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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1144/2025 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Bognanni Giulia, in forza Parte_1 Parte_2 di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data il 26.05.2025
Per il PM: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della zia . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio.
In data 10.03.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta alla presenza dei ricorrenti, sig.ri e , nonché della sig.ra Pt_1 Parte_3 [...]
educatrice della struttura presso cui è ricoverata la interdicenda. Parte_4
pagina 1 di 3 All'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta (anziana di 90 anni) è Controparte_1 affetta da “disturbo neuro cognitivo di grado moderato con disturbi comportamentali e Wandering.
. Ipertensione arteriosa, diabete tipo 2” ed è stata dichiarata invalida civile Controparte_2 con necessità di assistenza continua (cfr. sub doc. 8 verbale accertamento invalidità del 3.08.2022). Tale diagnosi è stata confermata dalla struttura medica della RSA presso la quale è ricoverata la resistente. Nella relazione clinica del 13.12.2024 si è dato leggere che l'interdicenda è “paziente non autosufficiente, affetta da deficit cognitivo con disturbi comportamentali. Dipendente nelle funzioni elementari e strumentali di vita quotidiana con necessità di assistenza ed aiuto costanti” (cfr. sub doc. 3).
In sede di esame, l'interdicenda è stata in grado di riferire correttamente solo le proprie generalità, per il resto mostrandosi disorientata spazio-temporalmente (v. verbale d'udienza del 10.03.2025).
Il Collegio ritiene che, per la patologia medicalmente accertata da cui è affetta la che ha CP_1 reso necessario il suo ricovero in una RSA (“demenza con deficit cognitivo e comportamenti alterati di aggressività reattiva fisica e verbale e vagabondaggio con tentativo di fuga” – v. rel. clinica del 13.12.2024) e per l'esito dell'esame giudiziale, ricorrano i presupposti per la pronuncia di interdizione, risultando provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta perché non in grado, per la sua infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno una forma di efficace collaborazione, risultando necessaria una pronuncia di interdizione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1 16/12/1934;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Serafina Aceto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1144/2025 promossa da:
e entrambi con il patrocinio dell'avv. Bognanni Giulia, in forza Parte_1 Parte_2 di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data il 26.05.2025
Per il PM: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.01.2025 i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della zia . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio.
In data 10.03.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame della parte convenuta alla presenza dei ricorrenti, sig.ri e , nonché della sig.ra Pt_1 Parte_3 [...]
educatrice della struttura presso cui è ricoverata la interdicenda. Parte_4
pagina 1 di 3 All'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituita dal deposito telematico di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il PM nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta (anziana di 90 anni) è Controparte_1 affetta da “disturbo neuro cognitivo di grado moderato con disturbi comportamentali e Wandering.
. Ipertensione arteriosa, diabete tipo 2” ed è stata dichiarata invalida civile Controparte_2 con necessità di assistenza continua (cfr. sub doc. 8 verbale accertamento invalidità del 3.08.2022). Tale diagnosi è stata confermata dalla struttura medica della RSA presso la quale è ricoverata la resistente. Nella relazione clinica del 13.12.2024 si è dato leggere che l'interdicenda è “paziente non autosufficiente, affetta da deficit cognitivo con disturbi comportamentali. Dipendente nelle funzioni elementari e strumentali di vita quotidiana con necessità di assistenza ed aiuto costanti” (cfr. sub doc. 3).
In sede di esame, l'interdicenda è stata in grado di riferire correttamente solo le proprie generalità, per il resto mostrandosi disorientata spazio-temporalmente (v. verbale d'udienza del 10.03.2025).
Il Collegio ritiene che, per la patologia medicalmente accertata da cui è affetta la che ha CP_1 reso necessario il suo ricovero in una RSA (“demenza con deficit cognitivo e comportamenti alterati di aggressività reattiva fisica e verbale e vagabondaggio con tentativo di fuga” – v. rel. clinica del 13.12.2024) e per l'esito dell'esame giudiziale, ricorrano i presupposti per la pronuncia di interdizione, risultando provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta perché non in grado, per la sua infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno una forma di efficace collaborazione, risultando necessaria una pronuncia di interdizione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] il Controparte_1 16/12/1934;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Serafina Aceto
pagina 3 di 3