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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Valentina Scarciglia
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certoma' e Antonio Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “assegno sociale”
Fatto e diritto
***************
Con ricorso depositato il 26.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere stato riconosciuto da parte della a conclusione della visita collegiale Controparte_2
tenutasi in data 16.12.2014, invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani a decorrere dal 23.07.2014, con revisione al 04/2015; di avere beneficiato del conseguente trattamento economico, ctg. INVCIV n. 07017260 percependolo sino alla mensilità di aprile 2023 - esponeva che nota del 13.04.2023 (racc. a/r n.66483126442-7
del 08.05.2023) l' gli aveva comunicato la pendenza di un indebito assistenziale di € 527,16 CP_1
“per il mese di aprile 2023 sulla pensione n.07017260 categoria INVCIV”, somma che – a dire dell'Istituto – sarebbe stata erogata in misura superiore a quanto spettante;
pertanto, di aver sospeso l'erogazione del detto trattamento economico (da eliminarsi successivamente), causa la mancata
1
presentazione a visita di revisione (per la verifica della persistenza dei presupposti che avevano
permesso al ricorrente di accedere a tale beneficio) fissata per il 14 marzo 2023, infine, di aver dato avvio alla procedura di revoca del detto trattamento economico.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione - in quanto per ragioni di salute (come da certificazione medica datata 12.3.2023) comunicate all' (a suo dire tardivamente) era stato CP_1
impossibilitato a presentarsi a visita di revisione fissata per la data del 14 marzo 2023 e l' CP_1
aveva - chiedeva l'immediato ripristino della prestazione a far data dall'intervenuta sospensione, e che fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'improcedibilità del ricorso giudiziario per mancato CP_1
esperimento del giudizio ex art 445-bis c.p.c. e contestando in fatto e diritto gli avversi assunti,
evidenziando che del tutto legittimamente l'Istituto aveva respinto la richiesta di giustificazione,
avendo ricevuto il certificato ben oltre la data della visita medica. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
È infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziario per mancato esperimento del giudizio ex art 445-bis c.p.c. prevedendo quest'ultimo - con riferimento alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84 - l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
Nel caso di specie, alcuna verifica sanitaria si è svolta, discutendosi della legittimità o meno della condotta dell' successiva alla mancata presentazione del ricorrente alla visita di revisione, CP_1
nonché della ripetibilità o meno dell'asserito indebito assistenziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare l'art. 37
2
legge n. 448/98 che, in ipotesi di visite di revisione disposte per verificare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per avere diritto alla prestazioni di invalidità civile, prevede espressamente “… la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata
notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido,
entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee
motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla
revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione…”.
L'art. 25, comma 6-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nell'attribuire all' CP_1
la competenza in materia di convocazione a visita ha ulteriormente previsto che “Nelle more
dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti
acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a
visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell
[...]
. Controparte_1
Tale iter è stato recepito altresì dall' nei propri messaggi (cfr. messaggio n. 4029 2022) CP_1 CP_1
confermando la possibilità che il soggetto risultato assente alla visita di revisione presenti le proprie giustificazioni entro 90 giorni dalla comunicazione della sospensione della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che parte ricorrente abbia giustificato la propria assenza entro
CP_ il termine previsto. L' ha invece respinto le giustificazioni solo perché ritenute tardive rispetto alla già fissata visita di revisione, assumendo una condotta contraria al dato normativo riportato.
Alla luce di tanto, deve allora ritenersi tuttora attuale e sussistente il diritto del ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale di cui è stato beneficiario sino al marzo 2023 con la conseguenza che l' è tenuto al ripristino della stessa con decorrenza dalla sospensione e al CP_1
pagamento dei relativi ratei. Per le medesime ragioni deve dichiararsi irripetibile la somma chiesta in restituzione con nota del 13.04.2023.
3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al ripristino della prestazione assistenziale CP_1
cat. INV CIV con decorrenza dalla data della sospensione comunicata con nota P.IVA_1
del 13.04.2023 e al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge;
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con nota del 13.04.2023 e condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1200,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO
dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Valentina Scarciglia
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certoma' e Antonio Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “assegno sociale”
Fatto e diritto
***************
Con ricorso depositato il 26.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere stato riconosciuto da parte della a conclusione della visita collegiale Controparte_2
tenutasi in data 16.12.2014, invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani a decorrere dal 23.07.2014, con revisione al 04/2015; di avere beneficiato del conseguente trattamento economico, ctg. INVCIV n. 07017260 percependolo sino alla mensilità di aprile 2023 - esponeva che nota del 13.04.2023 (racc. a/r n.66483126442-7
del 08.05.2023) l' gli aveva comunicato la pendenza di un indebito assistenziale di € 527,16 CP_1
“per il mese di aprile 2023 sulla pensione n.07017260 categoria INVCIV”, somma che – a dire dell'Istituto – sarebbe stata erogata in misura superiore a quanto spettante;
pertanto, di aver sospeso l'erogazione del detto trattamento economico (da eliminarsi successivamente), causa la mancata
1
presentazione a visita di revisione (per la verifica della persistenza dei presupposti che avevano
permesso al ricorrente di accedere a tale beneficio) fissata per il 14 marzo 2023, infine, di aver dato avvio alla procedura di revoca del detto trattamento economico.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione - in quanto per ragioni di salute (come da certificazione medica datata 12.3.2023) comunicate all' (a suo dire tardivamente) era stato CP_1
impossibilitato a presentarsi a visita di revisione fissata per la data del 14 marzo 2023 e l' CP_1
aveva - chiedeva l'immediato ripristino della prestazione a far data dall'intervenuta sospensione, e che fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme pretese dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'improcedibilità del ricorso giudiziario per mancato CP_1
esperimento del giudizio ex art 445-bis c.p.c. e contestando in fatto e diritto gli avversi assunti,
evidenziando che del tutto legittimamente l'Istituto aveva respinto la richiesta di giustificazione,
avendo ricevuto il certificato ben oltre la data della visita medica. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte,
ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
È infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziario per mancato esperimento del giudizio ex art 445-bis c.p.c. prevedendo quest'ultimo - con riferimento alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84 - l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.
Nel caso di specie, alcuna verifica sanitaria si è svolta, discutendosi della legittimità o meno della condotta dell' successiva alla mancata presentazione del ricorrente alla visita di revisione, CP_1
nonché della ripetibilità o meno dell'asserito indebito assistenziale.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare l'art. 37
2
legge n. 448/98 che, in ipotesi di visite di revisione disposte per verificare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per avere diritto alla prestazioni di invalidità civile, prevede espressamente “… la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata
notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido,
entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee
motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla
revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione…”.
L'art. 25, comma 6-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nell'attribuire all' CP_1
la competenza in materia di convocazione a visita ha ulteriormente previsto che “Nelle more
dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti
acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a
visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell
[...]
. Controparte_1
Tale iter è stato recepito altresì dall' nei propri messaggi (cfr. messaggio n. 4029 2022) CP_1 CP_1
confermando la possibilità che il soggetto risultato assente alla visita di revisione presenti le proprie giustificazioni entro 90 giorni dalla comunicazione della sospensione della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che parte ricorrente abbia giustificato la propria assenza entro
CP_ il termine previsto. L' ha invece respinto le giustificazioni solo perché ritenute tardive rispetto alla già fissata visita di revisione, assumendo una condotta contraria al dato normativo riportato.
Alla luce di tanto, deve allora ritenersi tuttora attuale e sussistente il diritto del ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale di cui è stato beneficiario sino al marzo 2023 con la conseguenza che l' è tenuto al ripristino della stessa con decorrenza dalla sospensione e al CP_1
pagamento dei relativi ratei. Per le medesime ragioni deve dichiararsi irripetibile la somma chiesta in restituzione con nota del 13.04.2023.
3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al ripristino della prestazione assistenziale CP_1
cat. INV CIV con decorrenza dalla data della sospensione comunicata con nota P.IVA_1
del 13.04.2023 e al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge;
- dichiara l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione con nota del 13.04.2023 e condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1200,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 9 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO
dott.ssa Giulia VIESTI
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