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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/10/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ON CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 30/04/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3639/2020 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (C.F./P.IVA , con sede in Genova, Piazza CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Piccapietra n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli Avvocati Enrico Pierantozzi e
IN AR del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Enrico Pierantozzi , giusta Email_1 procura in atti;
OPPONENTE
E
( , con sede legale in Piombino (LI) viale Regina CP_2 P.IVA_2
Margherita n. 133/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piombino (LI), via Roma n. 9, giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2020 emesso in data 18/10/2020
(R.G. 2620/2020) e notificato in data 19/10/2020, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 702.416,57, oltre CP_2
1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, e spese del procedimento monitorio, dovuta per il mancato pagamento di fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per il servizio di raccolta rifiuti sulla nave Costa EM di Parte_2 ormeggiata presso il Porto di Piombino.
Nello specifico, nel ricorso monitorio la ha dato atto di essere CP_2 divenuta titolare, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, di una concessione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui del carico e relativo smaltimento, di disinquinamento degli specchi acquei e pulizia delle parti a terra, di pulizia degli specchi acquei in concessione, di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per i porti di Piombino, Rio Marina,
Cavo e Portoferraio;
di aver effettuato, su richiesta dell'armatore di , il Parte_2 servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi in favore della nave da crociera Costa
EM ormeggiata al Porto di Piombino;
che il costo del suddetto servizio è determinato dalla tariffa pubblica stabilita nel capitolato d'Oneri approvato con delibera del Comitato Portuale n.20/10 in data 8/10/2010; di aver emesso, a fronte dei servizi effettuati, n. 16 fatture, che sono rimaste tutte impagate dalla
[...]
, la quale ha contestato l'eccessività del prezzo applicato rispetto ad altre Pt_2 realtà portuali nazionali.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 contestando la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- Inefficacia della concessione del servizio di raccolta rifiuti: la concessione del
8/10/2010 richiamata da controparte nel ricorso monitorio risulta avere una validità di cinque anni dal 1/6/2011 al 31/5/2016 e la società opposta non ha fornito alcun documento che attesti la proroga o un affidamento provvisorio del servizio a seguito della scadenza della concessione;
- Effettivo servizio reso da vista la situazione di emergenza da Covid19 CP_2
e la situazione di fermo forzato della nave presso il Porto di Piombino, a causa di un focolaio scoppiato a bordo, il servizio di raccolta rifiuti si è svolto con modalità eccezionali, come prescritti dall'ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 del
Presidente della Giunta Regionale, per cui si è avvalsa dell'opera di CP_2 terzi soggetti per le attività materiali di raccolta rifiuti, svolgendo solo una attività di intermediazione;
- Applicazioni di tariffe non conformi al mercato e alla regolamentazione locale: i costi applicati nelle fatture sono immotivatamente superiori a quelli che erano in discussione nell'ambito delle trattative correnti tra le parti, mentre non è
2 possibile in alcun modo ricavarne i criteri con riferimento alle tariffe previste dall'Autorità locale;
- Violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative. Violazione del principio del consenso in materia contrattuale: l'importo delle fatture trasmesse da appare calcolato applicando prezzi unitari che non CP_2 soltanto risultano ampiamente superiori ai prezzi di mercato, ma sono anche molto più alti di quelli che la stessa aveva proposto nel corso dei CP_2 negoziati e che gli agenti di avevano espressamente Parte_2 dichiarato di ritenere inaccettabili, dunque, il comportamento assunto da in mancanza di intesa su un elemento essenziale quale è il CP_2 prezzo, appare irrispettoso delle regole commerciali e del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. al quale le parti sono tenute ad attenersi nel corso delle trattative e nella fase di formazione del contratto;
- Abuso di posizione dominante: ha richiesto importi iniqui CP_2 rispetto al valore commerciale dei servizi prestati, abusando della propria posizione dominante sul mercato locale e dello stato di emergenza per il
COVID-19.
Alla luce di tali motivi, ha introdotto il presente giudizio Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: In via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1192/2020 del 18.10.2020 (R.G. 2620/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Livorno, Sez. Unica Decreti Ingiuntivi, Giudice
Dott.ssa IC RI notificato all'opponente in data 19 ottobre 2020 (cfr. All. 1) siccome errato, ingiusto, infondato ed illegittimo;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, si chiede ammettersi
CTU tecnica, al fine di accertare e determinare la entità del corrispettivo maturato per
l'erogazione del servizio effettuato dalla società opposta secondo il presumibile e ragionevole costo comparandolo con i prezzi di mercato”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto, rappresentando come tutti i motivi di opposizione formulati da controparte siano in toto infondati, e rassegnando le seguenti conclusioni “affinchè il
Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 cpc, rigetti l'opposizione in quanto infondata in fatto ed
3 in diritto ed in ogni caso condanni la , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in proprio favore dell'importo di €
702.416,57 oltre interessi al tasso commerciale;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 12/4/2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie.
All'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie del 20/12/2021, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni fissando l'udienza del 22/12/2022, poi rinviata al 11/4/2024.
Nelle more, lo scrivente giudice, divenuto titolare del presente fascicolo, ha anticipato l'udienza al 16/11/2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza del 7/3/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo in istruttoria, ritenendo necessario ammettere la CTU tecnica richiesta da parte opponente.
La causa è stata, dunque, istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento della CTU tecnica.
All'esito dell'udienza del 30/4/2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice si è riservato e con successivo provvedimento del 3/6/2025 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che
4 l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel fattispecie in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una serie di fatture emesse dalla società opposta,
per l'espletamento del servizio di raccolta di rifiuti sulla nave Costa CP_2
EM, di proprietà dell'opponente, nel periodo aprile/maggio/giugno dell'anno
2020, allorquando la nave si è trovata costretta ad un fermo forzato presso il Porto di
Piombino a causa di un focolaio Covid scoppiato tra i membri e gli ospiti della nave da crociera.
Ciò posto, nel caso in esame, non appare in contestazione lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte della società opposta, sebbene l'opponente abbia formulato delle contestazioni in merito.
In via preliminare, l'opponente ha contestato l'inefficacia della concessione pubblica richiamata dalla nel ricorso monitorio, in quanto asseritamente CP_2 scaduta, al momento dell'attività posta in essere per la Costa EM.
L'eccezione è infondata.
5 La Società ha, infatti, documentato, a seguito dell'eccezione di CP_2 controparte, come, a seguito della prima concessione pubblica avente validità quinquennale dal 1/6/2011 al 31/5/2016, ci sono state diverse proroghe, e una nuova aggiudicazione, quella adottata con provvedimento n. 17/2020 dall'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha disposto la concessione in favore della per un periodo di ulteriori tre anni. CP_2
Dunque, non vi è dubbio che nel periodo richiamato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto -aprile, maggio e giugno 2020- la abbia CP_2 operato legittimamente quale concessionario del servizio di raccolta rifiuti per il
Porto di Piombino, ove era ormeggiata la nave della . Parte_2
L'opponente ha, altresì, contestato sia l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte della la quale avrebbe svolto solo attività di CP_2 intermediazione avvalendosi di altre società terze che si sarebbero occupate materialmente del servizio stesso, tenuto conto delle disposizioni emergenziali deliberate dalla Regione Toscana, sia i costi applicati al servizio svolto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, anche tenuto conto dello specifico motivo di opposizione formulato, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture commerciali costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene. Pertanto, in caso di opposizione, il credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 5915/2011), potendo le fatture avere solo una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti e/o il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, l'ordinanza n. 24/2020 della Regione Toscana che ha dettato particolari modalità per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti in ragione delle necessarie precauzioni da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia da
Covid19, non ha inciso sul contenuto della concessione pubblica, se non appunto indicando specifiche modalità di esecuzione della stessa, lasciando comunque la possibilità alla società concessionaria, la di avvalersi di autonome scelte CP_2 organizzative e, dunque, anche di avvalersi dell'opera materiale di società terze (in
6 particolare ASA, e Bioconsult) per l'esecuzione di specifici ambiti del CP_3 servizio offerto.
Pertanto, la scelta di affidarsi a tali società terze, non può, a differenza di quanto eccepito dall'opponente, risolversi in un ruolo di mera intermediaria della CP_2 trattandosi al contrario di una mera e legittima scelta organizzativa da parte dell'unico ente qualificato come concessionario del servizio pubblico in questione.
Deve, allora, ritenersi provato che la società abbia svolto nei confronti CP_2 della il servizio di raccolta rifiuti sulla base della concessione Parte_2 pubblica vigente nel periodo interessato dalle fatture oggetto del ricorso monitorio.
Quanto, infine, alle contestazioni svolte dalla parte opponente sui costi eccessivi applicati al servizio reso, con asserita violazione dei principi di correttezza e trasparenza nelle trattative, va evidenziato come, nel presente giudizio, sia stata ritenuta ammissibile l'espletamento di una CTU tecnica, affidando al consulente l'incarico di accertare le attività poste in essere dalla nell'arco temporale CP_2 interessato e di quantificarne i relativi costi, tenendo conto dei prezzi correnti di mercato.
La scelta di demandare al consulente tecnico d'ufficio di assumere come riferimento, per la quantificazione dei costi, i prezzi di mercato applicabili ad attività dello stesso genere, e non il tariffario pubblico, come richiesto dall'opposta, è derivato dalla necessità di tenere in considerazione la particolare situazione in cui si
è venuta a trovare la nave della e in cui, allo stesso modo, si è trovata Parte_2 ad operare la dovuta alla emergenza epidemiologica per la diffusione del CP_2
Covid19, come dimostrato anche dall'adozione di specifica delibera della Regione
Toscana, che aveva imposto specifiche modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti, e dalla mail del 23/4/2020 inviata dalla stessa con la quale CP_2 quest'ultima si rendeva disponibile ad effettuare una tariffa “scontata” propria in considerazione della situazione straordinaria esistente all'epoca. Ciò a dimostrazione del fatto che la stessa parte opposta aveva riconosciuto che la particolarità del momento storico, che stavamo tutti vivendo, rendeva necessario adattare alla situazione specifica anche i costi del servizio dalla medesima svolto in concessione.
Al fine di accertare e quantificare il costo per le concrete attività poste in essere dalla in favore di è stato, dunque, dato incarico al CTU, CP_2 Parte_2 dott. le cui conclusioni meritano di essere in toto condivise, in Persona_1 quanto lineari, coerenti e immuni da vizi logici e deduttivi.
Il CTU, nella propria relazione, ha dato in primis atto di non poter effettuare una quantificazione dei costi sulla base dei prezzi correnti di mercato, “posto che in ogni
7 porto esistono realtà strutturali ed operative differenti l'una dall'altra. La comparazione con prezzi di mercato (nel caso specifico) diventa particolarmente complessa e rischia di non dare sufficienti e probatorie indicazioni. Per cui sulla base della documentazione prodotta dalle parti si è tentato di ricostruire il possibile costo del servizio prestato da . CP_2
Tale conclusione a cui è giunto il CTU può essere ritenuta condivisibile, alla luce delle motivazioni addotte dal consulente, tenuto anche conto che il medesimo ha comunque effettuato un calcolo basato su dati oggettivi e concreti, idonei a dare un risultato coerente e giusto sotto il profilo sia sostanziale che formale.
Nello specifico, il CTU, sulla base della documentazione depositata in atti dalle parti, ha accertato quali attività specifiche sono state svolte dalla nel CP_2 periodo di maggio/giugno 2020, verificando che il servizio reso si è protratto per 25 giorni di cui, però, solo 9 giorni di lavoro effettivi, e sulla base delle tariffe applicabili al caso concreto, tenuto conto di tutti i servizi resi dalla società concessionaria, ha quantificato nella somma di € 259.426,80 per 4.710 metri cubi di rifiuti l'entità del corrispettivo dovuto dalla alla Parte_2 CP_2
Quanto alle osservazioni critiche formulate da entrambe le parti alla consulenza tecnica, va evidenziato come il CTU abbia già puntualmente risposto ad esse nella relazione depositata, per cui non si è reputato necessario provvedere a richiedere ulteriori chiarimenti o a rinnovare la CTU.
Alla luce di tali ragioni, ritenendo pienamente condivisibili gli accertamenti e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la Parte_2
deve essere condannata al pagamento in favore della della somma
[...] CP_2 complessiva di € 259.426,80, oltre interessi commerciali nella misura di cui alla
Legge 231/2002, quale corrispettivo spettante all'opposta per l'espletamento del servizio effettuato nel periodo temporale di cui alle fatture oggetto del presente giudizio.
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della condanna di parte opponente ad una somma notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta nel procedimento monitorio, e dunque alla luce di una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
Per i medesimi motivi le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n.1192/2020 emesso in data 18/10/2020 (R.G.
2620/2020),
• Condanna al pagamento in favore della Parte_2 CP_2 dell'importo di € 259.426,80, oltre interessi commerciali nella misura di cui alla Legge 231/2002 fino all'effettivo soddisfo, quale corrispettivo spettante all'opposta per l'espletamento del servizio effettuato nel periodo temporale di cui alle fatture oggetto del presente giudizio,
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 26/10/2025
Il giudice
Dott.ssa ON CA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
ON CA, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 30/04/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3639/2020 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (C.F./P.IVA , con sede in Genova, Piazza CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Piccapietra n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli Avvocati Enrico Pierantozzi e
IN AR del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Enrico Pierantozzi , giusta Email_1 procura in atti;
OPPONENTE
E
( , con sede legale in Piombino (LI) viale Regina CP_2 P.IVA_2
Margherita n. 133/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Napoleoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piombino (LI), via Roma n. 9, giusta procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2020 emesso in data 18/10/2020
(R.G. 2620/2020) e notificato in data 19/10/2020, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 702.416,57, oltre CP_2
1 interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, e spese del procedimento monitorio, dovuta per il mancato pagamento di fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per il servizio di raccolta rifiuti sulla nave Costa EM di Parte_2 ormeggiata presso il Porto di Piombino.
Nello specifico, nel ricorso monitorio la ha dato atto di essere CP_2 divenuta titolare, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, di una concessione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui del carico e relativo smaltimento, di disinquinamento degli specchi acquei e pulizia delle parti a terra, di pulizia degli specchi acquei in concessione, di sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per i porti di Piombino, Rio Marina,
Cavo e Portoferraio;
di aver effettuato, su richiesta dell'armatore di , il Parte_2 servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi in favore della nave da crociera Costa
EM ormeggiata al Porto di Piombino;
che il costo del suddetto servizio è determinato dalla tariffa pubblica stabilita nel capitolato d'Oneri approvato con delibera del Comitato Portuale n.20/10 in data 8/10/2010; di aver emesso, a fronte dei servizi effettuati, n. 16 fatture, che sono rimaste tutte impagate dalla
[...]
