Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
07.05.2024, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, nel termine di cui all'art. 127-ter, ult. co. c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2414/2024, con motivazione contestuale
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano ricorrente
E
, titolare della Controparte_1
ditta individuale Controparte_2
, con sede legale in Bergamo, via
[...]
C.ne delle Valli n. 21 - contumace convenuto
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.10.2024 e ritualmente notificato, agiva in giudizio nei Parte_1 confronti dell'impresa individuale datrice di lavoro
[...]
nella qualità di titolare della ditta Controparte_1
individuale Panetteria del Borgo di Orellana Mencia Marcio
Amilcar, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, per ivi sentire condannare il convenuto al pagamento in
insisteva altresì al pagamento delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'istante contestava, infine, l'inefficacia del licenziamento orale del 31.07.2024 con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie ex art. 2 (o, in subordine, ex art. 3 o 4) d.lgs. 23/2015.
Il ricorrente, in particolare, affermava di avere lavorato a partire dal 08.04.2022 per la ditta convenuta come aiuto panettiere inquadrato al livello B3 CCNL Panificazione Artigianato, per dieci ore al giorno dalle 23.00 alle 09.00 o dalle 24.00 alle 10.00, nonostante la lettera di assunzione prevedesse un orario a tempo parziale al 60% (orario pieno solo dal 01.10.2023). Il rapporto sarebbe cessato per scelta unilaterale del datore di lavoro, il quale, in data 31.07.2024, a fronte delle proteste per il mancato pagamento degli stipendi, avrebbe intimato oralmente al ricorrente di andare via dal posto di lavoro e di non fare più ritorno.
Il ricorrente rassegnava le conclusioni sopra sinteticamente riportate di cui chiedeva l'accoglimento.
Parte convenuta non si costituiva, pertanto, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Condotta l'istruttoria orale necessaria per la definizione del giudizio, il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza del 07.05.2025 con le modalità della trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. e la causa veniva decisa con motivazione contestuale in accoglimento delle richieste attoree.
***
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli emolumenti da lavoro straordinario, occorre in primis precisare è che, in applicazione dei generali principi in tema di onus probandi, spetta a chi intenda far valer un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
La Cassazione ha più volte fermamente precisato che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto – v. ex multis sent. Cass. n. 9906/2015 e n.
16150/2018.
Tale onere probatorio investe non solo la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale e la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, ma anche la prova dell'articolazione di tale prestazione con riferimento a eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
In pratica, il lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario maturato e non corrisposto deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa in eccedenza rispetto all'orario normale e tale prova deve essere piena e rigorosa nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di esso gravante, mediante la produzione in giudizio del contratto di lavoro (conversione a tempo pieno del rapporto di cui al doc. 1) e dei cedolini paga (docc. 2 e ss.), da cui risulta provata l'esistenza del rapporto lavorativo inter partes e l'esecuzione della prestazione dedotta, inoltre, il teste escusso dipendente della panetteria, ha chiaramente Testimone_1 affermato quanto segue: “Io sono panettiere e lavoro per la convenuta da circa 10/11 anni e faccio impasti, mi occupo di pasticceria, pizzeria, inforno. Lavoro sempre di notte dalle 23.00 fino alle 09.00. Ho lavorato insieme al ricorrente. Quando lui lavorava iniziava a mezzanotte e finiva alle 10.00; prima aiutava a impastare ma nell'ultimo anno infornava. Lavorava sei giorni a settimana come me. Non c'era un orario fisso di pausa, c'è sempre lavoro da fare al massimo si aveva tempo per prendere un caffè”.
La deposizione, quindi, ha confermato che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto con la resistente, svolgeva sempre dieci ore di lavoro al giorno (comprendente l'orario notturno) per sei giorni a settimana.
Nulla osta, pertanto, alla condanna del convenuto al pagamento del compenso da lavoro straordinario/supplementare per complessivi €
43.951,02 (oltre interessi e rivalutazione come per legge), importo non contestato dalla controparte contumace e correttamente eseguito considerando le maggiorazioni previste dal CCNL di settore per il lavoro straordinario e notturno (docc. 7-8).
In ordine all'ulteriore somma richiesta a titolo risarcitorio per l'usura psico-fisica patita, nulla può essere riconosciuto al ricorrente per carenza delle allegazioni relative al danno asseritamente subito. Il danno non patrimoniale da usura psico- fisica del lavoratore non è in re ipsa e deve essere provato, eventualmente anche in via presuntiva (v. Cass. n. 12249/2023), ma nel caso di specie non vi è alcuna allegazione in proposito (non sono specificate le specifiche occupazioni del ricorrente in qualità di aiuto panettiere e – si evidenzia – le prestazioni svolte durante l'orario notturno rappresentano una caratteristica propria del lavoro del panettiere), pertanto, la domanda in parte qua non può essere accolta.
Quanto al tema del licenziamento orale si espone quanto segue.
La Cassazione sostiene che “il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. (Cass. n. 18402/2019).
Nel caso di specie, è provata la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto lavorativo stante il chiaro tenore della deposizione del teste che ha confermato Testimone_2
integralmente la narrazione offerta dal ricorrente: “Il ricorrente non lavora più presso la convenuta. Preciso che il ricorrente si lamentava delle retribuzioni non congrue e in ritardo;
ero presente quando il ricorrente si è lamentato con il sig. e CP_1
ricordo che era il 27 ma non ricordo di che mese;
il sig. CP_1
disse che il lavoro era così e anche la retribuzione e se non gli fosse andato bene poteva andare via e così è stato. Dopo qualche giorno il ricorrente è ritornato ma gli fu impedito di entrare, gli disse di andare via e di consegnare le chiavi altrimenti CP_1
avrebbe chiamato i Carabinieri. Non ho più rivisto il ricorrente a lavoro nei giorni seguenti”.
In questi casi, l'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 testualmente prevede: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Con la pronuncia di cui al comma
1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
Ne consegue che il ricorrente, a fronte della nullità del licenziamento, avrà diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con condanna ulteriore del datore a risarcirgli il danno subito mediante la corresponsione in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.771,51), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto l'aliunde perceptum) e che non sia ad ogni modo inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro sarà poi condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le domande del ricorrente possono essere accolte per le ragioni ed entro i termini ora indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- dichiara nullo il licenziamento orale del 31.07.2024 e, per l'effetto, condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (non inferiore a 5 mensilità), dedotto l'aliunde perceptum, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 43.951,02 a titolo di lavoro straordinario/supplementare, oltre interessi e rivalutazione come per legge
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Bergamo, il 08.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta