Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott. Emiliano Vassallo Presidente
dott.ssa Giuseppina Vecchione Giudice
dott.ssa Linda Catagna Giudice estensore all'esito della riserva formulata all'udienza del 20.03.25 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
nella causa avente n. 255/2025 R.G. avente ad oggetto:
reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. avverso il l'ordinanza del 02 gennaio 2025 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.1030/2024 RGE con la quale il GE dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente Parte_1
causa pendente tra:
elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
Parte_2
PARTE RECLAMANTE
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamante, opposto in fase sommaria, impugnando l'ordinanza del 02 gennaio
2025, articola una serie di motivi di doglianza, ripetendo le medesime argomentazioni già svolte in prime cure nella comparsa di costituzione e risposta. In particolare eccepisce che non può dirsi maturata la prescrizione del titolo azionato nella procedura esecutiva presso terzi in presenza di atti interruttivi.
Contesta la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di compravendita dell'01 giugno 2006 rispetto al quale figura quale fidejussore in quanto Parte_1 trattasi di atto pubblico. Inoltre afferma che il quale è stato Parte_1 amministratore unico della società acquirente non può beneficiare della disciplina protettiva dei consumatori non avendo stipulato il contratto in tale veste.
Si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo. Parte_1
2. Il reclamo è da rigettare per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Giova osservare che il GE nell'ordinanza gravata accoglie parzialmente le doglianze dell'odierno reclamante. Lo fa innanzitutto quando conformemente alla prospettazione offerta conferma che nessuna prescrizione del diritto può dirsi maturata. E tanto sulla base della disciplina che il codice civile prevede in materia di obbligazioni solidali ed in particolare dell'art.1310 cc che postula l'estensione degli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del coobbligato solidale. Nel caso che oggi ci occupa come rilevato dal GE in prime cure la circostanza de quo si configura circa il rapporto di solidarietà passiva esistente tra i due fidejussori e Parte_1 CP_1
Quanto alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto posto alla base della espropriazione come titolo esecutivo, sebbene, allorquando si tratti di un atto pubblico come nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 18275/2021, abbia affermato che “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico ancorché si conformino alle condizioni predisposte da uno dei contraenti non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art.1341 cc e pertanto pur se vessatorie non necessitano di specifica approvazione”, ciò vale limitatamente alla disciplina codicistica in tema di clausole vessatorie. Tuttavia, con riferimento alla normativa speciale di cui al d. lgs. 206/2005 (codice del consumo), la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da parte reclamata, ha affermato che “In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto” (cfr. Cass. 4140/2024), precisando che spetta al professionista provare “che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività”.
Orbene, nel caso di specie, di tale trattativa specifica non è stata fornita alcuna prova, mentre la qualità di consumatore di all'atto della stipula della Parte_1 compravendita pare emergere dalla visura camerale prodotta dalla stessa reclamante in questa sede, laddove si evince che l'odierno reclamato ha rivestito la carica di amministratore unico della società acquirente in un periodo antecedente alla stipula del contratto de quo. Peraltro, come evidenziato dal GE nel provvedimento impugnato, la verifica piena di tale qualità in capo al reclamato richiede accertamenti preclusi dai limitati poteri istruttori di cui il Collegio dispone.
Alla luce delle motivazioni illustrate il reclamo va rigettato con conferma dell'ordinanza gravata.
3. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza tuttavia la peculiarità della fattispecie ne giustifica l'integrale compensazione alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale n.77/2018.
In ogni caso, essendo stato il presente reclamo instaurato in data posteriore al
30/1/2013, la declaratoria di rigetto dell'impugnazione determina altresì l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (cfr., sul punto, Cass. 13 maggio 2014, n. 10306 e Cass. 14 marzo 2014, n.
5955).
Il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione come sopra ricostruita determinano, conseguentemente, l'applicabilità del rimedio anche allo strumento dell'impugnazione cautelare di cui al reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., trattandosi in ogni caso di un mezzo di impugnazione.
Deve procedersi pertanto alla relativa dichiarazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 669 terdecies c.p.c. – così provvede
• RIGETTA il reclamo.
• COMPENSA integralmente le spese.
• DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
• DISPONE restituirsi il fascicolo n.1030/2024 R.G.E. alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza per le determinazioni consequenziali.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Emiliano Vassallo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Linda Catagna