Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2025, proposto dalla ditta Verbal Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni n. 8, adottata nella seduta del 20 novembre 2024, comunicata il 24 novembre 2024, con la quale è stata rigettata la domanda di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 5, comma 2 del D.I. 4 agosto 2023 presentata dalla ditta ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. NT NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce per l’annullamento della delibera n. 8 del 20 novembre 2024, comunicata il 24 novembre successivo, del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito presso l’INPS, con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione dell’assegno di integrazione salariale, presentata dalla ricorrente il 19 aprile 2024, per il periodo dal 5 marzo al 30 giugno 2024, con la causale “ crisi di mercato ” e per n. 87 beneficiari.
2. L’avversato diniego è stato motivato dall’Amministrazione con riferimento alla circostanza che: “ per l'UP interessata sono già state autorizzate dal Fondo di integrazione salariale periodi di assegno di integrazione salariale a completamento delle 26 settimane disponibili nel biennio mobile per causali ordinarie e che, pertanto, non è rispettato il limite di durata della prestazione di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo”.
3. Il ricorso, notificato il 17 gennaio 2025 e depositato il 23 gennaio successivo, è affidato ad un’unica doglianza così rubricata: “ Violazione dell’art. 26, dell’art. 28 c. 2, 29 e dell’art. 30 del D. lgs. 148 del 2015. Violazione dell’art. 5, c. 2 del D.I. 4 agosto 2023. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e illogica”.
Lamenta la ricorrente che il trattamento erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni era stato richiesto per la prima volta con l’istanza respinta con il provvedimento impugnato, ed avrebbe dovuto pertanto essere riconosciuto, in quanto la stessa ricorrente non aveva mai fruito in precedenza di tale prestazione.
In sostanza la ricorrente si duole del vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il gravato diniego, che erroneamente avrebbe sommato i periodi di fruizione dell’assegno di cui all’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 148 del 2015, erogato dal Fondo Residuale, con quelli richiesti al Fondo Bilaterale di integrazione salariale deducendone così, in tesi erroneamente, il superamento dei termini di cui all’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023.
4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio e con memoria del 26 gennaio 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 marzo 2026.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che, a differenza di analoghe vicende contenziose (cfr. ordinanza 28 novembre 2025, n. 2640) in cui questo Tribunale Amministrativo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio (in favore del TAR Lazio), nella fattispecie all’esame la sede legale e l’unità produttiva della ricorrente risultano essere ubicate a Palermo, pertanto viene all’evidenza in rilievo un provvedimento con effetti limitati all’ambito territoriale di competenza di questo TAR (cfr. art. 13, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo).
Ciò posto va rilevato altresì che, a mente dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 3 agosto 2023, istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni”, il Fondo di integrazione salariale in questione “ Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa … assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione ”.
Trovano dunque applicazione nella vicenda all’esame l’art. 11 del decreto legislativo n. 148/2015, che indica i presupposti per l’accesso al beneficio, ma anche gli artt. 3 e 4 nonché le altre disposizioni del citato decreto legislativo che stabiliscono l’entità e la durata massima delle prestazioni. Giova rammentare, infatti, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha riformato la normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, di talché i fondi bilaterali in questione assicurano ai lavoratori dipendenti dalle imprese interessate, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, prestazioni sostanzialmente alternative a quelle già previste dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 148/2015, che disciplinano il fondo di solidarietà residuale ed il fondo di integrazione salariale.
Ragionevolmente perciò la Circolare dell’I.N.P.S. n. 86 in data 01.08.2024 (versata in atti dalla resistente Amministrazione) prevede, al punto 3.4., in relazione alla durata della prestazione:
- che “ Si garantiscono, pertanto, i periodi di durata della prestazione di assegno di integrazione salariale in base a quanto previsto dall’impianto normativo relativo alle integrazioni salariali…” ;
- che “ Il Fondo riconosce, per le singole causali invocate, relativamente a ciascuna unità produttiva interessata dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, le durate massime nel biennio mobile di seguito riportate…Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie (art. 29 D.lgs. n. 148/2015) nel biennio mobile” ;
- che “ Per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, devono considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Fondo” .
5.1. Tanto premesso giova inoltre rammentare, per un verso, come la giurisprudenza abbia da tempo evidenziato, che gli strumenti di integrazione salariale operano in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione degli stessi a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129 e, da ultimo, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3470). Per altro verso, va evidenziato altresì che l’atto di diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni o al fondo di integrazione salariale per cui è causa, in quanto frutto di una valutazione ampiamente tecnico-discrezionale, può essere sindacato dal Giudice amministrativo solo nelle limitate ipotesi di manifesta illogicità, incongruenza o inattendibilità, ovvero di palese travisamento del dato fattuale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Napoli, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5404; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2018, n. 620; TAR Palermo, sez. III, 23 febbraio 2018, n. 459; Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2017, n. 3987; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503).
6. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorso risulta infondato in quanto, nel caso di specie, l’I.N.P.S. ( rectius il Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni) ha negato la chiesta integrazione sulla scorta della considerazione che la ricorrente aveva già fruito delle risorse del fondo di integrazione salariale, per dir così ordinario, per un periodo (ventisei settimane nel biennio) pari a quello massimo previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 148/2015 .
L’orientamento espresso dall’I.N.P.S. e le sopra indicate motivazioni del provvedimento di diniego appaiono dunque in linea con gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza amministrativa e con la natura eccezionale del beneficio di integrazione salariale di cui si discute, dovendosi escludere la possibilità di ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale per periodi più lunghi di quelli espressamente previsti dalla legge.
7. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è infondato e va perciò respinto.
8. Avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti nella vicenda, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ED IN, Presidente
NT NN, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NN | ED IN |
IL SEGRETARIO