Articolo 133 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 132Articolo 134
Versione
15 marzo 1973
Art. 133.
Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1973, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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