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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/11/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
845 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati Giorgio Razeto ( , Massimo Conti Email_1
( e IU GR Email_2
( e presso il loro studio in Casale Email_3
Monferrato, Via Giovanni Lanza n. 105, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, e per l' CP_2 [...]
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F. PEC P.IVA_3
, domiciliataria in Torino, via Email_4 dell'Arsenale n. 21
- resistente -
Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare. All'udienza di discussione, disposta con modalità ex art. 127 ter cpc, i difensori hanno concluso come riportato nelle note scritte depositate nel termine concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 Parte_1 assistente amministrativa di ruolo ed in servizio dall'a.s. 2007/08 alll'a.s.
2019/2020 presso l di BO quale facente funzione Controparte_4 di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (SG), ha adito il giudice del Lavoro di questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge, applicando eventualmente in via subordinata la sanzione (conservativa) ritenuta più idonea;
B) reintegrare in servizio la signora con ricostruzione della Parte_1 carriera a fini giuridici, economici e previdenziali;
C) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. CP_2
63,comma 2, del T.U. del pubblico impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
D) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti CP_2 dalla ricorrente nella misura che sarà determinata in corso di causa”.
Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1 articolata memoria difensiva contestando la fondatezza delle domande azionate e chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente.
Sentite le parti in udienza, preso atto dell'impossibilità di una definizione transattiva, la causa è stata istruita con integrazione documentale, ampiamente discussa e infine decisa.
§§§
2 La ricorrente, assistente amministrativa in servizio presso l'I.I.S. D'ADDA di Varallo al momento dell'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è causa, chiede l'annullamento della sanzione del licenziamento con preavviso, irrogata con provvedimento n. 7659 del 13 maggio 2024, (vedi sanzione disciplinare all. H parte resistente).
A sostegno dell'impugnazione proposta la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio presso l'Istituto di istruzione superiore “V.
Lancia” di BO (VC) in qualità di facente funzioni di Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (SG) fino al 31 agosto 2020;
- di aver ricevuto, in data 25 maggio 2023, la seguente contestazione disciplinare:
“Oggetto: Contestazione di addebiti ex art. 55 bis D.Lgs.165/2001 e s.m.
In data 27.04.2023 il Revisore dei Conti dell'Istituto di Istruzione Superiore
“V. Lancia“ di BO (VC), dott.ssa ha inoltrato alla DGR Per_1
Piemonte copia dell'esposto presentato alla Procura Territoriale presso la
Corte dei Conti con il quale segnalava alcune presunte irregolarità riferibili agli anni dal 2007 al 2020 riscontrate nel bilancio dell'Istituto di
Istruzione Superiore “V. Lancia“ di BO (VC).
Dalla lettura del su citato esposto, cui si fa integrale rinvio e che si allega alla presente, si riscontrano gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto scolastico presso il quale Lei ha prestato servizio in qualità di (SG) Direttore dei Servizi Generali Amministrativi F. F. dal 01 settembre 2007 al 31 agosto 2020. Le predette irregolarità potrebbero essere riconducibili alla Sua specifica attività che, se accertate, costituiscono gravi responsabilità di ordine disciplinare.
Dalla documentazione acquisita si rilevano le seguenti criticità:
1 mancata o irregolare denuncia dall'anno 2011 al 2019 CP_5 che ha determinato l'importo a debito per l'Istituto scolastico per un ammontare pari a € 18.313,06 tra contributi previdenziali dovuti e sanzioni
(così come emerge dall' invito a regolarizzare del 11/04/2023 trasmesso dall ); CP_6
3 2 mancata o irregolare presentazione del modello 770/2017 che ha determinato l'iscrizione a ruolo dell' di una cartella di Controparte_7 pagamento per un debito pari a € 14.735,99 (come si evince dall'estratto ruolo del 13/04/23 trasmesso dall;
CP_8
3 situazione dei residui non chiara (in alcuni casi i creditori risultano “da definire” nonostante siano residui passivi risalenti);
4 Dalla documentazione agli atti emergono inoltre anomali accrediti a Suo favore per missioni (di cui non è stata trovata traccia dei documenti giustificativi), indennità di amministrazione e somme percepite utilizzando il fondo di Istituto, come oltre raggruppati e meglio esplicitati nella tabella riepilogativa contenuta nell'esposto da cui trae origine la presente contestazione, che si ribadisce costituisce parte integrante della presente, per un ammontare totale di € 121.230,97:
° missioni, effettuate dal 2007 al 2019, che si ripetono mensilmente con rimborso di importi spesso esosi.
A mero titolo di esempio si indicano in particolare le missioni ricorrenti nei mesi di giugno (nel 2011 rimborsati € 600; nel 2012 rimborsati € 795,00; nel 2013 rimborsati € 700; nel 2014 rimborsati € 600) e nel mese di ottobre
2009 per € 488,00 e € 336,00;
• indennità di amministrazione non spettanti, anche queste ripetute mensilmente, dal 2007 al 2014.
A mero titolo di esempio nel 2014 ammontano a circa 7.992,00- nel 2013
a circa € 12.912,72 – nel 2012 a circa 11.000,00;
• somme percepite dal fondo d'istituto per importi eccessivi non dovuti.
A mero titolo di esempio nel medesimo anno (il 2008) risultano accrediti a
Suo favore a settembre per € 1.850,00 a ottobre per € 1.665,00 e a novembre per € 462,50;
Tali condotte, aldilà dei profili relativi alla responsabilità contabile e penale, rilevano disciplinarmente poiché in contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e buona fede di cui agli artt. 3, commi 1, 2 e 3 e 10, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – adottato con D.P.R. n. 62 del
2013 nonché con quanto contrattualmente previsto e come tali, se
4 accertate, sanzionabili ai sensi degli artt. 92 e segg. CCNL 2006/2009 e degli artt. 11 e segg. CCNL 2016/2018 di comparto e pertanto Le vengono formalmente contestate nell'ambito del procedimento disciplinare che si intende avviare a Suo carico con la presente comunicazione [ omissis].”
- di aver presentato le proprie difese nel procedimento evidenziando che le contestazioni erano tutte fondate su un'istruttoria “generica, incompleta e radicalmente errata, poiché non ha fornito adeguate prove a supporto delle contestazioni mosse e si è basata su valutazioni sommarie e non oggettive, senza considerare la complessità delle mansioni svolte dalla ricorrente e il contesto operativo in cui si trovava ad agire” e comunque tutte tardive in quanto relative a fatti relativi al periodo 2007-2019 e comunque appresi, nel corso degli anni, dai diversi organi di controllo della
Pubblica Amministrazione;
- di essere stata sanzionata con provvedimento del 13 maggio 2024 per i fatti contestati ai punti 3° e 4°, “ritenuti sufficienti a delineare una condotta complessiva connotata da gravi comportamenti non consoni alla funzione rivestita”;
- di aver impugnato con PEC del 3 luglio 2024 il licenziamento intimato il Parte 13 maggio 2024 dall' per il , in quanto “palesemente CP_3 illegittimo, in quanto tardivo e basato su fatti inesistenti o comunque non provati in modo adeguato, e comunque del tutto sproporzionato rispetto alle eventuali mancanze contestate, considerando anche l'assenza di precedenti disciplinari e la sua lunga e ineccepibile carriera professionale”.
Il resistente nelle proprie difese così ricostruisce le seguenti CP_1 cadenze temporali del procedimento disciplinare per cui è processo, anche in considerazione della eccepita tardività delle contestazioni e degli approfondimenti richiesti all'udienza del 15.4.2025 sul procedimento disciplinare sospeso:
-In data 27 aprile 2023 il Revisore dei conti dell'Istituto LANCIA di
BO, dott.ssa inoltra all'USR Piemonte una copia Persona_2 dell'esposto inviato alla Procura della Corte dei Conti (e alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli), nel quale segnala le diverse
5 irregolarità riscontrate nel bilancio della scuola e riferite alla gestione dell'odierna ricorrente in qualità di SG, per il periodo settembre 2007 – agosto 2020 (doc. B); Contr
- in data 17.05.2023, l chiede informazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in merito all'eventuale pendenza di procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, senza ottenere riscontro (all. 2);
- in data 25.05.2023 (nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 55 bis del
D.Lgs. n. 165/2001), l'UPD attiva il procedimento disciplinare mediante la contestazione degli addebiti, convocando contestualmente la ricorrente per l'audizione a difesa per il giorno 5.07.2023 (doc. C);
- in data 30.06.23 la ricorrente chiede un differimento dell'audizione, differimento concesso con nota in pari data e fissazione dell'audizione al
5.09.2023 (con conseguente spostamento dei termini della durata del procedimento di 62 giorni) (all. 4);
- in data 3.07.23 l'UPD, persistendo la complessità dell'accertamento, chiede informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vercelli al fine di valutare l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale;
-la Procura riscontra la richiesta in data 11.07.23, semplicemente apponendo sulla stessa la dicitura “nulla osta”, ma senza fornire ulteriori elementi (all. 5);
- in data 05.09.23 la ricorrente non si presenta all'audizione ma deposita memoria difensiva;
Contr
- in data 25.09.23, con nota n. 13017 l , stante l'insufficienza degli elementi acquisiti e considerata la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione, dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (doc. D);
- in data 10.01.24 l'UPD chiede informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in merito allo stato del procedimento penale avviato a carico della ricorrente ed ai suoi eventuali esiti (all. 7) e la
6 Procura in data 11.01.2024 comunica l'archiviazione del procedimento e trasmette in data 12.01.2024 la richiesta di archiviazione del P.M. e il relativo decreto del GIP (doc. F);
- in data 23.01.24 (entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 55 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) “esaminata la relazione Ispettiva
(inoltrata in data 1.12.2023) e il provvedimento di archiviazione del procedimento penale” e ritenuto “di aver acquisito tutti gli elementi necessari ad accertare definitivamente le condotte a suo tempo contestate Contr e rilevanti sul piano disciplinare” l' dispone, ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 del D.lgs 165/2001, la riattivazione del procedimento disciplinare instaurato con la contestazione di addebiti AOODRPI n. 6839 del
25.05.2023 con audizione fissata al 5.03.2024 (doc. G);
- in data 5.03.24, in occasione dell'audizione a difesa, la ricorrente non si presenta ma deposita memoria difensiva;
- in data 13.05.24 (nel rispetto dei 120 giorni dal rinnovo della contestazione, ai sensi di quanto previsto sempre dall'art. 55 ter, comma
4, del D. Lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con il precedente art. 55 bis), con provvedimento n. 7659, l'UPD conclude il procedimento disciplinare con l'irrogazione della massima sanzione prevista (doc. H).
Ora, così riportati i fatti risulta che l'Amministrazione resistente ha formalmente rispettato i termini previsti dall'art. 55 ter del D. Lgs. n.
165/2021, in particolare per quanto attiene la sua sospensione e la sua riattivazione.
La norma prevede, infatti, che l'Ufficio competente, “nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”.
Nel caso in esame il competente UPD ha ravvisato tale necessità poiché ha rilevato “la non disponibilità di sufficienti elementi atti ad accertare la condotta disciplinarmente perseguibile” e così ha sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale.
7 All'udienza del 15.4.2025 la discussione su una paventata decadenza dal potere disciplinare era giustificata, a parere di chi scrive, dal fatto che la riattivazione del procedimento sospeso era motivata sostanzialmente sulle Contr risultanze emerse dalla relazione Ispettiva, comunicata all il
1.12.2023 e soprattutto svolta in periodo di sospensione del procedimento disciplinare.
Va detto, infatti, che la procedura ispettiva è stata disposta su incarico del Parte Direttore Generale dell per il in data 27.09.23 CP_3
(procedimento disciplinare sospeso il 25.9.2023).
Il Ministero nelle note depositate ha precisato che:
- in data 19.05.23, con nota n. 6555 (all. 11) dopo aver ricevuto l'esposto Contr dal quale è scaturito il procedimento disciplinare, l ha chiesto al Parte Direttore Generale dell' per il di valutare la possibilità di un CP_3 approfondimento ispettivo al fine di acquisire tutti gli elementi necessari ad avere piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente, considerata la gravità di quanto segnalato, la complessità della questione relativa a più gestioni finanziarie, l'assenza di sufficienti elementi probatori e l'indeterminatezza dei soggetti coinvolti. Parte
- in data 27.09.2023, il D.G. dell per il ha conferito incarico CP_3 ispettivo alla Dirigente tecnica dott.ssa presso l di Per_3 Controparte_4
BO (Vercelli), al fine di approfondire gli aspetti segnalati e verificare i presunti profili di responsabilità della sig.ra , Parte_1 nonché eventuali responsabilità di altri soggetti;
- la relazione ispettiva conclusiva è stata poi depositata il 1.12.23 (doc. E);
- l'incarico ispettivo ha avuto una portata più ampia rispetto alle questioni sottese al procedimento disciplinare per cui è causa (come chiaramente si Contr evince, oltre che dalla nota n. 6555/2023 dell' , anche dalla stessa relazione finale, ove si legge che l'incarico è stato conferito al fine di
“approfondire gli aspetti segnalati nella documentazione trasmessa dall e verificare i presunti profili di responsabilità della sig.ra Pt_3 Pt_1
, anche in relazione alle competenze professionali richieste per
[...]
l'assolvimento delle mansioni assegnate nonché eventuali responsabilità
8 di altri soggetti”), al punto da poterlo considerare (se non altro per questioni di tempistica) del tutto svincolato dal procedimento disciplinare medesimo che, come sopra evidenziato, ha seguito il suo regolare iter sulla base delle disposizioni normative di settore.
Orbene, l'approfondimento voluto da chi scrive sull'iter del procedimento disciplinare aperto nei confronti della ricorrente scaturisce dai principi normativi di cui all'art. 55 ter comma 1 del D.Lgs 165/2001.
La norma, infatti, conferisce alla pubblica amministrazione un'ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare.
Così letteralmente la norma: Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).
c.1 Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Va considerato che la sospensione disposta giova sia all'interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia all'interesse del dipendente di poter beneficiare dell'eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo.
La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, mentre è sindacabile, a parere di chi scrive, quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare sostanzialmente per attività ispettiva interna, compiuta durante il periodo
9 di sospensione con conseguente problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte e di una possibile decadenza dell'azione disciplinare.
Vero è che a norma dell'art. 55 bis comma 4 il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni che decorre dalla contestazione dell'addebito e che tale termine è prorogato di un periodo corrispondente all'eventuale differimento del termine a difesa concesso al dipendente.
E' altresì previsto che all'esito delle giustificazioni presentate dall'incolpato, l'Amministrazione possa procedere ad ulteriore attività istruttoria. Ed il comma 6 dell'art. 55-bis stabilisce che l'ufficio possa acquisire informazioni e documenti anche da altre Pubbliche
Amministrazioni e che tale attività non determina la sospensione del procedimento o il differimento dei termini.
Nel caso in esame l'amministrazione ha richiesto la verifica ispettiva sin dal 19 maggio 2023, verifica disposta solo in data 27 settembre 2023 e depositata il 1.12.2023, come detto in periodo di sospensione del procedimento disciplinare (25.9.2023-23.1.2024).
La precisazione fornita dall'amministrazione resistente circa le più ampie questioni sottese all'incarico ispettivo conferito alla dott.ssa , tanto Per_3 da poterlo considerare (se non altro per questioni di tempistica) del tutto svincolato dal procedimento disciplinare, per poi ritenere l'esito di detto accertamento comunque determinante per comminare la sanzione disciplinare, portano a non condividere la precisazione fornita dall'Amministrazione e a ben valutare il comportamento dell'Amministrazione resistente.
In particolare, l'accertamento ispettivo era stato richiesto fin dal 19.5.2023 per acquisire tutti gli elementi necessari ad avere piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente;
è stato disposto solo il 27.9.2023, due giorni dopo la sospensione del procedimento disciplinare;
l'atto depositato il
1.12.2023 è intitolato: “RELAZIONE ISPETTIVA -I.I.S.” ” di CP_4
BO (Vercelli)– SG facente funzione . Parte_1
10 Da ciò il convincimento che la sospensione del procedimento disciplinare abbia consentito all'Amministrazione di non incorrere nella decadenza prevista dalla legge.
Ma ciò che è dirimente (e ragione più liquida) per la decisione della causa
è la tardività di tutte le contestazioni.
Vero è che la contestazione disciplinare è stata notificata alla ricorrente nel maggio 2023, con riguardo a fatti risalenti agli anni 2007-2019, quando ormai la ricorrente era cessata dalle funzioni presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "V. Lancia" di BO (VC), avvenuta il 31 agosto
2020.
Nello specifico, l'Ufficio Disciplinare del personale scolastico rendeva noto alla ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, con invito a comparire in data 5 luglio 2023 al fine di esporre argomentazioni a propria difesa.
Ciò premesso, considerato che la contestazione disciplinare sollevata dal resistente interessa un ampio arco temporale (2007-2019), è CP_1 opportuno evidenziare che la materia in esame è stata oggetto di riforma da parte del legislatore che, attraverso il D.Lgs. n. 75/2017, ha apportato delle modifiche al procedimento disciplinare previsto dal D.Lgs. 165/2001.
Sul punto, questo giudicante ritiene corretto applicare la procedura disciplinare così come modificata dal D.Lgs. n 75/2017.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “la regola del tempus regit actum va riferita, trattandosi di normativa regolante il procedimento disciplinare, al tempo del procedimento disciplinare e non a quello della commissione del fatto addebitato” (CFR Cass. Sent. n. 11627 del 2016, Trib. di Salerno, Sez. Lav, Sent. proc. RGN 349/2020).
Nel caso in esame, il procedimento disciplinare in questione è stato avviato nel mese di maggio del 2023 attraverso la nota del 25 maggio nel cui contenuto veniva riportato, altresì, un chiaro richiamo all'art. 55 bis del
D.Lgs n. 165/01 così come novellato dal D.Lgs. n. 75 del 2017.
Sul punto, e con riferimento ai termini procedurali, l'art. 55 bis dell'anzidetto D.Lgs. stabilisce che “Fermo restando quanto previsto
11 dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”
Inoltre, con riferimento alla perentorietà dei termini procedimentali, il comma 9 del citato art. 55 bis stabilisce che “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
Da quanto appena riportato, è possibile affermare che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 al D.Lgs. n. 165 del 201, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la
12 trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti” (CFR Cass. Sent. n. 10284 del 2023, n.
29142 del 2022).
Ed ancora, sul punto, “in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illeciti” (CFR Cass. Sent. n. 29142 del 2022).
Applicando nel caso in esame quanto appena illustrato, ne deriva chiaramente che le contestazioni inerenti ad un così lungo e lontano periodo di tempo ledono diritto di difesa della ricorrente.
Nello specifico, infatti, attraverso la documentazione prodotta da entrambe le parti risulta agevole dedurre l'inerzia in capo all'amministrazione resistente nonostante il possesso degli elementi necessari per poter dare avvio al procedimento disciplinare con riferimento ai periodi contestati.
Infatti, tra gli allegati prodotti dal resistente, in particolare CP_1 dall'esposto del 26/04/2025 a firma della Dott.ssa (revisore Persona_2 dei conti del presso i seguenti ambiti Controparte_1 scolastici territoriali: VC211, VC212, TO101, TO148), risultano i documenti che descrivono chiaramente le irregolarità poi contestate, anche in ordine alla successione temporale che ne ha visto la formazione, in particolare:
- pag 5: “Dall'ALL. 1 si può notare una vetustà eccessiva rispetto ai residui attivi e si teme che anche i meno vetusti possano non essere
13 chiariti entro i termini di prescrizione, si notano anche delle irregolarità tra i residui passivi in quanto i creditori dei residui derivanti dal 2019 sono “da definire”.
Come dirò più avanti la situazione dei residui era già stata oggetto di ripetute osservazioni in più di un verbale dei revisori”;
- pagg 5-6: “ALLEGATO 3: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2016
In merito si riporta l'osservazione dei Revisori dei Conti ( Per_4
) nel verbale dell'analisi del Conto Consuntivo 2016 per il 2015
[...] sezione Situazione Residui (N.B. Verbale protocollato in data 10/06/2016
e “Vistato con esito positivo con riserva”): (…)
Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 407,21 e pagati residui passivi per euro 21.491,83.
Si rileva quanto segue:
Al 31/12/2014 figurano nel modello L residui attivi per un totale di €
479.375,93 e residui passivi per un totale 359.983,04. Agli atti sono depositati 2 decreti firmati dal Dirigente Scolastico non datati né protocollati ove lo stesso senza specificarne il motivo propone al Consiglio di Istituto la radiazione e/o perenzione. Nel verbale del Consiglio di Istituto del 04/06/2015 risulta unicamente inserita la suddetta nota: "...omissis... In riferimento alle sedute precedenti il DS ha raccolto indicazioni in merito alla composizione dei residui e in accordo con i Revisori dei Conti è stata fatta una variazione quale primo passaggio dell'eliminazione dei residui dal Bilancio"(revisori pro- tempore, Sig.ra e Sig.ra CP_10 CP_11
- ).
[...] CP_12
In merito i revisori rilevano una procedura non corretta e non conforme alla normativa vigente in materia di radiazioni e /o perenzione dei residui ed invitano il Dirigente al piu' presto ai dettami della normativa in merito.”
[…omissis…]
Pag. 5, ultimo capoverso: “Il passaggio di consegna tra i SG non è ancora avvenuto, si ribadisce di ottemperare all'incombente con la
14 massima urgenza. Non risulta predisposto il nuovo inventario in ottemperanza alla circolare n. 8910 del 01/12/2011. Il SG e il DS già in sede di verbalizzazione per l'approvazione del conto consuntivo 2014 avevano assicurato che il tutto si sarebbe regolarizzato nel più breve tempo possibile ma, alla data odierna la situazione è, pressoché, immutata.
Pertanto, le risultanze esposte ad oggi non sono del tutto attendibili. La commissione nominata in data 28/12/2011 non si è mai riunita. Inoltre non risultano predisposti i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II). Si sollecita la verificata della voce "reti di scuola" pari ad €.
14.379,06.
Si invita il Dirigente scolastico e la SG a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni sopraesposte eliminando le irregolarità riscontrate in materia di variazioni per carichi, scarichi, e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi e tenendo altresì in maniera corretta i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II).”
- pagg. 6-8: “ALLEGATO 4: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2017
Ed ancora si riportano le osservazioni dei Revisori dei Conti ( e Per_4
) per l'esercizio successivo in sede di analisi del Conto Per_4
Consuntivo 2017 per il 2016 (N.B. Verbale protocollato in data 30/05/2017
e “Vistato con esito positivo con riserva”) nella sezione Situazione Residui
: (…)
“Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 7867,65 e pagati residui passivi per euro 14.719,64.
E' stata effettuata una radiazione sui residui passivi di € 772,98; è agli atti un decreto esplicativo del Dirigente Scolastico datato 09/12/2017, ma non risulta alcuna delibera del Consiglio di Istituto in merito: si invita alla urgente regolarizzazione.”
(…)
15 Dal Verbale Conto Consuntivo 2015 del 10/06/2016 pag. 5 e 6 Per_5
Note al Conto Patrimoniale modello K, risultava e veniva verbalizzata la seguente situazione:
" Il passaggio di consegna tra i SG non è ancora avvenuto, si ribadisce di ottemperare all'incombente con la massima urgenza.
Non risulta predisposto il nuovo inventario in ottemperanza alla circolare n. 8910 del 01/12/2011. Il SG e il DS già in sede di verbalizzazione per l'approvazione del conto consuntivo 2014 avevano assicurato che il tutto si sarebbe regolarizzato nel più breve tempo possibile ma, alla data odierna la situazione è, pressoché, immutata. Pertanto, le risultanze esposte ad oggi non sono del tutto attendibili. La commissione nominata in data 28/12/2011 non si è mai riunita. Inoltre non risultano predisposti i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II)...."
Pur dando atto al Dirigente Scolastico reggente dell solo CP_4 dal 01/09/2016, ed alla SG che stanno procedendo per rimuovere tali irregolarità, essendo ancora a tutt'oggi la situazione pressoché immutata, si invitano gli stessi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni di cui al Verbale 10/06/2016 - Conto Per_5
Consuntivo 2015 - sopra esposte, eliminando le irregolarità riscontrate in materia di passaggio di consegne, ricognizione, variazioni per carichi, scarichi e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi e tenendo altresì in maniera corretta i registri annuali delle categorie inventariali ( ex ctg. I , III e II).”
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio 2016, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto, fatto salvo a quanto rilevato a pag.1, 5 e 6 del presente verbale.”.
- pagg. 9-10: ALLEGATO 5: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2018 (…)
16 Nel verbale dell'analisi del Conto Consuntivo 2018 per il 2017 i Revisori
e ribadiscono: Per_4 Per_4
“Si richiama quanto evidenziato, in materia di corretta gestione dei beni mobili, nel verbale dei revisori n. 4 del 30/05/2017 a pag. 5 e 6 (Conto
Consuntivo 2016).
In merito a quanto esposto nel suddetto verbale, allo stato attuale si rileva:
1) Il passaggio di consegna tra non è ancora avvenuto;
si Pt_4 ribadisce di ottemperare all'incombenza con la massima urgenza ricordando che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante può dar luogo ad ipotesi di responsabilità Contr amministrativa e contabile. (vedi anche circolare 26 del
18/09/2008).
2) Il nuovo inventario non risulta ancora completamente predisposto nel puntuale rispetto della circolare n. 8910 del 01/12/2011, dei procedimenti riguardanti la materiale ricognizione, il rinnovo e la rivalutazione dei beni, il carico, il discarico e l'ammortamento degli stessi e dei modi disposti in materia dal D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - che disciplina anche gli aspetti patrimoniali della gestione delle
Istituzioni scolastiche statali Dal raffronto tra il Modello K (Conto del patrimonio) allegato al Conto Consuntivo 2017 ed il Riepilogo per
Sottocategorie dei Registri inventariali risultano incongruenze (…).
Dal Riepilogo per Sottocategorie del Registro inventariale -allegato- risultano indicate le Ct. Ex I ed ex III in maniera complessiva presentando al 31/12/2017 un totale di € 2.026.360,21, ma effettivamente viene compresa anche la ex Ct. II (A-2-6) per cui non si riesce a comparare quanto esposto sul modello K in merito alle variazioni (carichi, scarichi e ammortamenti) distinti per sottocategorie.
Si presume che i beni, compresi quelli appartenenti alla ex Ct. II , A2-6 siano stati caricati tutti nelle Categorie I, e III , non rispettando le disposizioni dalla Circolare del n. 2233 del 02/04/2012 che CP_12 fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in ordine alla gestione dei
17 beni appartenenti alle Scuole Statali - e la nota 2919 dell'11/05/12 - CP_12 che, facendo seguito alla circ. 2233/2012 succitata, esplicita il legame tra le categorie e le sottocategorie di inventario con le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K, allegato al Conto Consuntivo.
Si invita a correggere i registri annuali delle categorie inventariali (ex ctg I,
III e II) nel puntuale rispetto della normativa vigente in materia.
Pur dando atto al Prof. , Dirigente Scolastico solo Persona_6 dal 01/09/2017, ed alla SG f.f. che si sta Parte_1 procedendo per rimuovere le difformità già richiamate nel verbale dei revisori 4/2017, si invitano gli stessi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni evidenziate ai punti 1 e 2 di cui sopra, eliminando definitivamente le irregolarità riscontrate in materia di passaggio di consegne, ricognizione, variazioni per carichi, scarichi e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi.”.
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio 2017, fatto salvo quanto rilevato a pag .5,6,7 del presente verbale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto, la cui convocazione è prevista entro il mese di maggio 2018.”.
- pagg. 10-11: “ALLEGATO 6: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2019
“Ancora i Revisori ( e in sede di Analisi del Conto Per_4 Per_1
Consuntivo 2019 per il 2018 osservano, tra l'altro, a seguito di un disavanzo di competenza di € 30.412,61 nella sezione Conto Finanziario
(Mod.H): “In fase di programmazione il P.A. 2018 presentava un totale pari ad Euro 255.980,32 che, nel corso dell'esercizio finanziario, ha subito una serie di variazioni per un totale complessivo pari ad Euro 186.697,69 riscontrabile a mezzo dei mod. F e G e dei prospetti elenco variazioni ed elenco dettagli. Le risultanze finali non sono corrispondenti alla programmazione definitiva al 31/12/2018 per un importo complessivo di
18 euro 1.500,00. Dalla documentazione verificata i revisori non sono stati in grado di risalire alla genesi della differenza riscontrata. Si evidenzia, altresì, che per taluni aggregati d'entrata le somme programmate differiscono dalle somme accertate e si raccomanda per il futuro, di indicare le somme accertate nel momento di ricevimento della relativa comunicazione del finanziamento e non all'atto della riscossione delle somme di che trattasi, atteso che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in termini di competenza e non di cassa, così come previsto dall'art. 12 e dall'art. 21 del D.I. n. 129/2018…”
(…)
I Revisori osservano: “Nel riportarsi a quanto esposto in materia nel precedente verbale dei revisori n. 2018/004 a cui si rimanda, si rileva che l'istituzione scolastica, nel corso dell'esercizio 2018, ha provveduto alla messa in mora dei precedenti DS e SG affinché provvedessero alla verbalizzazione del passaggio di consegne a suo tempo non effettuato Nessuno dei suddetti ha provveduto a quanto richiesto, talché la SG attualmente in carica ha, in autonomia, effettuato la materiale ricognizione dei beni mobili le cui risultanze sono state formalizzate in idoneo verbale. Si evidenzia, per quanto concerne i beni compresi in A-2-6 per il complessivo importo di euro
47.374,41 una incongruenza rispetto a quanto esposto nelle scritture inventariali che dovrà, necessariamente, trovare soluzione nel corso dell'esercizio 2019.
Si evidenzia, altresì, che non risultano scritture relative alla rivalutazione dei beni per ammortamento delle quali dovrà tenersi conto in sede di chiusura dell'esercizio in corso.”.
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo
19 dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto, fatto salvo quanto evidenziato alle pagine 4, 5 e 6 del suddetto verbale.”.
A seguito dell'emanazione della nota 510 del 24/03/2020 avente ad CP_12 oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" le visite presso le Istituzioni scolastiche dei revisori sono state sospese in quanto l'attività di che trattasi non è stata individuata come indifferibile da rendere in presenza ed i verbali vengono completati e protocollati a seguito di controllo a distanza, non risultano agli atti dell'Istituto regolarizzate le situazioni osservate nei verbali summenzionati dei Revisori dei Conti”.
- pag 14: “Risulta agli atti dell'Istituto un primo invito a regolarizzare del 23/06/2022 da parte dell , avente ad oggetto richiesta verifica CP_6 regolarità contributiva e invito a regolarizzare in seguito a CP_4 rilevate irregolarità contributive (natura omissione DMA-UNIEMENS) dall'anno 2016 all'anno 2019, per un totale di euro 11.670,10”.
La semplice lettura dei verbali allegati all'esposto del 26/04/2023, di cui si sono riportate ed evidenziate parti rilevanti, si evince la conoscenza in capo all'amministrazione resistente di irregolarità amministrative- contabili, divenute poi oggetto della contestazione disciplinare sub 3 (la situazione dei residui non chiara -in alcuni casi i creditori risultano “da definire” nonostante siano residui passivi risalenti).
Irregolarità, quelle individuate dai revisori dei conti ( la stessa dott.ssa risulta revisore dall'anno 2019 in poi), circostanziate e ripetute nel Per_1 coso degli anni;
non a caso dette irregolarità sono state riportate nell'esposto del 26 aprile 2023 dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Per_2
[...]
Emerge dai verbali prodotti che almeno dalla rendicontazione 2016
(consuntivo anno 2015) parte resistente sia rimasta consapevolmente inattiva, nonostante i Revisori dei Conti avessero evidenziato, seppur concedendo parere favorevole all'approvazione dei rendiconti di volta in
20 volta esaminati, gravi criticità (“irregolarità”, “vetustà eccessiva”, “una procedura non corretta o non conforme alla normativa vigente” etc.) che certamente non potevano essere considerate informazioni generiche bensì “notizie di infrazione” puntuali, specifiche e circostanziate conosciute sia dal Direttore scolastico che dal Consiglio d'Istituto così come confermato, tra l'altro, dal Verbale n. 2016/003 prodotto in atti dalla parte resistente (Esposto CC ed Allegati: All n. 3 Conto Consuntivo 2016):
“nel verbale del Consiglio di Istituto del 04/06/2015 risulta unicamente inserita la suddetta nota: "...omissis... In riferimento alle sedute precedenti il DS ha raccolto indicazioni in merito alla composizione dei residui e in accordo con i Revisori dei Conti è stata fatta una variazione quale primo passaggio dell'eliminazione dei residui dal Bilancio"(revisori pro-tempore,
Sig.ra e Sig.ra )”. CP_10 CP_11 CP_12
Anche con riferimento alla contestazione sub 4 (percezione di anomali importi imputati a rimborso missioni, ad indennità di amministrazione, utilizzando il fondo di Istituto, per un ammontare totale di € 121.230,97) rileva la tardività della stessa.
Con riferimento alle missioni svolte dalla ricorrente, va evidenziato che l'art. 17 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, prevede che i mandati di pagamento per le missioni debbano essere firmati dal Dirigente scolastico e accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la legittimità delle spese sostenute.
Tali documenti comprendono autorizzazioni alle missioni, note spese e qualsiasi altra prova giustificativa che certifichi la regolarità della missione.
Certo è che sono stati emessi mandati di pagamento a favore della ricorrente da chi aveva il dovere di verificare la presenza dei documenti giustificativi relativi alle missioni.
Nella relazione ispettiva alle pagine 16 e 17 si legge “che una delle difficoltà maggiori nel chiarire la questione dei rimborsi alle missioni consiste nel reperimento della documentazione che dovrebbe chiarire se le somme addebitate erano state regolarmente autorizzate. Il DS Per_6 così scrive in una mail indirizzata in data 24 luglio 2023 all'Ufficio III
21 dell'USR per il : “A riguardo, si rimanda alla nota riportata sul CP_3 mandato n° 8 del giornale di cassa E.F. 2017 da cui si evince che le autorizzazioni erano conservate all'interno del fascicolo personale della
SG , fascicolo richiesto da quest'ultima al momento del Parte_1 suo trasferimento e dunque non più in nostro possesso” (cfr. pag. 2 giornale di cassa 2017- doc. L).
Gli importi “esosi” delle missioni si riferiscono agli anni 2007-2019, i mandati sono riportati nei giornali di cassa annuali e ben avrebbero potuto essere esaminati ed eventualmente contestati a tempo debito.
Il fatto che la documentazione giustificativa sia conservata nel fascicolo personale della ricorrente e dalla stessa richiesto al momento del trasferimento non può certo giustificare la contestazione svolta solo nell'aprile del 2023.
Analoga argomentazione vale per le indennità di direzione: gli importi erano stati approvati dal Consiglio di Istituto e i relativi mandati di pagamento sono stati firmati dal dirigente scolastico.
I revisori dei conti , in particolare, ben avrebbero dovuto verificare i parametri utilizzati per il calcolo dell'indennità di direzione, come stabilito dai regolamenti e dalla prassi consolidata in materia di contabilità scolastica.
La mancata tempestiva rilevazione di eventuali anomalie da parte di questi organi di controllo non può essere contestata a distanza di anni e in un contesto di atti amministrativi già approvati e verificati.
Anche il riferimento a somme percepite dal fondo d'istituto per importi eccessivi non dovuti è ancorato all'anno 2008, oltre che generico è altrettanto tardivo e comunque sfornito di prova in giudizio.
Va detto infine che la motivazione addotta dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione nei confronti della ricorrente, ossia
22 oltre che mera affermazione non supportata da fatti provati in giudizio, non rende di per sé tempestiva la contestazione in quanto fatti che ben potevano/dovevano essere sottoposti a regolare verifica.
Si richiama, pertanto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale “in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito” (Cfr Corte di Cass. Sent. n. 9313/21 e Trib, di
Brindisi, Sez. Lav, Sent. relativa al proc. RGN 3050/2022).
Nel caso in esame i rilievi ed osservazioni mossi dai revisori dei conti negli anni non erano certamente generici, avendo gli stessi revisori anche messo in mora gli interessati alla regolarizzazione di talune situazioni accertate.
L'amministrazione resistente, quindi, ha dimostrato nel corso degli anni un'ingiustificata inattività tale da rendere tardiva la decisione della stessa di dare avvio al procedimento disciplinare solamente nell'anno 2023, pur avendo potuto/dovuto intraprendere le opportune iniziative già diversi anni prima.
Per quanto sopra rappresentato, va accertata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento disciplinare irrogato per intervenuta decadenza del potere di azione disciplinare in capo all'amministrazione resistente e per conseguente illegittimità della sanzione disciplinare comminata.
Conseguentemente va disposta la riammissione in servizio della ricorrente ed il pagamento di una indennità risarcitoria parametrata all'ultima
23 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo decorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto la ricorrente abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente.
Non è dato ravvisarsi il carattere ingiurioso al licenziamento intimato attese le contestazioni sottese al recesso anche in considerazione dell'indagine penale poi archiviata.
Le spese di lite in considerazione delle questioni, anche procedurali, affrontate possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc annulla la sanzione irrogata alla ricorrente e per l'effetto condanna il resistente alla reintegrazione della ricorrente nel CP_1 posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, nei limiti di legge.
Rigetta per il resto il ricorso. compensa le spese processuali fra le parti.
Vercelli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati Giorgio Razeto ( , Massimo Conti Email_1
( e IU GR Email_2
( e presso il loro studio in Casale Email_3
Monferrato, Via Giovanni Lanza n. 105, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, e per l' CP_2 [...]
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino (C.F. PEC P.IVA_3
, domiciliataria in Torino, via Email_4 dell'Arsenale n. 21
- resistente -
Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare. All'udienza di discussione, disposta con modalità ex art. 127 ter cpc, i difensori hanno concluso come riportato nelle note scritte depositate nel termine concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 Parte_1 assistente amministrativa di ruolo ed in servizio dall'a.s. 2007/08 alll'a.s.
2019/2020 presso l di BO quale facente funzione Controparte_4 di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (SG), ha adito il giudice del Lavoro di questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge, applicando eventualmente in via subordinata la sanzione (conservativa) ritenuta più idonea;
B) reintegrare in servizio la signora con ricostruzione della Parte_1 carriera a fini giuridici, economici e previdenziali;
C) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. CP_2
63,comma 2, del T.U. del pubblico impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
D) condannare il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti CP_2 dalla ricorrente nella misura che sarà determinata in corso di causa”.
Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1 articolata memoria difensiva contestando la fondatezza delle domande azionate e chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente.
Sentite le parti in udienza, preso atto dell'impossibilità di una definizione transattiva, la causa è stata istruita con integrazione documentale, ampiamente discussa e infine decisa.
§§§
2 La ricorrente, assistente amministrativa in servizio presso l'I.I.S. D'ADDA di Varallo al momento dell'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è causa, chiede l'annullamento della sanzione del licenziamento con preavviso, irrogata con provvedimento n. 7659 del 13 maggio 2024, (vedi sanzione disciplinare all. H parte resistente).
A sostegno dell'impugnazione proposta la ricorrente deduce:
- di aver prestato servizio presso l'Istituto di istruzione superiore “V.
Lancia” di BO (VC) in qualità di facente funzioni di Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (SG) fino al 31 agosto 2020;
- di aver ricevuto, in data 25 maggio 2023, la seguente contestazione disciplinare:
“Oggetto: Contestazione di addebiti ex art. 55 bis D.Lgs.165/2001 e s.m.
In data 27.04.2023 il Revisore dei Conti dell'Istituto di Istruzione Superiore
“V. Lancia“ di BO (VC), dott.ssa ha inoltrato alla DGR Per_1
Piemonte copia dell'esposto presentato alla Procura Territoriale presso la
Corte dei Conti con il quale segnalava alcune presunte irregolarità riferibili agli anni dal 2007 al 2020 riscontrate nel bilancio dell'Istituto di
Istruzione Superiore “V. Lancia“ di BO (VC).
Dalla lettura del su citato esposto, cui si fa integrale rinvio e che si allega alla presente, si riscontrano gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto scolastico presso il quale Lei ha prestato servizio in qualità di (SG) Direttore dei Servizi Generali Amministrativi F. F. dal 01 settembre 2007 al 31 agosto 2020. Le predette irregolarità potrebbero essere riconducibili alla Sua specifica attività che, se accertate, costituiscono gravi responsabilità di ordine disciplinare.
Dalla documentazione acquisita si rilevano le seguenti criticità:
1 mancata o irregolare denuncia dall'anno 2011 al 2019 CP_5 che ha determinato l'importo a debito per l'Istituto scolastico per un ammontare pari a € 18.313,06 tra contributi previdenziali dovuti e sanzioni
(così come emerge dall' invito a regolarizzare del 11/04/2023 trasmesso dall ); CP_6
3 2 mancata o irregolare presentazione del modello 770/2017 che ha determinato l'iscrizione a ruolo dell' di una cartella di Controparte_7 pagamento per un debito pari a € 14.735,99 (come si evince dall'estratto ruolo del 13/04/23 trasmesso dall;
CP_8
3 situazione dei residui non chiara (in alcuni casi i creditori risultano “da definire” nonostante siano residui passivi risalenti);
4 Dalla documentazione agli atti emergono inoltre anomali accrediti a Suo favore per missioni (di cui non è stata trovata traccia dei documenti giustificativi), indennità di amministrazione e somme percepite utilizzando il fondo di Istituto, come oltre raggruppati e meglio esplicitati nella tabella riepilogativa contenuta nell'esposto da cui trae origine la presente contestazione, che si ribadisce costituisce parte integrante della presente, per un ammontare totale di € 121.230,97:
° missioni, effettuate dal 2007 al 2019, che si ripetono mensilmente con rimborso di importi spesso esosi.
A mero titolo di esempio si indicano in particolare le missioni ricorrenti nei mesi di giugno (nel 2011 rimborsati € 600; nel 2012 rimborsati € 795,00; nel 2013 rimborsati € 700; nel 2014 rimborsati € 600) e nel mese di ottobre
2009 per € 488,00 e € 336,00;
• indennità di amministrazione non spettanti, anche queste ripetute mensilmente, dal 2007 al 2014.
A mero titolo di esempio nel 2014 ammontano a circa 7.992,00- nel 2013
a circa € 12.912,72 – nel 2012 a circa 11.000,00;
• somme percepite dal fondo d'istituto per importi eccessivi non dovuti.
A mero titolo di esempio nel medesimo anno (il 2008) risultano accrediti a
Suo favore a settembre per € 1.850,00 a ottobre per € 1.665,00 e a novembre per € 462,50;
Tali condotte, aldilà dei profili relativi alla responsabilità contabile e penale, rilevano disciplinarmente poiché in contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e buona fede di cui agli artt. 3, commi 1, 2 e 3 e 10, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – adottato con D.P.R. n. 62 del
2013 nonché con quanto contrattualmente previsto e come tali, se
4 accertate, sanzionabili ai sensi degli artt. 92 e segg. CCNL 2006/2009 e degli artt. 11 e segg. CCNL 2016/2018 di comparto e pertanto Le vengono formalmente contestate nell'ambito del procedimento disciplinare che si intende avviare a Suo carico con la presente comunicazione [ omissis].”
- di aver presentato le proprie difese nel procedimento evidenziando che le contestazioni erano tutte fondate su un'istruttoria “generica, incompleta e radicalmente errata, poiché non ha fornito adeguate prove a supporto delle contestazioni mosse e si è basata su valutazioni sommarie e non oggettive, senza considerare la complessità delle mansioni svolte dalla ricorrente e il contesto operativo in cui si trovava ad agire” e comunque tutte tardive in quanto relative a fatti relativi al periodo 2007-2019 e comunque appresi, nel corso degli anni, dai diversi organi di controllo della
Pubblica Amministrazione;
- di essere stata sanzionata con provvedimento del 13 maggio 2024 per i fatti contestati ai punti 3° e 4°, “ritenuti sufficienti a delineare una condotta complessiva connotata da gravi comportamenti non consoni alla funzione rivestita”;
- di aver impugnato con PEC del 3 luglio 2024 il licenziamento intimato il Parte 13 maggio 2024 dall' per il , in quanto “palesemente CP_3 illegittimo, in quanto tardivo e basato su fatti inesistenti o comunque non provati in modo adeguato, e comunque del tutto sproporzionato rispetto alle eventuali mancanze contestate, considerando anche l'assenza di precedenti disciplinari e la sua lunga e ineccepibile carriera professionale”.
Il resistente nelle proprie difese così ricostruisce le seguenti CP_1 cadenze temporali del procedimento disciplinare per cui è processo, anche in considerazione della eccepita tardività delle contestazioni e degli approfondimenti richiesti all'udienza del 15.4.2025 sul procedimento disciplinare sospeso:
-In data 27 aprile 2023 il Revisore dei conti dell'Istituto LANCIA di
BO, dott.ssa inoltra all'USR Piemonte una copia Persona_2 dell'esposto inviato alla Procura della Corte dei Conti (e alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli), nel quale segnala le diverse
5 irregolarità riscontrate nel bilancio della scuola e riferite alla gestione dell'odierna ricorrente in qualità di SG, per il periodo settembre 2007 – agosto 2020 (doc. B); Contr
- in data 17.05.2023, l chiede informazioni alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in merito all'eventuale pendenza di procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, senza ottenere riscontro (all. 2);
- in data 25.05.2023 (nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 55 bis del
D.Lgs. n. 165/2001), l'UPD attiva il procedimento disciplinare mediante la contestazione degli addebiti, convocando contestualmente la ricorrente per l'audizione a difesa per il giorno 5.07.2023 (doc. C);
- in data 30.06.23 la ricorrente chiede un differimento dell'audizione, differimento concesso con nota in pari data e fissazione dell'audizione al
5.09.2023 (con conseguente spostamento dei termini della durata del procedimento di 62 giorni) (all. 4);
- in data 3.07.23 l'UPD, persistendo la complessità dell'accertamento, chiede informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vercelli al fine di valutare l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale;
-la Procura riscontra la richiesta in data 11.07.23, semplicemente apponendo sulla stessa la dicitura “nulla osta”, ma senza fornire ulteriori elementi (all. 5);
- in data 05.09.23 la ricorrente non si presenta all'audizione ma deposita memoria difensiva;
Contr
- in data 25.09.23, con nota n. 13017 l , stante l'insufficienza degli elementi acquisiti e considerata la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione, dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (doc. D);
- in data 10.01.24 l'UPD chiede informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in merito allo stato del procedimento penale avviato a carico della ricorrente ed ai suoi eventuali esiti (all. 7) e la
6 Procura in data 11.01.2024 comunica l'archiviazione del procedimento e trasmette in data 12.01.2024 la richiesta di archiviazione del P.M. e il relativo decreto del GIP (doc. F);
- in data 23.01.24 (entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 55 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001) “esaminata la relazione Ispettiva
(inoltrata in data 1.12.2023) e il provvedimento di archiviazione del procedimento penale” e ritenuto “di aver acquisito tutti gli elementi necessari ad accertare definitivamente le condotte a suo tempo contestate Contr e rilevanti sul piano disciplinare” l' dispone, ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 del D.lgs 165/2001, la riattivazione del procedimento disciplinare instaurato con la contestazione di addebiti AOODRPI n. 6839 del
25.05.2023 con audizione fissata al 5.03.2024 (doc. G);
- in data 5.03.24, in occasione dell'audizione a difesa, la ricorrente non si presenta ma deposita memoria difensiva;
- in data 13.05.24 (nel rispetto dei 120 giorni dal rinnovo della contestazione, ai sensi di quanto previsto sempre dall'art. 55 ter, comma
4, del D. Lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con il precedente art. 55 bis), con provvedimento n. 7659, l'UPD conclude il procedimento disciplinare con l'irrogazione della massima sanzione prevista (doc. H).
Ora, così riportati i fatti risulta che l'Amministrazione resistente ha formalmente rispettato i termini previsti dall'art. 55 ter del D. Lgs. n.
165/2021, in particolare per quanto attiene la sua sospensione e la sua riattivazione.
La norma prevede, infatti, che l'Ufficio competente, “nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”.
Nel caso in esame il competente UPD ha ravvisato tale necessità poiché ha rilevato “la non disponibilità di sufficienti elementi atti ad accertare la condotta disciplinarmente perseguibile” e così ha sospeso il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale.
7 All'udienza del 15.4.2025 la discussione su una paventata decadenza dal potere disciplinare era giustificata, a parere di chi scrive, dal fatto che la riattivazione del procedimento sospeso era motivata sostanzialmente sulle Contr risultanze emerse dalla relazione Ispettiva, comunicata all il
1.12.2023 e soprattutto svolta in periodo di sospensione del procedimento disciplinare.
Va detto, infatti, che la procedura ispettiva è stata disposta su incarico del Parte Direttore Generale dell per il in data 27.09.23 CP_3
(procedimento disciplinare sospeso il 25.9.2023).
Il Ministero nelle note depositate ha precisato che:
- in data 19.05.23, con nota n. 6555 (all. 11) dopo aver ricevuto l'esposto Contr dal quale è scaturito il procedimento disciplinare, l ha chiesto al Parte Direttore Generale dell' per il di valutare la possibilità di un CP_3 approfondimento ispettivo al fine di acquisire tutti gli elementi necessari ad avere piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente, considerata la gravità di quanto segnalato, la complessità della questione relativa a più gestioni finanziarie, l'assenza di sufficienti elementi probatori e l'indeterminatezza dei soggetti coinvolti. Parte
- in data 27.09.2023, il D.G. dell per il ha conferito incarico CP_3 ispettivo alla Dirigente tecnica dott.ssa presso l di Per_3 Controparte_4
BO (Vercelli), al fine di approfondire gli aspetti segnalati e verificare i presunti profili di responsabilità della sig.ra , Parte_1 nonché eventuali responsabilità di altri soggetti;
- la relazione ispettiva conclusiva è stata poi depositata il 1.12.23 (doc. E);
- l'incarico ispettivo ha avuto una portata più ampia rispetto alle questioni sottese al procedimento disciplinare per cui è causa (come chiaramente si Contr evince, oltre che dalla nota n. 6555/2023 dell' , anche dalla stessa relazione finale, ove si legge che l'incarico è stato conferito al fine di
“approfondire gli aspetti segnalati nella documentazione trasmessa dall e verificare i presunti profili di responsabilità della sig.ra Pt_3 Pt_1
, anche in relazione alle competenze professionali richieste per
[...]
l'assolvimento delle mansioni assegnate nonché eventuali responsabilità
8 di altri soggetti”), al punto da poterlo considerare (se non altro per questioni di tempistica) del tutto svincolato dal procedimento disciplinare medesimo che, come sopra evidenziato, ha seguito il suo regolare iter sulla base delle disposizioni normative di settore.
Orbene, l'approfondimento voluto da chi scrive sull'iter del procedimento disciplinare aperto nei confronti della ricorrente scaturisce dai principi normativi di cui all'art. 55 ter comma 1 del D.Lgs 165/2001.
La norma, infatti, conferisce alla pubblica amministrazione un'ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare.
Così letteralmente la norma: Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).
c.1 Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Va considerato che la sospensione disposta giova sia all'interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia all'interesse del dipendente di poter beneficiare dell'eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo.
La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, mentre è sindacabile, a parere di chi scrive, quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare sostanzialmente per attività ispettiva interna, compiuta durante il periodo
9 di sospensione con conseguente problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte e di una possibile decadenza dell'azione disciplinare.
Vero è che a norma dell'art. 55 bis comma 4 il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni che decorre dalla contestazione dell'addebito e che tale termine è prorogato di un periodo corrispondente all'eventuale differimento del termine a difesa concesso al dipendente.
E' altresì previsto che all'esito delle giustificazioni presentate dall'incolpato, l'Amministrazione possa procedere ad ulteriore attività istruttoria. Ed il comma 6 dell'art. 55-bis stabilisce che l'ufficio possa acquisire informazioni e documenti anche da altre Pubbliche
Amministrazioni e che tale attività non determina la sospensione del procedimento o il differimento dei termini.
Nel caso in esame l'amministrazione ha richiesto la verifica ispettiva sin dal 19 maggio 2023, verifica disposta solo in data 27 settembre 2023 e depositata il 1.12.2023, come detto in periodo di sospensione del procedimento disciplinare (25.9.2023-23.1.2024).
La precisazione fornita dall'amministrazione resistente circa le più ampie questioni sottese all'incarico ispettivo conferito alla dott.ssa , tanto Per_3 da poterlo considerare (se non altro per questioni di tempistica) del tutto svincolato dal procedimento disciplinare, per poi ritenere l'esito di detto accertamento comunque determinante per comminare la sanzione disciplinare, portano a non condividere la precisazione fornita dall'Amministrazione e a ben valutare il comportamento dell'Amministrazione resistente.
In particolare, l'accertamento ispettivo era stato richiesto fin dal 19.5.2023 per acquisire tutti gli elementi necessari ad avere piena conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente;
è stato disposto solo il 27.9.2023, due giorni dopo la sospensione del procedimento disciplinare;
l'atto depositato il
1.12.2023 è intitolato: “RELAZIONE ISPETTIVA -I.I.S.” ” di CP_4
BO (Vercelli)– SG facente funzione . Parte_1
10 Da ciò il convincimento che la sospensione del procedimento disciplinare abbia consentito all'Amministrazione di non incorrere nella decadenza prevista dalla legge.
Ma ciò che è dirimente (e ragione più liquida) per la decisione della causa
è la tardività di tutte le contestazioni.
Vero è che la contestazione disciplinare è stata notificata alla ricorrente nel maggio 2023, con riguardo a fatti risalenti agli anni 2007-2019, quando ormai la ricorrente era cessata dalle funzioni presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "V. Lancia" di BO (VC), avvenuta il 31 agosto
2020.
Nello specifico, l'Ufficio Disciplinare del personale scolastico rendeva noto alla ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, con invito a comparire in data 5 luglio 2023 al fine di esporre argomentazioni a propria difesa.
Ciò premesso, considerato che la contestazione disciplinare sollevata dal resistente interessa un ampio arco temporale (2007-2019), è CP_1 opportuno evidenziare che la materia in esame è stata oggetto di riforma da parte del legislatore che, attraverso il D.Lgs. n. 75/2017, ha apportato delle modifiche al procedimento disciplinare previsto dal D.Lgs. 165/2001.
Sul punto, questo giudicante ritiene corretto applicare la procedura disciplinare così come modificata dal D.Lgs. n 75/2017.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “la regola del tempus regit actum va riferita, trattandosi di normativa regolante il procedimento disciplinare, al tempo del procedimento disciplinare e non a quello della commissione del fatto addebitato” (CFR Cass. Sent. n. 11627 del 2016, Trib. di Salerno, Sez. Lav, Sent. proc. RGN 349/2020).
Nel caso in esame, il procedimento disciplinare in questione è stato avviato nel mese di maggio del 2023 attraverso la nota del 25 maggio nel cui contenuto veniva riportato, altresì, un chiaro richiamo all'art. 55 bis del
D.Lgs n. 165/01 così come novellato dal D.Lgs. n. 75 del 2017.
Sul punto, e con riferimento ai termini procedurali, l'art. 55 bis dell'anzidetto D.Lgs. stabilisce che “Fermo restando quanto previsto
11 dall'articolo 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”
Inoltre, con riferimento alla perentorietà dei termini procedimentali, il comma 9 del citato art. 55 bis stabilisce che “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
Da quanto appena riportato, è possibile affermare che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 al D.Lgs. n. 165 del 201, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la
12 trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti” (CFR Cass. Sent. n. 10284 del 2023, n.
29142 del 2022).
Ed ancora, sul punto, “in tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illeciti” (CFR Cass. Sent. n. 29142 del 2022).
Applicando nel caso in esame quanto appena illustrato, ne deriva chiaramente che le contestazioni inerenti ad un così lungo e lontano periodo di tempo ledono diritto di difesa della ricorrente.
Nello specifico, infatti, attraverso la documentazione prodotta da entrambe le parti risulta agevole dedurre l'inerzia in capo all'amministrazione resistente nonostante il possesso degli elementi necessari per poter dare avvio al procedimento disciplinare con riferimento ai periodi contestati.
Infatti, tra gli allegati prodotti dal resistente, in particolare CP_1 dall'esposto del 26/04/2025 a firma della Dott.ssa (revisore Persona_2 dei conti del presso i seguenti ambiti Controparte_1 scolastici territoriali: VC211, VC212, TO101, TO148), risultano i documenti che descrivono chiaramente le irregolarità poi contestate, anche in ordine alla successione temporale che ne ha visto la formazione, in particolare:
- pag 5: “Dall'ALL. 1 si può notare una vetustà eccessiva rispetto ai residui attivi e si teme che anche i meno vetusti possano non essere
13 chiariti entro i termini di prescrizione, si notano anche delle irregolarità tra i residui passivi in quanto i creditori dei residui derivanti dal 2019 sono “da definire”.
Come dirò più avanti la situazione dei residui era già stata oggetto di ripetute osservazioni in più di un verbale dei revisori”;
- pagg 5-6: “ALLEGATO 3: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2016
In merito si riporta l'osservazione dei Revisori dei Conti ( Per_4
) nel verbale dell'analisi del Conto Consuntivo 2016 per il 2015
[...] sezione Situazione Residui (N.B. Verbale protocollato in data 10/06/2016
e “Vistato con esito positivo con riserva”): (…)
Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 407,21 e pagati residui passivi per euro 21.491,83.
Si rileva quanto segue:
Al 31/12/2014 figurano nel modello L residui attivi per un totale di €
479.375,93 e residui passivi per un totale 359.983,04. Agli atti sono depositati 2 decreti firmati dal Dirigente Scolastico non datati né protocollati ove lo stesso senza specificarne il motivo propone al Consiglio di Istituto la radiazione e/o perenzione. Nel verbale del Consiglio di Istituto del 04/06/2015 risulta unicamente inserita la suddetta nota: "...omissis... In riferimento alle sedute precedenti il DS ha raccolto indicazioni in merito alla composizione dei residui e in accordo con i Revisori dei Conti è stata fatta una variazione quale primo passaggio dell'eliminazione dei residui dal Bilancio"(revisori pro- tempore, Sig.ra e Sig.ra CP_10 CP_11
- ).
[...] CP_12
In merito i revisori rilevano una procedura non corretta e non conforme alla normativa vigente in materia di radiazioni e /o perenzione dei residui ed invitano il Dirigente al piu' presto ai dettami della normativa in merito.”
[…omissis…]
Pag. 5, ultimo capoverso: “Il passaggio di consegna tra i SG non è ancora avvenuto, si ribadisce di ottemperare all'incombente con la
14 massima urgenza. Non risulta predisposto il nuovo inventario in ottemperanza alla circolare n. 8910 del 01/12/2011. Il SG e il DS già in sede di verbalizzazione per l'approvazione del conto consuntivo 2014 avevano assicurato che il tutto si sarebbe regolarizzato nel più breve tempo possibile ma, alla data odierna la situazione è, pressoché, immutata.
Pertanto, le risultanze esposte ad oggi non sono del tutto attendibili. La commissione nominata in data 28/12/2011 non si è mai riunita. Inoltre non risultano predisposti i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II). Si sollecita la verificata della voce "reti di scuola" pari ad €.
14.379,06.
Si invita il Dirigente scolastico e la SG a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni sopraesposte eliminando le irregolarità riscontrate in materia di variazioni per carichi, scarichi, e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi e tenendo altresì in maniera corretta i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II).”
- pagg. 6-8: “ALLEGATO 4: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2017
Ed ancora si riportano le osservazioni dei Revisori dei Conti ( e Per_4
) per l'esercizio successivo in sede di analisi del Conto Per_4
Consuntivo 2017 per il 2016 (N.B. Verbale protocollato in data 30/05/2017
e “Vistato con esito positivo con riserva”) nella sezione Situazione Residui
: (…)
“Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 7867,65 e pagati residui passivi per euro 14.719,64.
E' stata effettuata una radiazione sui residui passivi di € 772,98; è agli atti un decreto esplicativo del Dirigente Scolastico datato 09/12/2017, ma non risulta alcuna delibera del Consiglio di Istituto in merito: si invita alla urgente regolarizzazione.”
(…)
15 Dal Verbale Conto Consuntivo 2015 del 10/06/2016 pag. 5 e 6 Per_5
Note al Conto Patrimoniale modello K, risultava e veniva verbalizzata la seguente situazione:
" Il passaggio di consegna tra i SG non è ancora avvenuto, si ribadisce di ottemperare all'incombente con la massima urgenza.
Non risulta predisposto il nuovo inventario in ottemperanza alla circolare n. 8910 del 01/12/2011. Il SG e il DS già in sede di verbalizzazione per l'approvazione del conto consuntivo 2014 avevano assicurato che il tutto si sarebbe regolarizzato nel più breve tempo possibile ma, alla data odierna la situazione è, pressoché, immutata. Pertanto, le risultanze esposte ad oggi non sono del tutto attendibili. La commissione nominata in data 28/12/2011 non si è mai riunita. Inoltre non risultano predisposti i registri annuali delle categorie inventariali (ct. I e III e ct. II)...."
Pur dando atto al Dirigente Scolastico reggente dell solo CP_4 dal 01/09/2016, ed alla SG che stanno procedendo per rimuovere tali irregolarità, essendo ancora a tutt'oggi la situazione pressoché immutata, si invitano gli stessi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni di cui al Verbale 10/06/2016 - Conto Per_5
Consuntivo 2015 - sopra esposte, eliminando le irregolarità riscontrate in materia di passaggio di consegne, ricognizione, variazioni per carichi, scarichi e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi e tenendo altresì in maniera corretta i registri annuali delle categorie inventariali ( ex ctg. I , III e II).”
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio 2016, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto, fatto salvo a quanto rilevato a pag.1, 5 e 6 del presente verbale.”.
- pagg. 9-10: ALLEGATO 5: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2018 (…)
16 Nel verbale dell'analisi del Conto Consuntivo 2018 per il 2017 i Revisori
e ribadiscono: Per_4 Per_4
“Si richiama quanto evidenziato, in materia di corretta gestione dei beni mobili, nel verbale dei revisori n. 4 del 30/05/2017 a pag. 5 e 6 (Conto
Consuntivo 2016).
In merito a quanto esposto nel suddetto verbale, allo stato attuale si rileva:
1) Il passaggio di consegna tra non è ancora avvenuto;
si Pt_4 ribadisce di ottemperare all'incombenza con la massima urgenza ricordando che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante può dar luogo ad ipotesi di responsabilità Contr amministrativa e contabile. (vedi anche circolare 26 del
18/09/2008).
2) Il nuovo inventario non risulta ancora completamente predisposto nel puntuale rispetto della circolare n. 8910 del 01/12/2011, dei procedimenti riguardanti la materiale ricognizione, il rinnovo e la rivalutazione dei beni, il carico, il discarico e l'ammortamento degli stessi e dei modi disposti in materia dal D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - che disciplina anche gli aspetti patrimoniali della gestione delle
Istituzioni scolastiche statali Dal raffronto tra il Modello K (Conto del patrimonio) allegato al Conto Consuntivo 2017 ed il Riepilogo per
Sottocategorie dei Registri inventariali risultano incongruenze (…).
Dal Riepilogo per Sottocategorie del Registro inventariale -allegato- risultano indicate le Ct. Ex I ed ex III in maniera complessiva presentando al 31/12/2017 un totale di € 2.026.360,21, ma effettivamente viene compresa anche la ex Ct. II (A-2-6) per cui non si riesce a comparare quanto esposto sul modello K in merito alle variazioni (carichi, scarichi e ammortamenti) distinti per sottocategorie.
Si presume che i beni, compresi quelli appartenenti alla ex Ct. II , A2-6 siano stati caricati tutti nelle Categorie I, e III , non rispettando le disposizioni dalla Circolare del n. 2233 del 02/04/2012 che CP_12 fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in ordine alla gestione dei
17 beni appartenenti alle Scuole Statali - e la nota 2919 dell'11/05/12 - CP_12 che, facendo seguito alla circ. 2233/2012 succitata, esplicita il legame tra le categorie e le sottocategorie di inventario con le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K, allegato al Conto Consuntivo.
Si invita a correggere i registri annuali delle categorie inventariali (ex ctg I,
III e II) nel puntuale rispetto della normativa vigente in materia.
Pur dando atto al Prof. , Dirigente Scolastico solo Persona_6 dal 01/09/2017, ed alla SG f.f. che si sta Parte_1 procedendo per rimuovere le difformità già richiamate nel verbale dei revisori 4/2017, si invitano gli stessi a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni evidenziate ai punti 1 e 2 di cui sopra, eliminando definitivamente le irregolarità riscontrate in materia di passaggio di consegne, ricognizione, variazioni per carichi, scarichi e ammortamenti della consistenza patrimoniale avvenute nel corso degli anni solari precedenti sino a tutt'oggi.”.
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio 2017, fatto salvo quanto rilevato a pag .5,6,7 del presente verbale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2017 da parte del Consiglio di Istituto, la cui convocazione è prevista entro il mese di maggio 2018.”.
- pagg. 10-11: “ALLEGATO 6: VERBALE REVISORI ANALISI CONTO
CONSUNTIVO 2019
“Ancora i Revisori ( e in sede di Analisi del Conto Per_4 Per_1
Consuntivo 2019 per il 2018 osservano, tra l'altro, a seguito di un disavanzo di competenza di € 30.412,61 nella sezione Conto Finanziario
(Mod.H): “In fase di programmazione il P.A. 2018 presentava un totale pari ad Euro 255.980,32 che, nel corso dell'esercizio finanziario, ha subito una serie di variazioni per un totale complessivo pari ad Euro 186.697,69 riscontrabile a mezzo dei mod. F e G e dei prospetti elenco variazioni ed elenco dettagli. Le risultanze finali non sono corrispondenti alla programmazione definitiva al 31/12/2018 per un importo complessivo di
18 euro 1.500,00. Dalla documentazione verificata i revisori non sono stati in grado di risalire alla genesi della differenza riscontrata. Si evidenzia, altresì, che per taluni aggregati d'entrata le somme programmate differiscono dalle somme accertate e si raccomanda per il futuro, di indicare le somme accertate nel momento di ricevimento della relativa comunicazione del finanziamento e non all'atto della riscossione delle somme di che trattasi, atteso che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in termini di competenza e non di cassa, così come previsto dall'art. 12 e dall'art. 21 del D.I. n. 129/2018…”
(…)
I Revisori osservano: “Nel riportarsi a quanto esposto in materia nel precedente verbale dei revisori n. 2018/004 a cui si rimanda, si rileva che l'istituzione scolastica, nel corso dell'esercizio 2018, ha provveduto alla messa in mora dei precedenti DS e SG affinché provvedessero alla verbalizzazione del passaggio di consegne a suo tempo non effettuato Nessuno dei suddetti ha provveduto a quanto richiesto, talché la SG attualmente in carica ha, in autonomia, effettuato la materiale ricognizione dei beni mobili le cui risultanze sono state formalizzate in idoneo verbale. Si evidenzia, per quanto concerne i beni compresi in A-2-6 per il complessivo importo di euro
47.374,41 una incongruenza rispetto a quanto esposto nelle scritture inventariali che dovrà, necessariamente, trovare soluzione nel corso dell'esercizio 2019.
Si evidenzia, altresì, che non risultano scritture relative alla rivalutazione dei beni per ammortamento delle quali dovrà tenersi conto in sede di chiusura dell'esercizio in corso.”.
Ed in conclusione: “I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo
19 dell'anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto, fatto salvo quanto evidenziato alle pagine 4, 5 e 6 del suddetto verbale.”.
A seguito dell'emanazione della nota 510 del 24/03/2020 avente ad CP_12 oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" le visite presso le Istituzioni scolastiche dei revisori sono state sospese in quanto l'attività di che trattasi non è stata individuata come indifferibile da rendere in presenza ed i verbali vengono completati e protocollati a seguito di controllo a distanza, non risultano agli atti dell'Istituto regolarizzate le situazioni osservate nei verbali summenzionati dei Revisori dei Conti”.
- pag 14: “Risulta agli atti dell'Istituto un primo invito a regolarizzare del 23/06/2022 da parte dell , avente ad oggetto richiesta verifica CP_6 regolarità contributiva e invito a regolarizzare in seguito a CP_4 rilevate irregolarità contributive (natura omissione DMA-UNIEMENS) dall'anno 2016 all'anno 2019, per un totale di euro 11.670,10”.
La semplice lettura dei verbali allegati all'esposto del 26/04/2023, di cui si sono riportate ed evidenziate parti rilevanti, si evince la conoscenza in capo all'amministrazione resistente di irregolarità amministrative- contabili, divenute poi oggetto della contestazione disciplinare sub 3 (la situazione dei residui non chiara -in alcuni casi i creditori risultano “da definire” nonostante siano residui passivi risalenti).
Irregolarità, quelle individuate dai revisori dei conti ( la stessa dott.ssa risulta revisore dall'anno 2019 in poi), circostanziate e ripetute nel Per_1 coso degli anni;
non a caso dette irregolarità sono state riportate nell'esposto del 26 aprile 2023 dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Per_2
[...]
Emerge dai verbali prodotti che almeno dalla rendicontazione 2016
(consuntivo anno 2015) parte resistente sia rimasta consapevolmente inattiva, nonostante i Revisori dei Conti avessero evidenziato, seppur concedendo parere favorevole all'approvazione dei rendiconti di volta in
20 volta esaminati, gravi criticità (“irregolarità”, “vetustà eccessiva”, “una procedura non corretta o non conforme alla normativa vigente” etc.) che certamente non potevano essere considerate informazioni generiche bensì “notizie di infrazione” puntuali, specifiche e circostanziate conosciute sia dal Direttore scolastico che dal Consiglio d'Istituto così come confermato, tra l'altro, dal Verbale n. 2016/003 prodotto in atti dalla parte resistente (Esposto CC ed Allegati: All n. 3 Conto Consuntivo 2016):
“nel verbale del Consiglio di Istituto del 04/06/2015 risulta unicamente inserita la suddetta nota: "...omissis... In riferimento alle sedute precedenti il DS ha raccolto indicazioni in merito alla composizione dei residui e in accordo con i Revisori dei Conti è stata fatta una variazione quale primo passaggio dell'eliminazione dei residui dal Bilancio"(revisori pro-tempore,
Sig.ra e Sig.ra )”. CP_10 CP_11 CP_12
Anche con riferimento alla contestazione sub 4 (percezione di anomali importi imputati a rimborso missioni, ad indennità di amministrazione, utilizzando il fondo di Istituto, per un ammontare totale di € 121.230,97) rileva la tardività della stessa.
Con riferimento alle missioni svolte dalla ricorrente, va evidenziato che l'art. 17 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, prevede che i mandati di pagamento per le missioni debbano essere firmati dal Dirigente scolastico e accompagnati da documenti giustificativi comprovanti la legittimità delle spese sostenute.
Tali documenti comprendono autorizzazioni alle missioni, note spese e qualsiasi altra prova giustificativa che certifichi la regolarità della missione.
Certo è che sono stati emessi mandati di pagamento a favore della ricorrente da chi aveva il dovere di verificare la presenza dei documenti giustificativi relativi alle missioni.
Nella relazione ispettiva alle pagine 16 e 17 si legge “che una delle difficoltà maggiori nel chiarire la questione dei rimborsi alle missioni consiste nel reperimento della documentazione che dovrebbe chiarire se le somme addebitate erano state regolarmente autorizzate. Il DS Per_6 così scrive in una mail indirizzata in data 24 luglio 2023 all'Ufficio III
21 dell'USR per il : “A riguardo, si rimanda alla nota riportata sul CP_3 mandato n° 8 del giornale di cassa E.F. 2017 da cui si evince che le autorizzazioni erano conservate all'interno del fascicolo personale della
SG , fascicolo richiesto da quest'ultima al momento del Parte_1 suo trasferimento e dunque non più in nostro possesso” (cfr. pag. 2 giornale di cassa 2017- doc. L).
Gli importi “esosi” delle missioni si riferiscono agli anni 2007-2019, i mandati sono riportati nei giornali di cassa annuali e ben avrebbero potuto essere esaminati ed eventualmente contestati a tempo debito.
Il fatto che la documentazione giustificativa sia conservata nel fascicolo personale della ricorrente e dalla stessa richiesto al momento del trasferimento non può certo giustificare la contestazione svolta solo nell'aprile del 2023.
Analoga argomentazione vale per le indennità di direzione: gli importi erano stati approvati dal Consiglio di Istituto e i relativi mandati di pagamento sono stati firmati dal dirigente scolastico.
I revisori dei conti , in particolare, ben avrebbero dovuto verificare i parametri utilizzati per il calcolo dell'indennità di direzione, come stabilito dai regolamenti e dalla prassi consolidata in materia di contabilità scolastica.
La mancata tempestiva rilevazione di eventuali anomalie da parte di questi organi di controllo non può essere contestata a distanza di anni e in un contesto di atti amministrativi già approvati e verificati.
Anche il riferimento a somme percepite dal fondo d'istituto per importi eccessivi non dovuti è ancorato all'anno 2008, oltre che generico è altrettanto tardivo e comunque sfornito di prova in giudizio.
Va detto infine che la motivazione addotta dal PM a sostegno della richiesta di archiviazione nei confronti della ricorrente, ossia
22 oltre che mera affermazione non supportata da fatti provati in giudizio, non rende di per sé tempestiva la contestazione in quanto fatti che ben potevano/dovevano essere sottoposti a regolare verifica.
Si richiama, pertanto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo il quale “in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito” (Cfr Corte di Cass. Sent. n. 9313/21 e Trib, di
Brindisi, Sez. Lav, Sent. relativa al proc. RGN 3050/2022).
Nel caso in esame i rilievi ed osservazioni mossi dai revisori dei conti negli anni non erano certamente generici, avendo gli stessi revisori anche messo in mora gli interessati alla regolarizzazione di talune situazioni accertate.
L'amministrazione resistente, quindi, ha dimostrato nel corso degli anni un'ingiustificata inattività tale da rendere tardiva la decisione della stessa di dare avvio al procedimento disciplinare solamente nell'anno 2023, pur avendo potuto/dovuto intraprendere le opportune iniziative già diversi anni prima.
Per quanto sopra rappresentato, va accertata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento disciplinare irrogato per intervenuta decadenza del potere di azione disciplinare in capo all'amministrazione resistente e per conseguente illegittimità della sanzione disciplinare comminata.
Conseguentemente va disposta la riammissione in servizio della ricorrente ed il pagamento di una indennità risarcitoria parametrata all'ultima
23 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo decorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto la ricorrente abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
Nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente.
Non è dato ravvisarsi il carattere ingiurioso al licenziamento intimato attese le contestazioni sottese al recesso anche in considerazione dell'indagine penale poi archiviata.
Le spese di lite in considerazione delle questioni, anche procedurali, affrontate possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc annulla la sanzione irrogata alla ricorrente e per l'effetto condanna il resistente alla reintegrazione della ricorrente nel CP_1 posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, nei limiti di legge.
Rigetta per il resto il ricorso. compensa le spese processuali fra le parti.
Vercelli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
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