, la quale ha contestato l'eccessività del prezzo applicato rispetto ad altre Pt_2 realtà portuali nazionali.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 contestando la legittimità della pretesa creditoria ingiunta per i seguenti motivi:
- Inefficacia della concessione del servizio di raccolta rifiuti: la concessione del
8/10/2010 richiamata da controparte nel ricorso monitorio risulta avere una validità di cinque anni dal 1/6/2011 al 31/5/2016 e la società opposta non ha fornito alcun documento che attesti la proroga o un affidamento provvisorio del servizio a seguito della scadenza della concessione;
- Effettivo servizio reso da vista la situazione di emergenza da Covid19 CP_2
e la situazione di fermo forzato della nave presso il Porto di Piombino, a causa di un focolaio scoppiato a bordo, il servizio di raccolta rifiuti si è svolto con modalità eccezionali, come prescritti dall'ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 del
Presidente della Giunta Regionale, per cui si è avvalsa dell'opera di CP_2 terzi soggetti per le attività materiali di raccolta rifiuti, svolgendo solo una attività di intermediazione;
- Applicazioni di tariffe non conformi al mercato e alla regolamentazione locale: i costi applicati nelle fatture sono immotivatamente superiori a quelli che erano in discussione nell'ambito delle trattative correnti tra le parti, mentre non è
2 possibile in alcun modo ricavarne i criteri con riferimento alle tariffe previste dall'Autorità locale;
- Violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative. Violazione del principio del consenso in materia contrattuale: l'importo delle fatture trasmesse da appare calcolato applicando prezzi unitari che non CP_2 soltanto risultano ampiamente superiori ai prezzi di mercato, ma sono anche molto più alti di quelli che la stessa aveva proposto nel corso dei CP_2 negoziati e che gli agenti di avevano espressamente Parte_2 dichiarato di ritenere inaccettabili, dunque, il comportamento assunto da in mancanza di intesa su un elemento essenziale quale è il CP_2 prezzo, appare irrispettoso delle regole commerciali e del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. al quale le parti sono tenute ad attenersi nel corso delle trattative e nella fase di formazione del contratto;
- Abuso di posizione dominante: ha richiesto importi iniqui CP_2 rispetto al valore commerciale dei servizi prestati, abusando della propria posizione dominante sul mercato locale e dello stato di emergenza per il
COVID-19.
Alla luce di tali motivi, ha introdotto il presente giudizio Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: In via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1192/2020 del 18.10.2020 (R.G. 2620/2020) emesso dal Tribunale Ordinario di Livorno, Sez. Unica Decreti Ingiuntivi, Giudice
Dott.ssa IC RI notificato all'opponente in data 19 ottobre 2020 (cfr. All. 1) siccome errato, ingiusto, infondato ed illegittimo;
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, si chiede ammettersi
CTU tecnica, al fine di accertare e determinare la entità del corrispettivo maturato per
l'erogazione del servizio effettuato dalla società opposta secondo il presumibile e ragionevole costo comparandolo con i prezzi di mercato”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto, rappresentando come tutti i motivi di opposizione formulati da controparte siano in toto infondati, e rassegnando le seguenti conclusioni “affinchè il
Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 cpc, rigetti l'opposizione in quanto infondata in fatto ed
3 in diritto ed in ogni caso condanni la , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in proprio favore dell'importo di €
702.416,57 oltre interessi al tasso commerciale;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza del 12/4/2021, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie.
All'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie del 20/12/2021, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni fissando l'udienza del 22/12/2022, poi rinviata al 11/4/2024.
Nelle more, lo scrivente giudice, divenuto titolare del presente fascicolo, ha anticipato l'udienza al 16/11/2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza del 7/3/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo in istruttoria, ritenendo necessario ammettere la CTU tecnica richiesta da parte opponente.
La causa è stata, dunque, istruita tramite produzioni documentali e l'espletamento della CTU tecnica.
All'esito dell'udienza del 30/4/2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice si è riservato e con successivo provvedimento del 3/6/2025 ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che
4 l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel fattispecie in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in una serie di fatture emesse dalla società opposta,
per l'espletamento del servizio di raccolta di rifiuti sulla nave Costa CP_2
EM, di proprietà dell'opponente, nel periodo aprile/maggio/giugno dell'anno
2020, allorquando la nave si è trovata costretta ad un fermo forzato presso il Porto di
Piombino a causa di un focolaio Covid scoppiato tra i membri e gli ospiti della nave da crociera.
Ciò posto, nel caso in esame, non appare in contestazione lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte della società opposta, sebbene l'opponente abbia formulato delle contestazioni in merito.
In via preliminare, l'opponente ha contestato l'inefficacia della concessione pubblica richiamata dalla nel ricorso monitorio, in quanto asseritamente CP_2 scaduta, al momento dell'attività posta in essere per la Costa EM.
L'eccezione è infondata.
5 La Società ha, infatti, documentato, a seguito dell'eccezione di CP_2 controparte, come, a seguito della prima concessione pubblica avente validità quinquennale dal 1/6/2011 al 31/5/2016, ci sono state diverse proroghe, e una nuova aggiudicazione, quella adottata con provvedimento n. 17/2020 dall'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha disposto la concessione in favore della per un periodo di ulteriori tre anni. CP_2
Dunque, non vi è dubbio che nel periodo richiamato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto -aprile, maggio e giugno 2020- la abbia CP_2 operato legittimamente quale concessionario del servizio di raccolta rifiuti per il
Porto di Piombino, ove era ormeggiata la nave della . Parte_2
L'opponente ha, altresì, contestato sia l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte della la quale avrebbe svolto solo attività di CP_2 intermediazione avvalendosi di altre società terze che si sarebbero occupate materialmente del servizio stesso, tenuto conto delle disposizioni emergenziali deliberate dalla Regione Toscana, sia i costi applicati al servizio svolto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, anche tenuto conto dello specifico motivo di opposizione formulato, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture commerciali costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene. Pertanto, in caso di opposizione, il credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. n. 5915/2011), potendo le fatture avere solo una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti e/o il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto richiamati, deve constatarsi che, l'ordinanza n. 24/2020 della Regione Toscana che ha dettato particolari modalità per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti in ragione delle necessarie precauzioni da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia da
Covid19, non ha inciso sul contenuto della concessione pubblica, se non appunto indicando specifiche modalità di esecuzione della stessa, lasciando comunque la possibilità alla società concessionaria, la di avvalersi di autonome scelte CP_2 organizzative e, dunque, anche di avvalersi dell'opera materiale di società terze (in
6 particolare ASA, e Bioconsult) per l'esecuzione di specifici ambiti del CP_3 servizio offerto.
Pertanto, la scelta di affidarsi a tali società terze, non può, a differenza di quanto eccepito dall'opponente, risolversi in un ruolo di mera intermediaria della CP_2 trattandosi al contrario di una mera e legittima scelta organizzativa da parte dell'unico ente qualificato come concessionario del servizio pubblico in questione.
Deve, allora, ritenersi provato che la società abbia svolto nei confronti CP_2 della il servizio di raccolta rifiuti sulla base della concessione Parte_2 pubblica vigente nel periodo interessato dalle fatture oggetto del ricorso monitorio.
Quanto, infine, alle contestazioni svolte dalla parte opponente sui costi eccessivi applicati al servizio reso, con asserita violazione dei principi di correttezza e trasparenza nelle trattative, va evidenziato come, nel presente giudizio, sia stata ritenuta ammissibile l'espletamento di una CTU tecnica, affidando al consulente l'incarico di accertare le attività poste in essere dalla nell'arco temporale CP_2 interessato e di quantificarne i relativi costi, tenendo conto dei prezzi correnti di mercato.
