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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12911 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 36703 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Reccia
e
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci e
CP_2 in persona dei legali rappresentanti, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. F. Granata
all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma di € 778,70, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento alle prestazioni di docenza per supplenze brevi svolte negli anni 2021 – 2022, la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7, ccnl di settore del 2001.
Ora, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, precisando, poi, che per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ». La clausola 4 dell'Accordo esclude in generale qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione. Nè è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, 8.9.2011, causa C-177/ 10 AD Persona_1
Santana).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. In conclusione, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione, invero, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tale interpretazione trova conforto nella giurisiprudenza della Cassazione (fra le tante Cass. n. 17773/20 17, Cass. n. 20015/18, Cass.
8.2.2016 n. 2468, Cass. n. 629/2020).
Nel caso in esame la parte ricorrente ha negli anni scolatici 2021 - 2022, svolto supplenze brevi (come riportato analiticamente in ricorso) e sulla base dell'analitico conteggio (anch'esso riportato in ricorso), che risulta per il procedimento seguito e per i documenti sui quali si fonda privo di vizi, ha diritto alla somma di € 778,70, oltre interessi e rivalutazione;
con ogni conseguenza di legge sotto il profilo contributivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del convenuto CP_1 secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione;
alla luce della posizione dell nei suoi confronti sono CP_2 integralmente compensate.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Reccia
e
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti, convenuti, contumaci e
CP_2 in persona dei legali rappresentanti, terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv.to M. F. Granata
all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a pagare alla parte ricorrente la CP_1 somma di € 778,70, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede, con riferimento alle prestazioni di docenza per supplenze brevi svolte negli anni 2021 – 2022, la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7, ccnl di settore del 2001.
Ora, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, precisando, poi, che per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ». La clausola 4 dell'Accordo esclude in generale qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione. Nè è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, 8.9.2011, causa C-177/ 10 AD Persona_1
Santana).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione. In conclusione, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione, invero, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tale interpretazione trova conforto nella giurisiprudenza della Cassazione (fra le tante Cass. n. 17773/20 17, Cass. n. 20015/18, Cass.
8.2.2016 n. 2468, Cass. n. 629/2020).
Nel caso in esame la parte ricorrente ha negli anni scolatici 2021 - 2022, svolto supplenze brevi (come riportato analiticamente in ricorso) e sulla base dell'analitico conteggio (anch'esso riportato in ricorso), che risulta per il procedimento seguito e per i documenti sui quali si fonda privo di vizi, ha diritto alla somma di € 778,70, oltre interessi e rivalutazione;
con ogni conseguenza di legge sotto il profilo contributivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del convenuto CP_1 secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione;
alla luce della posizione dell nei suoi confronti sono CP_2 integralmente compensate.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro