto, si ritiene corretto liquidare il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale spettante all'attrice, nella sua qualità di coniuge del soggetto macroleso, applicando le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma le quali, a differenza di quelle del Tribunale di Milano, “contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (così testualmente la citata pronuncia n. 13540/2023). pagina 14 di 18 Orbene, dalla relazione illustrativa delle tabelle del Tribunale di Roma si evince che il valore punto prevede una componente fissa di € 3.474 per il danno morale sofferto dal congiunto della vittima e una variabile fino ad € 3.474 “in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro”.
In particolare è specificato nella relazione illustrativa che, mentre la prima componente di danno attiene all'aspetto interiore, la seconda componente riguarda l'aspetto dinamico relazionale, perché coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne, essendo “evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta l'assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte”.
Nel caso di specie, come ha correttamente allegato parte convenuta, la componente variabile non può essere riconosciuta in quanto, in seguito al rigetto del motivo di ricorso incidentale, è passata in giudicato la statuizione con cui la Corte d'Appello aveva già liquidato i danni patrimoniali per spese di cura ed assistenza nell'importo di € 299.170,50, importo calcolato per far fronte all'assistenza del sign. nell'arco di 24 ore (così pag. 26 sentenza d'appello). Per_1
Di conseguenza, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma conduce al seguente calcolo, già correttamente sviluppato dalla difesa dell'istituto nei suoi atti difensivi: rapporto di CP_12 parentela (coniugio) punti 20; età del danneggiato al momento del sinistro (67 anni) punti 4; età parente da risarcire (71 anni) punti 2, sicché il complessivo punteggio attribuibile alla sig.ra è di Parte_1
26 punti.
Pertanto, tenuto conto che il valore del punto è di € 3.474,00 e dell'invalidità del 85% residuata al sig.
per tale voce di danno può essere equitativamente riconosciuta all'attrice la complessiva Per_1 somma di € 76.819,00 (€ 3.474 x 26 punti x 85% invalidità).
In conclusione, ad in proprio e quale erede di deve essere Parte_1 Persona_1 riconosciuto l'ulteriore importo di € 617.642,71 e precisamente: € 346.829,14 + € 20.580,00 + €
173.414,57 + 76.819,00.
Sommando a tale importo, le spese di cura ed assistenza, liquidate con pronuncia passata in giudicato nell'importo di € 299.170,50, il danno subito da in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1 viene ad essere rideterminato, in linea capitale, in complessivi € 916.813,21.
[...]
pagina 15 di 18 Trattandosi di un debito di valore competono a parte attrice gli interessi legali, da calcolarsi, secondo i principi posti dalla Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza, come statuito dalla sentenza della Corte d'appello con pronuncia sul punto non impugnata.
Sulla somma così complessivamente liquidata spettano gli interessi nella misura legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo.
La rideterminazione degli importi spettanti a parte attrice in misura inferiore a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure comporta la condanna di e/o dei suoi eredi alla restituzione delle Parte_1 maggiori somme versate dall' in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_12 versamenti documentati attraverso la produzione delle relative contabili bancarie (v. doc. 2 fascicolo d'appello di . CP_12
Non essendo stata impugnata la sentenza d'appello nella parte in cui ha sancito il diritto dell'
[...] ad essere tenuto manlevato e indenne dal dott. quest'ultimo deve essere CP_12 CP_2 condannato a rifondere alla struttura ospedaliera il 30% di quanto dovrà corrispondere ad Parte_1
e/o ai suoi eredi in forza della presente sentenza.
Invece deve intendersi rinunciata la domanda di regresso, formulata nei precedenti gradi di giudizio dall' nei confronti perché non reiterata nel presente Controparte_12 Controparte_13 giudizio di rinvio.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, è opportuno ricordare che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. n. 32906/2022 e in senso analogo, Cass. n.
20289/2015).
Nel caso in esame, l'esito finale della lite vede la sostanziale ed effettiva soccombenza dell'
[...]
in quanto la domanda di risarcimento dei danni è stata accolta, sia pure per un importo CP_12 parzialmente inferiore a quanto domandato. pagina 16 di 18 Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali dei vari gradi di giudizio, sostenute da , che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. Parte_1
147/2022, secondo i valori medi desunti dall'importo riconosciuto alla parte vittoriosa.
La reciproca soccombenza dell' e di giustifica la Controparte_12 CP_2 compensazione delle spese dei vari gradi di giudizio tra le parti medesime.
Si dà atto, infine, che si è formato il giudicato interno per tutte le altre statuizioni rese dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3308/22, non impugnate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l al pagamento in favore di in proprio e Controparte_12 Parte_1 quale erede di , della complessiva somma di € 916.813,21, oltre agli interessi legali Persona_1 da calcolarsi sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza, il tutto oltre agli interessi nella misura legale dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
condanna e/o i suoi eredi a restituire all' quanto Parte_1 Controparte_12 percepito in eccesso, in esecuzione della sentenza di primo grado, rispetto a quanto liquidato con la presente sentenza;
condanna il dott. a tenere indenne e manlevare l' CP_14 Controparte_12 nella misura del 30% di quanto questi dovrà versare ad e/o ai suoi eredi in forza della Parte_1 presente sentenza;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di Controparte_12 Controparte_12 giudizio sostenuti da , che liquida, per il primo grado, in € 25.000,00, per il secondo grado Parte_1 in € 16.000,00, per il giudizio di cassazione in € 12.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in
€16.000,00, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nei rapporti tra l' Controparte_12
e
[...] CP_2
pagina 17 di 18 dichiara, per il resto, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
3308/22.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8 ottobre 2025
Il consigliere est.
IR D'LL
Il Presidente
CA AD
pagina 18 di 18