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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 8075/22
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. Gianmario D'Ambrosio; Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.e dif. dall'Avv. Controparte_1
NI CA;
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Luca Cuzzupoli e CP_2 Controparte_3
, già Controparte_4 Controparte_5
, in p.l.r.p.t., Viale Lincoln ex Area Saint-Gobain - ed. Controparte_6
A/3, 81100 Caserta (CE)
- resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 parte ricorrente si è opposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001583000 ricevuta in data 28.11.2022 con riferimento a n. 1 cartella di pagamento ed a 9 avvisi di addebito deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei suddetti atti presupposti ed eccependo nel merito, l'intervenuta
1 prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
ritualmente instauratosi il contraddittorio si
CP_ costituivano l' ed per contestare la domanda e chiederne Controparte_7
il rigetto, l'Agente per la riscossione evidenziava che, in ogni caso, alcuni degli avvisi di addebito sottesi l'atto impugnato risultavano esser stati oggetto di sospensione parziale;
La causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ed , nel costituirsi in giudizio, hanno esibito Controparte_7
documentazione, che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte ricorrente
(cfr note di trattazione del 27.5.23 e del 21.10.25) che attesta la regolare notifica della cartella di pagamento e di 8 dei 9 avvisi di addebito impugnati (ovvero degli atti indicati in ricorso ai numeri da 1 a 9) che risultano esser stati ritualmente notificati all'indirizzo di residenza della parte ricorrente nelle date indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr prod CP_ ed ); Controparte_7
Non è stato invece depositato alcun documento che dimostri la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 328 2021 00035056 58 000 (indicato in ricorso al numero 10);
Da tanto deriva l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atteso che l'AVA 328 2021 00035056
58 000, che non risulta esser stato regolarmente notificato, non poteva esser posto a base della stessa;
L'opposizione, nella parte in cui è stata eccepita, ex art 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti va invece integralmente respinta;
Con riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito che risultano essere stati regolarmente notificati (ovvero quelli indicati in ricorso ai numeri da 1 a 9) la prescrizione dei crediti o non era maturata alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o veniva comunque interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820189005374515000 (del 17.11.2018)
L'eccezione di prescrizione va respinta anche con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 32820210003505658000 (per contributi IVS fissi / percentuale sul minimale nonché somme aggiuntive annualità 2019, 2020 e 2021) considerando che, sebbene l'ava non risulti
2 essere stato notificato, al tempo in cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ricevuta non era ancora decorso il termine di prescrizione dei crediti ivi indicati;
Considerando la minima fondatezza dell'opposizione proposta ex art 617 c.p.c. e la totale infondatezza dell'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese della presente lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Dichiara l'illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente all'avviso di addebito n. 32820210003505658000
Rigetta ogni altra domanda
Compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. Gianmario D'Ambrosio; Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.e dif. dall'Avv. Controparte_1
NI CA;
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Luca Cuzzupoli e CP_2 Controparte_3
, già Controparte_4 Controparte_5
, in p.l.r.p.t., Viale Lincoln ex Area Saint-Gobain - ed. Controparte_6
A/3, 81100 Caserta (CE)
- resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2022 parte ricorrente si è opposto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200001583000 ricevuta in data 28.11.2022 con riferimento a n. 1 cartella di pagamento ed a 9 avvisi di addebito deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei suddetti atti presupposti ed eccependo nel merito, l'intervenuta
1 prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
ritualmente instauratosi il contraddittorio si
CP_ costituivano l' ed per contestare la domanda e chiederne Controparte_7
il rigetto, l'Agente per la riscossione evidenziava che, in ogni caso, alcuni degli avvisi di addebito sottesi l'atto impugnato risultavano esser stati oggetto di sospensione parziale;
La causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e viene decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ed , nel costituirsi in giudizio, hanno esibito Controparte_7
documentazione, che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte ricorrente
(cfr note di trattazione del 27.5.23 e del 21.10.25) che attesta la regolare notifica della cartella di pagamento e di 8 dei 9 avvisi di addebito impugnati (ovvero degli atti indicati in ricorso ai numeri da 1 a 9) che risultano esser stati ritualmente notificati all'indirizzo di residenza della parte ricorrente nelle date indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr prod CP_ ed ); Controparte_7
Non è stato invece depositato alcun documento che dimostri la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 328 2021 00035056 58 000 (indicato in ricorso al numero 10);
Da tanto deriva l'accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria atteso che l'AVA 328 2021 00035056
58 000, che non risulta esser stato regolarmente notificato, non poteva esser posto a base della stessa;
L'opposizione, nella parte in cui è stata eccepita, ex art 615 c.p.c., l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti va invece integralmente respinta;
Con riferimento alla cartella di pagamento ed agli avvisi di addebito che risultano essere stati regolarmente notificati (ovvero quelli indicati in ricorso ai numeri da 1 a 9) la prescrizione dei crediti o non era maturata alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o veniva comunque interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
02820189005374515000 (del 17.11.2018)
L'eccezione di prescrizione va respinta anche con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 32820210003505658000 (per contributi IVS fissi / percentuale sul minimale nonché somme aggiuntive annualità 2019, 2020 e 2021) considerando che, sebbene l'ava non risulti
2 essere stato notificato, al tempo in cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ricevuta non era ancora decorso il termine di prescrizione dei crediti ivi indicati;
Considerando la minima fondatezza dell'opposizione proposta ex art 617 c.p.c. e la totale infondatezza dell'opposizione ex art 615 c.p.c. proposta si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese della presente lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Dichiara l'illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente all'avviso di addebito n. 32820210003505658000
Rigetta ogni altra domanda
Compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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