La scelta di demandare al consulente tecnico d'ufficio di assumere come riferimento, per la quantificazione dei costi, i prezzi di mercato applicabili ad attività dello stesso genere, e non il tariffario pubblico, come richiesto dall'opposta, è derivato dalla necessità di tenere in considerazione la particolare situazione in cui si
è venuta a trovare la nave della e in cui, allo stesso modo, si è trovata Parte_2 ad operare la dovuta alla emergenza epidemiologica per la diffusione del CP_2
Covid19, come dimostrato anche dall'adozione di specifica delibera della Regione
Toscana, che aveva imposto specifiche modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti, e dalla mail del 23/4/2020 inviata dalla stessa con la quale CP_2 quest'ultima si rendeva disponibile ad effettuare una tariffa “scontata” propria in considerazione della situazione straordinaria esistente all'epoca. Ciò a dimostrazione del fatto che la stessa parte opposta aveva riconosciuto che la particolarità del momento storico, che stavamo tutti vivendo, rendeva necessario adattare alla situazione specifica anche i costi del servizio dalla medesima svolto in concessione.
Al fine di accertare e quantificare il costo per le concrete attività poste in essere dalla in favore di è stato, dunque, dato incarico al CTU, CP_2 Parte_2 dott. le cui conclusioni meritano di essere in toto condivise, in Persona_1 quanto lineari, coerenti e immuni da vizi logici e deduttivi.
Il CTU, nella propria relazione, ha dato in primis atto di non poter effettuare una quantificazione dei costi sulla base dei prezzi correnti di mercato, “posto che in ogni
7 porto esistono realtà strutturali ed operative differenti l'una dall'altra. La comparazione con prezzi di mercato (nel caso specifico) diventa particolarmente complessa e rischia di non dare sufficienti e probatorie indicazioni. Per cui sulla base della documentazione prodotta dalle parti si è tentato di ricostruire il possibile costo del servizio prestato da . CP_2
Tale conclusione a cui è giunto il CTU può essere ritenuta condivisibile, alla luce delle motivazioni addotte dal consulente, tenuto anche conto che il medesimo ha comunque effettuato un calcolo basato su dati oggettivi e concreti, idonei a dare un risultato coerente e giusto sotto il profilo sia sostanziale che formale.
Nello specifico, il CTU, sulla base della documentazione depositata in atti dalle parti, ha accertato quali attività specifiche sono state svolte dalla nel CP_2 periodo di maggio/giugno 2020, verificando che il servizio reso si è protratto per 25 giorni di cui, però, solo 9 giorni di lavoro effettivi, e sulla base delle tariffe applicabili al caso concreto, tenuto conto di tutti i servizi resi dalla società concessionaria, ha quantificato nella somma di € 259.426,80 per 4.710 metri cubi di rifiuti l'entità del corrispettivo dovuto dalla alla Parte_2 CP_2
Quanto alle osservazioni critiche formulate da entrambe le parti alla consulenza tecnica, va evidenziato come il CTU abbia già puntualmente risposto ad esse nella relazione depositata, per cui non si è reputato necessario provvedere a richiedere ulteriori chiarimenti o a rinnovare la CTU.
Alla luce di tali ragioni, ritenendo pienamente condivisibili gli accertamenti e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la Parte_2
deve essere condannata al pagamento in favore della della somma
[...] CP_2 complessiva di € 259.426,80, oltre interessi commerciali nella misura di cui alla
Legge 231/2002, quale corrispettivo spettante all'opposta per l'espletamento del servizio effettuato nel periodo temporale di cui alle fatture oggetto del presente giudizio.
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della condanna di parte opponente ad una somma notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta nel procedimento monitorio, e dunque alla luce di una sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
Per i medesimi motivi le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il decreto ingiuntivo n.1192/2020 emesso in data 18/10/2020 (R.G.
2620/2020),
• Condanna al pagamento in favore della Parte_2 CP_2 dell'importo di € 259.426,80, oltre interessi commerciali nella misura di cui alla Legge 231/2002 fino all'effettivo soddisfo, quale corrispettivo spettante all'opposta per l'espletamento del servizio effettuato nel periodo temporale di cui alle fatture oggetto del presente giudizio,
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 26/10/2025
Il giudice
Dott.ssa ON CA
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