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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
18 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2167 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leggiero, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 586/2023 del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, pubblicata in data 24/7/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato alle dipendenze della attuale Eni S.p.a. esercente Controparte_1 attività nel settore del Gas-Acqua, con sede in loc. Arzano-Gaeta (LT), con la qualifica di operaio di produzione per oltre dieci anni e cioè dal 14.06.1972 al 31.01.1985 e di essere stato esposto, in ragione delle mansioni espletate, a polveri di amianto in una concentrazione di almeno 0,1 ff.cc., conveniva in giudizio l' davanti al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le Pt_1 seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione dei benefici attribuiti dall'art. 13 c. 8 l. 257/92 e successive modifiche ed integrazioni consistente nell'incremento della anzianità contributiva e per l'effetto condannare l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al ricorrente i benefici
[...] previdenziali previsti dalla citata norma mediante il ricalcolo della posizione contributiva moltiplicando per il coefficiente pari ad 1,5 per l'intero periodo di contribuzione o per quel coefficiente che il Giudice adito riterrà opportuno applicare Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' , ha così disposto: “-accerta e dichiara il diritto del ricorrente Pt_1 all'applicazione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/92 e per l'effetto condanna l' in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del beneficio in favore del ricorrente oltre interessi come per legge;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. alle spese Pt_1 di lite in favore del ricorrente con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in
2.500,00 oltre spese generali pone le spese liquidate al ctu con separato decreto a carico dell' . Pt_1
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall' non potevano trovare accoglimento in quanto il termine di 180 gg, con Pt_1 decorrenza dal 15/6/2005, di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 27 ottobre 2004, non si applica ai lavoratori che avevano già presentato domanda precedentemente a quella data, come nel caso del ricorrente che aveva richiesto la certificazione attestante l'esposizione all'amianto in data 07/06/96,
e non poteva dirsi spirato neppure il termine di tre anni ex art. 47 D.P.R. 639/1970 tra il deposito del ricorso e la conclusione del procedimento amministrativo;
ii) l'istruttoria testimoniale espletata aveva evidenziato che il ricorrente per lunghi periodi aveva svolto attività a contatto con l'amianto presente non solo nelle tubazioni ma anche nelle tute e guanti di amianto usati, e nell'ambiente di lavoro;
iii) il CTU nominato aveva affermato che il ricorrente era stato esposto “per un periodo non inferiore a dieci anni ( tra il 1972 ed il 1985) con criterio di verosimiglianza scientifica, alla inalazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” ; iv) tali emergenze probatorie consentivano di riconoscere il diritto del ricorrente all'applicazione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/92, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore Pt_1 del relativo beneficio, oltre interessi legali.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' che con un unico ed articolato motivo di Pt_1 censura lamenta la violazione dell'art 2943 cc in relazione all'art. 13 della legge n. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di prescrizione non avendo tenuto conto del fatto che, come documentalmente provato, il ricorrente aveva avuto piena consapevolezza della propria esposizione all'amianto già in data 7 giugno 1996 quando, cioè, aveva fatto richiesta di certificazione all'Inail. Afferma, quindi, che ignorando tale dato fattuale il giudice ha poi fatto decorrere il dies a quo della prescrizione decennale del diritto rivendicato dalla diffida inoltrata via pec all' il 16 novembre 2018 invece che dalla Pt_1 menzionata richiesta all'Inail, come eccepito dall'appellante in primo grado con argomentazione confortata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 27761/20; 30158/2022) in base alla quale la prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, 1. n. 257/1992, decorre dal momento in cui il lavoratore ha consapevolezza della suddetta esposizione. Osserva quindi l'Istituto che, nel caso in esame, erano decorsi 22 anni dalla richiesta di certificazione all'Inail del 7 giugno 1996, effettivo momento in cui il ricorrente aveva acquisito piena consapevolezza del proprio diritto, e la diffida all' del 16 novembre 2018, con Pt_1 conseguente prescrizione del relativo diritto.
La censura è fondata.
Rileva il Collegio in merito che, come ribadito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del
1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935). Il termine di prescrizione decennale decorre, quindi, dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell'esposizione all'amianto e della sua durata, che costituiscono “"fatti", la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale” (così, Cass. n. 2856 del 02/02/2017 e, in senso conforme, Cass. n. 4283 del
20/02/2020).
La S.C., anche con la recente ordinanza n. 10225/2024, ha ribadito il principio per il quale: “La consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n.
25779) e devono essere positivamente e puntualmente accertate”. Il Collegio ritiene dunque di non discostarsi dai principi sanciti dalla Suprema Corte, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, individuando come momento da cui far decorrere la prescrizione quello della consapevolezza effettiva o potenziale dell'esposizione qualificata.
Il momento di tale consapevolezza può essere individuato alla data della presentazione all'Inail della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'esposizione (Cass.2856/17, Cass.2842/20,
14599/22), data nella quale deve quindi individuarsi il “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione.
Nella fattispecie, è documentalmente provato che tale domanda risale al 7 giugno 1996 e cioè ben oltre dieci anni antecedenti alla diffida inoltrata a mezzo pec dal patronato all' in data 16 Pt_1 novembre 2018, data in cui la prescrizione era dunque ampiamente maturata in mancanza di prova del compimento di eventuali atti interruttivi.
L'appello proposto dall' deve, pertanto, essere accolto e in riforma della gravata sentenza deve Pt_1 essere rigettato il ricorso presentato in rimo grado da . Controparte_1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari di quelle della Ctu del primo grado di giudizio, come ivi liquidate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado presentato da . Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_1 doppio grado di giudizio in favore dell' che liquida, per il primo grado, in complessivi € 2.500,00 Pt_1
e per il presente in complessivi € 2.000,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese della Ctu di primo grado, come ivi liquidate, a carico della parte appellata.
Roma, 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa