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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/10/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice Rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3307 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale in data 29.10.2025
da
(C.F. C.F. 1 nato a [...] 1
(RC) il 06.03.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina
Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n.37, ha eletto domicilio
E
(C.F.: C.F. 2 ), nata a [...]_1
Calabria (RC) il 09.09.1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
OS AN, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Loreto n. 55/e, ha eletto domicilio
-ricorrenti; nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 20.12.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente e cumulativamente proposto domanda di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 09.07.2012 a Reggio Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 1320/2024 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 01.10.2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con provvedimento del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 09.07.2012; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 1320/2024, pubblicata in data 01.10.2024, è stata dichiarata la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 01.10.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.01.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo rispettivamente in data 24.10.2024 ed in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 20.12.2023 da Parte 1 e
,così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il cui atto di matrimonio risulta trascrittoParte 1 e Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria atto n.268, parte
II, u.1, Serie A, anno 2012, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 29/10/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice Rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3307 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale in data 29.10.2025
da
(C.F. C.F. 1 nato a [...] 1
(RC) il 06.03.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Albina
Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n.37, ha eletto domicilio
E
(C.F.: C.F. 2 ), nata a [...]_1
Calabria (RC) il 09.09.1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
OS AN, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Loreto n. 55/e, ha eletto domicilio
-ricorrenti; nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 20.12.2023, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente e cumulativamente proposto domanda di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 09.07.2012 a Reggio Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 1320/2024 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 01.10.2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con provvedimento del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 09.07.2012; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 1320/2024, pubblicata in data 01.10.2024, è stata dichiarata la separazione personale consensuale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 01.10.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.01.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo rispettivamente in data 24.10.2024 ed in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 20.12.2023 da Parte 1 e
,così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il cui atto di matrimonio risulta trascrittoParte 1 e Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria atto n.268, parte
II, u.1, Serie A, anno 2012, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 29/10/2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna