Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2025, proposto da NO NC e DE BO ZO, rappresentati e difesi da sé stessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 924/2022, pubblicata il 17/6/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante R.G. 1331/2022, notificata in forma esecutiva il 4/7/2024, appellata e confermata dalla sentenza n. 4451/2023 resa dalla Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro e passata in giudicato come da certificazione del 19/7/2024, per la parte in cui l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento delle spese legali in attribuzione agli avvocati NC NO e ZO DE BO, pari ad € 300,00 oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PP OS, nessuno comparso per le parti, e dando atto che i difensori dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, con nota depositata il 10/2/2026, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa;
Premesso che i ricorrenti agiscono innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. 924/2022, pubblicata in data 17.6.2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4451/2023, nella parte in cui ha condannato l’A.S.L. al pagamento in loro favore delle spese di lite;
Considerato che, in data 21 ottobre 2025, l’Asl Na 3 Sud ha adottato la determina n.
10424, per il pagamento dei compensi liquidati dal titolo azionato e che il pagamento è stato eseguito in data 20.11.2025;
Considerato che, in ragione dell’avvenuto adempimento, le parti chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto, dunque, in ragione di quanto rappresentato e documentato dalle parti, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano porsi a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate nella misura liquidata nel dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al dictum solo successivamente alla proposizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’A.S.L. NA 3 SUD al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
PP OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP OS | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO