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1 agosto 1965
1 agosto 1965
Art. 8. Collegio dei sindaci
Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .
Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 23/10/2024, n. 926Provvedimento: […] - nell'art. 7, all'art. 2015 del codice civile (rectius: 2105); - nell'art. 8, alla legge 15/7/1965, n. 859, in materia pensionistica; […]Leggi di più...
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