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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente Dott. Dionisio Pantano Giudice relatore Dott.ssa Lucia Delfino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1779/2013 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BARILLA' attrice contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Antonio ZUCCARELLO CIMINO e dall'avv. Francesco
ZUCCARELLO CIMINO
convenuta nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'A convenuta e
c.f. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._4 difesa CC EZ e MA TA convenuta, attrice in riconvenzionale oggetto: divisione ereditaria 1 conclusioni: come da verbale di udienza del 5.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2013, ha Parte_1
convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, le sorelle e CP_3 [...]
e sua madre, in qualità di coeredi legittime del defunto CP_1 CP_2 [...]
deceduto in Reggio di Calabria il 15 novembre 2008 e ha esposto che, in virtù Per_1 delle plurime donazioni fatte in vita dal de cuius alla sorella era stata lesa la sua CP_1
quota di riserva;
ha domandato quindi la divisione giudiziale del compendio ereditario mediante riduzione proporzionale, fino ad integrazione dei suoi diritti di legittimaria - da accertarsi mediante riunione fittizia del donatum al relictum epurato dei modesti debiti ereditari - delle porzioni spettanti alle coeredi secondo le norme sulla successione legittima, previa collazione delle donazioni fatte dal de cuius per la parte eccedente la quota disponibile, in via subordinata instando per la riduzione delle disposizioni lesive.
Ha altresì proposto domanda di rendiconto in relazione al “patrimonio del defunto ed ai beni di cui i convenuti hanno continuato a percepire i frutti” (cfr. pag. 28 lett. d e pag. 29 dell'atto di citazione).
Ha elencato puntualmente (da pag. 3 a pag. 15 dell'atto di citazione) i numerosi beni immobili e i beni mobili costituenti il relictum, includendovi il finanziamento infruttifero di € 300.000,00 ricevuto dal padre nel novembre 2007; ha quantificato il valore dei debiti ereditari e indicato le donazioni fatte in vita dal de cuius a favore delle sue figlie – tutte con dispensa da collazione e da imputazione se non per la quota eccedente la disponibile – includendovi ulteriori elargizioni fatte dal de cuius a favore di CP_1
che pure tali, nella prospettazione di parte attrice, dovevano reputarsi, identificate nella percezione dell'indennità di esproprio ANAS per euro 50.250,00 in relazione a terreni condotti in comodato e nell'accredito sul suo conto corrente bancario, con bonifico disposto nel 2007 da della somma di euro 250.000,00. Persona_1
1.1.Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di CP_2
divisione “con l'osservanza delle quote spettanti ai legittimari”, chiedendo però il riconoscimento del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale e contestando la ricostruzione dell'asse fatta dalla parte attrice, nei seguenti termini:
2 1) la stima degli immobili non era condivisibile;
2) alla donazione fatta ad doveva aggiungersi quella indiretta di un CP_3 immobile in Roma, acquistato a suo nome ma con denaro paterno;
3) alla donazione fatta all'attrice e al prestito di euro 300.000,00 da lei menzionato, doveva aggiungersi l'ulteriore donazione di 300 milioni di lire, corrispondenti ad euro
154.997,00, fatta nel 1998 dal dante causa a per aiutarla nell'acquisto di Parte_1 una farmacia in Torino;
4) non costituivano donazioni a né l'accredito di 250.000,00 euro CP_1
mediante bonifico né l'indennità corrispostale dall'ANAS quale affittuaria – e non comodataria – dei terreni in Catona-Cannamele e Reggio Calabria successivamente espropriati dall'ANAS, sui quali la figlia aveva eseguito ingenti miglioramenti
(sistemazioni del terreno, impianto di nespoleto con impianti di irrigazione e installazione di serre) grazie ai quali aveva percepito un'indennità di Persona_1
esproprio complessivamente pari ad euro 428.936,53, di cui la somma di euro 250.000,00 corrisposta all'affittuaria costituiva la quota parte idealmente corrispondente all'incremento di valore di quegli stessi terreni per effetto dei miglioramenti a lei imputabili.
1.2.Si è costituita in giudizio che, concordando sulla Controparte_3
prospettazione di parte attrice, ha proposto domanda riconvenzionale di collazione ed eventualmente riduzione delle donazioni fatte alla sorella lamentando di aver CP_1 parimenti subito lesione della sua quota di legittima e negando, per altro verso, che dovesse rientrare nella riunione fittizia e cadere in collazione l'acquisto immobiliare fatto in Roma in virtù del negozio fiduciario stipulato con suo padre, che non ne aveva poi chiesto il trasferimento a sé ed il cui diritto era attualmente prescritto.
Ha aggiunto che nel compendio ereditario dovevano essere computate, a titolo di relictum, le particelle di terreno ricadenti nel foglio 3 della sezione di Catona appartenenti a giusta sentenza definitiva di questo Tribunale del giudizio iscritto al n. Persona_1
1489/88 di r.g.a.c. intercorso con il Ministero della Marina Mercantile;
doveva essere valutato il diritto di abitazione spettante ex lege a sulla casa familiare sita in CP_2
Reggio di Calabria, Via Nazionale 48, particella 170, nonché il comodato concesso alla sorella con scrittura privata registrata il 7 dicembre 1989, su beni produttivi CP_1
3 costituiti dai terreni siti in Comune di Reggio di Calabria/Catona, foglio 4, mappali
386/387, di mq. 10.030, successivamente espropriati dall'ANAS e segnatamente dei frutti da lei percepiti dal 7 dicembre 1989 e sino alla data dell'esproprio, nonché
l'indennità di esproprio corrispostale dall'ente espropriante, pari ad € 50.250,30.
Da ultimo, ha proposto azione di rendiconto in relazione “al patrimonio del defunto ed ai beni di cui i condividenti hanno continuato a percepire i frutti”.
1.3.Infine, pure si è costituita in giudizio e ha resistito Controparte_1 all'azione di riduzione proposta dalle sorelle, non opponendosi al giudizio di divisione con le precisazioni, già fatte dalla in relazione alla necessità di valutare ai fini della CP_2
riunione fittizia, collazione e imputazione sia la donazione indiretta immobiliare ad che la donazione in denaro a documentando altresì che i fondi CP_3 Parte_1 successivamente espropriati dall'ANAS erano stati goduti in qualità di affittuaria e in relazione ai quali aveva realizzato rilevanti miglioramenti.
1.4.Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice non ha depositato memorie integrative ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., diversamente da
[...]
che nella prima memoria ha precisato la domanda di resa dei conti nei seguenti CP_3 termini: “reitera infine la richiesta che le coeredi, sigg.re e rendano CP_2 Controparte_1 il conto dell'amministrazione di tutti i beni ereditari, immobili e mobili (ivi compreso il denaro esistente nell'asse), da loro posseduti in via esclusiva, e dei relativi frutti, civili e naturali, percepiti dall'apertura della successione e sino alla data di rendimento del conto”. ha richiesto nelle memorie istruttorie la prova testimoniale Controparte_1 sull'esecuzione dei miglioramenti di cui la somma di € 250.000,00 avrebbe costituito giusta remunerazione.
Il processo è stato quindi istruito documentalmente anche mediante deposito, nel fascicolo informatico, delle visure ipocatastali richieste con ordinanza dell'8.4.2016, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice . Parte_1
Con ordinanza dell'1.2.2017 il giudice al tempo titolare del ruolo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulle questioni poste dalle parti in ordine all'esatta ricostruzione dell'asse. Indi, la causa è stata più volte rinviata e all'udienza del
3.3.2022 le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione relativa alla composizione dell'asse ereditario di Per_1
4 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_1
1.5.Con la sentenza n. 902/2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha così statuito:
1) rigetta la domanda proposta da in ordine Parte_1 all'accertamento della allegata donazione in favore di dell'indennità di CP_1
esproprio di € 50.250,00 ricevuta dall'ANAS in relazione ai terreni appartenenti al padre;
2) accoglie la domanda proposta da in ordine Parte_1 all'accertamento della donazione in favore di della somma di € 250.000,00 CP_1 accreditatale da tramite bonifico bancario in data 30.11.2007; Persona_1
3) accoglie la domanda proposta da e in CP_2 Controparte_1
ordine all'accertamento della donazione indiretta in favore di Controparte_3
dell'immobile in Roma al Corso Trieste n. 146;
4) accoglie la domanda proposta da e in CP_2 Controparte_1 ordine all'accertamento della donazione di € 154.937,10 fatta a;
Parte_1
5) rigetta per le ragioni di cui in parte motiva le domande di rendiconto proposte da e Parte_1 Controparte_3
6) accerta la consistenza dell'asse ereditario di come in parte Persona_1 motiva;
7) riserva la pronuncia sulle spese del giudizio alla sentenza definitiva;
8) dispone la prosecuzione del giudizio tra le altre parti come da separata ordinanza.
1.5.1.Dalla lettura della motivazione della predetta sentenza si evince che rientrano nell'asse ereditario:
1) i beni mobili (tra cui il credito di € 300.000 del de cuius verso ) e Parte_1
immobili indicati da pag. 3 a pag. 15 dell'atto di citazione, con l'aggiunta dell'immobile indicato da come riacquisito al patrimonio del de cuius per effetto della Controparte_3 sentenza di questo Tribunale allegata quale documento n. 3 al suo fascicolo di parte, il tutto comunque da verificarsi alla luce delle visure ipocatastali depositate il 27.6.2016 dall'avv. Polimeni Francesco nel fascicolo informatico;
2) le donazioni immobiliari fatte alle tre figlie, prodotte quali allegati dal n. 6 al n.
10 del fascicolo di parte di Parte_1
3) la donazione indiretta dell'immobile in Roma fatta ad di cui Controparte_3
5 al documento n. 14 del fascicolo di parte di Controparte_1
4) la donazione di € 154.937,10 (pari a 300 milioni di lire) fatta a Parte_1
5) la donazione di € 250.000,00 fatta a Controparte_1
La stima immobiliare va rapportata al momento di apertura della successione
(15.11.2008) mentre le somme di denaro di cui ai punti 4 e 5 (così come il credito di euro
300.000) vanno considerate per il loro valore nominale.
All'importo risultante dall'addizione del relictum al donatum vanno sottratti i debiti ereditari, incontestatamente pari ad euro 75.353.43.
1.6.Con ordinanza emessa in pari data il Collegio ha conferito incarico al c.t.u. ing.
il seguente incarico: Parte_2
'a) ricostruire in dettaglio - acquisendo, con riguardo ai beni immobili, certificazione storico ventennale sia presso la Conservatoria dei RR.II. sia presso l'Agenzia del territorio e con tutti gli appropriati riferimenti catastali - il relictum di nato a [...] l'[...] e Persona_1
ivi deceduto in data 15.11.2008, alla data di apertura della successione, includendovi qualsiasi bene rinvenuto;
b) stimare il predetto asse ereditario, retrodatando la stima alla data di apertura della successione (art. 556 c.c.), detraendone i debiti (ove acclarati ex actis) e sommando ad esso il donatum, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), avendo cura di epurare dal valore del bene ricevuto in donazione ed in favore del donatario il valore di eventuali migliorie o di spese straordinarie dallo stesso realizzate o assunte (qualora documentate in atti e riscontrate) ex art. 748 c.c. [n.b.: all'interno del donatum il c.t.u. dovrà ricomprendere, oltre alle donazioni fatte alle figlie , e Parte_1 CP_3
di cui ai docc. da n. 6 a n. 10 del fascicolo di parte di anche: CP_1 Parte_1
(i) la donazione in favore di dell'immobile sito in Roma al Corso Trieste n. Controparte_3
146, di cui all'atto notarile doc. 14 del fascicolo di parte di Controparte_1
(ii) la donazione in denaro di € 154.937,10 a favore di Parte_1
(iii) la donazione in denaro di € 250.000,00 a favore di al riguardo, si Controparte_1
invita il c.t.u. a formulare un prospetto alternativo in cui le donazioni sub (ii) e (iii) vengano ricomprese all'interno del relictum];
c) descrivere dettagliatamente i beni sub a) e b), dandone rappresentazione grafica e fotografica e
6 verificando, per i beni immobili, la loro regolarità urbanistica (specificando se siano o meno pendenti procedure di sanatoria, e verificando, in caso di riscontro positivo, l'identità dei soggetti promotori e la data di avvio del procedimento, operando, ove questo non sia stato definito, una prognosi sul suo ipotetico esito), ed avendo cura di quantificare i costi di ripristino di eventuali abusi insanabili, da decurtare dal valore di stima del bene;
d) sull'asse così formato, calcolare la quota di cui il defunto medesimo poteva disporre e quella riservata alle legittimarie attrici e ai sensi dell'art. 542, co.2, c.c.; Parte_1 Controparte_3
e) considerato che non di tutti i suoi beni MA dispose mediante donazioni, essendo CP_1
caduti in successione legittima tutti i beni relitti sub a), sì che deve imputarsi alle attrici Parte_1
e quanto da loro ricevuto per successione legittima con l'aggiunta, quanto alla prima, anche CP_3
dell'importo della donazione in denaro e, quanto ad del valore dell'immobile in Roma oggetto CP_3 di donazione indiretta a suo favore;
f) considerato che la divisione dev'essere fatta secondo il valore di mercato che i beni posseggono al momento della domanda;
g) visto che allorché con il coniuge concorrono più figli il primo ha diritto ad un 1/3 dell'eredità mentre i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli (art. 581 cod. civ.);
h) calcolare se sussista lesione della quota di legittima riservata a e Parte_1 [...] ed elaborare un progetto di divisione che preveda, in caso affermativo, la previa reintegra della CP_3
quota di riserva spettante alle attrici mediante prelevamento dalla massa relitta di una quantità di beni sufficienti ad integrare il valore della quota lesa, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal legislatore nell'ipotesi di concorso nella successione ab intestato dei legittimari con altri successibili (cfr. art. 553 c.p.c.)'.
Il Collegio, infine, ha sollecitato le parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., a dedurre in ordine all'eventuale nullità delle donazioni delle somme di denaro fatte in vita dal de cuius in favore di e (discendente Controparte_1 Parte_1 dalla mancanza della forma scritta prevista ad substantiam ex art. 782 c.c.), profilo non affrontato dalle parti nel corso del giudizio.
1.7.All'udienza del 15.9.2022 il c.t.u. nominato ha prestato il giuramento di rito.
Dichiarata l'interruzione del processo per il decesso dell'avv. Alberto Panuccio, la causa
è stata riassunta da con ricorso del 19.12.2022. All'udienza del Parte_1
6.6.2024, preso atto che il c.t.u. esponeva che le pratiche di accatastamento, per come
7 risulta dalla documentazione depositata, sono idonee a consentire la redazione di un progetto divisionale con l'esclusione dell'immobile cd. “villa a mare” individuato al foglio di mappa 3 (Catona) particella 623 e degli immobili siti in Villa San Giovanni identificati al foglio di mappa 10 particella 98 subb 1, 2, 3, 4 e 5, le parti:
- dichiaravano di voler addivenire alla divisione parziale dell'asse ereditario fatta eccezione per gli immobili sopra indicati.
- ratificavano l'operato dei rispettivi tecnici (c.t.p.) nella parte in cui gli stessi hanno convenuto e converranno con il C.T.U. l'attribuzione di valori simbolici relativamente agli immobili per i quali vi sono problemi di occupazione degli stessi da parte di terzi o da parte di opere pubbliche.
Sono seguiti una serie di differimenti determinati dalle concesse proroghe al termine di deposito della c.t.u., stante l'ampiezza dell'asse ereditario. Infine, all'udienza del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Come noto, la collazione ereditaria si attua nei casi di concorso tra discendenti o di concorso tra i discendenti ed il coniuge.
Con la collazione, a differenza che nella riunione fittizia, la riunione del reclictum con il donatum non è soltanto fittizia ma viene a costituire, aumentandola, la massa ereditaria da suddividere tra i coeredi.
L'obbligo della collazione, peraltro, non è inderogabile nei riguardi del disponente;
questi può esonerare dalla collazione, sempre però entro i limiti della disponibile.
Nel caso di specie il de cuius con riferimento alle donazioni di cui Persona_1
ai documenti 6-10 allegati alla citazione effettuate nei confronti delle figlie, ha espressamente previsto la dispensa della collazione con la differenza, tuttavia, che le donazioni effettuate nei confronti della figlia sono state disposte 'a titolo di CP_1 anticipata successione sulla quota disponibile con l'eventuale supero sulla quota di riserva' mentre quelle effettuate nei confronti delle figlie e sono state disposte Parte_1 CP_3
'a titolo di anticipata successione sulla quota di riserva con l'eventuale supero sulla quota di disponibile'.
Nei rapporti tra collazione ed azione di riduzione la Suprema Corte (Cass. n,
28196/2020) ha avuto modo di chiarire che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul
8 rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
In altre parole, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 14193/2022).
In tema di successione necessaria, peraltro, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e “donatum”, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario (Cass. n. 8174/2022).
Infine, in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda (Cass. n. 29733/2017).
2.1.Coerenti con gli esposti principi giuridici si appalesano i quesiti conferiti al
9 c.t.u. nominato al quale è stato demandato, dopo aver ricostruito l'asse ereditario secondo le indicazioni esplicitate ai punti a)-c) dell'ordinanza del luglio 2022, di calcolare la quota di cui il defunto medesimo poteva disporre e quella riservata alle legittimarie - attrici in riduzione - e ai sensi dell'art. 542 comma 2 Parte_1 Controparte_3
c.c.
