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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/10/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
n. r.g.261 /2024 Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per lo scioglimento del scioglimento
[...]
(c.f.: ), elette dom.to in Monfalcone, alla Parte_1 C.F._1
via Duca D'Aosta n.97, presso lo studio dell'avv. CECHET FEDERICO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Gorizia, alla via Codelli n. 3, presso lo studio dell'avv. BASSI RICCARDO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dal ricorrente il 30.9.2024 e dalla resistente il
19.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto n. cron. 767/2023 del Tribunale di Gorizia del 9.3.2023,
1 depositato il 13.3.2023, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 2.3.2023.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19/01/2002 a Tunisi, non trascritto.
2. spese al definitivo.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 24/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per lo scioglimento del scioglimento
[...]
(c.f.: ), elette dom.to in Monfalcone, alla Parte_1 C.F._1
via Duca D'Aosta n.97, presso lo studio dell'avv. CECHET FEDERICO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
Gorizia, alla via Codelli n. 3, presso lo studio dell'avv. BASSI RICCARDO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dal ricorrente il 30.9.2024 e dalla resistente il
19.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto n. cron. 767/2023 del Tribunale di Gorizia del 9.3.2023,
1 depositato il 13.3.2023, previa comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 2.3.2023.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, come successivamente modificata, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 19/01/2002 a Tunisi, non trascritto.
2. spese al definitivo.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 24/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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