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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 551/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI AN EL, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 551/2020, tra le seguenti parti:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mariottirno, giusta procura in atti;
- appellante
(C.F.: ), quale procuratore di sé Parte_2 C.F._1 medesimo;
- appellato
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Campobasso;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 96/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venafro nel giudizio civile iscritto al n. 534/2019 R.G.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 26/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione del 30/06/2020 l' ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 96/2020, con la quale il Giudice di Pace di Venafro, all'esito del giudizio iscritto al n. 354/2019 R.G., ha accolto l'opposizione di e ha Parte_2 annullato la cartella di pagamento n. 05320190001501259000, notificata tramite PEC sotto forma di documento informatico e priva di firma digitale.
Con l'odierna impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della cartella esattoriale, per omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. e sulla legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC. Ha, altresì, reiterato le deduzioni svolte in primo grado a sostegno della legittimità della notifica e della legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/81.
Con comparsa del 17/12/2020 si è costituito in giudizio eccependo: Parte_2
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'
[...]
si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni esposte in primo Parte_1 grado, ovvero per violazione dei limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. con riferimento alle sentenze decise secondo equità, ovvero dell'art. 618 c.p.c. per inappellabilità della sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi;
- l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Campobasso quale foro erariale, in quanto nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato la competenza si determina in base alla sede del competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
- il difetto di procura alle liti per due ordini di motivi: la procura allegata all'atto di appello è stata rilasciata in data 18/03/2020 facendo riferimento al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, che però è stata introdotto successivamente;
è stata rilasciata ad un avvocato del libero foro. - il difetto di legittimazione dell' per carenza di Parte_1 interesse ad agire;
- l'infondatezza dell'appello.
Con comparsa del 26/11/2020 si è costituita in giudizio , Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare ed assorbente, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di una delle condizioni dell'azione, e cioè dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, per l'effetto estromettendola dal presente giudizio;
nel merito, di accogliere l'appello proposto dall' stante l'infondatezza delle censure eccepite dal Controparte_3 contribuente nel giudizio di primo grado.
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, la causa, assegnata a questo giudice il 14/06/2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/02/2025.
OSSERVA
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art. 342 c.p.c. prescrive che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, le parti della sentenza di primo grado che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di appello proposto dall' Parte_1 si evincono le parti della sentenza del giudice di prime cure che l'appellante ha inteso impugnare ed è, in ogni caso, possibile desumere le modifiche richieste in merito alle parti della sentenza impugnata.
Pertanto, si ritiene che l'appello abbia superato la soglia dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Infatti, sul punto, preme rilevare come la Giurisprudenza maggioritaria sia costante nell'affermare che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello, il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata” (Cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019).
Pertanto, essendo state indicate le parti della sentenza di primo grado oggetto di censura ed essendo chiare a questo Giudice le modifiche che l'appellante intende richiedere rispetto alla sentenza impugnata, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
L'art. 339, terzo comma, c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. possono essere appellate esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. L'art. 113, al secondo comma, prevede che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda euro 1.100,00 (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Al fine di stabilire se il giudice di pace debba decidere secondo diritto o secondo equità, deve determinarsi il valore della controversia facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 10 c.p.c. e guardare alla domanda come formulata al momento della introduzione del giudizio (v. in tema, Cass. 2966/13; 12900/14).
Nel caso di specie, la controversia trae origine dall'opposizione proposta da Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 05320190001501259000, notificata via PEC
[...] in data 01/05/2019, con la quale l'Agente della riscossione gli ha intimato il pagamento della somma di euro 908,43. Pertanto, il valore della lite, pacificamente inferiore al limite di euro 1.100,00, impone di ritenere che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso nella motivazione.
La sentenza impugnata concerne pacificamente una controversia di valore inferiore a 1.100 euro e pertanto deve considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. ancorché manchi nella sentenza la specifica indicazione che la decisione è stata resa secondo equità (cfr. Cass. 769/2021; Cass. 5287/2012).
Pertanto, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., tale sentenza poteva essere appellata soltanto per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Le decisioni adottate secondo il principio di equità sono sottoponibili ad appello a “critica vincolata”, vale a dire che possono essere gravate solo nel caso venga contestata la violazione dei parametri richiamati nell'articolo.
L' ha censurato la sentenza del Giudice di Pace per Parte_1 omessa pronuncia sulla sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c., nonché per violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti impositivi e della riscossione a mezzo PEC (artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973; art. 60 D.P.R. n. 600/1973; art. 6 D.P.R. n. 68/2005; art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005).
Tali censure integrano i motivi riconducibili ai limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che si denunciano violazioni procedimentali e principi regolatori della materia tributaria e processuale, con riferimento all'efficacia, validità e perfezionamento della notificazione via PEC.
Ne consegue che l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c..
Tuttavia, un ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dalla parte appellata attiene alla violazione dell'art. 618 c.p.c., secondo cui le cause aventi ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono decise con sentenze non impugnabili.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al “principio dell'apparenza”, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza. Si è affermato, al riguardo, in giurisprudenza, che “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23 dicembre 2008 n. 30201; conf. Cass. civ. 14 dicembre 2007 n. 26294; 17 maggio 2007 n. 11455; 24 aprile 2007 n. 9867).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazioni inerenti al procedimento esecutivo, assume decisivo rilievo la qualificazione, espressa od implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che resta esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre va proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, qualora la definizione sia stata di opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9201 del 1997, sul punto cfr. SSUU, n. 182/1999 e, più di recente, Cass. n. 36500/2021). In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'esclusione del rimedio dell'impugnazione della sentenza in appello si fonda sulla qualificazione data all'azione dal giudice che ha emesso il provvedimento, in applicazione del principio dell'apparenza. Sulla base di tale principio, infatti, che dà rilievo alla qualificazione giuridica formale data alla fattispecie dal giudice, indipendentemente dalla sua correttezza, si determinerà l'identificazione del rimedio esperibile, con la conseguenza che nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la sentenza sarà impugnabile in appello, mentre se l'azione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, allora sarà esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 Cost. Nell'ipotesi in cui invece, il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, allora la qualificazione dell'opposizione spetterà d'ufficio al giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass. n. 3404 del 2002).
Nel caso di specie, l'opponente aveva dedotto motivi di opposizione sia attinenti a vizi formali della cartella riconducibili all'art. 617 c.p.c. (notifica a mezzo PEC priva di firma digitale, omessa indicazione delle modalità e dell'organo cui ricorrere, nonché della possibilità di riesame in autotutela), sia relativi al merito della pretesa (illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981) riconducibili all'art. 615 c.p.c.
Tuttavia, il Giudice di Pace, nel pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento, ha accolto l'opposizione unicamente per il vizio di notifica della cartella, ritenendo nulla la notificazione a mezzo PEC priva di firma digitale, e non si è pronunciato sugli ulteriori motivi di opposizione concernenti la debenza delle somme iscritte a ruolo.
Ne consegue che la sentenza impugnata, sebbene l'opposizione contenesse motivi misti, debba essere qualificata come decisione resa su opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto il provvedimento ha riguardato esclusivamente un vizio formale dell'atto esecutivo.
Si osserva, inoltre, che l'opponente ha introdotto il giudizio di primo grado con “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento”, senza ulteriori riferimenti normativi. Il Giudice di Pace, nella parte in fatto della sentenza, ha menzionato l'espressione “atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.”, senza tuttavia procedere ad una effettiva qualificazione giuridica dell'opposizione nella motivazione.
In difetto di tale qualificazione, spetta a questo giudice dell'appello procedere d'ufficio alla corretta individuazione del tipo di opposizione, anche ai fini della verifica dell'ammissibilità del gravame.
La pronuncia impugnata, avendo deciso soltanto su un vizio di notifica della cartella, deve pertanto essere qualificata come sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., essa è inappellabile.
L'art. 618 comma 3 c.p.c. prevede quindi espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506., n. 9696, Trib. Potenza, 30 aprile 2009 e Cass. n. 11308 del 2011).
La sentenza di primo grado n. 96/2020 risulta pertanto inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c.
Preme a questo giudice tuttavia evidenziare, nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che non solo la decisione assunta dal giudice di pace contenga una motivazione solo apparente e dal contenuto contrastante con la disciplina normativa rilevante e con la giurisprudenza dominante, ma anche che il giudice di pace fosse incompetente a trattare e decidere la controversia, stante la riserva in favore del Tribunale per le controversie relative ai giudizi di esecuzione ed opposizione alla stessa. Tale difetto, non è mai stato rilevato dalle parti convenute in primo grado, né posto quale motivo di appello. Pertanto, ogni statuizione sia nel merito che in rito, è impedita a questo giudice che, in ragione della previsione di inappellabilità delle pronunce ex art. 617 c.p.c., sebbene non sia condivisibile in alcuna parte il contenuto della decisone assunta dal giudice di pace.
Le spese di lite saranno integralmente compensate, in ragione della pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto dall' avverso Parte_1 la sentenza n. 96/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venafro.
Spese compensate.
Isernia, 7.12.2025
Il giudice
RI AN EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI AN EL, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 551/2020, tra le seguenti parti:
(C.F. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Mariottirno, giusta procura in atti;
- appellante
(C.F.: ), quale procuratore di sé Parte_2 C.F._1 medesimo;
- appellato
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Campobasso;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 96/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venafro nel giudizio civile iscritto al n. 534/2019 R.G.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 26/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione del 30/06/2020 l' ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 96/2020, con la quale il Giudice di Pace di Venafro, all'esito del giudizio iscritto al n. 354/2019 R.G., ha accolto l'opposizione di e ha Parte_2 annullato la cartella di pagamento n. 05320190001501259000, notificata tramite PEC sotto forma di documento informatico e priva di firma digitale.
Con l'odierna impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della cartella esattoriale, per omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c. e sulla legittimità della notifica effettuata a mezzo PEC. Ha, altresì, reiterato le deduzioni svolte in primo grado a sostegno della legittimità della notifica e della legittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L n. 689/81.
Con comparsa del 17/12/2020 si è costituito in giudizio eccependo: Parte_2
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'
[...]
si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni esposte in primo Parte_1 grado, ovvero per violazione dei limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. con riferimento alle sentenze decise secondo equità, ovvero dell'art. 618 c.p.c. per inappellabilità della sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi;
- l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Campobasso quale foro erariale, in quanto nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato la competenza si determina in base alla sede del competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
- il difetto di procura alle liti per due ordini di motivi: la procura allegata all'atto di appello è stata rilasciata in data 18/03/2020 facendo riferimento al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Isernia, che però è stata introdotto successivamente;
è stata rilasciata ad un avvocato del libero foro. - il difetto di legittimazione dell' per carenza di Parte_1 interesse ad agire;
- l'infondatezza dell'appello.
Con comparsa del 26/11/2020 si è costituita in giudizio , Controparte_2 contestando le avverse pretese e chiedendo, in via preliminare ed assorbente, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di una delle condizioni dell'azione, e cioè dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, per l'effetto estromettendola dal presente giudizio;
nel merito, di accogliere l'appello proposto dall' stante l'infondatezza delle censure eccepite dal Controparte_3 contribuente nel giudizio di primo grado.
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia, la causa, assegnata a questo giudice il 14/06/2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/02/2025.
OSSERVA
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art. 342 c.p.c. prescrive che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, le parti della sentenza di primo grado che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ebbene, dalla lettura dell'atto di appello proposto dall' Parte_1 si evincono le parti della sentenza del giudice di prime cure che l'appellante ha inteso impugnare ed è, in ogni caso, possibile desumere le modifiche richieste in merito alle parti della sentenza impugnata.
Pertanto, si ritiene che l'appello abbia superato la soglia dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Infatti, sul punto, preme rilevare come la Giurisprudenza maggioritaria sia costante nell'affermare che: “non può considerarsi aspecifico il motivo di appello, il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata” (Cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019).
Pertanto, essendo state indicate le parti della sentenza di primo grado oggetto di censura ed essendo chiare a questo Giudice le modifiche che l'appellante intende richiedere rispetto alla sentenza impugnata, l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
L'art. 339, terzo comma, c.p.c. prevede che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. possono essere appellate esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. L'art. 113, al secondo comma, prevede che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda euro 1.100,00 (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Al fine di stabilire se il giudice di pace debba decidere secondo diritto o secondo equità, deve determinarsi il valore della controversia facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 10 c.p.c. e guardare alla domanda come formulata al momento della introduzione del giudizio (v. in tema, Cass. 2966/13; 12900/14).
Nel caso di specie, la controversia trae origine dall'opposizione proposta da Pt_2
avverso la cartella di pagamento n. 05320190001501259000, notificata via PEC
[...] in data 01/05/2019, con la quale l'Agente della riscossione gli ha intimato il pagamento della somma di euro 908,43. Pertanto, il valore della lite, pacificamente inferiore al limite di euro 1.100,00, impone di ritenere che la sentenza impugnata sia stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso nella motivazione.
La sentenza impugnata concerne pacificamente una controversia di valore inferiore a 1.100 euro e pertanto deve considerarsi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. ancorché manchi nella sentenza la specifica indicazione che la decisione è stata resa secondo equità (cfr. Cass. 769/2021; Cass. 5287/2012).
Pertanto, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., tale sentenza poteva essere appellata soltanto per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Le decisioni adottate secondo il principio di equità sono sottoponibili ad appello a “critica vincolata”, vale a dire che possono essere gravate solo nel caso venga contestata la violazione dei parametri richiamati nell'articolo.
L' ha censurato la sentenza del Giudice di Pace per Parte_1 omessa pronuncia sulla sanatoria dei vizi della notifica ex artt. 156 e 160 c.p.c., nonché per violazione delle norme che disciplinano la notificazione degli atti impositivi e della riscossione a mezzo PEC (artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973; art. 60 D.P.R. n. 600/1973; art. 6 D.P.R. n. 68/2005; art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005).
Tali censure integrano i motivi riconducibili ai limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che si denunciano violazioni procedimentali e principi regolatori della materia tributaria e processuale, con riferimento all'efficacia, validità e perfezionamento della notificazione via PEC.
Ne consegue che l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c..
Tuttavia, un ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dalla parte appellata attiene alla violazione dell'art. 618 c.p.c., secondo cui le cause aventi ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono decise con sentenze non impugnabili.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al “principio dell'apparenza”, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice “a quo”, cioè dal giudice che ha emesso il provvedimento, a prescindere dalla sua correttezza. Si è affermato, al riguardo, in giurisprudenza, che “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.” (Cass. civ., 23 dicembre 2008 n. 30201; conf. Cass. civ. 14 dicembre 2007 n. 26294; 17 maggio 2007 n. 11455; 24 aprile 2007 n. 9867).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazioni inerenti al procedimento esecutivo, assume decisivo rilievo la qualificazione, espressa od implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che resta esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre va proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, qualora la definizione sia stata di opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9201 del 1997, sul punto cfr. SSUU, n. 182/1999 e, più di recente, Cass. n. 36500/2021). In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'esclusione del rimedio dell'impugnazione della sentenza in appello si fonda sulla qualificazione data all'azione dal giudice che ha emesso il provvedimento, in applicazione del principio dell'apparenza. Sulla base di tale principio, infatti, che dà rilievo alla qualificazione giuridica formale data alla fattispecie dal giudice, indipendentemente dalla sua correttezza, si determinerà l'identificazione del rimedio esperibile, con la conseguenza che nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la sentenza sarà impugnabile in appello, mentre se l'azione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, allora sarà esperibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 Cost. Nell'ipotesi in cui invece, il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, allora la qualificazione dell'opposizione spetterà d'ufficio al giudice dell'impugnazione non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass. n. 3404 del 2002).
Nel caso di specie, l'opponente aveva dedotto motivi di opposizione sia attinenti a vizi formali della cartella riconducibili all'art. 617 c.p.c. (notifica a mezzo PEC priva di firma digitale, omessa indicazione delle modalità e dell'organo cui ricorrere, nonché della possibilità di riesame in autotutela), sia relativi al merito della pretesa (illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981) riconducibili all'art. 615 c.p.c.
Tuttavia, il Giudice di Pace, nel pronunciare l'annullamento della cartella di pagamento, ha accolto l'opposizione unicamente per il vizio di notifica della cartella, ritenendo nulla la notificazione a mezzo PEC priva di firma digitale, e non si è pronunciato sugli ulteriori motivi di opposizione concernenti la debenza delle somme iscritte a ruolo.
Ne consegue che la sentenza impugnata, sebbene l'opposizione contenesse motivi misti, debba essere qualificata come decisione resa su opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto il provvedimento ha riguardato esclusivamente un vizio formale dell'atto esecutivo.
Si osserva, inoltre, che l'opponente ha introdotto il giudizio di primo grado con “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento”, senza ulteriori riferimenti normativi. Il Giudice di Pace, nella parte in fatto della sentenza, ha menzionato l'espressione “atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.”, senza tuttavia procedere ad una effettiva qualificazione giuridica dell'opposizione nella motivazione.
In difetto di tale qualificazione, spetta a questo giudice dell'appello procedere d'ufficio alla corretta individuazione del tipo di opposizione, anche ai fini della verifica dell'ammissibilità del gravame.
La pronuncia impugnata, avendo deciso soltanto su un vizio di notifica della cartella, deve pertanto essere qualificata come sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c., essa è inappellabile.
L'art. 618 comma 3 c.p.c. prevede quindi espressamente l'inappellabilità della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506., n. 9696, Trib. Potenza, 30 aprile 2009 e Cass. n. 11308 del 2011).
La sentenza di primo grado n. 96/2020 risulta pertanto inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma 3, c.p.c.
Preme a questo giudice tuttavia evidenziare, nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che non solo la decisione assunta dal giudice di pace contenga una motivazione solo apparente e dal contenuto contrastante con la disciplina normativa rilevante e con la giurisprudenza dominante, ma anche che il giudice di pace fosse incompetente a trattare e decidere la controversia, stante la riserva in favore del Tribunale per le controversie relative ai giudizi di esecuzione ed opposizione alla stessa. Tale difetto, non è mai stato rilevato dalle parti convenute in primo grado, né posto quale motivo di appello. Pertanto, ogni statuizione sia nel merito che in rito, è impedita a questo giudice che, in ragione della previsione di inappellabilità delle pronunce ex art. 617 c.p.c., sebbene non sia condivisibile in alcuna parte il contenuto della decisone assunta dal giudice di pace.
Le spese di lite saranno integralmente compensate, in ragione della pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto dall' avverso Parte_1 la sentenza n. 96/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venafro.
Spese compensate.
Isernia, 7.12.2025
Il giudice
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