Articolo 8 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 7Articolo 9
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1 agosto 1965
Art. 8. Collegio dei sindaci

Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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