Art. 8. Collegio dei sindaci
Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .
Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .