Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23467 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13443/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13443 del 2024, proposto da
Bgy International Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ENAC - Ente Nazionale per L’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eleonora Papi Rea, Raffaella Ciardo, Roberta Brignoccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa, ove occorra, disapplicazione e/o rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea delle questioni di legittimità, validità e interpretazione
- in parte qua, del Regolamento Enac, denominato “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, edizione n. 8, emendamento n. 1, pubblicato il 27 settembre 2024 (il “Regolamento” – doc. 1);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 26 giugno 2025 parte ricorrente ha chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta adozione, nelle more del giudizio, di una nuova versione del Regolamento (edizione n. 8, emendamento n. 2), che sostituisce il Regolamento Impugnato, rendendolo privo di efficacia, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’Enac, con memoria depositata in data 12 dicembre, in cui ha svolto per la prima volta le proprie difese, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in virtù del giudicato esterno formatosi sulla questione oggetto del presente giudizio in virtù della sentenza n. 3078/2025 emessa dal Consiglio di Stato o la cessazione della materia del contendere in virtù di tale giudicato, con richiesta di condanna della società ricorrente per lite temeraria ex art. 26 c.p.a.;
Ritenuto che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, dell’adozione di un nuovo regolamento, le cui disposizioni sostituiscono quelle recate dal regolamento impugnato, integri una causa di improcedibilità del ricorso, non residuando alcun interesse che parte ricorrente potrebbe trarre dall’accoglimento dello stesso, il quale ha ad oggetto un atto ormai privo di efficacia e di lesività, mentre non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere non essendo state allegate circostanze idonee a dimostrare il carattere pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale di parte ricorrente;
Ritenuto, infatti, quanto ad esito processuale del giudizio a seguito di sopravvenienze intervenute in corso di causa, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato, disponendo l’art. 34, comma 5, c.p.a., che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” con pronuncia che costituisce una sentenza di merito in ragione della collocazione sistematica di detta disposizione intitolata, appunto, alle “sentenze di merito”;
Ne consegue che tale esito del giudizio si determina per effetto di una pronuncia che non assume una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata, ritenendone l’originaria fondatezza, e della piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui al seguente art. 35 c.p.a., ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135);
Ritenuto che nella fattispecie in esame, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, non siano ravvisabili i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo stati evidenziati i profili di superamento delle dedotte illegittimità del precedente regolamento di cui, con l’adozione della nuova versione sia stata riconosciuta la fondatezza;
Ritenuto che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere proveniente da parte ricorrente implichi la chiara manifestazione della insussistenza dell’interesse alla decisione sul ricorso, essendo venuto meno l’atto impugnato, di cui dover prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame alla luce della dichiarazione di parte ricorrente;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti, disattendendo la contraria richiesta dell’Enac, che giunge a chiedere la condanna per lite temeraria con memoria depositata solo in data 12 dicembre 2025, quindi di molto successiva alla dichiarazione di parte ricorrente, avvenuta in data 26 giugno 2025, svolgendo solo in tale memoria, quindi tardivamente ed oltre i termini processuali, per la prima volta, le proprie difese, al presumibile scopo di ottenere comunque una condanna alle spese secondo una costante prassi processuale dell’ente, dovendo darsi prevalente rilievo alla precedente manifestazione implicita di sopravvenuta carenza di interesse proveniente da parte ricorrente e della tardività della memoria dell’Enac, di cui si dispone lo stralcio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ZI |
IL SEGRETARIO