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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Rizza,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e Lucio Cornelio Vigilanti,
Appellato
), già Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore,
Contumace
1 OGGETTO: appello – opposizione ad estratto di ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.10.2020, premesso che solo a seguito di Parte_1
formale accesso presso la era venuto a conoscenza Controparte_3
dell'esistenza di carichi iscritti a suo nome per conto dell' proponeva CP_1
opposizione avverso i sottostanti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, lamentando l'omessa notifica degli atti impugnati, nonché l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione anche successiva alla eventuale notifica.
Con sentenza n. 241/2022 del 21.1.2022, il giudice del lavoro di Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto, dichiarava, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., estinto per prescrizione il credito di cui all'avviso di addebito n. 593 2014
00088057 19. Rigettava, per il resto, l'opposizione ritendendo che per gli ulteriori atti sottesi all'estratto di ruolo non fosse maturata alcuna prescrizione, essendo stata fornita in giudizio prova della notifica degli stessi e dei successivi atti interruttivi.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso del Parte_1
20.7.2022. Resisteva al gravame l' ribadendo l'eccezione di inammissibilità CP_1
dell'opposizione ad estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire. Nonostante regolare notifica, l'ente riscossore rimaneva contumace.
La causa è stata posta in decisione il 20 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto prescritte le pretese di cui agli avvisi di addebito e alla cartella di pagamento impugnati.
2 Deduce, anzitutto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione agli atti depositati dall'agente della riscossione, il quale si era limitato, invero, a produrre esclusivamente le relate di notifiche e non gli atti integrali presuntivamente notificati.
Assume la nullità della notificazione della intimazione di pagamento n.
29320169011148472 (relativa agli avvisi di addebito n. 312 e n. 638) e della intimazione di pagamento n. 2932017903728115 (relativa agli avvisi di addebito n. 050, n. 388 e n. 762), in quanto effettuata da soggetto non autorizzato dalla legge, in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999.
Quanto al preavviso di fermo n. 29380201200007153, ribadisce quanto sostenuto in primo grado, e cioè che dalla presunta data di notifica dello stesso
(23.11.2012) al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, era nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, e critica la sentenza di primo grado per aver riconosciuto efficacia interruttiva alla presentazione delle istanze di rateazione del 10.12.2012 e del 16.1.2017 da parte del contribuente.
Con riferimento all'intimazione di pagamento n. 29320189022660525, premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il sottostante avviso di addebito n. 59320140004516391 non era mai stato notificato, l'appellante sostiene la nullità della notificazione della stessa in quanto operata da soggetto non autorizzato (NEXIVE S.p.A.).
1.2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per aver ritenuto che gli atti impositivi sottesi all'estratto di ruolo fossero stati regolarmente notificati, sebbene gli stessi risultassero essere stati notificati a persona diversa dal destinatario.
2. Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni CP_4
stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
3 Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito. Deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione del CP_4
2.1 Deve poi esaminarsi l'eccezione di carenza di interesse sollevata da parte appellata. L'odierno appellante con il ricorso di primo grado ha impugnato gli estratti di ruolo portati dagli avvisi di addebito e cartelle di pagamento, in quanto, soltanto a seguito di accesso presso gli archivi della lo Controparte_3
stesso ha appreso dell'esistenza di carichi iscritti a suo nome per conto dell' CP_1
(cfr. ricorso introduttivo e atto di appello).
2.2. Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze n. 559/2023, n. 14/2024
e n. 211/2024), trovano applicazione, nella specie, i principi affermati dalle
4 Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui:
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
E invero il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato
5 “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Come osservato dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che
l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … …
La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda
6 Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che
l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare
l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi
7 dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
2.3. L'azione proposta da nell'originario ricorso è, dunque, da Pt_1
qualificare come mera azione di accertamento negativo.
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi
l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615
c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche
Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
2.4. D'altro verso, , pur a fronte dell'eccezione di difetto di interesse Pt_1
formulata dalla difesa dell'ente previdenziale sia in primo che in secondo grado, non ha allegato la eventuale sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione. L'appellante, invero, con le note del
8 30.5.2024 si è limitato a contestare l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 3- bis, D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni con Legge n. 215/2021, in quanto il giudizio era stato incoato in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa.
Tale assunto, tuttavia, appare privo di pregio. Si richiama in merito, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., la sentenza n. 25773/2023, con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che “Questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022,
n. 26283). Il legislatore, nell'enucleare specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha dunque plasmato l'interesse ad agire. Tale condizione dell'azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta”.
2.5. La statuizione di accoglimento dell'opposizione in relazione ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320140008805719 è coperta da giudicato, non avendo l' proposto uno specifico motivo di appello al riguardo (Cassazione CP_1
civile sez. III, 14/02/2023, n.4448).
In relazione agli altri ruoli l'opposizione originariamente proposta va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire e l'appello deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte.
L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.
9 Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione ad agire di CP_4
rigetta l'appello;
compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
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