TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8201
TAR
Decreto cautelare 24 giugno 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Le argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 140/2024 valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati

    Il Collegio ritiene infondate tali censure, evidenziando che il sistema del payback era noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. Inoltre, il payback non altera le procedure di gara in quanto agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Le argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 140/2024 valgono anche per la dedotta violazione dei principi stabiliti dalla CDFUE.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati

    Il Collegio ritiene infondate tali censure, evidenziando che il sistema del payback era noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. Inoltre, il payback non altera le procedure di gara in quanto agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che i provvedimenti regionali impugnati abbiano natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, e concernano diritti soggettivi patrimoniali, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che gli avvisi di pagamento abbiano natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, e concernono diritti soggettivi patrimoniali, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8201
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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