TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3707/2024 promossa da nato ad [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato MASSIMO
[...]
BUTERA;
-ricorrente- contro
l , anche quale mandatario della in persona dei rispettivi legali CP_1 CP_2
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente-
Contro in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONIA FORNARO;
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativa cartella
1 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamente n. 293 2024 90091451 54 000, impugnata unitamente alla prodromica cartella di pagamento n. 293 2012 00715807
62 000 nella parte afferente a contributi previdenziali I.V.S. per l'anno di competenza
2007, di complessivi € 7.565,22, oltre somme aggiuntive, interessi ed aggi di mora.
Il ricorrente rilevava l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2012
00715807 62, della cui esistenza il medesimo aveva avuto contezza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90091451 54 000.
Il ricorrente rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 lett. b) della legge
335/1995.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << Ritenuta
l'illegittimità e/o l'infondatezza della cartella di pagamento oggetto dell'odierno impugnazione, per le causali più approfonditamente spiegate in seno al presente ricorso ed in conseguenza annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero con qualsiasi altra formula per renderlo inefficace, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del sig. all' alla ed Parte_1 CP_1 Controparte_2
all' Controparte_3
In data 06.09.2024 si costituiva l' , il quale eccepiva preliminarmente la carenza CP_1
di legittimazione passiva della trattandosi nella specie di crediti non CP_2
ceduti dall' alla detta società. CP_1
L' , sempre in via preliminare rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
evidenziando che la cartella n. 29320120071580762000 - non rinvenuta negli archivi
2 di riguardava omessi contributi IVS a percentuale sul reddito per l'anno CP_4
2007 ed era stata emessa dall' , in capo alla quale ricadeva la Controparte_3
competenza per gli accertamenti di tale natura per gli anni 2006/2007/2008; il ruolo non era stato dunque formato dall' , bensì dall' e di CP_1 Controparte_3
conseguenza l'Ente impositore indicato nella cartella di pagamento era l'Amministrazione finanziaria, ed a tale soggetto andavano indirizzate tutte le eventuali contestazioni rivolte ad ottenere l'annullamento del ruolo ovvero lo sgravio della cartella.
L' rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle opposizione CP_1
all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione degli avvisi di addebito, siccome tardiva alla luce della data di notifica alla notifica della cartella n. 29320120071580762000 in data
19.07.2013, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica della cartella ritualmente perfezionata, tramite notifica a mezzo posta , il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
In punto di fatto, ribadiva che , la cartella 29320120071580762000 risultava essere stata formata ed emessa dall' ed intimava il pagamento di Controparte_3
contributi a percentuale e somme ag-giuntive, afferenti l'anno 2007, evidenziando che nel corso dell'anno 2010 era stato approvato dall' il modello Controparte_3
della cartella di pagamento per la riscossione delle somme dovute per contributi e premi non riscossi dall' e la nuova cartella era nata al fine di recepire le CP_1
3 modifiche apportate con l'articolo 32 bis del Decreto Legge numero 185 del 2008, che attribuisce all' il compito specifico di iscrivere a ruolo le somme Controparte_3
non riscosse dall' ; sinteticamente in materia di contributi e premi non versati CP_1
all' l'art.32 bis del decreto legge n.185 del 2008, convertito con modificazioni CP_1
dalla legge n.2 del 2009, ai fini della semplificazione della riscossione coattiva aveva previsto che l'iscrizione a ruolo per le quote eccedenti il minimale per l'anno in contestazione doveva essere effettuata direttamente dall' , Controparte_3
come in effetti era stato fatto nel caso di speccie, in attuazione del disposto normativo di cui sopra.
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stato formato nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e considerato che la notifica degli avvisi di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di , che CP_4
non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, allo stato, non CP_1
risulta essere stata da quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall' relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
4 In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
L'Ente Previdenziale rileva che lassoggettabilità del rapporto dedotto nel presente giudizio al vaglio di responsabilità contabile, evidenziava ulteriormente l'interesse specifico dell' (art.100 c.p.c.) a resistere ad un'eventuale declaratoria di CP_1
soccombenza dell'Ente ed implicava, imprescindibilmente, la necessità per cui l'accertamento presso l'A.G.O. copra (con autorità di giudicato) ogni aspetto
contro
- verso, senza obliterazione alcuna, ivi compreso quello relativo alla condanna alle spese di giudizio.
Pertanto, in tutto subordine, per la denegata ipotesi di soccombenza, l' formula CP_1
domanda di manleva nei confronti di da qualsivoglia spesa relativa al presente CP_6
giudizio, non avendone l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a ri-spondere per atti, fatti od omissioni di terzi. CP_1
Infine, avuto riguardo alle spese di lite l' deduceva che il regolamento delle CP_1
spese relativo al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza del ricorrente, il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' alla soccombenza sullo stesso, il proprio CP_1
comportamento processuale non oppositivo, l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all' , ed infine il Controparte_7
regolamento complessivo delle spese di lite avrebbe dovuto tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' , che con la Controparte_8
propria gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al giudizio.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << Per quel che riguarda la CP_1
posizione processuale della Controparte_9
- accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_9
al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle
[...]
5 spese. Per quel che riguarda la posizione dell' Controparte_10
: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difettodi
[...]
legittimazione passiva dell' ; In via principale: -dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma
5 del D. Lgs. 46/1999; - rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. In via subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito non era Controparte_11 CP_1
inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa CP_1
relativa al presente giudizio non aven-done l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per atti, CP_1
fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Ordinare a Controparte_12
l'esibizione in giudizio e degli atti esecutivi ed intimatori computi successivamente alla formazione degli atti impugnati >>.
In data 11.09.2024 si costituiva l' , la quale , Controparte_3
eccepiva che il ricorso in oggetto risultava essere stato depositato in presso il
Tribunale in data 11.4.2024, ovvero, oltre il termine di proponibilità dell'azione, fissato in 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato atteso che l'atto impugnato risultava essere stato notificato in data 29/01/2024 come documentato dallo stesso ricorrente.
Osserva che in conseguenza di quanto argomentato, dirimente nel giudizio in esame, appariva la verifica, da parte del Tribunale adito, di tutta la documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione
6 impugnata atteso che la predetta azione, in ogni caso, si palesa infondata nel merito e inammissibile in rito in quanto irrimediabilmente tardiva, stante l'intervenuto decorso del termine di legge per la proposizione del rituale ricorso.
Nel merito l' , previo deposito dell'estratto di ruolo relativo alle Controparte_3
cartelle impugnate che certifica l'entità del carico iscritto e non pagato a carico dell'opponente, deduceva che appariva opportuno documentare la regolare notificazione della cartella esattoriale sottesa all'atto opposto, nei limiti di competenza del giudice adito n. 29320120071580762000 regolarmente notificata il
19/07/2013 ex art. 140 cpc Le eccezioni relative all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali si palesano infondate, alla luce della documentazione (all.4) attestante la regolarità della notifica della cartella. evidenziava, altresì, come le eccezioni di decadenza e prescrizione relative al CP_6
decorso del periodo di legge per l'esazione dei crediti riportati nei ruoli fossero in ogni caso inammissibili data la regolare notificazione delle cartelle esattoriali,
l'assenza di qualsivoglia tempestiva contestazione e, soprattutto, in quanto non dirette nei confronti delle Amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo.
L' , infine deduceva l'applicabilità alla fattispeci in esame della CP_3 CP_3
sospensione del termine di prescrizione del credito per emergenza Covid-19.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto Controparte_3
segue: << In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazione in quanto infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità o con ogni miglior formula del ricorso per violazione del termine di proponibilità e per tutti i motivi esposti in narrativa. - ancora in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente eccezione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a tutte le eccezioni Controparte_13
relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza dell' per i motivi esposti;
- nel merito, CP_1
7 rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' Controparte_3
per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto, tenere indenne il
[...]
Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna >>.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione
8 forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica dell cartella di pagamento) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione.
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall' in relazione alla cartella n. n. 293 2012 00715807 62 000 CP_1
atteso che pur essendo stato il debito della contribuente oggetto di ruolo non formato dall' , bensì dall'Agenzia delle Entrate-Direzione territoriale di Catania, CP_1
comunque trattasi di contributi previdenziali e l'ente creditore è sempre l' . CP_1
In via preliminare deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta società di CP_2 CP_1
cartolarizzazione.
Osserva il decidente che dalla documentazione prodotta in atti dall'
[...]
( Frontespizio cartella di pagamento con relazioni di Controparte_3
notificazione, certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Mascalucia in data
14.6.2013 attestante che il ricorrente all'epoca era residente in [...] , Avviso deposito del 5.7.2013. Distanta di accettazione A.R. del
9.7.2013, Racc.ta informativa deposito presso Casa Comunale ricevuta dal ricorrente
9 in data 5 agosto 2013, Avviso deposito 5 agosto 2013) , la cartella di pagamento de qua è stata regolarmente notificata mediante la procedura ex art. 140 c.p.c.
Ciò premesso, vista l' avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento , deve osservarsi che tenuto conto della data della sua notificazione, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è in primo luogo all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07;
Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa
10 e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass.,
n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991;
Cass. n. 10269/1991) , per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice
11 a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la
12 prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio
2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare, se dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 293 2012 00715807 62 000 avvenuta in data 19.07.2013, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. n. 293 2024 90091451 54 000, effettuata da il giorno 29.01.2024, sia decorso il Controparte_3
detto termine prescrizionale.
13 Si deve subito osservare che alla fattispecie in esame non deve essere applicata la normativa della sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emanata per l'emergenza Covid 19, atteso che il termine di prescrizione relativo alla cartella di pagamento de qua spirava il 18.7.2018.
Così stando le cose, non essendo stati compiuti (o, quantomeno, non è stata offerta prova in giudizio) ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione prima dell'intimazione di pagamento impugnata , che risale, per come detto al
29.1.2024 , quando già quel termine era spirato, la pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento de qua deve ritenersi prescritta.
L'opposizione va dunque accolta. Ne discende che il ricorrente nulla deve all' quanto alle somme indicate nell'intimazione di pagamento in relazione alla CP_1
cartella di pagamento n. . 293 2012 00715807 62 000 e che Controparte_3
non ha conseguentemente titolo all'avvio di procedura esecutiva per il
[...]
recupero del credito suddetto .
Le spese sono poste a carico di in considerazione del Controparte_3
fatto che la riscossione del credito iscritto a ruolo è di competenza dell'agente della riscossione e non dell'ente impositore, per cui l'intimazione di pagamento relativa ad un credito prescritto successivamente alla formazione del ruolo risulta imputabile solo a quest'ultimo soggetto e le stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle questioni giuridiche ad essa sottese.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' e CP_1 Controparte_2
possono essere integralmente compensate in ragione della carenza di legittimazione passiva dell quanto alla notifica della cartella di CP_1
pagamento e in relazione alla fase di riscossione coattiva successiva.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3707 /2024 R.G ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_2
In accoglimento del ricorso:
-Dichiara la prescrizione della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento n. 293 2012 00715807 62 000 di cui all'intimazione di pagamento n. 293 2024
90091451 54 000 e non dovuta dal ricorrente la somma intimata con la stessa.
-Condanna a pagare in favore del ricorrente le Controparte_3
spese di lite che si liquidano, in complessivi Euro 1.983,00 oltre rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie, IVA e CPA.
-Dichiara compensate le spese del giudizio nei confronti dell' e di CP_1 CP_2
Catania, 26 gennaio 2025 Il G.O.T.
Giuseppe Marino
15