Orbene, all'esito di un percorso argomentativo chiaro e coerente con i quesiti conferiti nonché privo di errori logici e metodologici, la c.t.u. dott.ssa ha Parte_2 ricostruito l'asse ereditario (pag. 27 e ss. della c.t.u.) tenendo conto del relictum, del donatum e detraendo i debiti ereditari.
Occorre sin da subito osservare che la c.t.u., con certosina applicazione, ha effettuato una valutazione della stima dei beni costituenti il reclictum ed il donatum ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti nelle controdeduzioni depositate, emendando gli errori segnalati nei limiti della condivisibilità.
Deve poi evidenziarsi che alcune delle osservazioni critiche non accolte dall'ausiliario del giudice, prettamente di estimo o riferite ai criteri di redazione del progetto divisionale, si appuntano su questioni in relazione alle quali la c.t.u. ha ampiamente controdedotto con argomentazioni che il Collegio condivide pienamente e che, per comodità espositiva, qui devono intendersi integralmente riportate.
Del resto, le critiche più serrate mosse alla c.t.u. sono state rivolte dalla coerede ed esse, per molti aspetti, appaiono contraddittorie, come Controparte_1 desumibile da un dato facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti: in particolare, in sede di comparsa di costituzione (si legga anche pag. 5 della comparsa conclusionale), la predetta coerede ha valutato il relictum in € 12.868.504,19 che, aggiunto al donatum, ha condotto ad una valutazione di € 15.274.897,35 (pag. 6 della comparsa conclusionale) del patrimonio del de cuius; quindi, nel corso del processo, muovendo critiche alla c.t.u. ed alla presunta sopravvalutazione di alcuni beni dell'asse ereditario, ha revisionato la sua valutazione pari alla cifra di € 5.995.045,30 (pag. 20 della comparsa conclusionale).
In particolare, non sono condivisibili le censure relative alla valutazione dell'immobile sul quale vanta il diritto di abitazione che, per l'appunto, è CP_2
stata attribuita nel progetto divisionale a previo scomputo del valore Controparte_1 del diritto riconosciuto ex lege al coniuge superstite.
10 Deve sottolinearsi ancora che, a fronte di un patrimonio immobiliare vastissimo, parte del quale costituito anche da beni in comunione con terze persone, alcune critiche mosse all'operato della c.t.u. appaiono sintomatiche di una conflittualità esasperata che si ripercuote nella pretesa di soluzioni impossibili, quale quella di essere dispensati dall'attribuzione di un bene in comunione con terze persone (quote che, in quanto costituenti parte dell'asse ereditario dello devono essere necessariamente CP_1 assegnate alle coeredi e che, nel caso di specie, sono state attribuite secondo criteri di omogeneità e proporzionalità tra le stesse) o quale quella di evitare l'assegnazione nel progetto divisionale di beni immobili confinanti con le altre coeredi, pretesa anch'essa priva di fondamento normativo laddove, nelle operazioni divisionali, deve essere cura dell e prima ancora, quindi, dell'ausiliario giudiziale, il rispetto del disposto per il CP_4 quale '…le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota' (art. 727
c.c.).
La dispensa da collazione e dall'imputazione (con la diversa attribuzione a titolo di disponibile o di riserva) comporta, infine, che la composizione delle porzioni dei beni immobili da assegnare avvenga mediante attribuzione (art. 729 c.c.), con esclusione dei beni incommerciabili per le ragioni tecniche esposte dalla c.t.u. - coerenti con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di rilevanza ai fini della procedibilità della domanda di divisione delle questioni di legittimità edilizia ed urbanistica nonché di conformità catastale - nonché dei beni risultati pacificamente non più nella disponibilità delle parti.
La c.t.u., quindi, ha stimato il valore dell'asse ereditario, secondo le coordinate impartite con l'ordinanza del luglio 2022, pari alla somma di € 9.841.300,07 (al momento dell'apertura della successione), così composto:
-beni immobili relitti > € 5.591.965,18;
-saldo conto corrente n. 0157/002700000219 > € 109.046,02;
-finanziamento infruttifero a > € 300.000,00; Parte_1
-rimborso IRPEF anno 2005 > € 48.999,00;
-debiti > € 75.353,43; relictum > € 5.974.656,77;
11 donatum > € 3.866.643,30.
2.2.Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. 'quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali'.
Ne discende che, al fine di verificare l'eventuale lesione della legittima, la quota di riserva in relazione all'asse ereditario di spettante a ciascuna figlia è pari Persona_1 ad € 1.640.216,67 e la quota disponibile è pari ad € 2.460.325,02.
Le donazioni effettuate in vita alla figlia destinataria Controparte_1
dell'azione di riduzione delle sorelle e ammontano all'importo Parte_1 CP_3
di € 3.063.606,20. Ne consegue che, tenuto conto che le donazioni fatte in vita a sono state dispensate dalla collazione (al pari di quelle effettuate a Controparte_1 ed , ma da considerarsi a titolo di anticipata successione sulla Parte_1 CP_3 disponibile e per l'esubero sulla riserva, deve ritenersi già Controparte_1
assegnataria della somma di € 603.281,18 a titolo di riserva mentre la rimanente parte costituisce la disponibile a lei assegnata per volontà del de cuius.
In definitiva, nella predisposizione del progetto divisionale (con i valori calcolati al momento della domanda giudiziale, ossia al 2013), la c.t.u. ha tenuto conto che, della quota legittima (appurato che la quota disponibile dell'asse ereditario è stata interamente assegnata a : Controparte_1
- ha ricevuto il controvalore di € 658.535,12; Controparte_1
- ha ricevuto il controvalore di € 544.050,00 (considerando il Controparte_3 valore della donazione indiretta avente ad oggetto l'immobile sito in Roma); ha ricevuto il controvalore di € 228.127,64. Parte_1
Quindi, tenuto conto delle quote di diritto, delle anticipazioni e delle quote residue (pag. 166 della c.t.u.), la c.t.u. ha determinato il valore delle porzioni da attribuire alla data della domanda, ossia attualizzando il valore dei beni oggetto di collazione e divisione.
2.2.1.Deve solo precisarsi, in merito al rilievo officioso della eventuale nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma, che, come peraltro osservato dalla c.t.u. (pag.
173 della consulenza), la questione non determina effetti concreti nella predisposizione del progetto divisionale.
12 Infatti, al di là dell'assenza di una domanda di restituzione articolata dalle parti pur dopo il rilievo del Collegio, le quote delle varie coeredi sono state determinate imputando alle stesse le somme di denaro ricevute in donazione da ciascuna di loro, così facendo venir meno la rilevanza pratica della questione.
2.3.La massa dividenda, quindi, è risultata così costituita:
-beni immobili relitti > 5.756.268.57 (€ 5.547.818,57 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili);
-saldo conto corrente n° 0157/002700000219 > € 119.033,42;
-finanziamento infruttifero > € 327.476,72; Parte_1
-rimborso Irpef anno 2005 > € 53.486,78;
-donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 544.050,00; CP_3
-Donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 658.535,12; CP_1
-donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 228.127,64; Pt_1
Sommano € 7.686.978,25 (€ 7.478.528,25 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili).
La quota residua di ciascuna erede è stata, quindi, determinata sottraendo alla quota di diritto il valore delle rispettive imputazioni attualizzate all'epoca della domanda di divisione (anno 2013), come disposto al p.to f) dei quesiti:
➢ € 2.562.326,08 (€ 2.492.842,75 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili) a CP_2
➢ € 1.164.167,39 ad - quota di diritto € 1.708.217,39 - € Controparte_3
544.050,00 – (€ 1.117.845,17 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 544.050,00);
➢ € 1.049.682,27 a - quota di diritto € 1.708.217,39 - € Controparte_1
658.535,12- (€ 1.003.360,12 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 658.535,12);
➢ € 1.480.089,75 a - quota di diritto € 1.708.217,30 - € Parte_1
228.127,64 – (€ 1.433.767,53 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 228.127,64).
Infine, la c.t.u. ha seguito i seguenti criteri nella composizione concreta delle porzioni al fine di garantire per quanto possibile una composizione omogenea delle
13 quote costituite da fabbricati e terreni:
-con riguardo ai terreni, ai fini della loro appetibilità, si è ritenuto conveniente assegnarli come compendi composti da più particelle, evitando in alcuni casi la possibilità di assegnare appezzamenti interclusi;
-con riferimento al terreno in località San Roberto, identificato al foglio 1, particelle 37, 42, 341, 39 e 310, si è ritenuto equo formare tre distinte quote sostanzialmente equivalenti, da assegnare a sorteggio tra le figlie del de cuius mentre alla moglie del de cuius è stato assegnato il terreno identificato al foglio 2 particelle 1, 2 e 3 (in ragione di 1/14);
-gli immobili provenienti dall'eredità la cui quota di proprietà delle Per_2
condividenti (1/14) è in comune e indivisa con numerosi altri comproprietari, estranei al giudizio, per equità sono stati ripartiti nelle singole quote avendo prioritariamente cura di assegnare a ciascuna delle germane beni in proprietà esclusiva di valore assimilabile.
In concreto, ha predisposto un progetto divisionale, che il Collegio ritiene di condividere – fatte salve le precisazioni quanto ai lotti da assegnare a sorteggio (che il
Collegio ritiene di assegnare alle parti secondo il criterio di seguito esposto) e quanto all'epurazione dei valori attribuiti agli immobili non commerciabili - per le ragioni sopra analizzate e tenendo conto del fatto che risultano rispettati i criteri di legge in punto di attribuzione delle porzioni.
Dunque, il progetto divisionale, tenuto conto delle quote di diritto, delle anticipazioni, delle somme separatamente prelevate dalla massa dalle coeredi (pag. 168 della c.t.u. depositata il 18.11.2024; dagli importi ivi indicati quale 'quota spettante' sono stati sottratti il valore della quota relativa agli immobili non commerciabili) e depurata quest'ultima dagli immobili attualmente non commerciabili, ha attribuito a ciascun coerede i seguenti beni:
a Controparte_5
, foglio 2 particelle 1 - 2 -3, quota 1/14 in comunione indivisa con
[...]
terzi > € 14.282,93;
-Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 113 -126 - 138 - 892 -1069
- 1122 (quota 1/1) > € 1.674.675,20;
foglio 6 - particella 8, subb. 2 - 3 - 50 (quota 1/1) > € Controparte_6
14 164.600,00;
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 9 – 48 (quota 1/1) > €
162.100,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 237 (quota 1/1) > €
212.738,40;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 26 - 30 - 31 (quota 1/1) > € 35.451,20;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 127 (quota 1/1) > € 14.160,00;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 235 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi) > € 89.953,29;
- sez. C, foglio 4, particella 157 (quota 1/1) > € 1,00; Parte_3
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 578 (quota 1/1) > € 1,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1316 -1317 (quota 1/1) >
€ 1,00;
- Campo Calabro, foglio 8, particelle 954 - 994 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
- Comune di Campo Calabro, foglio 14, particella 58 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particella 198 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 193 -195 -565 -568 (Quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00.
Sommano € 2.367.968,01.
Conguaglio dare € 11.987,61;
a Controparte_3
- il lotto 1 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 25.885,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 189.204,45;
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 1 - 7 (quota 1/1) > €
751.450,00;
- di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 295 e 579 (quota 1/1) > € Pt_3
99.809,20;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 230 (quota 1/14 in
15 comune indivisa con terzi) > € 10.028,57;
- Comune di Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 144, 192, 220, 653,
654 e foglio 11, particelle 89, 838, 886, 1079, 1080, 1081, 1082, 1208 e 1209 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi) > € 20.500,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particella 406 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi) > € 29.025,14.
Sommano € 1.100.017,36.
Conguaglio avere € 5.941,85;
a Controparte_1
-il lotto 2 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto pari a mq 11.962,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 191.392,00;
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 171 sub 3 (quota 1/1) > €
70.000,00;
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 170 subb 1 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 e
BCNC sub 5 (quota 1/1) > € 647.447,50;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 8 - 9 - 690 - 615 - 649 -
659 - 735 (quota 1/1) > € 80.228,00;
- Comune di Campo Calabro, foglio 6, particella 575 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) € 25,00;
-Comune di Campo Calabro, foglio 4, particella 35 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 486,43;
- Comune di Campo Calabro, foglio 3, particella 464 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 2.736,86.
Sommano € 992.315,79.
Conguaglio dare € 841,69
a Parte_1
- il lotto 3 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 27.058,50
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 190.331,55;
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 6 - 9 e BCNC sub 8 (quota
1/1) > € 538.250,00;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 105 - 297 > € 204.446,00;
16 -Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1147 - 1150 - 1152 - 1154 (quota 1/1)
- € 75.984,00;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 420 -421 (quota 1/1) > € 1.000,00;
-Campo Calabro, foglio 14, particella 97 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi) > € 8.428,57;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particelle 245, 646 e 246 (quota 1/14) > €
59.077,29;
-Campo Calabro, foglio 14, particella 1200 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 10.000,00.
Sommano € 1.087.517,41.
Conguaglio avere € 6.887,45.
2.4.Come anticipato, il Collegio ritiene di condividere l'impostazione del progetto divisionale suesposto con la precisazione che, relativamente ai tre lotti sostanzialmente uguali, siti nel Comune di San Roberto ed identificati al foglio 1 particelle 37 - 42 - 341, i singoli lotti formati dal c.t.u., consultabili a pag. 111 della c.t.u. (pag. 112 nella riproduzione grafica), saranno assegnati in proprietà esclusiva secondo un criterio, coincidente nel caso concreto, anagrafico ed alfabetico, assegnando quindi il lotto 1 ad il lotto 2 a ed il lotto 3 a . Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
La leggerissima diversità di valore impone di disporre il conseguente modesto conguaglio a carico di a favore di somma Controparte_1 Controparte_3 determinata all'attualità, con applicazione degli interessi legali sulla predetta somma dal momento della pubblicazione della sentenza.
La determinazione all'attualità del conguaglio e la decorrenza degli interessi legali sulla somma da versare, ovviamente, seguono il medesimo criterio logico-giuridico quanto a quelli dovuti da CP_2
3.Ritiene il Collegio che la natura della controversia ed il comportamento processuale complessivamente valutato dalle parti giustificano la compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite.
Le spese della espletata c.t.u. devono essere poste a carico della massa.
P.q.m
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande
17 presentate da nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
ed nonché sulle domande riconvenzionali avanzate dalle CP_1 Controparte_3 convenute, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara aperta la successione di (nato a [...] Persona_1
l'1.11.1927 e ivi deceduto il 15.11.2008);
2) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni Parte_1 immobili identificati al catasto
- il lotto 3 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 27.058,50
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 6 - 9 e BCNC sub 8 (quota
1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 105 - 297;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1147 - 1150 - 1152 - 1154 (quota
1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 420 -421 (quota 1/1);
- Campo Calabro, foglio 14, particella 97 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particelle 245, 646 e 246 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Campo Calabro, foglio 14, particella 1200 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
3) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni Controparte_1
immobili identificati al catasto
- il lotto 2 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto pari a mq 11.962,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 171 sub 3 (quota 1/1);
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 170 subb 1 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 e
BCNC sub 5 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 8 - 9 - 690 - 615 - 649 -
659 - 735 (quota 1/1);
- Comune di Campo Calabro, foglio 6, particella 575 (quota 1/14 in comune
18 indivisa con terzi);
-Comune di Campo Calabro, foglio 4, particella 35 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Campo Calabro, foglio 3, particella 464 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
4) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni immobili CP_2 identificati al catasto
- San Roberto, foglio 2 particelle 1 - 2 -3, quota 1/14 (in comune indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 113 -126 - 138 - 892 -
1069 - 1122 (quota 1/1);
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 2 - 3 - 50 (quota 1/1);
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 9 – 48 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 237 (quota 1/1);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 26 - 30 - 31 (quota 1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 127 (quota 1/1);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 235 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 157 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 578 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1316 -1317 (quota 1/1);
- Campo Calabro, foglio 8, particelle 954 - 994 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Campo Calabro, foglio 14, particella 58 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particella 198 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 193 -195 -565 -568 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi).
5) attribuisce in proprietà esclusiva ad i seguenti beni Controparte_3 immobili identificati al catasto
19 - il lotto 1 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 25.885,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 1 - 7 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 295 e 579 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 230 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 144, 192, 220, 653,
654 e foglio 11, particelle 89, 838, 886, 1079, 1080, 1081, 1082, 1208 e 1209 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particella 406 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi);
6) condanna al pagamento dei seguenti conguagli: CP_2
> € 5.100,16 nei confronti di oltre al pagamento degli interessi Controparte_3
legali dalla pubblicazione della sentenza;
- € 6.887,45 nei confronti di oltre agli interessi legali Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza;
7) condanna al pagamento del conguaglio di € 841,69 a Controparte_1 favore di oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
Controparte_3
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) pone a carico della massa le spese della espletata c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Dionisio Pantano
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Stilo
20
Dott.ssa Antonella Stilo Presidente Dott. Dionisio Pantano Giudice relatore Dott.ssa Lucia Delfino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1779/2013 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BARILLA' attrice contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Antonio ZUCCARELLO CIMINO e dall'avv. Francesco
ZUCCARELLO CIMINO
convenuta nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'A convenuta e
c.f. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._4 difesa CC EZ e MA TA convenuta, attrice in riconvenzionale oggetto: divisione ereditaria 1 conclusioni: come da verbale di udienza del 5.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 2 maggio 2013, ha Parte_1
convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, le sorelle e CP_3 [...]
e sua madre, in qualità di coeredi legittime del defunto CP_1 CP_2 [...]
deceduto in Reggio di Calabria il 15 novembre 2008 e ha esposto che, in virtù Per_1 delle plurime donazioni fatte in vita dal de cuius alla sorella era stata lesa la sua CP_1
quota di riserva;
ha domandato quindi la divisione giudiziale del compendio ereditario mediante riduzione proporzionale, fino ad integrazione dei suoi diritti di legittimaria - da accertarsi mediante riunione fittizia del donatum al relictum epurato dei modesti debiti ereditari - delle porzioni spettanti alle coeredi secondo le norme sulla successione legittima, previa collazione delle donazioni fatte dal de cuius per la parte eccedente la quota disponibile, in via subordinata instando per la riduzione delle disposizioni lesive.
Ha altresì proposto domanda di rendiconto in relazione al “patrimonio del defunto ed ai beni di cui i convenuti hanno continuato a percepire i frutti” (cfr. pag. 28 lett. d e pag. 29 dell'atto di citazione).
Ha elencato puntualmente (da pag. 3 a pag. 15 dell'atto di citazione) i numerosi beni immobili e i beni mobili costituenti il relictum, includendovi il finanziamento infruttifero di € 300.000,00 ricevuto dal padre nel novembre 2007; ha quantificato il valore dei debiti ereditari e indicato le donazioni fatte in vita dal de cuius a favore delle sue figlie – tutte con dispensa da collazione e da imputazione se non per la quota eccedente la disponibile – includendovi ulteriori elargizioni fatte dal de cuius a favore di CP_1
che pure tali, nella prospettazione di parte attrice, dovevano reputarsi, identificate nella percezione dell'indennità di esproprio ANAS per euro 50.250,00 in relazione a terreni condotti in comodato e nell'accredito sul suo conto corrente bancario, con bonifico disposto nel 2007 da della somma di euro 250.000,00. Persona_1
1.1.Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di CP_2
divisione “con l'osservanza delle quote spettanti ai legittimari”, chiedendo però il riconoscimento del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale e contestando la ricostruzione dell'asse fatta dalla parte attrice, nei seguenti termini:
2 1) la stima degli immobili non era condivisibile;
2) alla donazione fatta ad doveva aggiungersi quella indiretta di un CP_3 immobile in Roma, acquistato a suo nome ma con denaro paterno;
3) alla donazione fatta all'attrice e al prestito di euro 300.000,00 da lei menzionato, doveva aggiungersi l'ulteriore donazione di 300 milioni di lire, corrispondenti ad euro
154.997,00, fatta nel 1998 dal dante causa a per aiutarla nell'acquisto di Parte_1 una farmacia in Torino;
4) non costituivano donazioni a né l'accredito di 250.000,00 euro CP_1
mediante bonifico né l'indennità corrispostale dall'ANAS quale affittuaria – e non comodataria – dei terreni in Catona-Cannamele e Reggio Calabria successivamente espropriati dall'ANAS, sui quali la figlia aveva eseguito ingenti miglioramenti
(sistemazioni del terreno, impianto di nespoleto con impianti di irrigazione e installazione di serre) grazie ai quali aveva percepito un'indennità di Persona_1
esproprio complessivamente pari ad euro 428.936,53, di cui la somma di euro 250.000,00 corrisposta all'affittuaria costituiva la quota parte idealmente corrispondente all'incremento di valore di quegli stessi terreni per effetto dei miglioramenti a lei imputabili.
1.2.Si è costituita in giudizio che, concordando sulla Controparte_3
prospettazione di parte attrice, ha proposto domanda riconvenzionale di collazione ed eventualmente riduzione delle donazioni fatte alla sorella lamentando di aver CP_1 parimenti subito lesione della sua quota di legittima e negando, per altro verso, che dovesse rientrare nella riunione fittizia e cadere in collazione l'acquisto immobiliare fatto in Roma in virtù del negozio fiduciario stipulato con suo padre, che non ne aveva poi chiesto il trasferimento a sé ed il cui diritto era attualmente prescritto.
Ha aggiunto che nel compendio ereditario dovevano essere computate, a titolo di relictum, le particelle di terreno ricadenti nel foglio 3 della sezione di Catona appartenenti a giusta sentenza definitiva di questo Tribunale del giudizio iscritto al n. Persona_1
1489/88 di r.g.a.c. intercorso con il Ministero della Marina Mercantile;
doveva essere valutato il diritto di abitazione spettante ex lege a sulla casa familiare sita in CP_2
Reggio di Calabria, Via Nazionale 48, particella 170, nonché il comodato concesso alla sorella con scrittura privata registrata il 7 dicembre 1989, su beni produttivi CP_1
3 costituiti dai terreni siti in Comune di Reggio di Calabria/Catona, foglio 4, mappali
386/387, di mq. 10.030, successivamente espropriati dall'ANAS e segnatamente dei frutti da lei percepiti dal 7 dicembre 1989 e sino alla data dell'esproprio, nonché
l'indennità di esproprio corrispostale dall'ente espropriante, pari ad € 50.250,30.
Da ultimo, ha proposto azione di rendiconto in relazione “al patrimonio del defunto ed ai beni di cui i condividenti hanno continuato a percepire i frutti”.
1.3.Infine, pure si è costituita in giudizio e ha resistito Controparte_1 all'azione di riduzione proposta dalle sorelle, non opponendosi al giudizio di divisione con le precisazioni, già fatte dalla in relazione alla necessità di valutare ai fini della CP_2
riunione fittizia, collazione e imputazione sia la donazione indiretta immobiliare ad che la donazione in denaro a documentando altresì che i fondi CP_3 Parte_1 successivamente espropriati dall'ANAS erano stati goduti in qualità di affittuaria e in relazione ai quali aveva realizzato rilevanti miglioramenti.
1.4.Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice non ha depositato memorie integrative ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., diversamente da
[...]
che nella prima memoria ha precisato la domanda di resa dei conti nei seguenti CP_3 termini: “reitera infine la richiesta che le coeredi, sigg.re e rendano CP_2 Controparte_1 il conto dell'amministrazione di tutti i beni ereditari, immobili e mobili (ivi compreso il denaro esistente nell'asse), da loro posseduti in via esclusiva, e dei relativi frutti, civili e naturali, percepiti dall'apertura della successione e sino alla data di rendimento del conto”. ha richiesto nelle memorie istruttorie la prova testimoniale Controparte_1 sull'esecuzione dei miglioramenti di cui la somma di € 250.000,00 avrebbe costituito giusta remunerazione.
Il processo è stato quindi istruito documentalmente anche mediante deposito, nel fascicolo informatico, delle visure ipocatastali richieste con ordinanza dell'8.4.2016, nonché mediante interrogatorio formale dell'attrice . Parte_1
Con ordinanza dell'1.2.2017 il giudice al tempo titolare del ruolo ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulle questioni poste dalle parti in ordine all'esatta ricostruzione dell'asse. Indi, la causa è stata più volte rinviata e all'udienza del
3.3.2022 le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione relativa alla composizione dell'asse ereditario di Per_1
4 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_1
1.5.Con la sentenza n. 902/2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha così statuito:
1) rigetta la domanda proposta da in ordine Parte_1 all'accertamento della allegata donazione in favore di dell'indennità di CP_1
esproprio di € 50.250,00 ricevuta dall'ANAS in relazione ai terreni appartenenti al padre;
2) accoglie la domanda proposta da in ordine Parte_1 all'accertamento della donazione in favore di della somma di € 250.000,00 CP_1 accreditatale da tramite bonifico bancario in data 30.11.2007; Persona_1
3) accoglie la domanda proposta da e in CP_2 Controparte_1
ordine all'accertamento della donazione indiretta in favore di Controparte_3
dell'immobile in Roma al Corso Trieste n. 146;
4) accoglie la domanda proposta da e in CP_2 Controparte_1 ordine all'accertamento della donazione di € 154.937,10 fatta a;
Parte_1
5) rigetta per le ragioni di cui in parte motiva le domande di rendiconto proposte da e Parte_1 Controparte_3
6) accerta la consistenza dell'asse ereditario di come in parte Persona_1 motiva;
7) riserva la pronuncia sulle spese del giudizio alla sentenza definitiva;
8) dispone la prosecuzione del giudizio tra le altre parti come da separata ordinanza.
1.5.1.Dalla lettura della motivazione della predetta sentenza si evince che rientrano nell'asse ereditario:
1) i beni mobili (tra cui il credito di € 300.000 del de cuius verso ) e Parte_1
immobili indicati da pag. 3 a pag. 15 dell'atto di citazione, con l'aggiunta dell'immobile indicato da come riacquisito al patrimonio del de cuius per effetto della Controparte_3 sentenza di questo Tribunale allegata quale documento n. 3 al suo fascicolo di parte, il tutto comunque da verificarsi alla luce delle visure ipocatastali depositate il 27.6.2016 dall'avv. Polimeni Francesco nel fascicolo informatico;
2) le donazioni immobiliari fatte alle tre figlie, prodotte quali allegati dal n. 6 al n.
10 del fascicolo di parte di Parte_1
3) la donazione indiretta dell'immobile in Roma fatta ad di cui Controparte_3
5 al documento n. 14 del fascicolo di parte di Controparte_1
4) la donazione di € 154.937,10 (pari a 300 milioni di lire) fatta a Parte_1
5) la donazione di € 250.000,00 fatta a Controparte_1
La stima immobiliare va rapportata al momento di apertura della successione
(15.11.2008) mentre le somme di denaro di cui ai punti 4 e 5 (così come il credito di euro
300.000) vanno considerate per il loro valore nominale.
All'importo risultante dall'addizione del relictum al donatum vanno sottratti i debiti ereditari, incontestatamente pari ad euro 75.353.43.
1.6.Con ordinanza emessa in pari data il Collegio ha conferito incarico al c.t.u. ing.
il seguente incarico: Parte_2
'a) ricostruire in dettaglio - acquisendo, con riguardo ai beni immobili, certificazione storico ventennale sia presso la Conservatoria dei RR.II. sia presso l'Agenzia del territorio e con tutti gli appropriati riferimenti catastali - il relictum di nato a [...] l'[...] e Persona_1
ivi deceduto in data 15.11.2008, alla data di apertura della successione, includendovi qualsiasi bene rinvenuto;
b) stimare il predetto asse ereditario, retrodatando la stima alla data di apertura della successione (art. 556 c.c.), detraendone i debiti (ove acclarati ex actis) e sommando ad esso il donatum, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), avendo cura di epurare dal valore del bene ricevuto in donazione ed in favore del donatario il valore di eventuali migliorie o di spese straordinarie dallo stesso realizzate o assunte (qualora documentate in atti e riscontrate) ex art. 748 c.c. [n.b.: all'interno del donatum il c.t.u. dovrà ricomprendere, oltre alle donazioni fatte alle figlie , e Parte_1 CP_3
di cui ai docc. da n. 6 a n. 10 del fascicolo di parte di anche: CP_1 Parte_1
(i) la donazione in favore di dell'immobile sito in Roma al Corso Trieste n. Controparte_3
146, di cui all'atto notarile doc. 14 del fascicolo di parte di Controparte_1
(ii) la donazione in denaro di € 154.937,10 a favore di Parte_1
(iii) la donazione in denaro di € 250.000,00 a favore di al riguardo, si Controparte_1
invita il c.t.u. a formulare un prospetto alternativo in cui le donazioni sub (ii) e (iii) vengano ricomprese all'interno del relictum];
c) descrivere dettagliatamente i beni sub a) e b), dandone rappresentazione grafica e fotografica e
6 verificando, per i beni immobili, la loro regolarità urbanistica (specificando se siano o meno pendenti procedure di sanatoria, e verificando, in caso di riscontro positivo, l'identità dei soggetti promotori e la data di avvio del procedimento, operando, ove questo non sia stato definito, una prognosi sul suo ipotetico esito), ed avendo cura di quantificare i costi di ripristino di eventuali abusi insanabili, da decurtare dal valore di stima del bene;
d) sull'asse così formato, calcolare la quota di cui il defunto medesimo poteva disporre e quella riservata alle legittimarie attrici e ai sensi dell'art. 542, co.2, c.c.; Parte_1 Controparte_3
e) considerato che non di tutti i suoi beni MA dispose mediante donazioni, essendo CP_1
caduti in successione legittima tutti i beni relitti sub a), sì che deve imputarsi alle attrici Parte_1
e quanto da loro ricevuto per successione legittima con l'aggiunta, quanto alla prima, anche CP_3
dell'importo della donazione in denaro e, quanto ad del valore dell'immobile in Roma oggetto CP_3 di donazione indiretta a suo favore;
f) considerato che la divisione dev'essere fatta secondo il valore di mercato che i beni posseggono al momento della domanda;
g) visto che allorché con il coniuge concorrono più figli il primo ha diritto ad un 1/3 dell'eredità mentre i restanti 2/3 vengono divisi equamente tra i figli (art. 581 cod. civ.);
h) calcolare se sussista lesione della quota di legittima riservata a e Parte_1 [...] ed elaborare un progetto di divisione che preveda, in caso affermativo, la previa reintegra della CP_3
quota di riserva spettante alle attrici mediante prelevamento dalla massa relitta di una quantità di beni sufficienti ad integrare il valore della quota lesa, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal legislatore nell'ipotesi di concorso nella successione ab intestato dei legittimari con altri successibili (cfr. art. 553 c.p.c.)'.
Il Collegio, infine, ha sollecitato le parti ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., a dedurre in ordine all'eventuale nullità delle donazioni delle somme di denaro fatte in vita dal de cuius in favore di e (discendente Controparte_1 Parte_1 dalla mancanza della forma scritta prevista ad substantiam ex art. 782 c.c.), profilo non affrontato dalle parti nel corso del giudizio.
1.7.All'udienza del 15.9.2022 il c.t.u. nominato ha prestato il giuramento di rito.
Dichiarata l'interruzione del processo per il decesso dell'avv. Alberto Panuccio, la causa
è stata riassunta da con ricorso del 19.12.2022. All'udienza del Parte_1
6.6.2024, preso atto che il c.t.u. esponeva che le pratiche di accatastamento, per come
7 risulta dalla documentazione depositata, sono idonee a consentire la redazione di un progetto divisionale con l'esclusione dell'immobile cd. “villa a mare” individuato al foglio di mappa 3 (Catona) particella 623 e degli immobili siti in Villa San Giovanni identificati al foglio di mappa 10 particella 98 subb 1, 2, 3, 4 e 5, le parti:
- dichiaravano di voler addivenire alla divisione parziale dell'asse ereditario fatta eccezione per gli immobili sopra indicati.
- ratificavano l'operato dei rispettivi tecnici (c.t.p.) nella parte in cui gli stessi hanno convenuto e converranno con il C.T.U. l'attribuzione di valori simbolici relativamente agli immobili per i quali vi sono problemi di occupazione degli stessi da parte di terzi o da parte di opere pubbliche.
Sono seguiti una serie di differimenti determinati dalle concesse proroghe al termine di deposito della c.t.u., stante l'ampiezza dell'asse ereditario. Infine, all'udienza del 5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Come noto, la collazione ereditaria si attua nei casi di concorso tra discendenti o di concorso tra i discendenti ed il coniuge.
Con la collazione, a differenza che nella riunione fittizia, la riunione del reclictum con il donatum non è soltanto fittizia ma viene a costituire, aumentandola, la massa ereditaria da suddividere tra i coeredi.
L'obbligo della collazione, peraltro, non è inderogabile nei riguardi del disponente;
questi può esonerare dalla collazione, sempre però entro i limiti della disponibile.
Nel caso di specie il de cuius con riferimento alle donazioni di cui Persona_1
ai documenti 6-10 allegati alla citazione effettuate nei confronti delle figlie, ha espressamente previsto la dispensa della collazione con la differenza, tuttavia, che le donazioni effettuate nei confronti della figlia sono state disposte 'a titolo di CP_1 anticipata successione sulla quota disponibile con l'eventuale supero sulla quota di riserva' mentre quelle effettuate nei confronti delle figlie e sono state disposte Parte_1 CP_3
'a titolo di anticipata successione sulla quota di riserva con l'eventuale supero sulla quota di disponibile'.
Nei rapporti tra collazione ed azione di riduzione la Suprema Corte (Cass. n,
28196/2020) ha avuto modo di chiarire che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul
8 rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.
In altre parole, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 14193/2022).
In tema di successione necessaria, peraltro, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e “donatum”, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario (Cass. n. 8174/2022).
Infine, in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda (Cass. n. 29733/2017).
2.1.Coerenti con gli esposti principi giuridici si appalesano i quesiti conferiti al
9 c.t.u. nominato al quale è stato demandato, dopo aver ricostruito l'asse ereditario secondo le indicazioni esplicitate ai punti a)-c) dell'ordinanza del luglio 2022, di calcolare la quota di cui il defunto medesimo poteva disporre e quella riservata alle legittimarie - attrici in riduzione - e ai sensi dell'art. 542 comma 2 Parte_1 Controparte_3
c.c.
Orbene, all'esito di un percorso argomentativo chiaro e coerente con i quesiti conferiti nonché privo di errori logici e metodologici, la c.t.u. dott.ssa ha Parte_2 ricostruito l'asse ereditario (pag. 27 e ss. della c.t.u.) tenendo conto del relictum, del donatum e detraendo i debiti ereditari.
Occorre sin da subito osservare che la c.t.u., con certosina applicazione, ha effettuato una valutazione della stima dei beni costituenti il reclictum ed il donatum ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti nelle controdeduzioni depositate, emendando gli errori segnalati nei limiti della condivisibilità.
Deve poi evidenziarsi che alcune delle osservazioni critiche non accolte dall'ausiliario del giudice, prettamente di estimo o riferite ai criteri di redazione del progetto divisionale, si appuntano su questioni in relazione alle quali la c.t.u. ha ampiamente controdedotto con argomentazioni che il Collegio condivide pienamente e che, per comodità espositiva, qui devono intendersi integralmente riportate.
Del resto, le critiche più serrate mosse alla c.t.u. sono state rivolte dalla coerede ed esse, per molti aspetti, appaiono contraddittorie, come Controparte_1 desumibile da un dato facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti: in particolare, in sede di comparsa di costituzione (si legga anche pag. 5 della comparsa conclusionale), la predetta coerede ha valutato il relictum in € 12.868.504,19 che, aggiunto al donatum, ha condotto ad una valutazione di € 15.274.897,35 (pag. 6 della comparsa conclusionale) del patrimonio del de cuius; quindi, nel corso del processo, muovendo critiche alla c.t.u. ed alla presunta sopravvalutazione di alcuni beni dell'asse ereditario, ha revisionato la sua valutazione pari alla cifra di € 5.995.045,30 (pag. 20 della comparsa conclusionale).
In particolare, non sono condivisibili le censure relative alla valutazione dell'immobile sul quale vanta il diritto di abitazione che, per l'appunto, è CP_2
stata attribuita nel progetto divisionale a previo scomputo del valore Controparte_1 del diritto riconosciuto ex lege al coniuge superstite.
10 Deve sottolinearsi ancora che, a fronte di un patrimonio immobiliare vastissimo, parte del quale costituito anche da beni in comunione con terze persone, alcune critiche mosse all'operato della c.t.u. appaiono sintomatiche di una conflittualità esasperata che si ripercuote nella pretesa di soluzioni impossibili, quale quella di essere dispensati dall'attribuzione di un bene in comunione con terze persone (quote che, in quanto costituenti parte dell'asse ereditario dello devono essere necessariamente CP_1 assegnate alle coeredi e che, nel caso di specie, sono state attribuite secondo criteri di omogeneità e proporzionalità tra le stesse) o quale quella di evitare l'assegnazione nel progetto divisionale di beni immobili confinanti con le altre coeredi, pretesa anch'essa priva di fondamento normativo laddove, nelle operazioni divisionali, deve essere cura dell e prima ancora, quindi, dell'ausiliario giudiziale, il rispetto del disposto per il CP_4 quale '…le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota' (art. 727
c.c.).
La dispensa da collazione e dall'imputazione (con la diversa attribuzione a titolo di disponibile o di riserva) comporta, infine, che la composizione delle porzioni dei beni immobili da assegnare avvenga mediante attribuzione (art. 729 c.c.), con esclusione dei beni incommerciabili per le ragioni tecniche esposte dalla c.t.u. - coerenti con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di rilevanza ai fini della procedibilità della domanda di divisione delle questioni di legittimità edilizia ed urbanistica nonché di conformità catastale - nonché dei beni risultati pacificamente non più nella disponibilità delle parti.
La c.t.u., quindi, ha stimato il valore dell'asse ereditario, secondo le coordinate impartite con l'ordinanza del luglio 2022, pari alla somma di € 9.841.300,07 (al momento dell'apertura della successione), così composto:
-beni immobili relitti > € 5.591.965,18;
-saldo conto corrente n. 0157/002700000219 > € 109.046,02;
-finanziamento infruttifero a > € 300.000,00; Parte_1
-rimborso IRPEF anno 2005 > € 48.999,00;
-debiti > € 75.353,43; relictum > € 5.974.656,77;
11 donatum > € 3.866.643,30.
2.2.Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. 'quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali'.
Ne discende che, al fine di verificare l'eventuale lesione della legittima, la quota di riserva in relazione all'asse ereditario di spettante a ciascuna figlia è pari Persona_1 ad € 1.640.216,67 e la quota disponibile è pari ad € 2.460.325,02.
Le donazioni effettuate in vita alla figlia destinataria Controparte_1
dell'azione di riduzione delle sorelle e ammontano all'importo Parte_1 CP_3
di € 3.063.606,20. Ne consegue che, tenuto conto che le donazioni fatte in vita a sono state dispensate dalla collazione (al pari di quelle effettuate a Controparte_1 ed , ma da considerarsi a titolo di anticipata successione sulla Parte_1 CP_3 disponibile e per l'esubero sulla riserva, deve ritenersi già Controparte_1
assegnataria della somma di € 603.281,18 a titolo di riserva mentre la rimanente parte costituisce la disponibile a lei assegnata per volontà del de cuius.
In definitiva, nella predisposizione del progetto divisionale (con i valori calcolati al momento della domanda giudiziale, ossia al 2013), la c.t.u. ha tenuto conto che, della quota legittima (appurato che la quota disponibile dell'asse ereditario è stata interamente assegnata a : Controparte_1
- ha ricevuto il controvalore di € 658.535,12; Controparte_1
- ha ricevuto il controvalore di € 544.050,00 (considerando il Controparte_3 valore della donazione indiretta avente ad oggetto l'immobile sito in Roma); ha ricevuto il controvalore di € 228.127,64. Parte_1
Quindi, tenuto conto delle quote di diritto, delle anticipazioni e delle quote residue (pag. 166 della c.t.u.), la c.t.u. ha determinato il valore delle porzioni da attribuire alla data della domanda, ossia attualizzando il valore dei beni oggetto di collazione e divisione.
2.2.1.Deve solo precisarsi, in merito al rilievo officioso della eventuale nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma, che, come peraltro osservato dalla c.t.u. (pag.
173 della consulenza), la questione non determina effetti concreti nella predisposizione del progetto divisionale.
12 Infatti, al di là dell'assenza di una domanda di restituzione articolata dalle parti pur dopo il rilievo del Collegio, le quote delle varie coeredi sono state determinate imputando alle stesse le somme di denaro ricevute in donazione da ciascuna di loro, così facendo venir meno la rilevanza pratica della questione.
2.3.La massa dividenda, quindi, è risultata così costituita:
-beni immobili relitti > 5.756.268.57 (€ 5.547.818,57 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili);
-saldo conto corrente n° 0157/002700000219 > € 119.033,42;
-finanziamento infruttifero > € 327.476,72; Parte_1
-rimborso Irpef anno 2005 > € 53.486,78;
-donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 544.050,00; CP_3
-Donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 658.535,12; CP_1
-donazione in conto legittima attualizzata al 2013 > € 228.127,64; Pt_1
Sommano € 7.686.978,25 (€ 7.478.528,25 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili).
La quota residua di ciascuna erede è stata, quindi, determinata sottraendo alla quota di diritto il valore delle rispettive imputazioni attualizzate all'epoca della domanda di divisione (anno 2013), come disposto al p.to f) dei quesiti:
➢ € 2.562.326,08 (€ 2.492.842,75 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili) a CP_2
➢ € 1.164.167,39 ad - quota di diritto € 1.708.217,39 - € Controparte_3
544.050,00 – (€ 1.117.845,17 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 544.050,00);
➢ € 1.049.682,27 a - quota di diritto € 1.708.217,39 - € Controparte_1
658.535,12- (€ 1.003.360,12 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 658.535,12);
➢ € 1.480.089,75 a - quota di diritto € 1.708.217,30 - € Parte_1
228.127,64 – (€ 1.433.767,53 epurata dagli immobili all'attualità non commerciabili, ossia quota di diritto € 1.661.895,17 - € 228.127,64).
Infine, la c.t.u. ha seguito i seguenti criteri nella composizione concreta delle porzioni al fine di garantire per quanto possibile una composizione omogenea delle
13 quote costituite da fabbricati e terreni:
-con riguardo ai terreni, ai fini della loro appetibilità, si è ritenuto conveniente assegnarli come compendi composti da più particelle, evitando in alcuni casi la possibilità di assegnare appezzamenti interclusi;
-con riferimento al terreno in località San Roberto, identificato al foglio 1, particelle 37, 42, 341, 39 e 310, si è ritenuto equo formare tre distinte quote sostanzialmente equivalenti, da assegnare a sorteggio tra le figlie del de cuius mentre alla moglie del de cuius è stato assegnato il terreno identificato al foglio 2 particelle 1, 2 e 3 (in ragione di 1/14);
-gli immobili provenienti dall'eredità la cui quota di proprietà delle Per_2
condividenti (1/14) è in comune e indivisa con numerosi altri comproprietari, estranei al giudizio, per equità sono stati ripartiti nelle singole quote avendo prioritariamente cura di assegnare a ciascuna delle germane beni in proprietà esclusiva di valore assimilabile.
In concreto, ha predisposto un progetto divisionale, che il Collegio ritiene di condividere – fatte salve le precisazioni quanto ai lotti da assegnare a sorteggio (che il
Collegio ritiene di assegnare alle parti secondo il criterio di seguito esposto) e quanto all'epurazione dei valori attribuiti agli immobili non commerciabili - per le ragioni sopra analizzate e tenendo conto del fatto che risultano rispettati i criteri di legge in punto di attribuzione delle porzioni.
Dunque, il progetto divisionale, tenuto conto delle quote di diritto, delle anticipazioni, delle somme separatamente prelevate dalla massa dalle coeredi (pag. 168 della c.t.u. depositata il 18.11.2024; dagli importi ivi indicati quale 'quota spettante' sono stati sottratti il valore della quota relativa agli immobili non commerciabili) e depurata quest'ultima dagli immobili attualmente non commerciabili, ha attribuito a ciascun coerede i seguenti beni:
a Controparte_5
, foglio 2 particelle 1 - 2 -3, quota 1/14 in comunione indivisa con
[...]
terzi > € 14.282,93;
-Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 113 -126 - 138 - 892 -1069
- 1122 (quota 1/1) > € 1.674.675,20;
foglio 6 - particella 8, subb. 2 - 3 - 50 (quota 1/1) > € Controparte_6
14 164.600,00;
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 9 – 48 (quota 1/1) > €
162.100,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 237 (quota 1/1) > €
212.738,40;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 26 - 30 - 31 (quota 1/1) > € 35.451,20;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 127 (quota 1/1) > € 14.160,00;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 235 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi) > € 89.953,29;
- sez. C, foglio 4, particella 157 (quota 1/1) > € 1,00; Parte_3
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 578 (quota 1/1) > € 1,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1316 -1317 (quota 1/1) >
€ 1,00;
- Campo Calabro, foglio 8, particelle 954 - 994 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
- Comune di Campo Calabro, foglio 14, particella 58 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particella 198 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00;
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 193 -195 -565 -568 (Quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 1,00.
Sommano € 2.367.968,01.
Conguaglio dare € 11.987,61;
a Controparte_3
- il lotto 1 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 25.885,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 189.204,45;
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 1 - 7 (quota 1/1) > €
751.450,00;
- di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 295 e 579 (quota 1/1) > € Pt_3
99.809,20;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 230 (quota 1/14 in
15 comune indivisa con terzi) > € 10.028,57;
- Comune di Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 144, 192, 220, 653,
654 e foglio 11, particelle 89, 838, 886, 1079, 1080, 1081, 1082, 1208 e 1209 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi) > € 20.500,00;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particella 406 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi) > € 29.025,14.
Sommano € 1.100.017,36.
Conguaglio avere € 5.941,85;
a Controparte_1
-il lotto 2 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto pari a mq 11.962,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 191.392,00;
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 171 sub 3 (quota 1/1) > €
70.000,00;
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 170 subb 1 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 e
BCNC sub 5 (quota 1/1) > € 647.447,50;
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 8 - 9 - 690 - 615 - 649 -
659 - 735 (quota 1/1) > € 80.228,00;
- Comune di Campo Calabro, foglio 6, particella 575 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) € 25,00;
-Comune di Campo Calabro, foglio 4, particella 35 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 486,43;
- Comune di Campo Calabro, foglio 3, particella 464 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 2.736,86.
Sommano € 992.315,79.
Conguaglio dare € 841,69
a Parte_1
- il lotto 3 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 27.058,50
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.) > € 190.331,55;
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 6 - 9 e BCNC sub 8 (quota
1/1) > € 538.250,00;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 105 - 297 > € 204.446,00;
16 -Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1147 - 1150 - 1152 - 1154 (quota 1/1)
- € 75.984,00;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 420 -421 (quota 1/1) > € 1.000,00;
-Campo Calabro, foglio 14, particella 97 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi) > € 8.428,57;
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particelle 245, 646 e 246 (quota 1/14) > €
59.077,29;
-Campo Calabro, foglio 14, particella 1200 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi) > € 10.000,00.
Sommano € 1.087.517,41.
Conguaglio avere € 6.887,45.
2.4.Come anticipato, il Collegio ritiene di condividere l'impostazione del progetto divisionale suesposto con la precisazione che, relativamente ai tre lotti sostanzialmente uguali, siti nel Comune di San Roberto ed identificati al foglio 1 particelle 37 - 42 - 341, i singoli lotti formati dal c.t.u., consultabili a pag. 111 della c.t.u. (pag. 112 nella riproduzione grafica), saranno assegnati in proprietà esclusiva secondo un criterio, coincidente nel caso concreto, anagrafico ed alfabetico, assegnando quindi il lotto 1 ad il lotto 2 a ed il lotto 3 a . Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
La leggerissima diversità di valore impone di disporre il conseguente modesto conguaglio a carico di a favore di somma Controparte_1 Controparte_3 determinata all'attualità, con applicazione degli interessi legali sulla predetta somma dal momento della pubblicazione della sentenza.
La determinazione all'attualità del conguaglio e la decorrenza degli interessi legali sulla somma da versare, ovviamente, seguono il medesimo criterio logico-giuridico quanto a quelli dovuti da CP_2
3.Ritiene il Collegio che la natura della controversia ed il comportamento processuale complessivamente valutato dalle parti giustificano la compensazione integrale tra le stesse delle spese di lite.
Le spese della espletata c.t.u. devono essere poste a carico della massa.
P.q.m
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande
17 presentate da nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
ed nonché sulle domande riconvenzionali avanzate dalle CP_1 Controparte_3 convenute, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara aperta la successione di (nato a [...] Persona_1
l'1.11.1927 e ivi deceduto il 15.11.2008);
2) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni Parte_1 immobili identificati al catasto
- il lotto 3 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 27.058,50
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 6 - 9 e BCNC sub 8 (quota
1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 105 - 297;
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1147 - 1150 - 1152 - 1154 (quota
1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 420 -421 (quota 1/1);
- Campo Calabro, foglio 14, particella 97 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particelle 245, 646 e 246 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Campo Calabro, foglio 14, particella 1200 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
3) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni Controparte_1
immobili identificati al catasto
- il lotto 2 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto pari a mq 11.962,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 171 sub 3 (quota 1/1);
- Reggio Calabria - Catona - foglio 3 - particella 170 subb 1 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 e
BCNC sub 5 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 8 - 9 - 690 - 615 - 649 -
659 - 735 (quota 1/1);
- Comune di Campo Calabro, foglio 6, particella 575 (quota 1/14 in comune
18 indivisa con terzi);
-Comune di Campo Calabro, foglio 4, particella 35 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Campo Calabro, foglio 3, particella 464 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
4) attribuisce in proprietà esclusiva a i seguenti beni immobili CP_2 identificati al catasto
- San Roberto, foglio 2 particelle 1 - 2 -3, quota 1/14 (in comune indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 113 -126 - 138 - 892 -
1069 - 1122 (quota 1/1);
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 2 - 3 - 50 (quota 1/1);
- Reggio Calabria – Catona, foglio 6 - particella 8, subb. 9 – 48 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 237 (quota 1/1);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 5, particelle 26 - 30 - 31 (quota 1/1);
- Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 127 (quota 1/1);
-Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 235 (quota 1/14 in comune ed indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 157 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particella 578 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particelle 1316 -1317 (quota 1/1);
- Campo Calabro, foglio 8, particelle 954 - 994 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Campo Calabro, foglio 14, particella 58 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particella 198 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
-Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 193 -195 -565 -568 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi).
5) attribuisce in proprietà esclusiva ad i seguenti beni Controparte_3 immobili identificati al catasto
19 - il lotto 1 (pag. 111 della c.t.u.) del Comune di San Roberto, pari a mq 25.885,00
(ottenuto previo frazionamento secondo le indicazioni della c.t.u.);
- Reggio Calabria, foglio 125 - particella 209 - subb 1 - 7 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 3, particelle 295 e 579 (quota 1/1);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 4, particella 230 (quota 1/14 in comune indivisa con terzi);
- Comune di Villa San Giovanni, sez. A, foglio 10, particelle 144, 192, 220, 653,
654 e foglio 11, particelle 89, 838, 886, 1079, 1080, 1081, 1082, 1208 e 1209 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi);
- Comune di Reggio Calabria, sez. C, foglio 2, particella 406 (quota 1/14 in comunione ed indivisa con terzi);
6) condanna al pagamento dei seguenti conguagli: CP_2
> € 5.100,16 nei confronti di oltre al pagamento degli interessi Controparte_3
legali dalla pubblicazione della sentenza;
- € 6.887,45 nei confronti di oltre agli interessi legali Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza;
7) condanna al pagamento del conguaglio di € 841,69 a Controparte_1 favore di oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
Controparte_3
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) pone a carico della massa le spese della espletata c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Dionisio Pantano
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Stilo
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